Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 1
Per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma primo bis, dell'art. 75, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990.
Commentari • 3
- 1. La “ingente quantità” di stupefacenti nel TU 309/90Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 10 giugno 2025
I fondamenti giuridici dell'ingente quantità Ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lett. e) del comma 1 [in tema di sostanze tagliate male, ndr]”. In Dottrina, Mazzanti (2020) critica negativamente l'applicazione caotica e non coerente dell'aggravante di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/90. Similmente, Bray (2020) mette in risalto che tale comma 2 Art. 80 TU 309/90 è “ormai cliente …
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(Annullamento parziale senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e ciò per aver illecitamente coltivato in un terreno di sua proprietà ed in un altro contiguo in suo uso 1087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole” con l'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2, per la quantità ingente della sostanza stupefacente coltivata nonché veniva riconosciuta la recidiva reiterata specifica di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2014, n. 43465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43465 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 02/07/2014
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 1360
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 2283/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ NZ N. IL 20/08/1990;
NG AN N. IL 02/07/1989;
IZ OM N. IL 04/08/1938;
AR EP N. IL 22/10/1962;
avverso la sentenza n. 215/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 11/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (Ndr: testo originale non comprensibile) Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
rigetto dei ricorsi nel resto;
udito, per NG Francesco, l'avv. Cera Mario Luciano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si associa alle conclusioni del PG quanto al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna pronunciata a seguito di rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palmi nei confronti di LL NC, NG Francesco, LL NI e CA PA. Essi sono stati giudicati responsabili di concorso nella coltivazione di 2254 piante di Cannabis indica e nella detenzione per la vendita di 519,500 gr. di marijuana, aggravati dall'ingente quantità; il solo LL NC anche della illegale detenzione, porto in luogo pubblico o aperto al pubblico e ricettazione di due armi, una delle quali clandestina, ed altresì della detenzione di munizioni;
LL NI e CA PA anche della detenzione di ulteriori 4.785 piante di Cannabis indica, di due distinti quantitativi di semi di canapa indiana (rispettivamente pari a 1850 e 1300) e di 230 gr. di Cannabis indica, aggravata dall'ingente quantità, nonché, quanto alla CA, dalla recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4. Secondo i giudici di merito il 12 agosto 2011, a seguito di ricognizione aerea, i Carabinieri notavano una vasta piantagione di canapa indiana e sorprendevano LL NC e NG Francesco, unitamente ad un terzo complice che si dava alla fuga e rimaneva ignoto, mentre, provenienti da una vicina masseria risultata abitazione della famiglia LL, entravano nella menzionata coltura e si accingevano ad aprire l'impianto di irrigazione. I militari constatavano che si trattava della piantagione di 2254 piante, di altezza variabile tra i 2 ed i 3 metri;
i successivi accertamenti permettevano di appurare che da essa potevano essere ricavate 180.932 dosi medie singole.
L'acqua necessaria all'irrigazione della piantagione era tratta dalla vicina masseria e nel corso della perquisizione di un capannone adiacente al terreno sul quale insisteva la piantagione venivano rinvenuti 519 grammi di marijuana;
le munizioni venivano rinvenute in un marsupio posto in una casetta di legno collocata all'interno della piantagione, mentre in un'autovettura, intestata a LL NI, parcheggiata in un capannone nei pressi dell'abitazione dei LL, venivano rinvenute le armi.
Nel corso di una successiva perquisizione che aveva luogo il 24 agosto 2011 venivano rinvenute 4785 piante di canapa indiana alte dai due ai dieci centimetri, coltivate all'interno di una serra posta nella proprietà dei coniugi LL NI e CA PA, nonché 1850 semi di canapa indiana, collocati in una cristalliera della sala da pranzo dell'abitazione e 1300 semi di canapa indiana occultati dentro un bicchiere posto nella stessa sala da pranzo, nonché 230 gr. di canapa essiccata, detenuta sul balcone della stanza da letto dei coniugi LL.
Alla dichiarazione di responsabilità di LL NC si perveniva innanzitutto perché questi si assumeva la paternità di tutto quanto rinvenuto dai militari.
Lo NG veniva ritenuto partecipe della coltivazione per la rilevanza penale anche di un contributo meramente occasionale. Quanto a ZI NI e a CA PA, i quali avevano negato ogni addebito, la Corte di appello ha ritenuto inverosimile la prospettazione difensiva secondo la quale le oltre 4000 piante rinvenute il 24 agosto erano presenti nel sito già il 12 agosto e non erano state notate dagli operanti. Ad avviso del Collegio distrettuale, infatti, il controllo dei militari era stato particolarmente accurato, si da escludere che potesse essere sfuggita la presenza di un così elevato quantitativo di piante;
inoltre la coltivazione delle medesime era situata nelle immediate vicinanze dell'ingresso della casa dei LL e in questa erano state rinvenute sia la sostanza già essiccata e pronto all'uso (segnatamente sul balcone della stanza da letto dei coniugi, luogo facilmente accessibile e sicuramente ispezionato dalla polizia giudiziaria nel corso del primo intervento) che i semi. In ogni caso, ha concluso la Corte di appello, quand'anche rispondesse al vero che tali materiali non erano stati notati nel corso della prima perquisizione, i LL devono in ogni caso essere ritenuti responsabili della detenzione di essi, poiché l'ubicazione della coltivazione e del residuo materiale comprova la loro piena consapevolezza e il fatto che gli stessi avevano certamente contribuito allo sviluppo della coltivazione "non potendosi pensare che il figlio potesse gestire da solo un'attività di tali dimensioni, in luoghi peraltro immediatamente riconducibili ai genitori".
Tanto affermato sul piano della responsabilità, la Corte di appello ha anche ritenuto gli imputati non meritevoli della concessione delle attenuanti generiche, in ragione del contegno processuale caratterizzato dalla persistente negazione del loro coinvolgimento nell'attività del figlio e, quanto a quest'ultimo, per non essere apprezzabile in termini positivi l'ammissione di responsabilità perché corrispondente a quanto evidente.
2. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione LL NI e CA PA, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Gregorio Cacciola.
2.1. Con un primo motivo si lamenta che l'affermazione di responsabilità dei coniugi LL per il concorso nella coltivazione della piantagione imputata anche al figlio NC si fonda su considerazioni meramente deduttive laddove si sarebbe dovuto provare che gli stessi avevano offerto un contributo morale o materiale alla coltivazione, poiché la semplice conoscenza dell'attività realizzata dal figlio non integra reato. Si afferma che nel corso delle indagini non è emerso alcun elemento che riconducesse agli imputati in parola la coltivazione - tanto che si ricercò un ignoto "polacco", quale terzo complice di LL NC e di NG Francesco;
mentre l'acqua e la corrente elettrica erano sì provenienti dalla masseria dei LL, ma questa era un capannone abbandonato, ove vennero trovati anche i fucili.
Quanto alla detenzione delle cose rinvenute presso l'abitazione familiare, l'esponente sostiene che le piantine, non avendo raggiunto la cosiddetta maturazione, non possono valere ad integrare il reato perché non è accettabile l'effetto stupefacente che se ne può derivare;
anche a ritenere che fosse accertabile, il principio attivo ricavabile dalle stesse non può essere rapportato ad una coltivazione ma alla detenzione di circa 40 gr. lordi di canapa indiana, dovendosi anche considerare che alla data del 24 agosto 2011 esse non potevano più essere utilizzate per impiantare una nuova piantagione.
Quanto alla presenza delle piantine già al momento dell'arresto di LL NC, l'esponente rileva che in tale occasione la casa e le pertinenze della casa non vennero perquisite e che è illogico che nonostante l'intervento dei militari i coniugi LL non si fossero sbarazzati dei materiali.
Infine, dalle intercettazioni telefoniche è emerso che anche la sostanza rinvenuta sul balcone della stanza da letto dei ZI era riferibile esclusivamente al figlio NC.
2.2. Si lamenta, poi, che il diniego delle attenuanti generiche sia stato fondato sulla base di un comportamento non resipiscente di cui non v'è traccia in atti.
3. Ricorre per cassazione l'imputato LL NC, con atto sottoscritto dal difensore, avv. NI Alvaro.
Lamenta vizio motivazionale per aver la Corte di Appello negato le attenuanti generiche sul presupposto della necessarietà della ammissione di responsabilità fatta dall'imputato, nel contempo però motivando il minimo aumento per l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 in ragione del comportamento processuale dell'imputato e della sua buona personalità.
Si rileva che il richiamo in termini critici alla necessarietà dell'ammissione di responsabilità sarebbe corretto qualora fosse stata accertata una responsabilità più ampia rispetto a quella ammessa perché evidente;
mentre così non è.
3.1. Con "motivi nuovi" depositati il 5.6.2014 l'avv. NI Alvaro, per LL NI, LL NC e CA PA chiede che venga annullata la sentenza impugnata per la necessità di rideterminare la pena in forza della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale.
4. Ricorre per cassazione l'imputato NG Francesco, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Nicola Rao.
Lamenta che la Corte di Appello non ha reso una motivazione che tenga conto dei rilievi critici mossi dall'appellante quanto alla necessità di una prova certa di colpevolezza e di un ruolo attivo dello NG, la cui presenza accanto a LL NC è stata meramente occasionale.
Analoga censura alla motivazione si muove quanto al giudizio di sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e si aggiunge che il quantitativo di sostanza stupefacente ricavabile dalle piantagioni rinvenute non supererebbe il limite massimo stabilito dalle SS.UU. con sentenza n. 36258/2012. Infine si assume la erroneità e l'ingiustizia della entità della pena inflitta allo NG, anche in relazione al diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento al comportamento tutt'altro che collaborativo e resipiscente, mentre allo NG è stato riconosciuto un ruolo secondario;
inoltre il precedente penale per il quale sono state negate le attenuanti generiche è remoto ed è mancata una effettiva prognosi sulla persona del reo in merito alla ricaduta nel delitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. I ricorsi sono infondati, per i motivi di seguito precisati.
5.1. Il ricorso proposto nell'interesse dei coniugi LL - CA svolge per intero censure che investono la valutazione della prova, insistendo per una diversa lettura della stessa, senza però indicare specificamente in che cosa consisterebbe la frattura logica del ragionamento condotto dalla Corte di Appello, tale da rendere manifestamente illogiche le conclusioni cui perviene. Vale rammentare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013 - dep. 28/10/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153). Orbene, con riferimento al capo a), e quindi alla coltivazione di piante e alla detenzione di semi in prossimità dell'abitazione, non si ravvisa la manifesta illogicità della motivazione in punto di consapevolezza da parte dei coniugi della presenza della coltivazione e dei semi, per aver il giudice di primo grado (e quindi la Corte di Appello) assolto gli stessi dal reato concernente le armi per la mancata prova della recente frequentazione dei luoghi, perché l'evidenza dell'esistenza di una coltivazione di ben 2254 piante nelle vicinanze dell'abitazione è ben superiore e quindi le due valutazioni non risultano tra loro contraddittorie. Quanto al contributo reso dal duo LL - CA, neppure i ricorrenti contestano la riconducibilità dei luoghi alla loro disponibilità; sicché il contributo materiale offerto alla coltivazione e alla detenzione illecita è del tutto evidente. In relazione alla motivazione resa a riguardo del capo e) (ovvero la coltivazione di 4.785 piante di cannabis indica e la detenzione di 3150 semi di canapa indiana e di 230 gr. di sostanza stupefacente del tipo cannabis indica), essa risulta del tutto ignorata dalle censure esposte con il ricorso, le quali contengono unicamente rivalutazioni delle prove disponibili che intendono accreditare la tesi della estraneità ai fatti dei coniugi;
tuttavia senza confrontarsi con quanto sul punto affermato dalla Corte di Appello. Ovvero che la collocazione delle cose era tale da non risultare compatibile con una mancanza di conoscenza della loro presenza in LL NI e in CA PA.
Neppure coglie il segno l'abbozzata critica al giudizio di sussistenza del fatto mediante il richiamo alla mancanza di offensività del medesimo.
Vale ricordare, al proposito, che la giurisprudenza di questa Corte ravvisa il reato di coltivazione vietata di piante stupefacenti già quando il seme sia stato collocato nel terreno e sia germogliato, senza che rilevi la circostanza che la pianta raggiunga o abbia raggiunto (o meno) la maturità e prodotto il suo frutto (Sez. 6, n. 7378 del 04/04/1991 - dep. 11/07/1991, D'Antoni ed altri, Rv. 187842); che la condotta di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante quand'anche sia posta in essere per la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente, dal momento che tale destinazione rende penalmente lecite soltanto le condotte di detenzione, importazione ed acquisto;
essa, peraltro è integrata anche dalla sola detenzione di semi, a nulla potendo rilevare, in ragione della natura di reato di pericolo astratto, il grado di maturazione raggiunto dalla pianta (Sez. 4, n. 150 del 15/11/2005 - dep. 05/01/2006, D'Ambrosio, Rv. 232794); che ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico (Sez. 6, n. 6753 del 09/01/2014 - dep. 12/02/2014, M, Rv. 258998); che non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 22459 del 15/03/2013 - dep. 24/05/2013, Cangemi, Rv. 255732).
Peraltro, e conclusivamente sul tema, nella fattispecie lo stesso esponente ammette che da quanto sequestrato era possibile ricavare un determinato quantitativo di principio attivo, con ciò ammettendo la sicura offensività del fatto, denotata anche dall'estensione e dalla struttura organizzata della piantagione, dalle quali si poteva derivare una produzione di sostanze stupefacenti potenzialmente idonea ad incrementare il mercato.
5.2. Del tutto aspecifico è il motivo di ricorso che investe il tema del diniego delle attenuanti generiche. Esso è quindi inammissibile.
6. Parimenti infondato è il ricorso proposto nell'interesse di LL NC. In tema di onere motivazionale quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esso risulta adempiuto solo che il giudice manifesti di aver valutato l'esistenza di eventuali fattori rilevanti nella prospettiva in parola;
per contro egli non ha l'obbligo di motivare specificamente al riguardo della valenza o della irrilevanza di ciascuno di essi, essendo sufficiente che venga indicato quello ritenuto dominante ed assorbente (cfr. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto riferimento sia alla impossibilità di valutare come espressione di resipiscenza la confessione resa dall'imputato: il fatto che essa fosse "ritagliata" su quanto non poteva essere plausibilmente negato è dimostrato dalla posizione assunta sul coinvolgimento dei genitori;
sia alla gravità del fatto. La motivazione impugnata, quindi, non presenta quel profilo di illogicità che il ricorrente ha rilevato e soddisfa l'onere posto a carico del decisore.
7.1. Infine infondato è il ricorso proposto nell'interesse dello NG, limitatamente alla censura concernente l'affermazione di responsabilità.
Il rilievo critico formulato a riguardo della motivazione in tema di responsabilità muove dall'erroneo presupposto che un contributo occasionale all'azione di altri che integri la coltivazione di esemplari vegetali proibiti non sia sufficiente a determinarne la responsabilità penale. Infatti non vi è dubbio alcuno - ed è ricordato dall'esponente medesimo - che lo NG il 12.8.2011 venne colto dagli operanti nell'atto di aprire l'impianto di irrigazione della coltivazione e che LL NC - lo rammenta la Corte di Appello - ebbe a riferire di un aiuto sporadico ricevuto dallo NG.
Orbene, l'occasionalità - ma nella specie meglio sarebbe dire la saltuarietà - del contributo non per questo esclude il concorso nel reato, considerato che quest'ultimo si determina in presenza di una qualsiasi forma di partecipazione alla esecuzione dell'illecito. Tanto che il limite della configurabilità del concorso è rappresentato dalla mera connivenza, la quale postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre quello richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (si veda, da ultimo, Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013 - dep. 21/01/2014, Grosu, Rv. 258953). A tale principio si è adeguata la Corte di Appello allorquando ha menzionato l'avvenuto accertamento della collaborazione, sia pure limitata a qualche occasione, dello NG alla attività di illecita coltivazione.
8. Tutti i ricorrenti hanno in varia guisa investito con l'impugnazione il tema del trattamento sanzionatorio;
in particolare l'affermazione di sussistenza dell'aggravante speciale dell'ingente quantità di stupefacente.
Orbene, in ordine alla relazione tra la circostanza aggravante della "ingente quantità", prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 ed il reato di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, va rammentato che la giurisprudenza di questa Corte ritiene ravvisabile l'aggravante speciale anche con riguardo a tale reato;
l'ingente quantità, in tal caso, va determinata in base agli stessi criteri valevoli per le altre ipotesi di produzione o traffico illecito di cui all'art. 73, con la specificazione che il dato ponderale da prendere in considerazione è quello virtuale della quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all'esito del suo ciclo produttivo, e anche in relazione al prevedibile sviluppo delle piante (Sez. 4, n. 10618 del 18/01/2013 - dep. 07/03/2013, Grasso e altro, Rv. 254912). Quanto al termine di confronto, è stato puntualizzato che anche in caso di coltivazione illecita tale aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata, secondo quanto statuito da Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 - dep. 20/09/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150 (Sez. 4, n. 10618 del 18/01/2013 - dep. 07/03/2013, Grasso e altro, Rv. 254913).
Tali affermazioni vanno però evocate tenendo presente la situazione determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 12 febbraio 2014, n. 32, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, introdotti dalla Legge di conversione del 21 febbraio 2006, n. 49. In ragione di tale decisione, la disciplina in materia di sostanze stupefacenti attualmente vigente è ora quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, nella versione antecedente le modifiche recate dalla menzionata L. n. 49 del 2006. Com'è noto, le disposizioni colpite dalla declaratoria di illegittimità costituzionale avevano introdotto una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni che sotto quello sanzionatorio. Il fulcro della novella, infatti, era costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette "pesanti" e di quelli aventi ad oggetto le droghe cosiddette "leggere", fattispecie che risultavano differenziate dalla precedente disciplina. In particolare, la pena prevista per le sostanze di cui alle tabelle 2 e 4 dell'art. 14 D.P.R. cit., nell'ipotesi in cui non ricorra la fattispecie incentrata sulla lievità del fatto (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) risulta compresa tra il minimo di due anni ed il massimo di sei anni di reclusione, oltre la multa, laddove la fattispecie concreta che qui occupa rinveniva, in forza delle disposizioni colpite dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, una previsione sanzionatoria che contemplava un minimo di sei ed un massimo di venti anni di reclusione, oltre la multa.
Per quel che qui interessa, va rilevato come la declaratoria di incostituzionalità della L. n. 49 del 2006, art. 4 vicies ter abbia determinato il travolgimento del sistema tabellare introdotto dalla legge c.d. Fini-Giovanardi e così il venir del riferimento già operato dall'art. 73, comma 1 bis, al "quantitativo massimo detenibile", come espresso dalle tabelle ministeriali, sul quale avevano fatto perno le Sezioni unite in guisa di termine di raffronto per la determinazione dell'ingente quantitativo aggravante (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 - dep. 20/09/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150).
Tuttavia, come già espresso da questa Corte (sez. 4, sent. N. 32126 del 20.6.2014, Jitaru, non massimata), ciò non significa lo svuotamento del principio posto dalle menzionate SS.UU. Infatti, può osservarsi come il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, abbia confermato (con formula variata tra il d.l. e la legge di conversione) gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, ovvero le tabelle approvate in attuazione della norma di legge.
Inoltre, i cit. D.P.R., art. 75 ha conosciuto, ancora ad opera del D.L. n. 36 del 2014, l'inserimento di un comma 1 bis per il quale "Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto". Come si vede, il quantitativo massimo detenibile, nel contenuto che se ne trae e se ne trarrà dai decreti ministeriali, è ancora preso in esame dal legislatore. Se ne può derivare che il criterio interpretativo al quale ha inteso fare riferimento il S.C., con il quale si intende cogliere ed esprimere una valutazione del fenomeno delinquenziale, solo in via congiunturale ("storica") raccordato alle tabelle del 2006, risulta avallato ancor oggi dal legislatore. Va quindi ribadito, con la ricordata sentenza in causa Jitaru, che mantengono validità i criteri indicati dalle Sezioni unite per la integrazione dell'aggravante della quale ci si sta occupando;
con l'effetto che, avuto riguardo alle puntualizzazioni espresse da questa Corte (sent. n. 10618/2013, già citata), nel caso di specie, tenuto conto dell'estensione della coltivazione e all'ulteriore materiale sequestrato, il giudizio espresso dai giudici di merito appare non censurabile in questa sede.
7.3. Tuttavia la sentenza impugnata deve essere ciò non di meno annullata in relazione al trattamento sanzionatorio. Infatti, il giudice di merito si è confrontato con un quadro normativo non più vigente. Nel caso di specie agli odierni ricorrenti è stata applicata la pena indicata nella superiore parte narrativa muovendo da una pena base di sei di reclusione, oltre la multa: si tratta di una misura di pena corrispondente al limite massimo oggi applicabile al caso in esame;
con l'effetto che la pena inflitta agli odierni ricorrenti deve essere ritenuta non più corrispondente al giudizio di congruità espresso dai giudici di merito con riferimento alla previgente cornice edittale.
8. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei sensi sopra descritti, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. I ricorso vanno rigettati nel resto.
Ai sensi dell'art. 624 c.p.p., va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Rigetta i ricorsi nel resto.
Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014