Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2007, n. 34900
CASS
Sentenza 6 giugno 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, atteso il disposto dell'art. 15, comma terzo, D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124, deve ritenersi che la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e segg. D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 trovi applicazione anche quando trattisi di reati istantanei già perfezionatisi o di già avvenuta, spontanea regolarizzione delle pregresse violazioni. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito avesse dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di impiego di lavoratori minorenni non preventivamente sottoposti a visita medica, previsto dagli artt. 8, comma primo, e 26, comma secondo, L. 17 ottobre 1967 n. 977, per mancanza della condizione di procedibilità costituita dal previo espletamento della procedura di estinzione).

In tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, l'omessa fissazione, da parte dell'organo di vigilanza, di un termine per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 20, comma primo, D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 (applicabile, per il richiamo contenuto nell'art. 15, comma primo, D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124, oltre che alle violazioni di norme attinenti alla sicurezza e all'igiene del lavoro, anche a quelle di ogni altra norma in materia di lavoro e di legislazione sociale), comporta l'improcedibilità dell'azione penale, dovendosi escludere che alla suddetta omissione possa sopperirsi mediante la concessione di un termine da parte del giudice.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2007, n. 34900
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34900
    Data del deposito : 6 giugno 2007

    Testo completo