Sentenza 14 novembre 2014
Massime • 1
Per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile nell'art. 75, comma primo bis, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 20 marzo 2014, n. 36), la verifica della sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, del predetto d.P.R., può essere tuttora effettuata utilizzando i criteri basati sul rapporto tra la quantità di principio attivo di sostanza stupefacente, oggetto della condotta illecita, ed il valore massimo tabellarmente detenibile.
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(Annullamento parziale senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e ciò per aver illecitamente coltivato in un terreno di sua proprietà ed in un altro contiguo in suo uso 1087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole” con l'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2, per la quantità ingente della sostanza stupefacente coltivata nonché veniva riconosciuta la recidiva reiterata specifica di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2014, n. 47907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47907 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2014 |
Testo completo
47 9 0 7 / 1 4 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ANTONIO AGRO'Dott. - Consigliere 1820 N. Dott. GIACOMO PAOLONI - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI N. 31053/2014 - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - GAETANO DE AMICIS Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KE JT N. IL 15/12/1984 avverso l'ordinanza n. 231/2014 TRIB. LIBERTA' di ANCONA, del 27/05/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vin o GERACT de he cherto losgeb sel riers. Udit difensor Avv. 3o DI SILVESTRE in sat. aw. CIAHFEROMI che se riportato al verso et alle move in elf. Д RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27.5.2014 il Tribunale del riesame di Ancona, a seguito di istanza nell'interesse di KE JT avverso la ordinanza cautelare emessa dal GIP presso lo stesso Tribunale il 3.5.2014 con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in ordine al reato di traffico illecito di Kg 19 di mariuhana con l'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 d.P.R. n. 309/90, ha confermato detta ordinanza.
2. Avverso la ordinanza confermativa propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo con unico ed articolato motivo violazione di legge processuale penale ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p. e 80 d.P.R.. n. 309/90; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, si denuncia la elusione della valutazione in ordine alla sussistenza della aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 e l'illogico richiamo alle modalità organizzate della condotta per giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando da ultimo la omessa considerazione della incidenza sulla fattispecie sottoposta all'esame del giudice di merito della intervenuta pronuncia di incostituzionalità n. 32/2014 che, determinando la reviviscenza del più favorevole precedente regime sanzionatorio, incideva sulla valutazione di gravità del fatto.
3. E' pervenuta in data odierna memoria difensiva che argomenta in ordine alla rilevanza della sentenza costituzionale relativamente alla configurabilità della aggravante ex art. 80 co. 2 d.P.R. n. 309/90, dovendosi rimeditare l'arresto di legittimità delle S.U. n. 36258 del 2012 ai fini della determinazione della ingente quantità di stupefacente e deduce l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante in esame in relazione a specifica contestazione difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato ed ai limiti della inammissibilità.
1. Il Tribunale anconetano ha ritenuto di poter giustificare i pericula libertatis e la adeguatezza della massima misura custodiale - senza incorrere in vizi logici e giuridici in ragione degli indici individuati dalle organizzate modalità del trasporto, in vani appositi della autovettura di proprietà dell'indagato, e del quantitativo considerevole diЯ 1 sostanza stupefacente di cui si tratta>>, confermando entrambe le esigenze ritenute dalla ordinanza genetica sotto il profilo -dell'inquinamento probatorio rispetto alla indagine relativa alla scoperta dei collegamenti che avevano consentito il fatto illecito e della reiterazione della condotta in ragione del suo contesto organizzato, nonchè della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere sulla base del ragionevole inserimento del ricorrente in un contesto di soggetti dediti al traffico illecito.
2. Pertanto, far leva sulla esistenza della aggravante in parola costituisce un inammissibile ingresso di una quaestio facti volta a proporre una valutazione alternativa in ordine alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura custodiale ineccepibilmente espressa dalla ordinanza impugnata. - -3. Né ammissibile è la da ultimo denunciata omessa motivazione sulla sussistenza della aggravante in parola. E' consolidato orientamento quello secondo il quale il tribunale del riesame, chiamato a decidere soltanto se,in ordine al reato per il quale è stata emessa l'ordinanza impugnata,siano ravvisabili gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari,non può statuire circa la configurabilità o meno di una circostanza aggravante, salvo che da quest'ultima dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (come,ad esempio, qualora si faccia questione sul computo della pena edittale, in relazione alla disciplina dettata dagli artt.278 e 280 c.p.p.) (Sez. 1, Sentenza n. 6226 del 06/11/1997, Iannicelli ed altri, Rv. 209177) e, più recentemente, che vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502), nella specie - come detto - da escludere.
4. Sicchè irrilevante è l'ampia deduzione difensiva in ordine alla aggravante ex art. 80 co. 2 d.P.R. n. 309/90, aggiungendosi per completezza - - che questo Collegio intende ribadire quanto già recentissimamente affermato in Sez. 6, n. 46302 del 2014 (ud. 15.10.2014), DI MICELI, n.m., secondo la quale < sull' autorevolissimo arresto di legittimità del 2012 può considerarsi incidente la recente sentenza costituzionale n.32/2014 a seguito della quale è stata ripristinata la previgente disciplina che differenzia il trattamento sanzionatorio tra le c.d. droghe leggere>> e le c.d. droghe pesanti>>, né il successivo 2 intervento legislativo con il d.l. 20 marzo 2014 n. 36 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014 n. 79. Questo Collegio intende aderire alla conclusione già espressa da Sez. IV, 20 giugno 2014, n. 32126, Jitaru ed altri, n.m. secondo la quale per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis, dell'art. 75, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Non può condividersi quanto si è recentissimamente assunto in Sez. III n. 25176 del 21.5.2014, Amato ed altri secondo la quale la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, impone una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con un'interpretazione tendenzialmente solo aritmetica di tale aggravante. Invero, da un lato, la sentenza costituzionale n. 32/2014, che ha determinato il successivo intervento legislativo, non ha espresso un giudizio di disallineamento costituzionale sulla ratio legis su cui riposava la considerazione unitaria delle diverse tipologie di sostanze ai fini del trattamento sanzionatorio, fondando la declaratoria di incostituzionalità su ragioni procedurali;
d'altra parte, la rimodulazione delle tabelle fornita dalla recente novella non ha modificato i parametri quali- quantitativi di riferimento sui quali si è basato l'arresto delle S.U. del 2012. Né, infine, è condivisibile - secondo quanto già sopra esposto - l'ulteriore assunto secondo il quale detto orientamento di legittimità automaticità aritmetica >> a determinerebbe una sorta di aggravante della ingente della fondamento della sussistenza quantità.>>.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. в 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 14.11.2014. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 NOV 2014 E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Piera Esposito 4