Sentenza 16 aprile 2015
Massime • 1
L'omessa pronuncia del G.i.p. sull'istanza di oblazione proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna determina una nullità a regime intermedio, sanabile se non dedotta quale questione preliminare ex art. 491, cod. proc. pen., in quanto nel successivo giudizio l'imputato può reagire sia proponendo la relativa eccezione, sia riproponendo la domanda di oblazione, non operando e in tal caso la decadenza prevista dal comma terzo dell'art. 464 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2015, n. 20549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20549 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 16/04/2015
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANZZA Gastone - Consigliere - N. 2083
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 31691/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS AN N. IL 30/01/1965;
avverso la sentenza n. 20309/2012 TRIBUNALE di FOGGIA, del 08/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELILLIS C. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 ottobre 2013 il Tribunale di Foggia ha condannato ET AN alla pena di Euro 120 di ammenda per il reato di cui all'art. 1231 cod. nav., per avere navigato oltre i limiti della sua abilitazione, cioè oltre sei miglia dalla costa.
2. Ha presentato ricorso il difensore, lamentando l'omessa pronuncia da parte del gip sull'istanza di ammissione all'oblazione formulata dal ET contestualmente alla opposizione al decreto di condanna, con conseguente nullità della sentenza ex art. 178 c.p.p., lett. c).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Nell'unico motivo il ricorrente adduce che il gip omise di provvedere, come invece previsto dall'art. 464 c.p.p., comma 2, sulla legittima istanza di ammissione all'oblazione proposta dall'imputato contestualmente alla opposizione, procedendo invece all'emissione del decreto che disponeva il giudizio. Osserva il ricorrente che, nell'ipotesi di oblazione ex art. 162 bis c.p., il gip deve operare una vera e propria valutazione allo stato degli atti sulla gravità del fatto, non limitandosi a una verifica della tempestività della richiesta e della obiettiva applicabilità del procedimento ex art. 162 bis c.p. alla contravvenzione contestata. La giurisprudenza di legittimità, osserva il ricorrente, non ha ritenuto "configurabile un vero e proprio "dovere" di disporre" sull'istanza di ammissione all'oblazione presentata durante le indagini preliminari, potendo questa essere ripresentata prima dell'apertura del dibattimento: al riguardo viene richiamata Cass. sez. 3, 21 maggio 2002 n. 23873, la quale in effetti insegna che dalla mancanza di esame dell'istanza suddetta proposta durante le indagini.
preliminari non deriva alcuna nullità, in forza del principio della tassatività delle nullità, la conseguenza della omessa valutazione identificandosi nella riproponibilità della istanza nell'opposizione a decreto penale e, se non si procede per decreto, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Richiama altresì il ricorrente un ulteriore, più recente arresto di questa Suprema Corte, Cass. sez. 3, 28 ottobre 2008 n. 40055, per cui "il mancato esame, da parte del giudice per le indagini preliminari, dell'istanza di ammissione all'oblazione non determina alcuna nullità, dovendo escludersi che tale omissione possa inquadrarsi nell'ambito delle nullità di ordine generale", per negare tuttavia che tale giurisprudenza sia attinente al caso in esame. Osserva infatti che entrambi i suddetti arresti riguardano l'istanza di ammissione a oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari, e non in sede di opposizione a decreto penale;
l'art. 464 c.p.p. impone all'opponente "di effettuare le proprie scelte processuali in tema di oblazione e riti alternativi, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione", laddove alla domanda di oblazione ex art. 141 disp. att. c.p.p. non si connette alcuna sanzione processuale di decadenza,
"ben potendo l'imputato ripresentare l'istanza, in caso di mancata presentazione o di rigetto". Ne deduce quindi che "il differente regolamento normativo delle due fattispecie" non può non comportare delle altrettanto differenti conseguenze processuali in ordine alla mancata pronuncia da parte del gip sull'istanza ex art. 464 c.p.p., che configurerebbe pertanto una nullità di ordine generale.
Considerato che
le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c), attuano nel codice di rito i "principi costituzionali del giusto processo, del diritto dell'imputato a partecipare attivamente al processo consentendogli di difendersi adeguatamente ed in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale", afferma, in conclusione, il ricorrente che nel caso di specie è stato leso "proprio questo diritto di incidere sull'iter processuale con la propria difesa", integrandosi una nullità di ordine generale ex art. 178 perché l'omessa pronuncia del gip avrebbe "comportato ripercussioni sul diritto d'intervento, assistenza e partecipazione al processo in capo all'imputato ed al suo difensore".
3.2 Le argomentazioni del ricorrente sono suggestivamente conformate, ma non godono di una reale fondatezza. La prospettazione, infatti, si basa sull'asserto che vi sia stata una conseguenza lesiva del diritto di difesa in senso lato, ovvero inclusivo anche del diritto a compartecipare, entro determinati limiti, alla "governance" del processo con dirette conseguenze sostanziali (l'oblazione è causa di estinzione del reato), come avviene fruendo della oblazione. Ma ciò non si è verificato.
Deve anzitutto riconoscersi che la giurisprudenza richiamata nel ricorso attiene, in effetti, alle ipotesi di istanza di ammissione alla oblazione ex articolo 141 disp. att. c.p.p. (nello stesso senso v. già la significativa Cass. sez. 3, 26 maggio 1995 n. 8893: "Dal mancato esame dell'istanza di ammissione all'oblazione non deriva alcuna nullità. Deve applicarsi, invero, il principio della tassatività delle nullità, stabilito dall'art. 177 c.p.p., e tale sanzione - per l'evenienza in esame - non è prevista da alcuna norma, ne' l'omissione in oggetto può essere inquadrata nell'ambito delle nullità di ordine generale. Il sistema delineato dall'art. 162 c.p., art. 577 c.p.p. e art. 141 disp. att. non consente una diversa conclusione, giacché la domanda di oblazione può essere proposta (e comunque riproposta in ipotesi di dispersione o mancato reperimento di essa) fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed a carico di colui che la propone si pone comunque un onere di diligenza in una sequenza procedimentale ove la sua partecipazione non è limitata all'atto di impulso (quale esercizio della facoltà di richiesta di ammissione), ma trova la sua essenziale estrinsecazione nel pagamento dell'oblazione quale presupposto indefettibile per la declaratoria di estinzione del reato."), e che l'art. 464 c.p.p. pone un confine decadenziale alla proposizione di domanda di oblazione contestuale alla opposizione, al terzo comma stabilendo che nel giudizio conseguente all'opposizione non può essere presentata domanda di oblazione.
Peraltro, l'asserto del ricorrente che la sanzione processuale di decadenza distingue la fattispecie in esame da quella della istanza di oblazione durante le indagini preliminari nel senso che solo l'ipotesi presidiata dalla decadenza incide sul diritto di fruire della oblazione consegue ad una interpretazione non corretta dell'art. 464, che correla la decadenza alla mancata presentazione della istanza, e non - come a ben guardare sostiene il ricorrente - alla mancata decisione sulla (tempestiva) istanza stessa. Nel caso, dunque, in cui il gip non provveda sulla istanza, la situazione processuale è logicamente assimilabile all'ipotesi in cui il gip erroneamente la rigetti, vale a dire non si consuma il diritto dell'istante a fruire dell'oblazione, inserendosi invece nella sequenza procedurale, quale conseguenza della mancata tutela del diritto de quo da parte del gip, una nullità a regime intermedio, come riconosciuto in una fattispecie appunto di erroneo diniego da parte del gip all'istanza proposta in sede di opposizione dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. sez. 4, 19 novembre 2003 n. 48622), secondo la quale il rigetto della istanza di oblazione presentata in sede di opposizione a decreto penale effettuato dal gip per avere erroneamente ritenuto inapplicabile l'istituto determina una nullità a regime intermedio, nulla ostando "sia alla proposizione nel susseguente giudizio della relativa eccezione sia alla riproposizione della domanda di oblazione", poiché non vige in tal caso il limite decadenziale imposto dall'art. 464 c.p.p., comma 3. La lesione del diritto è dunque tutelata in misura proporzionale alla relatività della lesione stessa: all'istante, infatti, è consentito di "correggere", come un erroneo diniego, anche l'omessa pronuncia sulla istanza, eccependo l'omissione della pronuncia, vista la sua natura prioritaria nella sequenza procedurale (trattasi, a ben guardare, di una nullità attinente al decreto che dispone il giudizio, ex art. 181 c.p.p., comma 3), come questione preliminare ex art. 491 c.p.p., ovvero riproponendo la istanza prima dell'apertura del dibattimento del giudizio susseguente alla opposizione. Nel caso di specie risulta che nello stesso atto con cui ha presentato opposizione al decreto penale di condanna l'imputato ha chiesto altresì l'ammissione alla oblazione invocando sia l'art. 162, sia l'art. 162 bis c.p. Effettivamente il gip non ha provveduto sulla istanza, ma nel susseguente giudizio dinanzi al Tribunale, dopo una prima udienza in cui il difensore dell'imputato ha ottenuto rinvio per adesione a un'astensione, alla successiva, tenutasi il 19 febbraio 2013, nulla ha eccepito sulla mancata considerazione dell'istanza suddetta (riguardo alla quale, si nota meramente ad abundantiam, neppure nelle conclusioni finali adduce alcunché). Dal momento, allora, che, come si è visto, la nullità conseguente alla omessa pronuncia del gip sull'istanza di oblazione proposta nell'atto di opposizione è qualificabile come nullità a regime intermedio, non essendo stata oggetto di eccezione quella che costituiva una questione preliminare ex at. 491 c.p.p., deve ritenersi che la nullità si sia sanata, e che pertanto il ricorso risulti infondato. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2015