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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/12/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 89/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, viste le note in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 89/2017 R.G.L.
TRA
, C.F.: nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Daniele Stoppelli e Maria Francesca Maimone, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, C.F.: , rapp.ti e Controparte_1 P.IVA_1 difesi dall'avv. Vito Dinoia come in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
, in persona del procuratore speciale, C.F.: , rapp.to e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'avv. Raffaele Melfi come in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ARTT. 132 E 429 C.P.C.
Appare necessario brevemente riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso iscritto al n. R.G.L. 89/2017, depositato in data 21.01.2017, adiva il Parte_1 Tribunale di Lagonegro proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagam 041117 46/000, notificatale in data 19.12.2016, per un importo pari ad euro 18.672,86. Per quanto di competenza in questa sede, in particolare, l'odierna ricorrente deduceva che l' aveva posto, a fondamento della pretesa Controparte_3 creditoria, le seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella n. 09220000028415069000 di euro 8.219,00, asseritamente notificata in data 18.07.2001, per contributi IVS Gestione Commercianti e somme aggiuntive relativi agli anni dal 1996 al 1999;
- Cartella n. 0922002000308537000 di euro 3.991,36, asseritamente notificata in data 14.03.2002, per contributi IVS Gestione Commercianti e somme aggiuntive per gli anni 1999-2000;
- Cartella n. 09220030003925181000 di euro 1.312,19, asseritamente notificata in data 14.03.2003, per contributi IVS Gestione Commercianti e somme aggiuntive per gli anni 2000-2001. Eccepiva, dunque, l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti contributivi vantati dall'Ente impositore CP_1 deducendo la mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione e concludeva chiedendo al Giudice del adito – previa sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia dei titoli e, quindi, dei ruoli e delle relative cartelle di pagamento opposti – di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, “accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione delle pretese creditorie, aventi ad oggetto contributi previdenziali, relative alle cartelle di pagamento n. 09220000028415069000 - ruolo n. 2000/269; 0922002000308537000 - ruolo n. 2001/116; n. 09220030003925181000 - ruolo n. 2003/147, e, conseguentemente, dichiarare insussistente il diritto dell sede di Potenza, e, per esso, dell'Agente della riscossione, di procedere CP_1 all'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione mento n. 092 2016 90041117 46/000 per il soddisfacimento della suddette pretese contributive”, il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' (anche quale mandatario della CP_1 Società di cartolarizzazione dei crediti chiedendo, in liminare, il rigetto dell'istanza CP_1 Controparte_1 cautelare ed eccependo la tardività del dei termini di cui all'art. 617 c.p.c. nonché il difetto di legittimazione passiva. Nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato. Costituitosi in giudizio, anche l' chiedeva al Tribunale adito il rigetto dell'opposizione, dovendo applicarsi Controparte_4 l'ordina decennale. Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 04.04.2017, il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli di cui al provvedimento opposto, rinviando per la trattazione del merito del giudizio. All'udienza del 07.05.2019 il procuratore dell produceva copia degli estratti di ruolo aggiornati CP_5 relativi alle cartelle n. 092 2000 0028415069 000, n. 0 2 0003085370 000 e n. 092 2003 0003925181 000 evidenziando che dagli stessi risultava l'azzeramento del debito ai sensi dell'art. 4, D.L. 119/2018 e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Il procuratore di parte ricorrente, preso atto della predetta documentazione, chiedeva al Giudice di pronunciarsi sulle sole spese sulla base del principio della “soccombenza virtuale” tenendo altresì conto del fatto che “l'ente impositore e l'agente della riscossione hanno effettivamente provveduto allo sgravio dei ruoli impugnati. Tuttavia… ciò non è avvenuto per lo stralcio di cui all'art. 4 del d.l. n. 119/2018, in quanto ben tre delle quattro cartelle impugnate portavano un debito residuo ben superiore ai mille euro, limite previsto dalla suddetta norma per procedere allo stralcio;
lo sgravio dei ruoli, dunque, è avvenuto in ragione della fondatezza opposizione…”. La causa veniva interamente istruita documentalmente dal precedente giudicante. Esaurita l'istruttoria, la scrivente che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa alla udienza del 10.09.2025, come da sentenza depositata dopo la scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Il fascicolo veniva riassegnato telematicamente alla scrivente in data 17.09.2025.
******* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse a contendere tra le parti. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Orbene, nel caso di specie, come anzidetto, la parte resistente “ ”, Controparte_6 allegando estratto di ruolo aggiornato al 06.05.2019, ha dedotto l'intervenut 4 di cui al D.L. n. 119/18 - degli importi sottesi alle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata;
pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Parte ricorrente, pur aderendo a detta richiesta, ha insistito per la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite in accoglimento del principio della c.d. “soccombenza virtuale”. Alla luce di tutto quanto sino ad ora esposto, l'annullamento integrale dei ruoli determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Quanto alle spese, il citato art. 4 del D.L. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 prevede che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati”; pertanto, non è corretto quanto prospettato dalla parte ricorrente, in quanto non deve farsi riferimento all'importo totale della cartella, bensì ai singoli carichi che ben possono rientrare nel limiti di mille euro, pur essendo il totale di importo superiore. Rientrano nella sfera di applicazione della succitata normativa le cartelle di pagamento impugnate sopra indicate, in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo, per singole rate e per annualità, non superano per contributi e somme aggiuntive la soglia dei mille euro, così come risultante dalla documentazione in atti già depositata dal concessionario. Ad ogni buon conto, anche vagliando la fondatezza del ricorso in virtù del principio di soccombenza virtuale così come ormai ricostruito dalla giurisprudenza unanime, le spese non possono essere poste a carico della parte resistente. A tal proposito, giova evidenziare che l' , relativamente alle cartelle di Controparte_6 pagamento nn. 0922002000308537000 e 09220030003925181000 ha prodotto la prova relativa agli atti interruttivi della prescrizione ritualmente notificati nel corso degli anni. La prima cartella è stata notificata in data 14.03.2002 susseguita dall'intimazione di pagamento 2008/0025896 notificata con unico plico, 9095/2008, in data 22.08.2008. Successivamente, in data 29.04.2010, Equitalia procedeva alla notifica del preavviso di fermo amministrativo (doc. 24-25); in data 01.03.2013, veniva notificata l'intimazione 092 2013 90016816 69 000 (doc. 13-14) e in data 29.07.2014 perveniva all'opponente notifica del rimborso e proposta di transazione 092 28 2014 000001 89 000(doc. 26-27). La seconda cartella è stata notificata in data 14.03.2003; in data 22.08.2008 perveniva plico con intimazione di pagamento 2008/0025897 (doc. 19-20); successivamente, in data 29.04.2010 Equitalia procedeva alla notifica del preavviso di fermo amministrativo (doc. 24); seguita dall'intimazione di pagamento 092 2013 90016817 70 000 in data 01.03.2013 (doc. 21-22); e in data 29.07.2014 alla notifica del rimborso e proposta di transazione (doc. 26). Solo in relazione alla cartella n. 092 2000 00284150 69 000 non è stata fornita la prova della sua notifica, mentre il concessionario ha prodotto: intimazione di pagamento notificata in data 22.08.2008; intimazione di pagamento notificata in data 01.03.2013; comunicazione di fermo amministrativo notificata il 29.04.2010; notifica rimborso e proposta di compensazione ex art 128 ter DPR 602/73 del 29.07.2014. Nulla ha prodotto in relazione alla notifica originaria del 18.07.2001. Ciò posto, l'intimazione di pagamento è stata notificata al ricorrente in data 19.12.2016, successivamente alla pronuncia chiarificatrice della giurisprudenza nomofilattica (Cass. SSUU 23397 del 17 novembre 2016). Va, tuttavia, considerato che la intimazione è stata emessa il 7.11.2016, allorquando l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte in punto di applicabilità della prescrizione quinquennale non si era ancora consolidato ed anzi la giurisprudenza di merito maggioritaria propendeva per la applicazione del termine decennale. Alcuna prescrizione decennale era intervenuta in relazione alle cartelle n. 2 e 3, sicché il concessionario correttamente ha provveduto alla notifica della intimazione allorquando il credito non era prescritto. Per tale ragione, al più il ricorso avrebbe potuto trovare accoglimento parziale in relazione alla cartella del 2001, sicché stante la sussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza, le spese vanno, comunque, compensate ex art. 92 c.p.c., essendo lo sgravio intervenuto in ragione della norma sopravvenuta e tenuto conto della notifica degli atti interruttivi che hanno cristallizzato le pretese creditorie, interrompendo la prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese tra le parti. Lagonegro, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, viste le note in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 89/2017 R.G.L.
TRA
, C.F.: nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Daniele Stoppelli e Maria Francesca Maimone, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, C.F.: , rapp.ti e Controparte_1 P.IVA_1 difesi dall'avv. Vito Dinoia come in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
, in persona del procuratore speciale, C.F.: , rapp.to e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'avv. Raffaele Melfi come in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ARTT. 132 E 429 C.P.C.
Appare necessario brevemente riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso iscritto al n. R.G.L. 89/2017, depositato in data 21.01.2017, adiva il Parte_1 Tribunale di Lagonegro proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagam 041117 46/000, notificatale in data 19.12.2016, per un importo pari ad euro 18.672,86. Per quanto di competenza in questa sede, in particolare, l'odierna ricorrente deduceva che l' aveva posto, a fondamento della pretesa Controparte_3 creditoria, le seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella n. 09220000028415069000 di euro 8.219,00, asseritamente notificata in data 18.07.2001, per contributi IVS Gestione Commercianti e somme aggiuntive relativi agli anni dal 1996 al 1999;
- Cartella n. 0922002000308537000 di euro 3.991,36, asseritamente notificata in data 14.03.2002, per contributi IVS Gestione Commercianti e somme aggiuntive per gli anni 1999-2000;
- Cartella n. 09220030003925181000 di euro 1.312,19, asseritamente notificata in data 14.03.2003, per contributi IVS Gestione Commercianti e somme aggiuntive per gli anni 2000-2001. Eccepiva, dunque, l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti contributivi vantati dall'Ente impositore CP_1 deducendo la mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione e concludeva chiedendo al Giudice del adito – previa sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia dei titoli e, quindi, dei ruoli e delle relative cartelle di pagamento opposti – di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, “accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione delle pretese creditorie, aventi ad oggetto contributi previdenziali, relative alle cartelle di pagamento n. 09220000028415069000 - ruolo n. 2000/269; 0922002000308537000 - ruolo n. 2001/116; n. 09220030003925181000 - ruolo n. 2003/147, e, conseguentemente, dichiarare insussistente il diritto dell sede di Potenza, e, per esso, dell'Agente della riscossione, di procedere CP_1 all'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione mento n. 092 2016 90041117 46/000 per il soddisfacimento della suddette pretese contributive”, il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' (anche quale mandatario della CP_1 Società di cartolarizzazione dei crediti chiedendo, in liminare, il rigetto dell'istanza CP_1 Controparte_1 cautelare ed eccependo la tardività del dei termini di cui all'art. 617 c.p.c. nonché il difetto di legittimazione passiva. Nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato. Costituitosi in giudizio, anche l' chiedeva al Tribunale adito il rigetto dell'opposizione, dovendo applicarsi Controparte_4 l'ordina decennale. Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 04.04.2017, il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli di cui al provvedimento opposto, rinviando per la trattazione del merito del giudizio. All'udienza del 07.05.2019 il procuratore dell produceva copia degli estratti di ruolo aggiornati CP_5 relativi alle cartelle n. 092 2000 0028415069 000, n. 0 2 0003085370 000 e n. 092 2003 0003925181 000 evidenziando che dagli stessi risultava l'azzeramento del debito ai sensi dell'art. 4, D.L. 119/2018 e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Il procuratore di parte ricorrente, preso atto della predetta documentazione, chiedeva al Giudice di pronunciarsi sulle sole spese sulla base del principio della “soccombenza virtuale” tenendo altresì conto del fatto che “l'ente impositore e l'agente della riscossione hanno effettivamente provveduto allo sgravio dei ruoli impugnati. Tuttavia… ciò non è avvenuto per lo stralcio di cui all'art. 4 del d.l. n. 119/2018, in quanto ben tre delle quattro cartelle impugnate portavano un debito residuo ben superiore ai mille euro, limite previsto dalla suddetta norma per procedere allo stralcio;
lo sgravio dei ruoli, dunque, è avvenuto in ragione della fondatezza opposizione…”. La causa veniva interamente istruita documentalmente dal precedente giudicante. Esaurita l'istruttoria, la scrivente che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa alla udienza del 10.09.2025, come da sentenza depositata dopo la scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Il fascicolo veniva riassegnato telematicamente alla scrivente in data 17.09.2025.
******* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse a contendere tra le parti. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Orbene, nel caso di specie, come anzidetto, la parte resistente “ ”, Controparte_6 allegando estratto di ruolo aggiornato al 06.05.2019, ha dedotto l'intervenut 4 di cui al D.L. n. 119/18 - degli importi sottesi alle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata;
pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Parte ricorrente, pur aderendo a detta richiesta, ha insistito per la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite in accoglimento del principio della c.d. “soccombenza virtuale”. Alla luce di tutto quanto sino ad ora esposto, l'annullamento integrale dei ruoli determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Quanto alle spese, il citato art. 4 del D.L. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 prevede che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati”; pertanto, non è corretto quanto prospettato dalla parte ricorrente, in quanto non deve farsi riferimento all'importo totale della cartella, bensì ai singoli carichi che ben possono rientrare nel limiti di mille euro, pur essendo il totale di importo superiore. Rientrano nella sfera di applicazione della succitata normativa le cartelle di pagamento impugnate sopra indicate, in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo, per singole rate e per annualità, non superano per contributi e somme aggiuntive la soglia dei mille euro, così come risultante dalla documentazione in atti già depositata dal concessionario. Ad ogni buon conto, anche vagliando la fondatezza del ricorso in virtù del principio di soccombenza virtuale così come ormai ricostruito dalla giurisprudenza unanime, le spese non possono essere poste a carico della parte resistente. A tal proposito, giova evidenziare che l' , relativamente alle cartelle di Controparte_6 pagamento nn. 0922002000308537000 e 09220030003925181000 ha prodotto la prova relativa agli atti interruttivi della prescrizione ritualmente notificati nel corso degli anni. La prima cartella è stata notificata in data 14.03.2002 susseguita dall'intimazione di pagamento 2008/0025896 notificata con unico plico, 9095/2008, in data 22.08.2008. Successivamente, in data 29.04.2010, Equitalia procedeva alla notifica del preavviso di fermo amministrativo (doc. 24-25); in data 01.03.2013, veniva notificata l'intimazione 092 2013 90016816 69 000 (doc. 13-14) e in data 29.07.2014 perveniva all'opponente notifica del rimborso e proposta di transazione 092 28 2014 000001 89 000(doc. 26-27). La seconda cartella è stata notificata in data 14.03.2003; in data 22.08.2008 perveniva plico con intimazione di pagamento 2008/0025897 (doc. 19-20); successivamente, in data 29.04.2010 Equitalia procedeva alla notifica del preavviso di fermo amministrativo (doc. 24); seguita dall'intimazione di pagamento 092 2013 90016817 70 000 in data 01.03.2013 (doc. 21-22); e in data 29.07.2014 alla notifica del rimborso e proposta di transazione (doc. 26). Solo in relazione alla cartella n. 092 2000 00284150 69 000 non è stata fornita la prova della sua notifica, mentre il concessionario ha prodotto: intimazione di pagamento notificata in data 22.08.2008; intimazione di pagamento notificata in data 01.03.2013; comunicazione di fermo amministrativo notificata il 29.04.2010; notifica rimborso e proposta di compensazione ex art 128 ter DPR 602/73 del 29.07.2014. Nulla ha prodotto in relazione alla notifica originaria del 18.07.2001. Ciò posto, l'intimazione di pagamento è stata notificata al ricorrente in data 19.12.2016, successivamente alla pronuncia chiarificatrice della giurisprudenza nomofilattica (Cass. SSUU 23397 del 17 novembre 2016). Va, tuttavia, considerato che la intimazione è stata emessa il 7.11.2016, allorquando l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte in punto di applicabilità della prescrizione quinquennale non si era ancora consolidato ed anzi la giurisprudenza di merito maggioritaria propendeva per la applicazione del termine decennale. Alcuna prescrizione decennale era intervenuta in relazione alle cartelle n. 2 e 3, sicché il concessionario correttamente ha provveduto alla notifica della intimazione allorquando il credito non era prescritto. Per tale ragione, al più il ricorso avrebbe potuto trovare accoglimento parziale in relazione alla cartella del 2001, sicché stante la sussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza, le spese vanno, comunque, compensate ex art. 92 c.p.c., essendo lo sgravio intervenuto in ragione della norma sopravvenuta e tenuto conto della notifica degli atti interruttivi che hanno cristallizzato le pretese creditorie, interrompendo la prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese tra le parti. Lagonegro, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo