Sentenza 11 giugno 2004
Massime • 1
In tema di tutela del paesaggio, la asportazione totale del soprassuolo boschivo e la sua successiva aratura configurano il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41), atteso che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dall'art 152 del decreto n. 490 (ora art. 149 del decreto n. 41 del 2004), e sempre che il taglio colturale venga compiuto per il miglioramento del bosco.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2004, n. 35689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35689 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 11/06/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 01280
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 012194/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME IN, N. IL 25/05/1973;
avverso SENTENZA del 31/01/2003 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
udito il P.M. nella persona del Dott. PASSACANTANDO G. che ha concluso: rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 10.4.2002, il Tribunale di Orsitano ha ritenuto ME NO responsabile del reato previsto dall'art. 163 TU 490/1999 (per avere in zona sottoposta a vincolo perché boscata, eseguito lavori di disboscamento, decespugliamento senza la prescritta autorizzazione) e lo ha condannato alla pena di giustizia;
la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza 31.1.2003. Per giungere a tale conclusione, i Giudici di merito hanno ritenuto che la zona dovesse qualificarsi bosco sia in senso naturalistico (perché configurante un ecosistema completo e complesso di alberi, arbusti, piante erbacee e crittogame nonché di fauna e microfauna) sia in senso normativo avendo come referente il piano per la difesa dei boschi dagli incendi approvato dal Consiglio Regionale il 13.2.1980 e dal Ministro competente il 14.5.1981. I Giudici hanno disatteso la prospettazione della difesa (la quale ha sostenuto che l'intervento non necessitava di autorizzazione in quanto agro-silvo-pastorale) dal momento che rientrava tra le opere civili e, comunque, incideva sull'assetto idrogeologico del territorio. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che i lavori non erano soggetti al regime autorizzatorio perché erano da qualificarsi agro-silvo-pastorali: non vi è stata modifica permanente dello stato dei luoghi, ne' è stata eretta alcuna costruzione edilizia ne' poste in essere opere che possono considerarsi civili;
- che le considerazioni soggettive di un teste sono state ritenute utilizzabili per concludere sull'alterazione dello assetto idrologico e inutilizzabili per ritenere la mancanza di impatto ambientale. Il Collegio ritiene che le deduzioni non siano fondate per cui il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge. Deve, innanzi tutto, precisarsi come i Giudici di merito (con motivato accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità) abbiano concluso che l'intervento per cui è processo abbia determinato l'asportazione totale del soprassuolo boschivo e successiva aratura dello stesso;
su tale circostanza, il ricorrente non formula censure. La globale eliminazione delle piante esclude che la condotta addebitata al ME - comportante una profonda e radicale mutazione dello stato dei luoghi per il cui ripristino occorrono molti anni - possa entrare nel novero della ordinaria gestione del terreno;
solo una eliminazione parziale di piante - a condizione che il taglio colturale venga compiuto per il miglioramento del bosco - può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali permesse dall'art. 152 TU 490/1999 (Cass. Sez. 3 sentenza 7169/1993). Pertanto - come rilevato dai Giudici di merito - il disboscamento e susseguente aratura sono annoverabili tra le opere civili non sottratte al regime autorizzatorio (Cass. Sez. 3 sentenza 5961/1997). Inoltre, la prospettazione difensiva è stata correttamente disattesa dalla Corte territoriale sotto l'ulteriore profilo della alterazione dell'assetto idrologico del territorio;
la conclusione è stata desunta non dalle impressioni soggettive di un teste, bensì dalla acclarata circostanza che il disboscamento, posto in essere su un terreno di notevole pendenza, ha modificato, a causa della mancanza di vegetazione, la possibilità di assorbimento e trattenimento dell'acqua piovana.
Anche la tesi del ricorrente sulla non incisività della condotta, con relativa non necessità di autorizzazione, non è meritevole di accoglimento.
Al fine che rileva, si devono escludere dal novero degli interventi penalmente sanzionati quelli che per la loro irrilevanza si prospettano, pure in astratto, inidonei a compromettere o alterare il bene protetto (Corte Cost. sentenza 247/1997); tale non è il caso all'esame ove i lavori effettuati dall'imputato erano di rilevante entità ed incidenti sullo assetto ambientale- territoriale della zona protetta con conseguente offensività della condotta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2004