Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2014, n. 47907
CASS
Sentenza 14 novembre 2014

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Massime1

Per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile nell'art. 75, comma primo bis, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 20 marzo 2014, n. 36), la verifica della sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, del predetto d.P.R., può essere tuttora effettuata utilizzando i criteri basati sul rapporto tra la quantità di principio attivo di sostanza stupefacente, oggetto della condotta illecita, ed il valore massimo tabellarmente detenibile.

Commentari4

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    I fondamenti giuridici dell'ingente quantità Ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lett. e) del comma 1 [in tema di sostanze tagliate male, ndr]”. In Dottrina, Mazzanti (2020) critica negativamente l'applicazione caotica e non coerente dell'aggravante di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/90. Similmente, Bray (2020) mette in risalto che tale comma 2 Art. 80 TU 309/90 è “ormai cliente …

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  • 3A seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 maggio 2020

    (Annullamento parziale senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e ciò per aver illecitamente coltivato in un terreno di sua proprietà ed in un altro contiguo in suo uso 1087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole” con l'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2, per la quantità ingente della sostanza stupefacente coltivata nonché veniva riconosciuta la recidiva reiterata specifica di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2014, n. 47907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47907
Data del deposito : 14 novembre 2014

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