Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2001, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
0 129 1 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno;
criteri di valutazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11616/98 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Rel. Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Cron. 2701 Consigliere SABATINIDott. Francesco Rep. 432 Consigliere - Dott. GIno LUCENTINI Ud. 10/07/00 Consigliere Dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. sul ricorso proposto da: per diritty L. 3000 | 31 GEN 2001 CI LU IN PR NQ ESERCENTE POTESTA', genitoriale IL CANCELLIERE sulla figlia minore CA GI e RE IR 3000 CHIARA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IV CANCELLERIA 114, presso 10 studio dell'avvocato BERTI NOVEMBRE CESARE, che li difende unitamente all'avvocato DE CG408053 PETRILLO LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrenti contro in persona del legale UNIASS ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata rappresentante pro-tempore, in ROMA VLE MAZZINI 114/B, 2000 difesa dall'avvocato 1360 MELUCCO GIORGIO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
ON ER PA;
- intimato -
avversO la sentenza n. 1655/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 18/3/1997 depositata il 15/05/97; RG.515/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato CESARE BERTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso ed _ assorbimento del resto. Svolgimento del processo 1°) Con atto notificato in data 17/1/1991, CC LU, agendo in proprio e come rappresentante delle figlie minori CA AR e GI, ha citato davanti al Tribunale di Roma AL ER AO e la Uniass s.p.a. chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni derivanti dal decesso di Cac- ciarelli IN AR (marito della CC e padre delle due minori) che viaggiava come trasportato in un'auto guidata dal AL e assicurata con la 2 Uniass. 2° Posto che è risultata pacificamente accertata (e non è più contestata) la piena imputabilità al Ga- lione dell'evento letale, il Tribunale adito in primo grado e la Corte di Appello di Roma in secondo grado hanno quantificato diversamente l'ammontare del danno. Il primo ha condannato i convenuti al pagamento della somma di L.900.000.000 (di cui L. 500.000 per danno patrimoniale). La seconda invece ha ridotto il quantum del danno patrimoniale, determinandolo in com- plessive L.250.000.000 L.88.970.225 alla CC e L.23.248.225 e L.24.669.374 rispettivamente alle fi- glie AR e GI. Secondo tale sentenza, avendo la (allora) appel- lante Uniass esposto, nell'atto di impugnazione, che il AL era stato dichiarato esclusivo responsabi- le della morte del CA, era stato soddisfatto (esposizione sommaria il precetto dell'art.342 c.p.c. dei fatti). Nel merito, "non essendo stata fornita la prova completa dell'effettivo reddito percepito dal Caccia- relli per il lavoro autonomo che certamente espletava all'epoca della morte, per liquidare il risarcimento doveva essere considerato il triplo della pensione so- ciale". 3 2°) Di tale sentenza, CC LU e CA GI e LA hanno chiesto la cassazione con ri- corso affidato a due motivi e illustrato da memoria, al quale la Uniass resiste con controricorso. Motivi della decisione -1°) Con il primo motivo formulato per violazione e falsa applicazione dell'art.342 c.p.c. le ricor- renti lamentano che la sentenza di appello avesse ri- tenuto erroneamente Osservato il precetto di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante assicuratore dichiarato che l'assicurato era l'unico responsabile dell'evento dannoso;
invece siccome il gravame riguar- dava la quantificazione del danno, l'appellante avreb- be dovuto descrivere tutti gli elementi relativi a ta- le punto. Il motivo è fondato. Per costante giurisprudenza di questo S.C. (cfr. e multis sent. 2799/84) il requisito dell'esposizione sommaria del fatto persegue la finalità di rendere in- tellegibili i motivi dell'impugnazione in base alla sola lettura dell'atto d'appello. Pertanto, il ragio- namento della sentenza impugnata per escludere la ri- correnza del vizio in esame (cfr. ante, 1, 2) si deve ritenere accettabile, avendo l' (allora) appellante in- dicato, sia pure nel contesto della parte critica, le 4 argomentazioni con le quali la sentenza di primo grado aveva liquidato il danno patrimoniale. 2°) Con il secondo motivo formulato per omessa ed erronea valutazione delle prove e per violazione e applicazione degli artt. 4, co.2 L.26.2.1977, falsa n.39 e 2056, 2057, 2058, 1223, 1226 c.c. le ricor- renti lamentano che, mentre "il Tribunale aveva fatto buon governo delle risultanze delle prove acquisite.….……….... la Corte d'Appello le aveva invece completamente ignorate, erroneamente tenendo in non cale le risul- tanze istruttorie acquisite". Con riferimento a tale specifica censura il moti- vo è fondato. La sentenza impugnata infatti ha modificato la decisione di primo grado relativa al quantum della li- quidazione motivando soltanto che, pur essendo pacifi- ca la prova dell'attività svolta dal defunto Caccia- relli all'epoca del decesso, non era stata "raggiunta la prova piena del reddito percepito". Oltre a tale apodittica affermazione, non è stata svolta nessuna motivazione, né per disattendere quella diversa di primo grado, né per giustificare l'affermazione di mancato raggiungimento della prova piena. 3°) Per le ragioni esposte, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cas- 5 sata in relazione con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma anche per le spese, come pre- cisato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo;
accoglie il secondo;
cas- sa in relazione e rinvia, anche per le spese del giu- dizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 10/7/2000 Jovan Fiducian Il Presidente Il Consigliere est. Depositata in Cancelleria Oggi, 30 GEN. 2001) IL CANCELLIERE CT Concetta Ammendola IL CA 01 Concetta Ammendoła UEFICIO DELLE F R. 2007 4 038357 hoooo 290000 Res RACCIONINI) L DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa Grazia DI FILIPPO)B 6