Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
PUBINICA ITALIAN,0 3 1 19 / 0 3 E DE POF LO IT. IN Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 19140/01 Cron. N. 7163 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- Prestipino 1.Dott. Giovanni 2. " Michele De Luca -Consigliere- Ud. 28.11.2002 3. Corrado Guglielmucci -Consigliere- CC4. Antonio Lamorgese -Consigliere- 5.65 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA FAMILY BAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore LB SA NT, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 88, presso lo studio dell'Avv. Nicola Sciortino, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso 9906 Ricorrente
CONTRO
LI SI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo 217, presso lo studio dell'Avv. Leonilda Mari, che la rappresenta e difende per procura a margine del controri- 2 corso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 11853 del Tribunale di Roma del 5.7.2000/26.3.2001 nella causa n. 27876 R. G. 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Nicola Sciortino per la ricorrente e l'Avv. Leonilda Mari per la concoricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 2.11.1995, NA EL conveniva in giudizio la S.r.l. FA AR Italy per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento a lei intimato verbalmente e per sentir ordinare alla resistente la reintegrazione con la condanna della medesima al risarcimento del danno come previsto dalle leggi vigenti, e comunque in misura non inferiore a sei mensilità, oltre al pagamento delle differenze retributive, 13.ma e 14.ma mensilità, ferie non godute, pari a £. 3.015.080, oltre accessori. La ricorrente chiedeva, in via subordinata e nel caso di legitti- mità del licenziamento, la condanna della convenuta al paga- mento della somma anzidetta di £. 3.015.080, di £.
1.736.340 per mancato preavviso, di £. 622.690 per trattamento di fine rap- porto, oltre accessori. 3 Premetteva al riguardo: di avere lavorato alle dipendenze della FA AR dall' 11.3.1995 al 31.7.1995 con mansioni di segreta- ria;
di non avere percepito la 13.ma e la 14. ma mensilità e di ave- re lavorato durante le festività soppresse;
di avere ricevuto co- municazione verbale di licenziamento in data 31.7.1995 dal re- sponsabile della società Fiorentino De Simone. La convenuta costituendosi contestava la fondatezza della do- manda. All'esito l'adito Pretore di Roma con sentenza del 9.7.1997, in accoglimento parziale del ricorso, condannava la società conve- nuta al pagamento in favore della EL dell'importo di £.
1.780.000 a titolo di retribuzioni, di £. 622.680 a titolo di TFR, di £. 742.288 a titolo di ferire non godute, di £. 742.288 a titolo di 13.ma mensilità, oltre accessori. Con la stessa sentenza veniva respinta la domanda relativa alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento. Tale decisione, a seguito di appello principale proposto dalla Ro- selli, veniva riformata dal Tribunale di Roma con sentenza depo- sitata il 26.3.2001, che dichiarava l'inefficacia del licenziamen- to, con il rigetto di ogni altra domanda della ricorrente. Il giudice di appello riteneva che, contrariamente a quanto affer- mato dal primo giudice, la volontà della società di recedere dal rapporto emergesse dalla lettura degli atti, ed in particolare dalla memoria di costituzione dell'appellata in primo grado, laddove la società ammetteva di avere comunicato il recesso alla EL. Da tale circostanza lo stesso giudice deduceva l'inefficacia del licenziamento per difetto della forma scritta con la conseguente permanenza del rapporto di lavoro. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la FA AR con due motivi. La EL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa ap- plicazione di norme di legge, artt. 228-229 C.P.C. e 2730-2733 Cod..Civ., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. Sul punto osserva che il Tribunale erroneamente ha considerato l'ammissione di avere licenziato la EL contenuta nella memo- ria difensiva di primo grado come confessione spontanea del li- cenziamento verbale, tanto più che nel caso di specie la FA AR non aveva firmato personalmente l'atto, essendosi limitata a sottoscrivere la procura alle liti a margine della comparsa. Viene richiamata a conforto di tale assunto la giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte negato ogni efficacia di confessio- ne spontanea alle dichiarazioni contenute nella comparsa di co- stituzione e di risposta in quanto atto difensivo proveniente dal procuratore. La ricorrente rileva altresì che neppure dall'interrogatorio libero del legale rappresentante della FA AR, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, risulta l'ammissione del recesso intimato in dispregio della forma scritta. La FA AR deduce, poi, la genericità ed insufficienza della motivazione, non essendo dato comprendere da quali atti di cau- sa il Tribunale abbia ricavato la volontà della società di recedere dal rapporto. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 Cod. Civ.- 115 e 116 C.P.C., in re- lazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. La FA AR sostiene che il giudice di appello ha violato le di- sposizioni sull'onere della prova, perché la EL avrebbe do- vuto dimostrare l'esistenza di un licenziamento irrogato verbal- mente, La ricorrente sotto altro profilo deduce violazione dell'art. 115 C.P.C., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della de- cisione le prove proposte dalle parti. Il vizio denunciato consiste in ciò che la EL ha sostenuto che l'onere della prova spettava al datore di lavoro e non ha propo- sto alcun gravame contro la sentenza di primo grado laddove si afferma che non era stata raggiunta la prova che il rapporto di lavoro tra le parti fosse cessato a seguito di un licenziamento in- timato verbalmente. In questo modo, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello ha fondato la sua decisione su una circostanza definita "prova", rispetto alla quale essa FA AR non aveva potuto articolare 6 alcuna difesa. Gli esposti motivi, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Il Tribunale ha tratto il proprio convincimento dalle risultanze di causa, ed in particolare dal comportamento difensivo della parte debitrice (in questo senso Cass. sentenza n. 193 del 5 gennaio 1995), nonché dalle dichiarazioni rese dal responsabile della so- cietà in sede di interrogatorio libero (in questo senso Cass. sen- tenza n. 7644 del 3 settembre 1994). Trattasi di valutazioni rientranti nel più ampio potere discrezio- nale del giudice di merito ed in ogni caso adeguatamente moti- vate, e come tali non censurabili in sede di legittimità (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 10896 del 30 ottobre 1998; Cass. sentenza n. 2700 del 26 marzo 1997; Cass. sentenza n. 9834 del 6 settembre 1995). Orbene, ritenute dal giudice di appello le risultanze processuali sufficienti per far considerare il licenziamento inefficace per di- fetto della forma scritta, appaiono irrilevanti le osservazioni della ricorrente circa l'asserita violazione dell'art. 2697 Cod. civ. in ordine al mancato raggiungimento della prova dell'intimazione verbale del licenziamento. Nessun rilievo assumono infine le doglianze dalla ricorrente ri- guardanti l'asserita violazione degli artt. 115- 116 C.P.C., aven- do il Tribunale deciso sugli elementi dedotti dalla EL e por- tati a conoscenza della società, la quale ha potuto esercitare il 7 proprio diritto di difesa. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 10 0 , oltre € 2500 per onorario. Così deciso in Roma addì 28 novembre 2002 l Presidente Il Consigliere relatore estensore alessandro be R سنا IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1991/3/MAR/2007 IL CANCELLIERE