Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2004, n. 35689
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Sentenza 11 giugno 2004

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In tema di tutela del paesaggio, la asportazione totale del soprassuolo boschivo e la sua successiva aratura configurano il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41), atteso che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dall'art 152 del decreto n. 490 (ora art. 149 del decreto n. 41 del 2004), e sempre che il taglio colturale venga compiuto per il miglioramento del bosco.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2004, n. 35689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35689
    Data del deposito : 11 giugno 2004

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