Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2025, n. 8254
CASS
Sentenza 28 marzo 2025

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Massime1

In tema di supercondominio, la decisione assunta dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, disp. att. c.c., può essere impugnata da ogni condomino, se il rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto, poiché la sua nomina è obbligatoria con riferimento all'esercizio dei diritti amministrativi in materia di gestione ordinaria delle parti comuni e alla nomina dell'amministratore, mediante manifestazione di voto della volontà unitaria formatasi nel rispettivo condominio, e non anche all'esercizio della tutela processuale; per contro, ove il rappresentante abbia contribuito, con il suo voto favorevole, all'approvazione della decisione assunta dall'assemblea, contravvenendo alla volontà della compagine rappresentata, la tutela dei rispettivi condomini, attenendo a un vizio della delega o a una carenza del potere di rappresentanza, trova attuazione secondo le regole generali sul mandato.

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  • 1Impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale
    Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 26 novembre 2025

    L'assemblea di condominio rappresenta l'organo sovrano attraverso cui si forma la volontà collettiva dei condomini. Le deliberazioni adottate in tale sede, nel rispetto delle norme di legge e del regolamento, sono obbligatorie per tutti i partecipanti, inclusi coloro che erano assenti, dissenzienti o astenuti [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Tuttavia, l'ordinamento prevede un meccanismo di controllo giurisdizionale per le decisioni che risultino viziate: l'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale, disciplinata principalmente dall'articolo 1137 del Codice Civile. FONDAMENTO NORMATIVO DELL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE: ART. 1137 C.C. La norma …

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  • 2Diritto Civile :: GiuridicaMente
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    Cass. Civ., Sez. Unite, 22 gennaio 2026, n. 2648. Corte Cost., 20 ottobre 2025, n. 170 Corte Costituzionale, Sentenza n. 73 del 23 gennaio 2026 Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2025, n. 25227 Cass. civ., sez. II, sent. 4 novembre 2025, n. 29167 Cass. civ., sez. III, ord., 22 settembre 2025, n. 25789 Cass. Pen. Sez. II, 13 ottobre 2025. n. 33657 Cass. civ., sez. I, del 26 agosto 2025, n. 23905 Cass. civ. 16 giugno 2025, n. 16113

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  • 3Supercondominio: le condizioni per l'impugnazione della delibera assembleare da parte del singolo condomino
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    La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8254 del 28 marzo 2025, ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni in cui è possibile, per il singolo condomino, impugnare la delibera dell'assemblea del supercondominio. In presenza di un complesso immobiliare composto da più edifici che condividono spazi e servizi comuni, si configura, in gran parte dei casi, un supercondominio. In tale contesto, visto il considerevole numero di comproprietari, la gestione ordinaria del supercondominio è affidata all'assemblea dei rappresentanti, che delibera per conto di tutti i singoli condomini. In tale quadro, dunque, il singolo condomino non partecipa direttamente alle votazioni, delegando, pertanto, …

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  • 4Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 5chi può impugnare le delibere?
    https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/

    Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2025, n. 8254 A cura di Avv. Michele Zabeo Massima: "La decisione assunta dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii di un supercondominio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 67 disp. att. c.c., può essere impugnata da ogni condomino soltanto qualora il rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto, comportando tali norme l'obbligo della nomina del rappresentante per l'esercizio dei diritti amministrativi in materia di gestione ordinaria delle parti comuni e di nomina dell'amministratore, mediante manifestazione di voto della volontà unitaria formatasi nel rispettivo condominio, e non anche per l'esercizio della tutela processuale; se, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2025, n. 8254
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8254
Data del deposito : 28 marzo 2025

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