Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
Per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma primo bis, dell'art. 75, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2014, n. 32126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32126 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 20/06/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 1231
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 10164/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT AN ON N. IL 14/03/1977;
EL AL NE N. IL 10/11/1983;
KL BD N. IL 27/10/1978;
EL HI EL IB N. IL 26/01/1978;
avverso la sentenza n. 4483/2013 CORTE APPELLO DI MILANO, del 07/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea;
udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
rigetto nel resto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Rizza Amedeo, del foro di Milano che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Monza, con sentenza in data 9.01.2013, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava IT CR JO, El OU NE, AK BD e El HI El AB, responsabili delle plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, ed altro, loro rispettivamente ascritte. Il
giudicante riteneva più grave il reato di cui al capo a), contestato a tutti i prevenuti e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla richiamata aggravante, irrogava le pene ritenute di giustizia.
2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 7.11.2013, rilevata l'infondatezza delle doglianze che erano state dedotte in sede di gravame, confermava la sentenza di condanna resa dal G.i.p. di Monza.
3. Avverso la predetta sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati. IT CR JO con il primo motivo denuncia il vizio motivazionale, contestando l'affermazione di responsabilità penale. La parte osserva che nella ricostruzione del fatto i giudici di merito hanno dato illogicamente credito alle dichiarazioni rese dall'autista SE anziché a quanto riferito dal coimputato El OU. Osserva che SE, condannato con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti per cui si procede, era interessato a professare la propria innocenza.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio motivazionale, in riferimento alla rilevanza probatoria assegnata alle risultanze dei tabulati telefonici.
La parte assume che la Corte di Appello abbia errato nell'apprezzare il dato relativo alla assenza di contatti telefonici intercorsi tra IT ed i correi nel giorno in cui avvenne la consegna della droga presso il capannone ed in quelli precedenti.
Con il terzo motivo la parte deduce la violazione di legge, in riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, rispetto al dato ponderale relativo allo stupefacente sequestrato. La parte osserva, inoltre, di non aver avuto consapevolezza del quantitativo di stupefacente trasportato dal camion;
e denuncia la violazione dell'art. 59 cod. pen.. Con il quarto motivo l'esponente di duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza e della entità della pena inflitta.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 235 cod. pen., osservando che è stato disposto l'allontanamento dal territorio nazionale, in difetto del concreto accertamento circa la pericolosità sociale del prevenuto.
Con ulteriore motivo il deducente richiama la recente decisione della Corte Costituzionale, sulla disciplina delle sostanze stupefacenti, invocando l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole.
El OU NE con il primo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80; osserva che nel caso la contestazione concerne la detenzione di 251 chilogrammi lordi di hashish, contenenti 15,43 chilogrammi di principio attivo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità della pena inflitta, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 12.02.2014. AK EL con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità penale rispetto al reato di cui al capo A). La parte si sofferma sulle accertate circostanze di fatto e ritiene che i giudici di merito abbiano ritenuto il coinvolgimento di AK sulla base di un unico indizio, dato dalla presenza del predetto imputato nei pressi dal capannone.
Con il secondo motivo l'esponente denuncia a sua volta la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Con il terzo motivo la parte rileva che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 la pena base relativa al più grave reato di cui al capo A) della rubrica, stabilita dai giudici di merito, risulta superiore al massimo edittale. El HI El AB con unico motivo contesta l'intervenuta affermazione di penale responsabilità, censurando la motivazione sviluppata dai giudici di merito, richiamando i termini di fatto della condotta posta in essere dal medesimo prevenuto. Con motivi nuovi successivamente depositati la parte osserva che alla luce della recente decisione della Corte Costituzionale si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi che occupano impongono le considerazioni che seguono.
4.1 Procedendo all'esame congiunto delle comuni questioni affidate al primo ed al secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di IT CR JO, al primo motivo del ricorso di AK EL ed al ricorso originario proposto da El HI El AB, giova rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46,
resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
4.1.1 Così delineato l'orizzonte dello scrutinio di legittimità, è appena il caso di rilevare che la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito - che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Rv. 216906) - evidenzia che i giudici hanno sviluppato un conferente percorso argomentativo, relativo all'apprezzamento del compendio probatorio, che risulta immune da censure rilevabili dalla Corte regolatrice;
e che i ricorrenti invocano, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del quadro indiziario, proprio con riguardo alle inferenze che i giudici di merito hanno tratto dagli accertati elementi di fatto, ai fini della affermazione della responsabilità penale.
Tanto considerato, deve osservarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 25/02/1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. E bene, si deve allora in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita;
che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile;
che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006, Rv. 233464).
4.1.2 Ciò posto, si rileva che neppure sussiste il travisamento della prova, dedotto dai predetti ricorrenti.
Come è noto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è stato modificato dalla L. 19 febbraio 2006, n. 46, art. 8, che ha esteso la rilevabilità del vizio di motivazione oltre il testo del provvedimento impugnato con il riferimento ad "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". L'elaborazione giurisprudenziale successiva alla riforma ha chiarito che il legislatore, con la norma ora richiamata, ha comunque demandato alla Corte regolatrice una funzione di legittimità, atteso che la Suprema Corte, nell'esaminare il travisamento della prova, non si immerge nel contesto processuale come fa il giudice di merito, ma si limita ad individuare il vizio dedotto. Il giudice di legittimità, cioè, non deve conoscere il contesto processuale, ma scrutinare unicamente l'atto che veicola la prova che si assume travisata. Sulla scorta dei cenni che precedono, è dato rilevare che, secondo diritto vivente, il travisamento della prova sussiste qualora emerga che il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati;
e deve trattarsi di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, restando fermo il divieto, per il giudice di legittimità, di operare una diversa ricostruzione del fatto quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 14732 del 01/03/2011, dep. 12/04/2011, Rv. 250133; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37756 del 07/07/2011, dep. 19/10/2011, Rv. 251467; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9338 del 12/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 255087).
Applicando i principi di diritto al caso di giudizio, si osserva che la motivazione sviluppata dai giudici di merito non risulta affatto contrastante con gli atti acquisiti al processo ma discende da un complessivo e ragionato apprezzamento dell'acquisito compendio probatorio, secondo un percorso argomentativo immune dalle denunciate aporie di ordine logico;
e gli esponenti, come sopra evidenziato, confutano la valutazione espressa dai giudici del gravame, in riferimento alla affermazione di responsabilità degli imputati, da un lato argomentando sulla base della inammissibile enfatizzazione, per le ragioni sopra esposte, di un singolo dato di fatto, relativo alla mancanza di comunicazioni telefoniche tra i correi nel contesto temporale relativo alla consegna della partita di hashish;
dall'altro, omettendo di richiamare le ulteriori circostanze di fatto emergenti dal complesso motivazionale, ove i giudicanti ricostruiscono dettagliatamente le operazioni svolte dal personale di polizia giudiziaria, conducenti al sequestro della ingente partita di hashish ed anche i pervicaci tentativi di sfuggire all'arresto, posti in essere da parte di taluni dei correi.
4.2 Le doglianze affidate al terzo motivo del ricorso proposto da IT CR JO, al primo motivo di ricorso di El OU NE ed al secondo motivo del ricorso nell'interesse di AK EL, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, che si trattano congiuntamente, sono prive di pregio.
Deve considerarsi che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 12 febbraio 2014 n. 32, la disciplina in materia di sostanze stupefacenti che viene in rilievo è quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49; conseguentemente, il testo dell'art. 73, ad oggi vigente, non contiene il riferimento, già operato dall'art. 73, comma 1 bis, alla detenzione di quantitativi di sostanze stupefacenti in misura superione ai limiti massimi indicati dalle relative Tabelle ministeriali. Si osserva, peraltro, che la materia di interesse è stata oggetto di un ulteriore intervento correttivo, ad opera della L. 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, recante Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale (pubblicata in G.U. n. 115 del 20.05.2014). Rispetto al tema di interesse, si osserva che la novella ora citata ha inserito al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, il comma 1 bis, del seguente tenore: "Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale". I cenni che precedono inducono pertanto a ritenere che la cornice normativa vigente, come emergente dalle plurime interpolazioni della disciplina in materia di sostanze stupefacenti, faccia comunque riferimento alla quantità massima detenibile, tenuto anche conto del fatto che il citato D.L. 20 marzo 2014, n. 36 prevede espressamente che gli atti amministrativi - attuativi della fonte di rango primario di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 - adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale riprendono a produrre effetti.
Conseguentemente, deve rilevarsi che mantengono validità i criteri indicati dalle Sezioni Unite, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Come noto, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno infatti chiarito che non è ravvisabile l'aggravante di cui si tratta quando la quantità di principio attivo sia inferiore a 2000 volte il valore massimo, in milligrammi, determinato per ogni sostanza dalla tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006; e che nel caso in cui tale quantità sia superata resta ferma la discrezionale valutazione del giudice, al riguardo (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 36258 del 24.05.2012, dep. 20/09/2012, Rv. 253150). Ciò significa, con riferimento alla sostanza stupefacente di tipo hashish, che la circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, può essere ritenuta sussistente quando la quantità di THC sia superiore ad un chilogrammo.
Applicando i richiamati principi al caso di specie, non è chi non veda che la valutazione effettuata dai giudici di merito, in ordine alla sussistenza della contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, a fronte della detenzione di una partita di pari a
Kg. 251 di hashish, contenente Kg. 15,43 di principio attivo puro, non risulta sindacabile in questa sede di legittimità.
4.3 Il quarto motivo di ricorso proposto da IT è infondato. La Corte di Appello, invero, nel censire il motivo di doglianza relativo alla concessione delle attenuanti generiche in rapporto di equivalenza sulla richiamata aggravante, ha specificamente rilevato che pure la condotta processuale dell'imputato, il quale non aveva fornito alcun utile contributo, induceva a confermare la valutazione che era stata espressa dal primo giudice. In tali termini lo specifico obbligo motivazionale risulta soddisfatto e la decisione assunta dalla Corte territoriale, sul punto di interesse, non può essere sindacata in questa sede.
4.4 Il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato IT è fondato.
Il G.i.p. presso il Tribunale di Monza ha disposto l'espulsione dal territorio della Stato degli imputati Al OU, AK e El HI e l'allontanamento di IT, ai sensi dell'art. 235 cod. pen., omettendo ogni motivazione rispetto alla pericolosità degli imputati. E detta lacuna motivazionale non è stata colmata dalla Corte territoriale;
sul punto, nella sentenza impugnata, la Corte di Appello si è limitata ad affermare che risultava prematura ogni valutazione al riguardo e che la questione doveva essere affrontata in sede esecutiva.
Deve allora richiamarsi il generale principio di diritto affermato da questa Suprema Corte, in base al quale si è chiarito che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni - prevista dall'art. 235 cod. pen., come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, conv. con modif. in L. n. 125 del 2008 - costituisce una misura di sicurezza personale che trova la sua disciplina generale negli artt. 199 e ss. c.p. e che può essere ordinata dal giudice della cognizione solo ove, con congrua e logica motivazione, risulti accertata, alla luce dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen., la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15447 del 14/03/2012, dep. 20/04/2012, Rv. 253507).
In applicazione del principio di diritto ora richiamato, si registra, pertanto, la denunciata mancanza di motivazione, sul punto concernente i presupposti per l'applicabilità delle misure di sicurezza ex art. 235 cod. proc. pen.; lacuna che impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuova valutazione.
Si osserva, al riguardo, che il motivo di impugnazione in esame non si qualifica come esclusivamente personale, poiché involge la lacuna motivazionale della sentenza impugnata che attinge, parimenti, la posizione di tutti i coimputati destinatari di misure di sicurezza ed art. 235 cod. proc. pen.. Conseguentemente, l'accoglimento del motivo giova anche agli imputati Al OU, AK e El HI che non hanno proposto ricorso, sul punto in esame. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione (in processo più risoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante, si verifica in caso di riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale, di talché il soggetto non impugnante risulta partecipe del beneficio conseguito dal coimputato diligente (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 30347 del 12/07/2007, dep. 26/07/2007, Rv. 236756; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2940 del 17/10/2013, dep. 22/01/2014, Rv. 258393). Come chiarito, l'annullamento relativo alla statuizione sulle misure di sicurezza dell'allontanamento e dell'espulsione riguarda anche le posizioni di Al OU, AK e El HI, oltre a quella del ricorrente IT;
e, nella fase rescissoria del giudizio, la Corte di Appello dovrà soffermarsi sulla verifica della sussistenza, in concreto, dei profili di pericolosità sociale riferibili a tutti i predetti imputati, per i quali è stata disposta la misura di sicurezza ex art. 235 cod. proc. pen.. 4.5 Tanto chiarito, si vengono ad esaminare le comuni doglianze relative alla illegittimità del trattamento sanzionatorio, per effetto della decisione della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, dedotte da IT con l'ultimo motivo di ricorso, da El OU con il secondo motivo, da AK con il terzo motivo e da El HI con i motivi nuovi.
I rilievi sono fondati.
Deve considerarsi che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 12 febbraio 2014 n. 32, la disciplina in materia di sostanze stupefacenti che viene in rilievo è quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, di talché la pena per le sostanze di cui alle tabelle 2^ e 4^ dell'art. 14, risulta ricompresa dal minimo di due anni al massimo di sei anni di reclusione, oltre la multa.
Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza del 12.02.2014 n. 32 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt.
4-bis e 4-vicies ter, (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossi codipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1. Le disposizioni colpite dalla declaratoria illegittimità costituzionale avevano introdotto significative modifiche nell'ordinamento, apportando una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello sanzionatorio. Il fulcro della novella, infatti, era costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette "pesanti" e di quelli aventi ad oggetto le droghe cosiddette "leggere", fattispecie differenziate invece dalla precedente disciplina, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990. Occorre allora considerare che, a causa della intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale ad opera della citata sentenza n. 32 del 2014, la pena edittale relativa all'ipotesi delittuosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, rispetto alla detenzione a fine di spaccio di sostanze rientranti nelle tabelle 2^ e 4^, è quella della reclusione da due a sei anni, oltre la multa, laddove il testo oggetto della declaratoria di incostituzionalità, stabiliva un più grave trattamento sanzionatorio, compreso da un minimo di sei ad un massimo di venti anni di reclusione, oltre la multa.
Orbene, deve allora osservarsi, con rilievo di ordine dirimente, che nel caso di specie la pena base, per la detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish, in riferimento al reato di cui al capo A) - ritenuto più grave tra quelli avvinti in continuazione, esclusa la circostanza aggravante relativa all'ipotesi di ingente quantità, stante il richiamato bilanciamento della circostanza D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, con le circostanze attenuanti generiche - è
stata determinata per tutti gli imputati in anni nove di reclusione oltre la multa.
Come si vede, si tratta di una misura di pena che travalica il limite edittale massimo, che risulta applicabile al caso di giudizio, per le spiegate ragioni.
5. In conclusione, si dispone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, per nuovo esame, con riferimento al trattamento sanzionatorio ed al punto concernente le misure di sicurezza ex art. 235 cod. pen., per le ragioni sopra evidenziate. Nel resto i ricorsi vengono rigettati. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. si dichiara l'irrevocabilità della sentenza impugnata, con riguardo alla affermazione di penale responsabilità dei prevenuti, in riferimento ai reati loro ascritti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e al punto concernente la misura di sicurezza ex art. 235 cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Milano; rigetta i ricorsi nel resto;
visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità penale degli imputati.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014