Sentenza 24 settembre 2001
Massime • 1
La fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen. ( inserito dall'art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300) che sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 bis c.p. il quale esaurisce l'intero disvalore del fatto ed assorbe l'interesse tutelato dalla prima previsione. Ne consegue che il reato di cui all'art. 316-ter può trovare applicazione solo ove non ricorra la fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2001, n. 41928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41928 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 24/09/2001
1. Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - N. 1054
3. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 17199/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano nei confronti di RL ND, n. 17.03.1941 avverso la sentenza emessa il giorno 21.11.2000 dal Tribunale di Bolzano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fabrizio Hinna Danesi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv.ti Fava e Migliucci, che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
RL ND veniva tratto a giudizio del Tribunale di Bolzano per due delitti ex artt. 110 e 640 bis cp., per avere, nella qualità di legale rappresentante della Società RL ND & C. Snc, in concorso con altri, con artifizi e raggiri consistiti nella presentazione alla Provincia Autonoma di Bolzano di preventivi di spesa e fatture di acquisto con importi maggiorati, forniti dalla Società Autoindustriale Srl di Bolzano, inducendo così in errore l'ente pubblico sull'entità della spesa ammissibile al contributo pubblico, che veniva liquidato in misura maggiore del dovuto, procurato a sè ingiusto profitto, con relativo danno della Provincia Autonoma di Bolzano.
Con sentenza emessa il giorno 21.11.2000 il Tribunale di Bolzano assolveva l'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ritenendo applicabile al fatto la disposizione dell'art. 316 ter cp. recentemente introdotta dall'art. 4 della legge 29.09.2000, n. 300.
Propone ricorso diretto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la norma dell'art. 316 ter cp. si pone, nei confronti dell'art. 640 bis cp., non in rapporto di specialità, bensì in rapporto di sussidiarietà, come reso evidente dal suo tenore letterale, dai lavori preparatori e da esigenze di coerenza sistematica. Poiché nella specie i fatti accertati integrano certamente il più grave delitto ex art. 640 bis cp., non vi sarebbe dunque spazio applicativo per l'art. 316 ter cp.
Diversamente, secondo il P.M. ricorrente, la nuova norma dell'art. 316 ter cp. violerebbe l'art. 3 Cost. per irragionevole trattamento più favorevole - rispetto alla truffa in danno di privati e alle frodi agricole CEE - delle altre frodi in danno di soggetti pubblici, nonché l'art. 11 Cost. in relazione agli impegni assunti a livello internazionale.
Resiste con memoria la difesa del prevenuto.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'impugnata sentenza, invero, ricostruisce il rapporto fra la disposizione dell'art. 640 bis cp. e quella dell'art. 316 ter cp. in termini di rapporto da genere a specie, nel senso che la seconda fattispecie avrebbe isolato dal vastissimo ventaglio degli artifizi e raggiri alcune ipotesi cui (in assenza ovviamente di modalità ingannevoli ulteriori e diverse) il legislatore ha inteso collegare conseguenze meno sfavorevoli di quelle previste per il delitto ex art. 640 bis cp. A tale conclusione il Tribunale perviene in base al rilievo che la condotta descritta nell'art. 316 ter cp. consiste in comportamenti ritenuti pacificamente idonei a integrare il concetto di artifizi e raggiri che caratterizza la truffa. Di tal che, ove si ritenesse loro applicabile la norma di cui all'art. 640 bis cp., nessuno spazio applicativo residuerebbe per la nuova fattispecie di cui all'art. 316 ter cp.
Tale tesi non può essere accolta.
Una corretta ermeneusi conduce infatti, alla necessaria conclusione che fra le norme dell'art. 640 bis cp. e dell'art. 316 ter cp. sussiste un rapporto di sussidiarietà.
Sul piano testuale, invero, la seconda norma risulta introdotta apertamente come sussidiaria rispetto all'altra, iniziando con l'esplicito inciso: "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis".
Sul piano storico, poi, la norma stessa nasce in sede di recepimento della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26.07.1955, e diretta a garantire una più efficace e uniforme lotta contro le frodi mediante l'applicazione di dissuasive sanzioni penali e la precisa definizione del concetto di frode comunitaria.
A fronte di tale esigenza, il nostro legislatore, conscio della presenza nell'ordinamento della già rigorosa previsione di cui all'art. 640 bis cp., e non avendo alcuna ragione o sollecitazione per abbassare la guardia rispetto al preoccupante fenomeno delle frodi comunitarie, si è solo premurato di non lasciare, rispetto alla specifica definizione del concetto di frode contenuta nella convenzione, nessun'area di possibile assenza di sanzione penale (salvi i casi minori espressamente contemplati), e ha per questo introdotto una nuova figura delittuosa che riproducesse alla lettera l'anzidetta definizione, con espressa e prioritaria salvezza della preesistente figura della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Non può, infine, condividersi il rilievo che, con l'interpretazione qui proposta, la norma dell'art. 316 ter risulterebbe "inutiliter data". Nel suo ambito previsionale ricadono infatti anche le situazioni riducibili al mero mendacio, quale definito (ai fini dell'illecita captazione di contributi del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) dall'art. 2 della L. 898/96, che, alla stregua dell'elaborazione interpretativa offerta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 26.01.1994 e, più chiaramente, nell'ordinanza n. 433 del 14.12.1998, non integrano ipotesi di truffa.
Il concorso fra le norme dell'art. 640 bis e dell'art. 316 ter cp. non può, dunque, che risolversi in base al criterio della sussidiarietà, per cui la prima norma, principale, esaurendo l'intero disvalore del fatto e assorbendo l'interesse tutelato dall'altra, ne esclude l'applicabilità.
Consegue da quanto sopra che, a fronte di un fatto riconducibile alla descrizione di cui all'art. 316 ter cp., il giudice, pur in assenza di ulteriori modalità ingannevoli, deve previamente verificare, secondo i normali canoni ermeneutici, se ricorra o meno la fattispecie delittuosa dell'art. 640 bis cp. e, solo all'esito negativo di tale verifica, potrà e dovrà valutare se possa eventualmente trovare applicazione la norma di cui all'art. 316 ter cp. nella previsione del primo ovvero, in relazione al "quantum" di indebita percezione, del secondo comma.
L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata, con rinvio (ex art. 569, comma 4, cpp) alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che deciderà attenendosi ai principi di cui sopra.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla l'impugnata sentenza e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2001