Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Marco Bottino, in funzione di giudice del lavoro, a seguito di scambio di note di trattazione ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 29.5.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.R.G. 11160/2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. BIONDI PASQUALE Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.9.2024 parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna dell' , quale gestore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto CP_1
aereo e del sistema aeroportuale, al pagamento in suo favore della somma ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, a titolo di prestazione integrativa spettante ai lavoratori di settore, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 294/2004 e al D.M. n. 95269/2016.
Ciò sulla base della sentenza n. 4891/2023 del Tribunale di Napoli, e passata in giudicato, come da documentazione allegata.
CP_ Si costituiva l' deducendo la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio nei confronti del ricorrente della somma di cui è causa.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
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Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto CP_ dell'avvenuto pagamento da parte dell' della somma richiesta in ricorso, e, dunque, ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al pagamento CP_2
delle spese di lite.
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto. Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa. CP_ L' infatti non ha contestato il fondamento della domanda, né ha eccepito o dedotto l'esistenza di cause ostative rispetto al mancato tempestivo pagamento del dovuto alla parte, essendosi solo limitata a dare atto dell'intervenuto pagamento della somma dovuta nelle more del giudizio.
Pertanto, con riferimento alle spese di lite, non può che darsi atto della fondatezza della domanda attorea, e condannarsi l' al pagamento delle spese del giudizio, resosi necessario a causa CP_1 dell'inerzia dell' . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' nella misura CP_1
indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della domanda.
P. Q. M.
2 Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.970,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 9.6.25.
Il giudice del lavoro dott. Marco Bottino
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