Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
In tema di tutela del paesaggio, integra il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 la realizzazione in assenza della prescritta autorizzazione, in area boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico, di "piste" in terra battuta ottenute attraverso lo sradicamento e il taglio di ceppaie, considerato che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dall'art. 149 del decreto n. 42 del 2004, e sempre che il taglio colturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2014, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 25/11/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 3355
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 18169/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL AL N. IL 29/09/1957;
CE LO N. IL 13/02/1963;
avverso la sentenza n. 852/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 21/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'inammissibilità dei proposti ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti OL AL e CE LO, con sentenza del 21.11.2013, confermava la sentenza emessa, in data 15.5.2012, dal Tribunale di Catanzaro, con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato SC SA e AC CA colpevoli dei reati previsti dall'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di esecutore materiale (SC) e di legale rappresentante della ditta boschiva AC CA AS (aggiudicataria della gara inerente l'utilizzazione del lotto boschivo "Piante Alto Fusto di Farnetto") realizzato all'interno del suddetto lotto boschivo, in assenza del prescritto titolo abilitativo e mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, due "piste" in terra battuta aventi lunghezza di m.100 circa e larghezza di m.3,50/4,00 e all'art. 110 cod. pen. e dal D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 142, 146 e 181, per avere in concorso tra loro, nella qualità
di cui sopra, realizzato le stesse opere in zona di interesse paesaggistico, sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale e idrogeologico (R.D.L. n. 3267/231) in assenza delle prescritte autorizzazioni;
fatti accertati in Santa Caterina sullo Ionio - Loc. S. Maria in data 11.06.2008.
Gli imputati venivano condannati, con la concessione delle attenuanti generiche e il riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 13.000,00 di ammenda cadauno, con pena sospesa e non menzione per entrambi;
veniva disposto il dissequestro dell'area, con condanna in solido alle spese processuali.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, SC SA e AC CA, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. annullamento della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 157 c.p.. I ricorrenti deducono che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non essersi maturata la prescrizione del reato, in quanto in primo grado vi erano state sospensioni per le intervenute istanze di impedimento della difesa.
Il giudizio risulterebbe erroneo per il limite massimo di 60 giorni consentito in ordine alla sospensione e per la mancata enunciazione di sospensione dei termini da parte del giudice investito dall'invocato impedimento.
b. nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149 e art. 192 cod. proc. pen., contraddittorietà e carenza di motivazione.
I ricorrenti deducono che i dati dibattimentali non potevano ritenersi sufficienti per stabilire se e in quali termini l'intervento fosse stato opera degli stessi ricorrenti e, soprattutto, se ciò che veniva cristallizzato anche fotograficamente determinasse un "abuso" delle attività di appalto.
Lamentano, quindi, la carenza dell'attività istruttoria e che non vi sarebbe prova dell'avvenuta violazione.
La sentenza impugnata avrebbe dato per scontato - secondo la tesi proposta in ricorso - l'avvenuto stravolgimento dell'uniformità del bosco con il taglio di ceppaie ai margini delle piste da parte della ditta che aveva il compito di realizzare il taglio manutentivo affidatogli dal Comune. Inoltre, apparirebbe chiara l'insufficienza della testimonianza dei verbalizzanti, peraltro palesemente frammentaria.
I ricorrenti osservano, ancora, come l'utilità funzionale delle specificate strade sterrate alle attività manutentive richieste dal Comune, e il loro non avere carattere permanente, avrebbe dovuto escludere la punibilità.
Ci si lamenta, infine, che la motivazione dell'impugnato provvedimento sia apodittica e contraddittoria, laddove concluderebbe per lo stravolgimento dello stato dei luoghi e per la responsabilità dei ricorrenti senza indicarne le ragioni.
c. nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla mancata applicazione dell'art. 133 cod. pen., contraddittorietà e carenza di motivazione.
I ricorrenti lamentano l'eccessiva severità nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente discostante dai minimi edittali.
La valutazione delle pena irrogata non terrebbe conto di quegli elementi, come la biografia penale degli imputati SC e AC.
Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con le statuizioni consequenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, rileva il Collegio che effettivamente sussiste un contrasto di giurisprudenza ed è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, con udienza fissata per il 18.12.2014, la risoluzione del quesito se, ai fini della sospensione del corso della prescrizione del reato, il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro procedimento integri un caso di "impedimento", con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione, o, invece, di "richiesta", con conseguente blocco del termine per l'intero periodo del rinvio fino alla data della nuova udienza.
In materia, infatti, vi sono state pronunce che hanno affermato che l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, sebbene tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non da luogo pertanto ad un caso in cui trovano applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6. (così, ex plurimis, sez. 2, n. 17344 del 29.3.2011, Ciarlante, rv. 250076; conf. sez. 1, n. 44609 del 17.10.2008, Errante, rv. 242042). E invece, altre, in senso contrario, hanno opinato nel senso che l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio dell'udienza, costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva, di talché l'udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la sospensione della prescrizione non può comunque avere durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6 (così sez. 4, n. 10926 del 18.12.2013 dep. 6.3.2014,
La China, rv. 258618; conf. sez. 3, n. 37171 del 7.5.2014, Di Mauro, rv. 260106).
Nel caso che ci occupa, tuttavia, la risoluzione del contrasto appare ininfluente ai fini del decidere.
Ed invero, occorre considerare che, anche a voler prendere in considerazione l'interpretazione del dato normativo più favorevole all'imputato (nel senso di ritenere che vadano computati in caso di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore solo 60 giorni di sospensione della prescrizione) nel presente processo c'è un periodo di almeno 420 giorni di sospensione della prescrizione. Ciò in quanto, nel corso del processo di primo grado, sono state rinviate per concomitante impegno professionale del difensore 6 udienze (20.10.2009, 2.2.2010, 4.5.2010, 12.10.2010, 12.7.2011, 4.10.2011) e vi è stato poi un rinvio (il 7.2.2012) richiesto dal difensore quale termine a difesa.
Poiché la data di consumazione dei reati è l'11.6.2008, tenuto conto del termine quinquennale massimo di prescrizione poiché si tratta di contravvenzioni e sommato il sopraindicato periodo di sospensione, il termine massimo di prescrizione va fissato all'11.6.2014, quindi successivamente alla data (21.11.2013) in cui vi è stata la sentenza di secondo grado.
Nè può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400;
in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell'8.5.2013, rv. 256463).
3. Manifestamente infondati sono anche i motivi di ricorso sopra indicati sub b e sub c.
Il ricorrente, infatti, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre, per sua stessa ammissione, le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.
È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).
Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, cariolo e altri, rv. 260608).
La sentenza impugnata è logicamente e congruamente motivata. La Corte distrettuale ha analizzato tutti i motivi appello, oggi riproposti.
La prova dell'avvenuto disboscamento è fondata - come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato - sia sulle dichiarazioni testimoniali, che affermano che i lavori erano in corso, sia dalla documentazione fotografica e dall'ortofoto.
Si ricorda in motivazione che la riconducibilità agli imputati della realizzazione delle due piste risulta pienamente provata da quanto accertato dagli operanti, che hanno concordemente riferito di essere intervenuti sul posto a seguito della segnalazione dei direttori dei lavori, che avevano appunto rilevato la realizzazione abusiva delle opere da parte degli imputati.
Nessuno dei due operanti, inoltre, nel corso dell'escussione testimoniale - ricordano ancora i giudici del gravame del merito - ha riferito che le piste fossero preesistenti all'assegnazione del lotto boschivo alla ditta dello AC, precisando che al momento dei loro intervento, i lavori appaltati erano in corso ("la ditta boschiva stava tagliando") e che il recente sradicamento di alcune ceppaie ai margini delle piste era perfettamente visibile, così come la modificazione del piano di campagna (come si evince anche dalla documentazione fotografica acquisita al processo). Gli stessi testi hanno, altresì, precisato - si legge ancora in sentenza- che la realizzazione ex novo delle piste era evincibile anche dal buco creato nelle chiome del bosco mediante il taglio delle piante e la delineazione dei due tracciati, circostanza evincibile peraltro dall'ortofoto con la sovrapposizione dell'area interessata e delle piste in contestazione, pure acquisita, ai processo.
4. La Corte territoriale offre poi una motivazione corretta in diritto laddove reputa infondata la tesi difensiva dell'inquadrabilità degli interventi realizzati nell'alveo normativo di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149, che esclude la necessità dell'autorizzazione solo per le attività agro silvo-pastorali che non comportino un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e per i tagli colturali compiuti per il miglioramento della flora tutelata. Nel caso di specie, invece, gli imputati, per realizzare il taglio manutentivo affidato loro dai Comune, hanno effettuato il disboscamento abusivo stravolgendo l'uniformità del bosco e creando un evidente buco nella rete boschiva.
Sul punto la sentenza impugnata fa buon governo della giurisprudenza di questa Corte, che richiama e che va qui riaffermata, secondo cui in tema di tutela dei beni paesaggistici configura la violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 la trasformazione di un preesistente sentiero mulattiera in strada sterrata, atteso che tale trasformazione, idonea a consentire il passaggio di mezzi meccanici, da un lato non può essere ritenuta attività di manutenzione, dall'altro integra una immutazione stabile dello stato dei luoghi" (sez. 3, n. 3725 del 13.1.2005, Bo-scacci, rv. 230679). È stato anche affermato, più specificamente, che in tema di tutela del paesaggio, la asportazione totale del soprassuolo boschivo e la sua successiva aratura configurano il reato di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163 (ora sostituito dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181), atteso che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo- pastorali consentite dal Decreto n. 490, art. 152 (ora Decreto n. 41 del 2004, art. 149), e sempre che il taglio colturale venga compiuto per il miglioramento del bosco (così questa sez. 3, n. 35689 dell'11.6.2004, Mele, rv. 229360). E, ancora, più di recente, che in tema di tutela del paesaggio, questa Corte di legittimità si è espressa nel senso che integra il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 - che ha sostituito il D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 -
il livellamento di una strada comunale sterrata e lo sradicamento di 23 piante di biancospino per realizzare un comodo accesso carrabile, effettuato senza autorizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico (sez. 2, n. 9395 del 23.2.2012, Filizzola, rv. 252174). Ciò in base al principio, che va qui riaffermato, che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dal Decreto n. 42 del 2004, art. 149 e sempre che il taglio colturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata.
5. Manifestamente infondata è anche la doglianza che attiene alla quantificazione della pena irrogata.
La pena irrogata, tenuto conto dell'entità dei lavori effettuati e del danno apportato al lotto boschivo, risulta per la Corte territoriale equilibrata e conforme ai parametri di cui all'art. 133 c.p.. Si tratta di una motivazione assolutamente congrua. Ed invero, per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153). Già in precedenza si era, peraltro, rilevato come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o
"congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
Nel caso di specie, dunque, l'onere di una motivazione più puntuale si sarebbe dovuto avere in relazione ad una pena superiore al "medio edittale" che, per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b e per il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (puniti con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 Euro) è fissato ad anni uno di arresto ed Euro 28.404,50 di ammenda. Ma poiché nel caso in esame il giudice del merito è partito da una pena base di mesi 3 di arresto ed Euro 18.000 di ammenda, assolutamente sufficiente è l'operato richiamo all'art. 133 cod. pen. nonché all'entità dei lavori effettuati e al danno apportato al lotto boschivo.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015