Sentenza 15 ottobre 2014
Massime • 1
Per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma primo bis, dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990. (Conf. sent. n. 46302 del 2014 non mass.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2014, n. 46301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46301 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 15/10/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1593
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 26022/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA NO N. IL 19/04/1984;
avverso l'ordinanza n. 558/2014 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 02/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2.5.2014 il Tribunale del riesame di Palermo, a seguito di istanza nell'interesse di LA ON avverso la ordinanza emessa il 3.4.2014 dal G.I.P. del Tribunale della stessa città con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ha confermato detta ordinanza con la quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto indagato in ordine al delitto di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2 in relazione all'acquisto di 70 Kg. di hashish.
2. Avverso la ordinanza propone personalmente ricorso per cassazione il LA deducendo:
2.1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2 in relazione alla ritenuta gravità indiziaria desunta in modo del tutto lacunoso facendo leva sull'utilizzo da parte del ricorrente della utenza cellulare del coindagato CE per desumere la natura illecita degli affari trattati, affermando l'oggetto illecito degli incontri con i coindagati senza che vi fossero riscontri con sequestri di sostanza o captazioni di conversazioni. Nè certa potrebbe dirsi l'attribuzione al ricorrente dell'appellativo "il piccolo" o che egli fosse il destinatario dello stupefacente, non potendosi desumere - tra l'altro - tale conclusione da una precedente fornitura di stupefacente di cattiva qualità ed in ordine alla quale il ricorrente aveva manifestato il proprio disappunto.
2.2. violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 essendosi affermata la sussistenza di detta aggravante sulla sola base del superamento del limite quantitativo fissato dalle S.U. e non essendosi valutato il profilo del numero di dosi ricavabili anche in relazione al tipo "leggero" della sostanza. Inoltre, è stata illogicamente ritenuta la sussistenza di tale aggravante rispetto alla sua esclusione nell'ambito del processo a carico del corriere CALVANICO.
2.3. violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 125 e 274 c.p.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 per quanto riguarda l'affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari, fondata sull'erroneo presupposto della aggravante dell'ingente quantità e senza tener conto i limitati contatti del ricorrente con soggetti residenti in Palermo e precedenti penali non significativi.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è inammissibile perché generico ed in fatto.
3. Attraverso il formale vizio di motivazione il ricorrente, senza confrontarsi con il concatenarsi logico della motivazione resa dalla ordinanza impugnata, ripropone questioni di fatto legate alla valutazione del compendio indiziario, secondo una alternativa interpretativa in chiave difensiva improponibile in questa sede di legittimità.
4. In punto di gravità indiziaria, al contrario di quanto assume il ricorrente, la ordinanza ne ha giustificato la sussistenza - senza vizi logici e giuridici - individuando l'attuale ricorrente secondo l'appellativo "il piccolo" o "u nico" (in siciliano) legato al suo aspetto fisico ed alla verifica effettuata dalla P.G. secondo la quale ogni volta che il duo RO - IN doveva incontrarsi con un soggetto così appellato ed anche con "suo suocero", effettivamente si incontrava con il LA talvolta accompagnato dal suocero RR RE. L'analitica valutazione del compendio intercettivo con ricorrenti indicazioni di natura criptica - fino alle conversazioni tenute il 15.3.2010 che coinvolgono il LA, avvisato dal IN tramite il DI CE dell'arrivo imminente di una partita di droga che sarà sequestrata il giorno dopo all'emissario del RI alle porte di Palermo mentre il IN ed il RO fanno da scorta sin dal suo sbarco a Messina - ha quindi consentito di verificare che l'oggetto delle relazioni tra il IN, il RO, il LA ed il RI avevano ad oggetto il traffico di droga, risultando il RI il fornitore napoletano presso il quale il IN sì era recato per concludere l'affare assicurandosi del contributo economico del LA che è l'acquirente finale, risultando - altresì - coinvolto anche in una pregressa analoga fornitura di cui era stata contestata la qualità. All'indomani dell'arresto del corriere il RI si precipita a Palermo dove incontra il IN commentando l'avvenuto arresto e nella stessa mattina il IN si incontra con il LA.
5. Infondata è la doglianza relativa alla aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.
6. In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150). Hanno chiarito le S.U. che "i parametri enucleati non determinano - di per sè e automaticamente - se superati, la configurabilità dell'aggravante. Essi, invero, valgono solo in negativo, nel senso che, al di sotto degli accennati valori quantitativi, l'aggravante "ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2) deve ritenersi in via di massima non sussistente";. Cosicché, la successiva giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante in esame, il superamento del predetto limite - come del resto il mancato superamento - non determini automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendo, in ogni caso, aversi riguardo alle circostanze del caso concreto (Sez. 5, n. 10961 del 10/01/2013, Scognamiglio e altri,Rv. 255221) da valutarsi in base ai principi precedentemente stabiliti da questa Corte sulla valutazione di particolare pericolosità per la salute pubblica, e quindi di spiccata offensività dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, del quantitativo di stupefacente trattato, principi tuttora validi laddove risulti realizzata la condizione del superamento del limite fissato come sopra fissato, nella specie essendosi valorizzata l'idoneità del quantitativo a soddisfare le esigenze di un elevato numero di consumatori per un notevole periodo di tempo (e richiamando, in tal senso, v. solo fra le ultime Sez. 2, Sentenza n. 4824 del 12/01/2011, Baruffaci, Rv. 249628; Sez. 5, n. 22766 del 03/05/2011, Pellegrino, Rv. 250398; Sez. 4, n. 47501 del 30/11/2011, Ben Sassi, Rv. 251742); ancora, nel caso in cui il predetto limite quantitativo risultava superato in maniera esigua è richiesta una valutazione più approfondita degli altri parametri suggeriti dalla giurisprudenza (Sez. 6 n. 28828 del 19.6.2013, Maresca, n.m.). E va chiarito che per l'hashish il valore-soglia risulta quello di 500 mg. (essendo stato annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 2487 del 2007 il D.M. 4 agosto 2006 che aveva portato a mg.
1.000 detto valore soglia) e quello limite per l'aggravante in parola è, quindi, applicando il moltiplicatore 2.000, di grammi 1.000 di principio attivo (Sez. 6, n. 15788 del 2014, Laachir ed altri, n.m.), considerando ingente un valore ponderale globale di droga c.d. leggera quale l'hashish - con medio grado di principio attivo indicato nel 5% - a partire dai 50 Kg. (S.U. cit., par. 15.2.).
7. Nè sull'autorevolissimo arresto di legittimità del 2012 può considerarsi incidente la recente sentenza costituzionale n. 32/2014 a seguito della quale è stata ripristinata la previgente disciplina che differenzia il trattamento sanzionatorio tra le c.d. "droghe leggere" e le c.d. "droghe pesanti", ne' il successivo intervento legislativo con il D.L. 20 marzo 2014, n. 36 convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79. 8. Questo Collegio intende aderire alla conclusione già espressa da Sez. 4, 20 giugno 2014, n. 32126, Jitaru ed altri, n.m. secondo la quale per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 1 bis, come modificato dalla L. 16 maggio 2014, n. 79,
di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. 9. Non può condividersi quanto si è recentissimamente assunto in Sez. 3 n. 25176 del 21.5.2014, MA ed altri secondo la quale la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, impone una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con un'interpretazione tendenzialmente solo aritmetica di tale aggravante. Invero, da un lato, la sentenza costituzionale n. 32/2014, che ha determinato il successivo intervento legislativo, non ha espresso un giudizio di disallineamento costituzionale sulla ratio legis su cui riposava la considerazione unitaria delle diverse tipologie di sostanze ai fini del trattamento sanzionatorio, fondando la declaratoria di incostituzionalità su ragioni procedurali;
d'altra parte, la rimodulazione delle tabelle fornita dalla recente novella non ha modificato i parametri quali - quantitativi di riferimento dell'arresto delle S.U. del 2012. Nè, infine, è condivisibile - secondo quanto già sopra esposto - l'ulteriore assunto secondo il quale detto orientamento di legittimità determinerebbe una sorta di "automaticità aritmetica" a fondamento della sussistenza della aggravante della ingente quantità. 10. Nella specie, tenuto conto dell'immutato quadro di riferimento rispetto alla sussistenza di detta aggravante, senza alcun vizio logico e giuridico la ordinanza ha considerato il significativo superamento del limite segnato da S.U. del 2012 - rispettivamente individuato dai 70 kg. circa di hashish, di cui kg. 3,8 di principio attivo - in uno ai non meno significativo contesto criminale consolidato trans regionale tra trafficanti di alto livello in cui il fatto si è svolto, correttamente considerando non vincolante e, quindi, ostativo il diverso esito del separato processo svoltosi nei confronti del corriere.
11. Inammissibile perché generico ed in fatto è il terzo motivo che si limita a sollevare una questione in fatto circa i rapporti palermitani del ricorrente ed una valutazione dei suoi precedenti penali, rispetto alla ineccepibile motivazione resa dalla ordinanza in ordine alla sussistenza e cogenza delle esigenze cautelari desunta dalla gravità dei fatto, desunta dalie sue modalità e circostanze, e dai plurimi precedenti per droga del ricorrente, condannato anche per evasione, e dalla personalità desumibile dalla sua dedizione ai traffici illeciti - anche dopo i fatti per i quali si procede essendo stato attinto da misura cautelare nel giugno 2011 perché sorpreso in flagranza mentre era in attesa di ricevere una partita di due chili di cocaina.
12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2014