Sentenza 25 luglio 2003
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- 1. Registra di nascosto al lavoro: no licenziamento disciplinare , ma .. (Cass. 11322/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11556 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 1 5 5 6 / 03 Dott. Salvatore SENESE Presidente G.N. 14193/01 25431 Dott. Giovanni on. Consigliere Dott. Francesco Antoni - Rep. Consigliere Dott. Camillo Ud.11/11/02FILADORO - CATALDI Rel. Consigliere Dott. Grazia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO ICHINO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
IU AE;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 201/01 della Corte d'Appello di 4492 MILANO, depositata il 30/03/01 R.G.N. 684/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice del Tribunale di Milano respingeva il ricorso col quale la Banca Commerciale Italiana s.p.a. chiedeva che venisse accertata la legittimità del licenziamento intimato al dott. Raffaele RG in data 11 giugno 1999 per la sussistenza di giusta causa o quantomeno di giustificato motivo di licenziamento. Avverso la decisione di primo grado la Banca Commerciale proponeva appello alla Corte d'Appello di Milano che lo rigettava. I giudici del gravame ritenevano generico il contenuto delle contestazioni disciplinari che avevano preceduto il licenziamento, che si esaurivano in un lamentato comportamento non collaborativo e di cattiva esecuzione della prestazione senza alcun riferimento ad uno o più episodi con circostanze di tempo e di luogo. La Corte esaminava inoltre se il licenziamento potesse ritenersi legittimo sotto il profilo Calaber del giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo costituito dalla impossibilità di continuare in un rapporto di lavoro nel quale non era ottenibile la collaborazione del sig.RG con i colleghi;
rilevava, riguardo al primo profilo, che dalla istruzione probatoria svolta non erano emersi specifici fatti comportamentali, posti in essere successivamente ai periodi cui si riferivano le precedenti contestazioni che avevano dato luogo a sanzioni conservative, i quali, anche se non di estrema gravità, potessero giustificare il licenziamento alla luce dei gravi precedenti disciplinari. Sotto il profilo oggettivo dell'impossibilità di portare avanti il rapporto per difficoltà caratteriali ed ambientali del dipendente, riteneva che i precedenti episodi disciplinari non potessero essere recuperati mancando, pure al fine meramente oggettivo, la possibilità di collegamento ad ulteriori episodi concreti ai quali ricondurre 1 l'impossibilità della situazione. Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano la Banca Intesa Banca Commerciale Italiana s.p.a., succeduta alla Banca Commerciale Italiana, proponeva ricorso formulandolo in tre motivi, illustrati da successiva memoria. L'intimato non si costituiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art.7 della legge 20 maggio 1970 n.300 (art.360 n.3 c.p.c.), nonché omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), concernente la pretesa eccessiva genericità della contestazione disciplinare che ha preceduto il licenziamento, la banca Cataldi ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la contestazione avrebbe dovuto far riferimento ad uno o più episodi individuati nelle circostanze di luogo e di tempo, mentre invece quello che la banca contestava 14 al proprio dipendente non faceva riferimento a singoli episodi di rifiuto di collaborazione o di comunicazione con i suoi colleghi bensì ad un comportamento costante ed ininterrotto in base al quale il RG evitava qualunque relazione, sia pure verbale, con superiori e colleghi, sicché non occorreva alcuna precisazione circa il giorno, l'ora e il luogo in cui la mancanza era stata commessa. Il motivo è fondato. La lettera di contestazione che ha preceduto il licenziamento è del seguente tenore: "Nonostante i recenti provvedimenti disciplinari inflittiLe, LA non solo non si è adoperata per migliorare la sua già scarsa collaborazione, ma l'ha addirittura peggiorata. Inoltre continua a tenere sul luogo di lavoro una condotta inaccettabile. In particolare è emerso che LA: evita qualunque relazione, sia pure verbale con i suoi Superiori e con i colleghi;
è solito sostare nei corridoi di servizio e nei bagni per un lasso di tempo superiore a quanto ragionevolmente ammissibile;
nei brevi periodi durante i quali rimane in ufficio esegue il lavoro assegnatole in modo approssimativo, frettoloso e poco 11 corretto. Il giudice dell'appello si limita sbrigativamente ad affermare che la contestazione ha un contenuto estremamente generico mancando un riferimento ad uno o più episodi con circostanze di tempo e di luogo, senza porsi il problema se ciò che il datore di lavoro aveva inteso contestare fosse il singolo episodio disciplinarmente rilevante, o piuttosto un comportamento Cataldi usuale del dipendente incompatibile con i doveri di collaborazione o di diligenza, estrinsecatosi negli atteggiamenti stigmatizzati;
ciò, in realtà, risulta dal testo stesso della lettera di contestazione in cui si fa riferimento al rifiuto di "qualunque" relazione, sia pure verbale, con superiori e colleghi e all'abitudine di sostare nei corridoi di servizio ("ella è solita sostare.." ecc.) e nei bagni per un lasso di tempo superiore a quanto ragionevolmente ammissibile. Se questi erano le ragioni della contestazione, ridurre la stessa a specifici episodi non avrebbe rispettato i ben più gravi motivi dell'addebito che non si limitavano a singoli comportamenti i quali, presi isolatamente potevano anche avere una valenza scarsamente rilevante sotto il profilo disciplinare, ma che complessivamente valutati assumevano il diverso e ben più grave significato di un'unica condotta caratterizzata da un atteggiamento usuale, costante e pervicace, che rendeva impossibile qualsiasi rapporto di 2 collaborazione con il dipendente: rapporto di collaborazione che costituisce momento essenziale del rapporto di lavoro. Essendo l'inadempimento addebitato incentrato proprio sulla continuità del comportamento, il giudizio di genericità formulato dalla Corte di Appello, che pretendeva che la contestazione contenesse l'indicazione di ogni singolo episodio, è del tutto illogica;
né assume alcun rilievo il fatto, messo in evidenza nella sentenza impugnata, che in precedenza, in occasione di gravi vicende delle quali si era reso protagonista il RG, la Banca avesse puntualmente contestato i fatti: nella stessa lettera di contestazione la Banca rileva infatti che la già scarsa collaborazione dimostrata in occasione di precedenti episodi che avevano dato luogo a provvedimenti disciplinari, era peggiorata risolvendosi negli atteggiamenti costanti descritti nella medesima lettera. Il giudizio relativo alla idoneità della contestazione al fine di consentire al dipendente di difendersi rispetto ai fatti addebitati deve pertanto tener conto dei rilievi sopra illustrati relativi alla continuità del comportamento contestato. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia ( art.360 n.5 c.p.c.), concernente il contenuto delle deposizioni dei testi i quali avevano confermato il carattere costante del rifiuto di collaborazione e di comunicazione del RG negli ultimi mesi di lavoro. La ricorrente osserva che di queste dichiarazioni testimoniali non si trovava traccia nella motivazione della sentenza. Anche tale motivo è fondato. La indicata prospettazione dei motivi di recesso si riverbera anche sulla valutazione delle prove testimoniali nelle quali il giudice del riesame si è preoccupato esclusivamente di ricercare specifici episodi attribuibili al RG, piuttosto che verificare se le dichiarazioni testimoniali avessero confermato il carattere permanente del comportamento non collaborativo attribuito al dipendente. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art.3 della legge n.604/1966 (art.360 n.3 c.p.c.), nonché omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.) e censura la sentenza impugnata che, pur dando atto della duplice dedotta giustificazione del licenziamento del dott. RG sia sotto il profilo della mancanza disciplinare, sia sotto quello dell'impossibilità oggettiva della prosecuzione del rapporto, era incentrata tutta sull'eccessiva genericità della contestazione che, quale vizio procedurale, poteva assumere rilievo soltanto ai fini della legittimità del licenziamento in quanto sorretto da un motivo disciplinare, ma non ai fini della legittimità di un recesso per giustificato motivo oggettivo, rispetto al quale il difetto permanente di comunicazione con colleghi e superiori - stante il suo carattere continuativo e di lunga durata - avrebbe dovuto essere considerato come valido motivo di recesso attinente all""organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". Anche tale motivo è fondato. Ove il giudice cui la causa viene rinviata non ravvisasse gli estremi di un recesso per inadempimento, nell'esaminare l'eventuale sussistenza di un motivo oggettivo di licenziamento ( invocato in via subordinata), costituito dall'impossibilità di continuare in un rapporto di lavoro nel quale non è possibile la collaborazione con superiori e colleghi, ciò che deve venire 5 accertato è, non tanto il singolo episodio, ma piuttosto se effettivamente si era creata una situazione di obiettiva incompatibilità del dipendente licenziato con l'ambiente di lavoro, che rendeva insostenibile la situazione incidendo negativamente sulla stessa organizzazione del lavoro e sul regolare funzionamento dell'attività. Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. La causa viene rinviata per un nuovo esame alla Corte di Appello di Torino che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Torino. Così deciso il giorno 11 novembre 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE faluator. 17 Grassa Catalch Vilure Brunni IL CANCELLIERE Depositato In Cancelleria oggi, 2.5 LUG. 2003 ANCELLIE C