Sentenza 23 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di tutela del paesaggio, integra il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 - che ha sostituito l'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999 - il livellamento di una strada comunale sterrata e lo sradicamento di 23 piante di biancospino per realizzare un comodo accesso carrabile, effettuato senza autorizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, considerato che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dall'art. 149 del decreto n. 42 del 2004, e sempre che il taglio colturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2012, n. 9395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9395 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 23/02/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 483
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 48425/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- LI AS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 218 emessa in data 16 giugno 2011 dalla Corte d'appello di Potenza;
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 giugno 2011 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna inflitta a LI AS dal Tribunale di Lagonegro in data 18 marzo 2010 per i reati di cui al D.P.R. n.380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo A), al D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 181 (capo B) e agli artt. 633 e 639 bis c.p. (capo C).
Contro tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento. A sostegno declina il vizio di falsa applicazione della legge penale in relazione a ciascun capo di imputazione. In particolare, quanto al capo A) il LI osserva che l'attività compiuta (sistemazione e sfruttamento di un fondo agricolo) rientrerebbe fra quelle "libere non tipizzate", per le quali la legge non richiede la preventiva autorizzazione amministrativa. In relazione a capo B) deduce che il livellamento di una parte di terreno e lo sradicamento di alcune (23) piante di biancospino non ha determinato una apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi e si sottrae all'obbligo della preventiva autorizzazione paesaggistica. Infine, per quel che concerne il capo C), l'imputato osserva che il Comune di Maratea, proprietario del terreno in parola, non ne aveva il godimento esclusivo, spettando lo stesso a tutti i cittadini del comune.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per una corretta intelligenza delle ragioni di diritto sottese al ricorso in esame occorre premettere che la condotta materiale accertata nella fase delle indagini e ritenuta dai giudici di merito è consistita nel livellamento con mezzi meccanici di un tratto di una strada comunale sterrata, in modo da realizzare una nuova pista. Detti lavori, avevano interessato un tratto di circa 800 metri e comportato lo sradicamento di ventitrè piante di biancospino. La nuova pista abusivamente realizzata aveva una larghezza di circa 1,60 metri e ricadeva in parte (circa 100 metri) in proprietà privata e per il resto su terreno comunale. L'area in questione era sottoposta a vincolo paesaggistico.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. In relazione al primo motivo di ricorso, va rilevato che l'entità dei lavori addebitati al ricorrente ne esclude la loro ascrizione all'ipotesi delle attività libere di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art.
6. Queste sono, per espressa previsione di legge, gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli volti all'eliminazione di barriere architettoniche (purché non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio) e le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico oppure eseguite in aree esterne al centro edificato.
La disposizione non è suscettibile di interpretazioni estensive, tanto più che sono espressamente fatte salve le più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici ed è comunque imposto il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Questa Corte ha ulteriormente precisato che il regime dell'attività edilizia libera, ovvero non soggetta ad alcun titolo abilitativo, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici (Sez. 3, 27/04/2011 n. 19316 Rv. 250018; fattispecie relativa alla realizzazione di un piazzale in area classificata come zona agricola).
Nella specie, il LI ha realizzato un comodo accesso carrabile in luogo di una mulattiera sterrata. Siffatta immutazione ha carattere di evidente definitività ed è certamente estranea al semplice uso agricolo del fondo. Quindi la censura in esame è infondata.
3. Pari sorte spetta anche al secondo motivo di ricorso. Le opere de quibus ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed è incontroverso che il LI non ha conseguito i prescritti pareri.
Deve certamente escludersi che trattasi di interventi consentiti senza autorizzazione da parte degli enti preposti all'osservanza dei vincoli.
Infatti, in tema di tutela del paesaggio, la asportazione totale del soprassuolo boschivo e la sua successiva aratura configurano il reato di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163 del (ora sostituito dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, art. 181), atteso che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 152 (ora Decreto n. 41 del 2004, art. 149), e sempre che il taglio colturale venga compiuto per il miglioramento del bosco (Sez. 3, 11/06/2004 n. 35689 Rv. 229360).
Nella specie, il decespugliamento ha riguardato ben ventitrè piante di biancospino e certamente non è stato posto in essere per il miglioramento della flora tutelata. Oltretutto, ed il rilievo è assorbente, l'immutazione non si è limitata al taglio colturale, ma si è concretizzata anche nella realizzazione di un'intera strada carrabile della lunghezza di ben 800 metri.
In conclusione, queste tipologie di intervento sul territorio coperto da vincolo paesaggistico certamente non rientrano fra quelle per le quali non occorrono i pareri e le autorizzazioni prescritti dalla legge.
4. Venendo infine alle censure riguardanti il capo C) della rubrica, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 c.p., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato (Cass. 1 dicembre 2005, n. 2337/2006). L'ipotesi, che sembra essere quella cui il LI ha inteso fare riferimento in ricorso, non ricorre tuttavia nella specie. Ed infatti la semplice proprietà demaniale di un fondo, ne' la sua materiale destinazione ad uso comune della collettività, non consente di qualificare ciascun singolo membro della comunità come soggetto già in possesso del fondo. Anzi è proprio l'uso pubblico dell'area - dedotta dal LI a fondamento di quest'ultima censura - ad essere logicamente incompatibile con la tesi difensiva. L'applicazione del principio di diritto dapprima richiamato, infatti, presuppone la preesistenza di un rapporto di fatto con il terreno tendenzialmente stabile ed esclusivo: solo a tali condizioni può escludersi che la successiva immutazione del fondo valga quale "invasione" ai fini della fattispecie di cui all'art. 633 c.p.. Ad argomentare diversamente si verrebbe a neutralizzare quasi del tutto la portata dell'art. 639 bis c.p., che prevede la procedibilità d'ufficio del reato riguardante fondi e terreni destinati ad uso pubblico, in quanto - portando il ragionamento difensivo alle estreme conclusioni - le aree liberamente fruite dall'intera comunità non potrebbero costituire oggetto del delitto di invasione.
Quindi l'occupazione di una rilevante parte del fondo di proprietà comunale mediante la creazione della pista carrabile realizzata dal LI, costituisce il delitto di invasione di cui all'art. 633 c.p. a prescindere dalla pubblica percorribilità della strada così
realizzata.
5. Sulla base delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la parte privata che l'ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2012