Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
In materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a quelle, tipiche, descritte dall'art. 73 del dpr n.309/90, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave. Quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente.(Fattispecie in cui è stata ravvisato il concorso materiale tra coltivazione, detenzione e cessione della stessa sostanza stupefacente poste in essere con un apprezzabile intervallo di tempo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1999, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 17/11/1999
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere N. 1723
3. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO Consigliere N. 22890/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da D'NI ZI n. il 30/01/1936, De VI TA n. il 04/11/1954, AN IE n. il 26/11/1959, ME AO n. il 16/10/1954, NC PO n. il 05/07/1941, Di BE AN n. il 22/02/1952, De VI GE n. il 21/05/1958, RI NIo n. il 03/11/1958, MA IE n. il 28/02/1959
Avverso la sentenza 06/04/1998 della Corte di Appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN Romano
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori, avv. Stefano Pellegrino per AN, ME, NC e Di BE, avv. S. Riela per D'NI ZI, avv. Diego Tranchida per RI e MA, avv. Salvatore Errera per De VI GE
FATTO e DIRITTO
Con sentenza 6/4/98 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza 23/4/97 del Tribunale di Marsala, appellata dal P.M. nei confronti di De VI GE e De VI TA, nonché dagli odierni ricorrenti, assolveva D'NI ZI dal capo 1) (più episodi di spaccio di stupefacenti), rideterminando la pena a lui inflitta in anni cinque di reclusione e Lire 36.000.000 di multa;
De VI TA dai capi 2, 3, 4, 11, 12, 15, rideterminando la pena a lui inflitta in anni cinque e mesi nove di reclusione e Lire 42.300.000 di multa rispetto agli altri fatti sub 1) e per il reato di cui al capo numero 21;
inoltre: rideterminava la pena per RI NIo in anni quattro di reclusione e Lire 40.000.000 di multa per il delitto sub 26), assolvendolo dal reato ascrittogli al capo 15);
dichiarava De VI GE colpevole del delitto di detenzione e porto abusivi di armi da sparo (numero 24), condannandolo a mesi cinque di reclusione e Lire 600.000 di multa.
Confermava, viceversa, le statuizioni della sentenza impugnata nei confronti di: AN IE, condannato dal primo giudice ad anni due mesi sei di reclusione e Lire 6.000.000 di multa;
ME AO, condannato ad anni due e mesi tre di reclusione e Lire 5.000.000 di multa;
NC PO, condannato ad anni cinque di reclusione e Lire 32.000.000 di multa;
MA IE, condannato ad anni due e mesi sei di reclusione e Lire 6.000.000 di multa;
Di BE AN, condannato ad anni sei e mesi tre di reclusione e Lire 63.000.000 di multa.
Di costoro era stata affermata la responsabilità in ordine ad episodi plurimi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricadenti, a seconda del tempo della loro commissione, in parte nella previsione della legge 685/75, in parte nella previsione del d.p.r. 309/90. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione il D'NI, De VI TA, De VI GE, il AN, il MA, il ME, il NC, il Di BE ed il RI. Con il primo motivo a sostegno del suo ricorso il D'NI deduce che è stata arbitrariamente ritenuta attendibile l'accusa di detenzione e cessione di sostanza stupefacente nei di lui confronti di NO AN sul rilievo che essa sarebbe indipendente dall'accusa di coltivazione di detta sostanza che, invece, era stata disattesa e ciò sebbene risulti dalle dichiarazioni dello stesso NO che la marijuana che sarebbe stata detenuta e ceduta proveniva proprio dalla piantagione di contrada Ciavolo, a Strasatti, dal fondo appartenente al Mannina.
Deduce, conseguentemente, che la motivazione della sentenza impugnata è illogica violando il principio della non frazionabilità, tranne che sì tratti di condotte autonome, delle dichiarazioni accusatorie.
Rileva peraltro, che, in modo del tutto contraddittorio rispetto alla pronunzia assolutoria per il reato di coltivazione, la motivazione della sentenza impugnata individua un riscontro all'accusa di cessione di sostanze stupefacente nella precedente sentenza di condanna da lui subita, senza considerare che tale riscontro non ha carattere di specificità;
che la detenzione, intesa quale disponibilità dello stupefacente, sarebbe comunque assorbita dalla condotta di coltivazione oggetto della precedente condanna;
che neppure può essere considerata riscontro la dichiarazione di VE MA, dichiarazione de relato e non convergente rispetto al soggetto incolpato, integrando essa l'ipotesi di efficacia traslativa della chiamata in correità.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la condotta di cessione della sostanza stupefacente dovrebbe ritenersi assorbita nell'imputazione di coltivazione per la quale vi era già stata condanna. Trattasi infatti, di condotte addebitate allo stesso soggetto ed avente ad oggetto la medesima sostanza stupefacente;
che nel caso sarebbe invocabile il principio del ne bis in idem trattandosi di concorso apparente di norme.
A sostegno del suo ricorso De VI TA chiede, tenuto conto dell'asprezza delle pene, la concessione delle attenuanti generiche. Con motivi contestuali il AN ed il MA censurano la motivazione dell'impugnata sentenza per aver ritenuto attendibili le dichiarazioni del NO omettendo l'esame delle condotte che possono aver indotto alla collaborazione;
per non aver rilevato che tale chiamata in correità non può ritenersi sorretta da validi riscontri esterni, trattandosi di fonti non controllate e non controllabili come il MA VE ed il TI VA, nonché CC IC che parla di traffici avvenuti in tempi distanti da quello in contestazione.
Con i motivi a sostegno del suo ricorso il ME deduce che la testimonianza de relato del MA necessitava di un quid pluris più specifico;
che del tutto illogicamente è stata ritenuta attendibile la dichiarazione del NO, sebbene disattesa riguardo al FI;
che era evidente il difetto di motivazione essendo stato omesso l'esame di dati rilevanti per la decisione con specifiche doglianze formulate;
che appare inattendibile il MA, secondo cui esso ricorrente in occasione della cessione si sarebbe trovato agli arresti domiciliari.
Con i motivi a sostegno del suo ricorso il NC deduce l'omissione della verifica del c.d. "riscontri".
Rileva che l'attendibilità intrinseca del NO, a ragione di sue affermazioni risultate in istruttoria non veritiere non appare condivisibile, in quanto le di lui accuse non trovano fatti e circostanze a conferma di esse;
che non è stata accertata l'esistenza della piantagione, del presunto luogo di manipolazione, del prezzo, delle modalità di pagamento e di trasporto dello stupefacente e delle persone cui era consegnato;
che dalla sentenza della corte territoriale si rileva che non esistono gli oggettivi riscontri voluti dal legislatore;
che, avendo la conoscenza del NO con esso NC avuto inizio il 29/9/86 ed essendo egli stato scarcerato il /21/10/87, il tempo in cui lo stesso NO colloca il rapporto di società con lui, risalirebbe ad epoca anteriore alla loro conoscenza;
che la corte territoriale colloca i fatti nella primavera '86. Rileva inoltre, che gli ulteriori apporti del TI circa le confidenze da lui fattegli non sono specifici;
che senza convincente motivazione gli e' stato negato il confronto con il NO;
che erroneamente la corte territoriale non ha ritenuto applicabile la continuazione tra i fatti di cui è processo e quelli oggetto delle decisioni 18/12/1990 del Tribunale di Marsala, (riformata dalla Corte di Appello di Palermo 20/5/91 irrevocabile dal 19/12/91), nonché del G.U.P. di Marsala 20/3/95, per l'intervallo di tempo esistente fra le rispettive condotte.
Con i motivi a sostegno del suo ricorso il Di BE AN rileva - la fragilità della testimonianza de relato di Di BE IU, non corredata di riscontri in forma individualizzante, nonché che il LE ha fatto riferimento ad una sua posizione apicale come produttore senza alcun cenno all'attività della piantagione di contrada Cuore di Gesù;
che pertanto, non è ravvisabile nella dichiarazione del LE un riscontro a quella di Di BE IU.
Con i motivi a sostegno del suo ricorso De VI GE sostiene di aver detenuto l'arma con regolare dichiarazione e di essere in possesso di porto d'armi.
Con i motivi a sostegno del suo ricorso il RI deduce che le dichiarazioni del ON nonché quelle di AR VI non sembrano contrassegnate da genuinità, ma da calcolo egoistico;
che la chiamata in correità non è sorretta da validi riscontri estrinseci.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono infondati.
Ritiene questo Collegio di dover innanzi tutto esaminare i motivi comuni a più ricorrenti.
Secondo tale metodologia vengono in considerazione le chiamate in correità del NO nei confronti del D'NI, del AN, di MA IE, del ME e del NC, i quali censurano nei loro i giudizio positivo, espresso dalla corte territoriale, sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dello stesso.
La suddetta critica, come vedremo, non ha pregio.
La motivazione della sentenza impugnata, infatti, si è soffermata sull'attendibilità intrinseca del collaborante, rilevando, tra l'altro "... che AN NO, che si è accusato della partecipazione a diversi episodi criminosi come fornitore di sostanza stupefacente si è stabilmente inserito nell'ambiente malavitoso di Marsala, specialmente nel settore del commercio di marijuana, ed ha una diretta conoscenza dei coimputati e del traffico sviluppatosi tra la metà degli anni '80 e l'inizio degli anni '90;
il suo coinvolgimento nell'ambiente del narcotraffico e' stato confermato da collaborante VE MA. Inoltre le accuse del NO sono disinteressate non essendo emerso alcun motivo di rancore nei confronti degli odierni imputati" e cosi' escludendo, in linea con la giurisprudenza di legittimità al riguardo (vedi Sez. II, 14/1/97 n. 36, secondo cui "la valutazione sull'attendibilità del pentito deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - ma attraverso una indagine sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione;
ed in particolare tale attendibilità va posta in discussione dai giudici ogni qual volta la dichiarazione possa essere ispirata da sentimento di vendetta, dall'intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi di polizia e dell'accusa - assecondandone l'indirizzo investigativo - ossia gli organi dalle cui valutazioni dipende la concessione o il mantenimento del regime di protezione"), la sussistenza di qualsiasi ragione per porre in dubbio dette dichiarazioni.
Detta motivazione ha, quindi, affrontato il tema dell'attendibilità estrinseca, indicando puntualmente i riscontri per la posizione di ciascuno dei suddetti ricorrenti. Riepilogando l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, rileva questo Collegio che da esso emerge: a) che il NO - de relato - in stato di detenzione, ha ricevuto confidenze dal D'NI e dal De VI TA;
b) che esiste una generica che costoro svolgevano l'attività molto proficua di commercio di stupefacenti sia sulla base delle rivelazioni di MA VE e del TI, sia sulla base della sentenza 2/5/94 del Tribunale di Marsala, con la quale erano stati condannati per delitti relativi al traffico di stupefacenti;
e) che il NO ha saputo dal NC, con il quale spartiva "la maggior somma ricavata [da costui] dalla vendita a Napoli", che i fornitori della sostanza stupefacente percepivano la somma di Lire 500/600000 al chilo per le partite grosse (pg. 21 sent. impugnata).
Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover passare all'esame degli altri motivi di ricorso riguardanti i singoli ricorrenti. Per il D'NI (l'argomento però affiora anche dal ricorso del ME, che si duole dell'assoluzione di IN FI, derivante, invece, dalla mancanza di riscontri) deve osservarsi che l'asserita intangibilità del principio di non frazionabilità delle dichiarazionì accusatorie è stata, ancorché a talune condizioni, esclusa da questa Corte ripetutamente.
In tal senso si sono recentemente già espresse la Sez. VI 22 gennaio '97 n. 5649 e la Sez. I 21/4/97 n. 4495. Secondo dette pronunzie in tema di chiamata di correo e' lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal medesimo soggetto;
con la conseguenza che l'attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno;
così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare in modo automatico attendibilità per l'intera narrazione. Per quanto riguarda l'ulteriore censura relativa all'assorbimento della condotta di detenzione nonché alla condotta di cessione in quella di coltivazione, per la quale era stato condannato dal Tribunale di Marsala ed alla sopravvenienza di un nuovo giudizio "de eadem re", che si sarebbe verificata con la presente decisione, conseguente alla formazione del giudicato a seguito della condanna con la richiamata sentenza e, pertanto, in definitiva, alla violazione del principio del "ne bis in idem", occorre considerare quanto segue.
L'ipotesi normativa dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 delinea un reato a forma vincolata, in cui il legislatore ha voluto selezionare fra le possibili condotte offensive del bene protetto quelle penalmente sanzionabili.
Viene così a configurarsi una norma a più fattispecie (o a condotta fungibile), per la quale il legislatore ha previsto diverse modalità di realizzazione, tra loro alternative ed equivalenti sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.
Il reato, conseguentemente, sussiste ogni qual volta il soggetto attivo abbia posto in essere anche una sola delle condotte previste dalla disposizione.
Da ciò discende, secondo la giurisprudenza di legittimità, che possono verificarsi due distinte ipotesi: a) quella che si verifica quando è unico il fatto concreto che integri contestualmente più azioni tipiche alternative (ex plurimis Sez. I, 17.12.1984 in Riv. It. e Proc. Pen. 1997, 1711), ipotesi in cui le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave (assorbimento); b) quella che si verifica, come nel caso di specie, qualora invece le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico costituendo distinti reati materialmente concorrenti (ex plurimis Sez. I, 30.1.1992 in Cass. Pen. 1993, 1836). Conseguentemente quando, come nel caso di specie, si tratta di coltivazione, detenzione e cessione della sostanza stupefacente, ancorché della medesima sostanza stupefacente, poste in essere con un apprezzabile intervallo di tempo, deve escludersi l'assorbimento dei reati di detenzione e di vendita della sostanza detta in quello di coltivazione, poiché sono configurabili tre distinte condotte penalmente sanzionate, e quindi, concorrenti.
L'argomento addotto esclude con ogni evidenza anche la violazione del principio del ne bis in idem.
Per quanto riguarda De VI TA deve osservarsi che, non fondandosi la di lui richiesta di concessione delle attenuanti generiche su alcun elemento concreto, la censura appare destituita di fondamento al limite dell'inammissibilità.
Per quanto riguarda il AN e MA IE, la chiamato in correità del NO è, come afferma la motivazione della sentenza impugnata "... confermata da precisi riscontri considerando che: VE MA ha appreso non solo dal NO ma anche dal fratello IE MA e da IE AN che tutti e tre erano coinvolti nella vendita della marijuana, acquistata da EA D'NI, nel periodo 1986-1997, dunque in epoca sovrapponibile a quella indicata dal NO".
Per quanto riguarda il NC un riscontro obiettivo è costituito dal fatto che egli è stato effettivamente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale negli anni 85-86 (teste NO IN ispettore capo commissariato di P.S. di Marsala), quando chiedeva autorizzazioni per viaggi in relazione alla sua attività di commerciante di frutta.
Deve a ciò aggiungersi che la motivazione della sentenza impugnata ha posto in rilievo che "secondo il TI poi, il NC gli ha confidato nei primi mesi del 1989 che molto tempo prima egli aveva effettuato trasporti di marijuana a Napoli", assunto sostenuto dallo stesso TI anche nel confronto con il ricorrente.
La motivazione della sentenza del Tribunale di Marsala, fatta propria dalla corte territoriale ha altresì posto a fuoco: le ulteriori circostanze riferite dal TI, secondo cui i viaggi del NC a Napoli "vennero effettuati con il camion o con il treno";
che egli "... aveva appreso dallo stesso NC, all'incirca nei primi mesi dell'anno '89, che questi aveva avuto la disponibilita' di alcuni campi coltivati a marijuana i cui raccolti erano stati oggetto di trasporto in Napoli";
ed inoltre che "... il collaboratore MA VE sapeva che il NC effettuava trasporti di marijuana essiccata a Napoli, con un camion carico di cassette di frutta ove venivano occultati circa 50 Kg. per volta. Il MA precisava di aver appreso tale notizia dallo stesso NC nonché da NO AN nell'anno 1986. Costoro gli avevano riferito che i trasporti erano stati effettuati poco tempo prima per conto di alcuni soggetti che coltivavano la marijuana nella zona di Strasatti". Per quanto riguarda, infine, la denegata applicazione della continuazione tra i fatti di cui è processo e quelli di cui alla sentenza 18/12/90 del Tribunale di Marsala, riformata, quanto alla pena dalla sentenza 20/5/1991 della Corte d'Appello di Palermo(divenuta irrevocabile il 19/12/1991),nonché di cui alla sentenza del 20/3/1995 del G.I.P. di detto Tribunale deve osservarsi che la corte territoriale ha adeguatamente motivato l'esclusione dell'unicità del disegno criminoso, fondandola sulle diverse modalità delle condotte delittuose e sul notevole intervallo di tempo (circa quattro e circa due anni) tra le date dei reati commessi.
Per quanto riguarda il ME deve osservarsi che, oltre che dal NO, egli è accusato da MA VE, il quale "... ha riferito di essere a conoscenza che il NO ha fornito marijuana al ME e precisamente gli ha regalato qualche chilo di marijuana mentre l'imputato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per consentirgli di guadagnare" ed, inoltre, di aver "... nel 1987, mentre costui trovavasi agli arresti domiciliari ricevuto tramite la moglie del ME grammi 400 di marijuana che egli aveva venduto mediante altra persona facendone consegnare '61 denaro ricavato al ME o MA o altro soggetto".
Per quanto riguarda il RI sono a suo carico le dichiarazioni di VI ON, che assumono, come rimarcato dalla corte territoriale il "valore di chiamata in correita'", dichiarazioni che trovano riscontro in quelle della di lui moglie, AN D'AL, la quale ha riferito che "... durante la detenzione del marito ha ricevuto alcune visite dal RI, che ogni volta le ha chiesto di portare un messaggio al coniuge, ed ha così ricevuto l'incarico dall'imputato di riferire al ON la prima volta che le piante erano alte cinquanta centimetri la seconda volta che erano cresciute sino all'altezza di un metro, un metro e trenta circa, nell'ultima occasione che non c'era più niente da fare e che avevano dovuto togliere tutto".
Per quanto riguarda De VI GE deve osservarsi che il suo assunto di aver detenuto l'arma con regolare dichiarazione e di essere in possesso di porto d'armi non assume rilevanza, in quanto egli risponde del reato ascrittogli in concorso con VI AR cui cedette l'arma sebbene a costui fosse stato ritirato il porto d'armi. Come rilevato nella sentenza impugnata egli, infatti, "... ha fornito un contributo causale indispensabile acquistando il fucile nell'interesse del collaboratore e consegnandoglielo a sua richiesta per le battute di caccia".
Riguardo a Di BE AN deve, come la corte territoriale ha fatto, osservarsi "... che le dichiarazioni accusatorie di IU Di BE all'odierno dibattimento nei confronti dell'appellante, anche se de relato sono coerenti e puntuali e costituiscono valida prova della responsabilità di costui, essendo stata confermata la loro attendibilità da altri elementi di prova", quali la scoperta, nell'agosto 1993, da parte della P. G. della piantagione cui aveva fatto riferimento, in contrada Cuore di Gesù, con sequestro di stupefacente ed arresto di De VI TA, trovato in possesso di marijuana, nonché le dichiarazioni accusatorie del LE, che ha riferito dell'attentato subito dal ricorrente da parte di tre persone con esplosione di colpi di arma da fuoco e le dichiarazioni di SA EA "... che ha ammesso di aver partecipato nel 1993 con EA D'NI e TA De VI alla gestione della piantagione di canapa indiana in contrada Cuore di Gesù, poi sequestrata dalla Polizia, ed ha riferito che in un secondo momento sono intervenuti nella gestione della medesima anche AN Di BE e IU CI, che [egli] ha anche incontrato nella piantagione".
Dall'esame innanzi condotto discende che l'apparato motivazionale della sentenza impugnata è immune da vizi logico - giuridici e rispettoso dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione della prova ed in particolare, alla valutazione delle chiamate in correità. Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2000