Sentenza 13 gennaio 2009
Massime • 2
Sono legittime, e pertanto utilizzabili, le videoriprese eseguite su un'area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non essendo essa qualificabile né come luogo di privata dimora, né, comunque, come luogo in cui si svolgano attività destinate a rimanere riservate.
Qualora la persona nei confronti della quale l'intercettazione telefonica sia stata ritualmente autorizzata utilizzi, per la comunicazione mediante apparecchio di telefonia mobile, schede telefoniche diverse da quella per la quale l'autorizzazione sia stata originariamente disposta, non è necessario un nuovo provvedimento autorizzativo, dovendo ritenersi implicita la sua estensione a tutte le successive utenze telefoniche in uso alla medesima persona.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2009, n. 7455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7455 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/01/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 96
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 035131/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI SA OV N. IL 05/08/1959;
avverso ORDINANZA del 12/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARBARISI MAURIZIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mura Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 12 agosto 2008, depositata in data 14 agosto 2008, il Tribunale del riesame di Catania, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., nel respingere l'istanza di riesame formulata il 4 agosto 2008 nell'interesse dell'indagato AT SO GI, confermava l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catania 22 luglio 2008 con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nel procedimento per estorsione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, ai danni dell'imprenditore edile SO VA, costretto, secondo l'ipotesi accusatoria, con minacce e intimidazioni consumate tra il dicembre 2007 e il gennaio 2008, ad assumere per l'esecuzione di lavori edili, il coindagato AT RA IO, nonché di rifornirsi di calcestruzzo presso la ditta dei fratelli AT SO.
Il Tribunale, nel provvedimento gravato, assumeva che le eccezioni difensive attinenti alla irritualità delle intercettazioni sulla utenza telefonica cellulare in uso a AT RA IO della captazione di immagini attraverso l'uso di una telecamera istallata in prossimità del cantiere di SO VA erano da respingersi. Quanto alle intercettazioni telefoniche perché il decreto adottato in via d'urgenza dal PM riportava esattamente gli estremi dell'utenza GSM in uso all'indagato, senza delega in bianco alle forze dell'ordine in relazione a numeri identificativi IMEI non specificati;
quanto alla captazione di immagini che le stesse erano relative a una telecamera collocata sulla pubblica via e puntata verso il cantiere dove avevano luogo lavori edili non rilevando dunque ne' le questioni attinenti alle intercettazioni in luoghi di privata dimora, ne' la presunta natura comunicativa delle immagini. Il Tribunale richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte ha assunto la sostanziale equiparabilità tra le registrazione effettuata tramite la telecamera in questione alla osservazione effettuabile da qualunque operatore di PG che, senza invadere la sfera privata di alcuno, anziché limitarsi a osservare visivamente un luogo aperto o esposto al pubblico, abbia documentato tale attività di osservazione con il mezzo della telecamera. In punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza il Tribunale argomentava che le intercettazioni dette e le dichiarazioni rese dalla parte offesa SO avevano evidenziato come AT RA IO, sospettato di appartenere al clan mafioso TA Bozzone, con metodo mafioso rappresentato nella fattispecie dal furto in cantiere di materiale per il valore di migliaia di euro, avesse imposto al SO oltre all'assunzione di una persona, AT RA ON, anche la fornitura di calcestruzzo prima da parte della ditta Di CO e quindi a quella facente capo ai fratelli AT SO e, quanto ai lavori di copertura del tetto, al figlio di AT SO GI, DA.
Per quanto in particolare riguarda il ricorrente le emergenze processuali avevano evidenziato come egli si fosse interessato per la restituzione della refurtiva sia rassicurando il SO sia recandosi personalmente in cantiere mentre AT RA ON era andata a prenderla. AT SO GI aveva inoltre beneficiato della fornitura di calcestruzzo per conto della ditta GM intestata al fratello AT SO IO, tanto da recarsi in cantiere con il precedente fornitore Di CO accordandosi con il SO che le successive forniture sarebbero state effettuate dalla ditta GM e i lavori affidati al figlio DA.
Tramite il proprio difensore di fiducia proponeva ricorso AT lamentando l'erronea interpretazione ed applicazione di legge e vizio di motivazione e richiedendo l'annullamento dell'ordinanza e rinvio al Tribunale per nuovo esame. In particolare veniva ribadita la indeterminatezza delle indicazioni relative alla intercettazione telefonica dell'utenza in uso a AT RA IO avendo fatto riferimento il decreto del PM a alla possibilità di intercettazione di ogni altra utenza attivabile facendo uso dell'apparecchio telefonico, su cui l'utenza intercettata è attualmente in uso, identificato dal relativo numero IMEI, con ciò violando il diritto costituzionale della libertà e della segretezza di cui all'art. 15 della Carta costituzionale. Per vero detta indeterminatezza consentirebbe l'estensione indebita delle intercettazioni senza autorizzazione anche nei confronti di persone diverse dall'indagato. Il AT censurava altresì la ritualità delle videoriprese atteso che non era stata motivata la ragione che giustificava la deroga all'utilizzo di impianti diversi da quelli della Procura (l'apparecchiatura utilizzata era stata quella installata presso il Comando Stazione Carabinieri di Maniace) come previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 3, essendo poi venuta a mancare la convalida del GIP
come stabilito dall'art. 267 c.p.p., comma 2. In ogni caso non poteva escludersi, così come aveva fatto il Tribunale, che il cantiere potesse avere il carattere del domicilio o comunque il carattere di luogo in cui si svolgevano attività destinate a rimanere riservate, trattandosi di luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, interamente recintato. Inoltre si era trattato della ripresa di comportamenti a carattere comunicativo tra presenti. Infine il AT, rilevava, con la declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni dette, il venir meno della gravità del quadro indiziario posto a fondamento della misura cautelare in atto attesa peraltro l'incongruenza delle motivazioni esposte sul punto dal Tribunale del riesame che venivano nel ricorso censurate, nonché il vizio di motivazione dell'ordinanza che ha recepito in modo acritico le richieste del GIP. Se è vero che risulta un interessamento della vicenda del ricorrente, per lo più per far avere il lavoro al figlio DA, non vi è tuttavia prova che via sia stato un suo coinvolgimento di natura delittuosa anche in assenza della sussistenza dell'ingiusto profitto con altrui danno. Anche l'assunzione di AT RA ON era anteriore al primo contatto avuto con il SO da parte de ricorrente sicché da tale fatto non poteva inferirsi alcunché. L'unica fattispecie ravvisabile nella vicenda era quello di illecita concorrenza non essendovi prova l'appartenenza del ricorrente e degli altri indagati a una qualche organizzazione criminale.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Quanto al primo profilo prospettato, vale a dire quello attinente alla indeterminatezza delle indicazioni relative alla intercettazione telefonica dell'utenza per il solo fatto che fosse stata indicata la sola numerazione IMEI piuttosto che l'utenza, si osserva che detta numerazione è volta a identificare il corpo base del telefonino, il modello, il luogo di costruzione o assemblaggio ed il numero seriale;
è unica per ogni apparecchio e viaggia insieme al numero di cellulare del chiamante. Essa rappresenta, dunque, di per se stesso un elemento identificativo certo in ordine all'apparecchio utilizzato.
Qualora emerga dagli atti che, come nel caso di specie, l'apparecchio sia in possesso della persona che deve essere sottoposta ad intercettazione non vi può essere, evidentemente, ragione per escludere l'avvio delle operazioni in attesa dell'individuazione del numero dell'utenza utilizzata dalla persona nei cui confronti occorre procedere all'intercettazione. Un divieto del genere, oltre a non essere ricavabile da alcuna disposizione del codice, si pone in contrasto con le stesse finalità dell'intercettazione e con l'esigenza, di assicurare, per quanto possibile, la continuità delle captazioni quando siano utilizzati apparecchi cellulari. Occorre tenere conto, infatti, delle particolari modalità operative e di attivazione dei cellulari a tecnologia GSM che, attraverso la prassi del cambio delle schede telefoniche, consentono di vanificare l'intercettazione dei singoli numeri di utenza. Si è, peraltro, già chiarito al riguardo che, nel caso di utilizzazione di schede diverse da parte della persona sottoposta ad intercettazione, non si pone la necessità di una nuova autorizzazione del giudice.
Questa Corte ha, infatti, affermato che deve ritenersi comunque implicita l'estensione dell'autorizzazione a tutte le utenze che risultino di volta in volta attivate sull'apparecchio mediante la prassi citata (cambio delle schede telefoniche), sempre che, ovviamente, tali schede siano in uso alla medesima persona indagata, nei riguardi della quale l'intercettazione sia stata ritualmente autorizzata.
Inoltre, è stata riconosciuta la legittimità del provvedimento con cui il P.M., una volta che il Giudice abbia autorizzato l'intercettazione telefonica dell'indagato, sostituisca, in sede di esecuzione delle operazioni, all'utenza mobile (scheda del cellulare) indicata nel provvedimento autorizzativo, altra utenza mobile, effettivamente usata dall'indagato. (Sez. 4, n. 17832 del 03/05/2001 Rv. 218766). L'utilizzo del numero IMEI consente, evidentemente, di per se stesso, l'intercettazione anche nel caso in cui l'utente cambi la scheda e, dunque, va nel senso - come rilevato dal giudice di merito - di garantire l'effettività dell'intercettazione e di superare i problemi evidenziati.
Naturalmente, si potrà ricorrere a tale procedura solo ove si dimostri, in concreto, che l'apparato sia realmente riconducibile al normale uso da parte della persona che si intende sottoporre ad intercettazione, condizione fattuale che il giudice di merito ha dato dimostrazione di aver tenuto conto (Sez. 3, Sentenza 15 febbraio 2005, n. 10898, Gai Stefan). Si sostiene inoltre in ricorso che un cantiere va considerato luogo avente il carattere del domicilio o comunque il carattere di luogo in cui si svolgevano attività destinate a rimanere riservate. È da escludersi per contro per la natura stessa di un'area destinata a lavori edili che la stessa possa rientrare nel concetto di privata dimora o di domicilio trattandosi di luoghi esposti al pubblico, in quanto caratterizzati da uno spazio soggetto alla visibilità di coloro, che vi si trovino, tanto è vero che il ricorrente, come molti altri, vi accedeva liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna. La percettibilità all'esterno fa venir meno le ragioni della tutela del luogo, anche se di proprietà dei privati, tanto che, nella fattispecie, come già ritenuto, potrebbe sostanzialmente equipararsi l'impiego della videocamera a una operazione di appostamento, eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, che la legge delinea per la p.g., senza dunque necessità alcuna di autorizzazione da parte della AG (ASN 200637530, rv. 235027, in coerenza con Sez. un. sentenza n. 26795/06, ric. Prisco, rv 234270). Trattandosi di riprese filmiche relative a comportamenti tenuti al di fuori del domicilio o di luoghi ad essi assimilabili, esse non ricadono, come viceversa ritiene il ricorrente, nell'ipotesi di cui alla ricordata sentenza Sez. un. Rv. 234270).
Peraltro è appena il caso di osservare che il cantiere edile non appartiene al ricorrente sicché egli non può dunque dolersi della violazione di un diritto di cui non è titolare.
Queste osservazioni, che si sostanziano nel principio secondo cui le videoriprese eseguite nei termini di cui sopra non costituiscono intercettazioni in senso tecnico, travolgono le censure riguardanti il profilo di non ritualità per non essere state esplicitate la ragione della deroga all'utilizzo di impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica e la mancanza di convalida del GIP. Il rigetto delle prime doglianze esonera questa Corte dall'esame di quella parte del ricorso che valuta le conseguenze della eventuale inutilizzabilità delle intercettazioni sul quadro indiziario essendo state peraltro espresse mere rivalutazioni del compendio di prova esaustivamente prese in considerazione dal giudice di merito con argomentazioni congrue e scevre da vizi logici e giuridici. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento del direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2009