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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 31/07/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1113/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Presidente dott. rappresentata e difesa in via disgiunta dagli avv.ti Andrea Parte_2
Fattori, Matteo Camisasca e Gianluca Galli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Milano, via Bandello n. 5, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
1. L'oggetto del presente giudizio
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto telematicamente in data 01.07.2024 la
[...]
, sul presupposto che sia documentalmente comprovato che la SI.ra Parte_1
- dipendente della e unica a gestire i rapporti bancari della stessa - CP Parte_1 abbia dirottato in suo favore e su conti correnti alla stessa intestati e/o beneficiato di versamenti di denaro proveniente dai conti della e privi di giustificazione per Parte_1
l'importo di € 879.802,60, ha convenuto in giudizio la parte resistente chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nelle note autorizzate depositate in data 04.07.2025: “premessa ogni opportuna e necessaria declaratoria in ordine
pagina 1 di 8 alla responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della SI per i fatti tutti CP dedotti in atti e allegati di cui alla documentazione tutta prodotta e delle risultanze comunque acquisite al giudizio;
- in via principale: accertata la violazione dell'obbligo di diligenza previsto dall'art. 2104 c.c. e dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art 2105 c.c. da parte della dipendente SI , nonché la mancata osservanza della stessa ai doveri di correttezza e CP buona fede contrattuale previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., condannare la medesima al pagamento del risarcimento, in favore della , quale danno patrimoniale di € Parte_1
879.802,60 come danno emergente, ovvero nella diversa somma che dovesse risultare dovuta e di giustizia – effettuata la compensazione con le eventuali somme spettanti alla SI in virtù del rapporto di lavoro e della sua cessazione - anche in via equitativa ai CP sensi dell'art 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dal momento della commissione del fatto;
- in via concorrente o alternativa con quanto indicato al capo che precede: accertata la violazione dell'obbligo di neminem laedere ex artt. 2043 e
2059 c.c., condannare la SI al pagamento del risarcimento, in favore della CP
, quale danno patrimoniale di € 879.802,60 come danno emergente, ovvero nella Parte_1 diversa somma che dovesse risultare dovuta e di giustizia – effettuata la compensazione con le eventuali somme spettanti alla SI in virtù del rapporto di lavoro e della sua CP cessazione –, anche in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dal momento della commissione del fatto;
- sempre nel merito: accertato il fatto doloso e/o gravemente colposo posto in essere dalla dipendente SI
ed il conseguente danno ingiusto, condannare la medesima ex artt. 2043 c.c. e CP
2059 c.c., quale danno non patrimoniale (comprensivo del danno all'immagine e del danno reputazionale), al pagamento del risarcimento in favore della nella somma da Parte_1 determinarsi in € 35.247,00 in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
La SI.ra non si è costituita nel giudizio e all'udienza del 12.11.2024 il Giudice ne ha CP dichiarato la contumacia.
Con successiva memoria autorizzata del 30.04.2025 la ricorrente, in conformità a Parte_1 quanto richiesto in occasione dell'udienza del 18.03.2025, ha chiesto di essere ammessa a produrre in giudizio la documentazione rinvenuta, formatasi e resasi disponibile successivamente all'introduzione del presente contenzioso, ritenuta rilevante e necessaria ai fini del decidere. pagina 2 di 8 Con successiva ordinanza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione a trattazione scritta con termine per note sino al 7 luglio 2025. In assenza di richiesta di modalità differente nei termini assegnati, avendo la parte ricorrente depositato le note conclusive entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
L'oggetto del contendere riguarda la richiesta risarcitoria - previa declaratoria in ordine alla responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per i fatti dedotti e documentati in atti - formulata dalla ricorrente nei confronti della SI.ra , ex dipendente Parte_1 CP della stessa, che, abusando delle sue attribuzioni nell'ambito del rapporto di lavoro, avrebbe distratto, in favore di sé stessa, somme fino a complessivi € 879.802,60.
I. Osservazioni preliminari – La fattispecie per cui è causa
La SI è stata assunta in data 01.07.2011 alle dipendenze della Parte_3 Parte_1
(ossia sin dalla sua costituzione) quale impiegata amministrativa di 3° livello – CCNL Teatri stabili1 (lettera assunzione 01.07.2011: doc. 2 ricorrente;
busta paga dicembre 2023 Pt_3
: doc. 3 ricorrente). Nel corso del rapporto di lavoro la SI ha svolto le
[...] CP seguenti mansioni e attività: teneva la contabilità, emetteva le fatture elettroniche, teneva i rapporti con consulenti e uffici comunali;
intratteneva i rapporti con gli Istituti di Credito munita di delega all'esecuzione delle operazioni bancarie (compresi i codici token per accedere ai servizi di internet banking); eseguiva i pagamenti a compagnie teatrali, fornitori, eseguiva i versamenti derivanti dagli incassi della biglietteria, da clienti e sponsor, e adempimenti fiscali
(presso , e Agenzia Entrate). La resistente, nel tempo, è diventata la persona di CP_2 CP_3 riferimento degli Organi Direttivi della via via succedutisi per tutto ciò che Parte_1 concerneva la contabilità e l'amministrazione.
Nel corso dell'anno 2023 il nuovo ConSIlio di amministrazione della ha preso
Parte_1 contatto con il Banco di Credito Cooperativo di Cantù al fine di ampliare il numero degli Istituti bancari in appoggio alla : tale istituto, pur rendendosi disponibile all'apertura di
Parte_1 una linea di credito in favore della , ha segnalato la presenza di una esposizione
Parte_1 debitoria della verso il sistema bancario (iscrizione presso il CRIF), esposizione
Parte_1 che non risultava dal bilancio della stessa. In seguito a tale evidenza, il ConSIlio ha disposto una verifica interna coinvolgendo la resistente (che era incaricata di curare la contabilità e i rapporti con l'Istituto bancario) al fine di avere spiegazioni circa i disallineamenti tra quanto riportato nelle schede contabili e i saldi risultanti dall'estratto del conto corrente presso Banca pagina 3 di 8 Intesa. Sin da subito i chiarimenti forniti dalla resistente sono parsi insufficienti e sono stati disposti ulteriori ed approfonditi accertamenti che hanno fatto emergere molteplici irregolarità ed anomalie contabili.
Le preoccupanti irregolarità e le anomalie contabili emerse dalle verifiche disposte dal
ConSIlio hanno indotto la a formulare una lettera di contestazione disciplinare Parte_1 alla SI ai sensi dell'art. 7, Legge 300/1970 (doc. 10 ricorrente). CP
In sintesi, le contestazioni mosse alla SI in data 02.02.2024 hanno avuto ad CP oggetto: a) mancate e/o fittizie registrazioni contabili nelle schede aziendali rispetto a quanto riportato negli estratti conto rilasciati da Banca Intesa;
b) la consegna alla , al fine Parte_1 della redazione del bilancio al 30.06.2022, di un estratto del conto c/o Banca Intesa n.
1000/65897 artefatto in quanto riportante un saldo positivo pari a € 23.894,15, in luogo del reale saldo pari a € 94,15; c) la trasmissione a Banca Intesa di una copia del bilancio d'esercizio della al 30.06.2022 riportante alcune voci artefatte e/o manomesse e Parte_1 in calce la firma apocrifa del Presidente della , dott. Parte_1 Pt_2
In data 06.02.2024 la SI ha riscontrato la lettera di contestazione disciplinare della CP
limitandosi ad affermare che “eventuali difformità di natura contabile sono frutto Parte_1 di errori senza che io abbia tratto alcun vantaggio dalla situazione” (si veda lettera CP
06.02.2024 - doc. 11 ricorrente).
La scarna risposta della SI rispetto ai fatti e ai comportamenti illeciti oggetto di CP contestazione ha indotto la a comminare il licenziamento per giusta causa Parte_1 ritenendo compromessa “definitivamente la prosecuzione del rapporto di lavoro e il vincolo fiduciario alla base dello stesso. Dobbiamo quindi adottare nei suoi confronti il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. e del vigente CCNL, con effetto dal giorno del ricevimento da parte Sua della lettera di contestazione con cui è stato avviato il presente procedimento disciplinare, e cioè dal 2.2.2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, co. 41, della L. n. 92/2012, senza preavviso e con ogni conseguenza di Legge” (lettera Parte_1
09.02.2024: doc. 12 ricorrente).
In primo luogo, si deve evidenziare dunque che la SI.ra nel corso del procedimento CP disciplinare non è stata in grado di offrire alcuna giustificazione credibile in ordine agli addebiti che le venivano contestati ed ha altresì omesso di impugnare il licenziamento comminato.
II. Sempre in via preliminare: il danno subito dalla Parte_1
In ragione delle anomalie e degli ammanchi riscontrati nell'ultima annualità (2023-2024), la ha ritenuto di dover incaricare molteplici professionisti al fine di effettuare le Parte_1 pagina 4 di 8 debite verifiche con riguardo alla tenuta della contabilità operata dalla SI nel CP decennio precedente, al fine di appurare la reale entità del danno subito.
A tal riguardo, con successiva memoria autorizzata del 30.04.2025 la ricorrente, Parte_1 in conformità a quanto richiesto in occasione dell'udienza del 18.03.2025, ha chiesto di essere ammessa a produrre in giudizio la documentazione rinvenuta, formatasi e resasi disponibile successivamente all'introduzione dello stesso. Tale documentazione, attestante la reale entità dei prelievi e giroconti effettuati dalla resistente in danno della ricorrente, di formazione successiva all'introduzione del giudizio - in ragione anche della complessità delle verifiche effettuate dai professionisti incaricati e dalle Forze dell'Ordine investite della questione - viene ritenuta ammissibile e rilevante ai fini del giudizio. Ne consegue, del pari, che viene ritenuta ammissibile la quantificazione del danno emergente effettuata dalla ricorrente (di cui si dirà infra) ad esito di tali evidenze documentali che costituisce un mero ampliamento della domanda originaria, nell'ambito della medesima vicenda sostanziale.
Si rileva infatti che la ricorrente ha documentato che l'importo complessivo di € 879.802,60 oggi richiesto è maggiore rispetto all'importo indicato nel ricorso introduttivo (che era pari ad €
414.504,84 o alla diversa somma accertata). Ciò in quanto, nelle more dell'introduzione del presente giudizio di merito, sarebbero emerse ulteriori indebite operazioni poste in essere dalla resistente per complessivi € 465.297,76 (doc. n. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 di parte ricorrente). L'importo è stato confermato dall'esito delle indagini penali (cfr. docc. 24 e 25 ricorrente) la cui chiusura è intervenuta in corso di causa (precisamente in data 16.01.2025, doc. 24, e in data 13.02.2025, doc. 25) e nelle Relazioni della Guardia di Finanza e relativi allegati del 23.12.2024 e del 10.02.2025 (doc. 26 e 27 ricorrente) rendendo ammissibile la produzione in data 30.04.2025 di parte ricorrente.
III. La prova documentale
La documentazione prodotta dalla ricorrente fornisce elementi probatori utili ai fini del decidere. I fatti allegati dalla parte ricorrente sono infatti documentalmente provati e sono tali da far sorgere in capo alla SI.ra la responsabilità, nei confronti della , per CP Parte_1 tutti i danni che le sue condotte hanno generato.
Risultano evidenti, in primo luogo, sul piano della responsabilità contrattuale, la violazione degli obblighi di fedeltà, diligenza, correttezza e buona fede, quali imposti dalle previsioni civilistiche applicabili al rapporto di lavoro e segnatamente dagli artt. 2104, 2105, 1175, 1176
e 1375 c.c.
pagina 5 di 8 Risulta, infatti, provato che la SI.ra , abusando delle attribuzioni che derivavano dal CP ruolo ricoperto e della fiducia riposta dalla società ricorrente, è riuscita ad attuare un piano di sottrazione e appropriazione continuata di risorse finanziarie della stessa mediante: 1)
l'appropriazione del denaro della attraverso la sottrazione delle somme in Parte_1 contanti presso la cassa della e attraverso l'uso della carta bancomat intestata Parte_1 alla;
2) l'effettuazione di giroconti dai conti correnti bancari della ai Parte_1 Parte_1 conti correnti bancari intestati alla SI . Tali condotte sono state poste in essere nel CP periodo che va dall'anno 2016 all'anno 2024 e trovano conferma documentale nelle risultanze delle indagini disposte dall'Autorità Penale, nelle verifiche e controlli effettuati dalla Guardia di
Finanza, nella perizia eseguita dal consulente della , negli estratti conto dei conti Parte_1 correnti messi a disposizione degli Istituti di credito.
Nello specifico, per quanto attiene all'appropriazione di denaro contante, relativamente agli anni 2017-2024, i prelievi indebiti dalla cassa biglietteria e dai conti correnti bancari della per oltre € 419.581,98 relativamente al periodo 2017-2024 sono stati individuati e Parte_1 accertati: a) dalle verifiche compiute dalla tramite i riscontri documentali (doc. 14, Parte_1 doc. 17, doc. 18), le dichiarazioni della dipendente (doc. 13, doc. 16), la perizia CP_4 della rag. (doc. 21); b) dalle relazioni della Guardia di Finanza del 23.12.2024 e Persona_1 del 10.02.2025 (doc. 26 e doc. 27); c) dai provvedimenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio del 26.01.2025 e del 13.02.2025 (doc. 24- 25).
Per quanto attiene all'anno 2016, sono emerse ulteriori appropriazioni indebite per €
10.206,70, documentate ma non registrate nei conti ufficiali (doc. 28), nonché spese legali e accessori pagati all per € 1.512,00 (come richiamato a pag. 10 del Controparte_5 ricorso introduttivo e nel doc. n. 22 richiamato).
Per quanto attiene ai giroconti dai conti bancari della ai conti personali della Parte_1 SI , relativamente agli anni 2016-2024, sono emersi per complessivi € 600.840,92, CP di cui solo € 152.339,00 giustificabili come emolumenti, con un surplus indebito di €
448.501,92 (docc. 29-32). La documentazione fornita a inizio anno dagli istituti bancari di riferimento della – Banca Intesa e Banca Popolare di Milano - ha fatto emergere Parte_1 che la SI , approfittando del suo ruolo di responsabile amministrativo della CP
, aveva disposto pagamenti indebiti in suo favore attingendo ai conti correnti della Parte_1
per la somma complessiva di € 448.501,92 (cfr. memoria di parte ricorrente del Parte_1
30.04.2025, pag. 3 e ss., ove viene illustrata la documentazione a supporto).
pagina 6 di 8 Dette condotte pacificamente integrano un inadempimento contrattuale a cui consegue, ex art. 1218 c.c., l'obbligo del risarcimento del danno in capo alla responsabile.
IV. Conclusioni
In conclusione, le circostanze di fatto allegate dalla ricorrente (che ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente) consentono di affermare la responsabilità della SI.ra per i fatti dedotti nel ricorso, e, conseguentemente, la stessa deve essere CP condannata a corrispondere alla resistente, a titolo di risarcimento danni l'importo Parte_1 di € 879.802,60 – detratta l'eventuale somma spettante alla SI in virtù del rapporto CP di lavoro e della sua cessazione. Se è vero che il danno come sopra quantificato trova origine in illecite compiute anche in violazione dei doveri contrattuali, nel caso di specie si discute di obbligazioni ab origine pecuniarie, restando nel genus del debito di valuta. Ne consegue che sulle somme sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (tenuto conto dell'accertamento progressivo degli ammanchi).
Non si ritiene invece di poter accogliere la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del danno all'immagine e reputazionale, che la ricorrente chiede di liquidarsi in via equitativa (e che propone in misura pari ad € 35.247,00, secondo i parametri individuati dalle cc.dd. Tabelle dell'Osservatorio di Milano) in quanto le circostanze su di cui la stessa si fonda sono rimaste prive di prova.
Per tali motivi, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta nei limiti sopra esposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte ricorrente in complessivi euro 6.000,00 oltre spese generali, contributo unificato per euro 607,00 ed accessori di legge (applicati i minimi stante la mancata costituzione della resistente nello scaglione fino a 520.000, omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità della SI.ra per i fatti dedotti nel ricorso, condanna CP la resistente a corrispondere alla , a titolo di risarcimento Parte_1 danni, l'importo di € 879.802,60, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- rigetta le restanti domande della ricorrente;
pagina 7 di 8 - condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali, contributo unificato e accessori di legge.
Busto Arsizio, 31 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1113/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Presidente dott. rappresentata e difesa in via disgiunta dagli avv.ti Andrea Parte_2
Fattori, Matteo Camisasca e Gianluca Galli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Milano, via Bandello n. 5, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
1. L'oggetto del presente giudizio
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto telematicamente in data 01.07.2024 la
[...]
, sul presupposto che sia documentalmente comprovato che la SI.ra Parte_1
- dipendente della e unica a gestire i rapporti bancari della stessa - CP Parte_1 abbia dirottato in suo favore e su conti correnti alla stessa intestati e/o beneficiato di versamenti di denaro proveniente dai conti della e privi di giustificazione per Parte_1
l'importo di € 879.802,60, ha convenuto in giudizio la parte resistente chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nelle note autorizzate depositate in data 04.07.2025: “premessa ogni opportuna e necessaria declaratoria in ordine
pagina 1 di 8 alla responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della SI per i fatti tutti CP dedotti in atti e allegati di cui alla documentazione tutta prodotta e delle risultanze comunque acquisite al giudizio;
- in via principale: accertata la violazione dell'obbligo di diligenza previsto dall'art. 2104 c.c. e dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art 2105 c.c. da parte della dipendente SI , nonché la mancata osservanza della stessa ai doveri di correttezza e CP buona fede contrattuale previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., condannare la medesima al pagamento del risarcimento, in favore della , quale danno patrimoniale di € Parte_1
879.802,60 come danno emergente, ovvero nella diversa somma che dovesse risultare dovuta e di giustizia – effettuata la compensazione con le eventuali somme spettanti alla SI in virtù del rapporto di lavoro e della sua cessazione - anche in via equitativa ai CP sensi dell'art 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dal momento della commissione del fatto;
- in via concorrente o alternativa con quanto indicato al capo che precede: accertata la violazione dell'obbligo di neminem laedere ex artt. 2043 e
2059 c.c., condannare la SI al pagamento del risarcimento, in favore della CP
, quale danno patrimoniale di € 879.802,60 come danno emergente, ovvero nella Parte_1 diversa somma che dovesse risultare dovuta e di giustizia – effettuata la compensazione con le eventuali somme spettanti alla SI in virtù del rapporto di lavoro e della sua CP cessazione –, anche in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dal momento della commissione del fatto;
- sempre nel merito: accertato il fatto doloso e/o gravemente colposo posto in essere dalla dipendente SI
ed il conseguente danno ingiusto, condannare la medesima ex artt. 2043 c.c. e CP
2059 c.c., quale danno non patrimoniale (comprensivo del danno all'immagine e del danno reputazionale), al pagamento del risarcimento in favore della nella somma da Parte_1 determinarsi in € 35.247,00 in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
La SI.ra non si è costituita nel giudizio e all'udienza del 12.11.2024 il Giudice ne ha CP dichiarato la contumacia.
Con successiva memoria autorizzata del 30.04.2025 la ricorrente, in conformità a Parte_1 quanto richiesto in occasione dell'udienza del 18.03.2025, ha chiesto di essere ammessa a produrre in giudizio la documentazione rinvenuta, formatasi e resasi disponibile successivamente all'introduzione del presente contenzioso, ritenuta rilevante e necessaria ai fini del decidere. pagina 2 di 8 Con successiva ordinanza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione a trattazione scritta con termine per note sino al 7 luglio 2025. In assenza di richiesta di modalità differente nei termini assegnati, avendo la parte ricorrente depositato le note conclusive entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
L'oggetto del contendere riguarda la richiesta risarcitoria - previa declaratoria in ordine alla responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per i fatti dedotti e documentati in atti - formulata dalla ricorrente nei confronti della SI.ra , ex dipendente Parte_1 CP della stessa, che, abusando delle sue attribuzioni nell'ambito del rapporto di lavoro, avrebbe distratto, in favore di sé stessa, somme fino a complessivi € 879.802,60.
I. Osservazioni preliminari – La fattispecie per cui è causa
La SI è stata assunta in data 01.07.2011 alle dipendenze della Parte_3 Parte_1
(ossia sin dalla sua costituzione) quale impiegata amministrativa di 3° livello – CCNL Teatri stabili1 (lettera assunzione 01.07.2011: doc. 2 ricorrente;
busta paga dicembre 2023 Pt_3
: doc. 3 ricorrente). Nel corso del rapporto di lavoro la SI ha svolto le
[...] CP seguenti mansioni e attività: teneva la contabilità, emetteva le fatture elettroniche, teneva i rapporti con consulenti e uffici comunali;
intratteneva i rapporti con gli Istituti di Credito munita di delega all'esecuzione delle operazioni bancarie (compresi i codici token per accedere ai servizi di internet banking); eseguiva i pagamenti a compagnie teatrali, fornitori, eseguiva i versamenti derivanti dagli incassi della biglietteria, da clienti e sponsor, e adempimenti fiscali
(presso , e Agenzia Entrate). La resistente, nel tempo, è diventata la persona di CP_2 CP_3 riferimento degli Organi Direttivi della via via succedutisi per tutto ciò che Parte_1 concerneva la contabilità e l'amministrazione.
Nel corso dell'anno 2023 il nuovo ConSIlio di amministrazione della ha preso
Parte_1 contatto con il Banco di Credito Cooperativo di Cantù al fine di ampliare il numero degli Istituti bancari in appoggio alla : tale istituto, pur rendendosi disponibile all'apertura di
Parte_1 una linea di credito in favore della , ha segnalato la presenza di una esposizione
Parte_1 debitoria della verso il sistema bancario (iscrizione presso il CRIF), esposizione
Parte_1 che non risultava dal bilancio della stessa. In seguito a tale evidenza, il ConSIlio ha disposto una verifica interna coinvolgendo la resistente (che era incaricata di curare la contabilità e i rapporti con l'Istituto bancario) al fine di avere spiegazioni circa i disallineamenti tra quanto riportato nelle schede contabili e i saldi risultanti dall'estratto del conto corrente presso Banca pagina 3 di 8 Intesa. Sin da subito i chiarimenti forniti dalla resistente sono parsi insufficienti e sono stati disposti ulteriori ed approfonditi accertamenti che hanno fatto emergere molteplici irregolarità ed anomalie contabili.
Le preoccupanti irregolarità e le anomalie contabili emerse dalle verifiche disposte dal
ConSIlio hanno indotto la a formulare una lettera di contestazione disciplinare Parte_1 alla SI ai sensi dell'art. 7, Legge 300/1970 (doc. 10 ricorrente). CP
In sintesi, le contestazioni mosse alla SI in data 02.02.2024 hanno avuto ad CP oggetto: a) mancate e/o fittizie registrazioni contabili nelle schede aziendali rispetto a quanto riportato negli estratti conto rilasciati da Banca Intesa;
b) la consegna alla , al fine Parte_1 della redazione del bilancio al 30.06.2022, di un estratto del conto c/o Banca Intesa n.
1000/65897 artefatto in quanto riportante un saldo positivo pari a € 23.894,15, in luogo del reale saldo pari a € 94,15; c) la trasmissione a Banca Intesa di una copia del bilancio d'esercizio della al 30.06.2022 riportante alcune voci artefatte e/o manomesse e Parte_1 in calce la firma apocrifa del Presidente della , dott. Parte_1 Pt_2
In data 06.02.2024 la SI ha riscontrato la lettera di contestazione disciplinare della CP
limitandosi ad affermare che “eventuali difformità di natura contabile sono frutto Parte_1 di errori senza che io abbia tratto alcun vantaggio dalla situazione” (si veda lettera CP
06.02.2024 - doc. 11 ricorrente).
La scarna risposta della SI rispetto ai fatti e ai comportamenti illeciti oggetto di CP contestazione ha indotto la a comminare il licenziamento per giusta causa Parte_1 ritenendo compromessa “definitivamente la prosecuzione del rapporto di lavoro e il vincolo fiduciario alla base dello stesso. Dobbiamo quindi adottare nei suoi confronti il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. e del vigente CCNL, con effetto dal giorno del ricevimento da parte Sua della lettera di contestazione con cui è stato avviato il presente procedimento disciplinare, e cioè dal 2.2.2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, co. 41, della L. n. 92/2012, senza preavviso e con ogni conseguenza di Legge” (lettera Parte_1
09.02.2024: doc. 12 ricorrente).
In primo luogo, si deve evidenziare dunque che la SI.ra nel corso del procedimento CP disciplinare non è stata in grado di offrire alcuna giustificazione credibile in ordine agli addebiti che le venivano contestati ed ha altresì omesso di impugnare il licenziamento comminato.
II. Sempre in via preliminare: il danno subito dalla Parte_1
In ragione delle anomalie e degli ammanchi riscontrati nell'ultima annualità (2023-2024), la ha ritenuto di dover incaricare molteplici professionisti al fine di effettuare le Parte_1 pagina 4 di 8 debite verifiche con riguardo alla tenuta della contabilità operata dalla SI nel CP decennio precedente, al fine di appurare la reale entità del danno subito.
A tal riguardo, con successiva memoria autorizzata del 30.04.2025 la ricorrente, Parte_1 in conformità a quanto richiesto in occasione dell'udienza del 18.03.2025, ha chiesto di essere ammessa a produrre in giudizio la documentazione rinvenuta, formatasi e resasi disponibile successivamente all'introduzione dello stesso. Tale documentazione, attestante la reale entità dei prelievi e giroconti effettuati dalla resistente in danno della ricorrente, di formazione successiva all'introduzione del giudizio - in ragione anche della complessità delle verifiche effettuate dai professionisti incaricati e dalle Forze dell'Ordine investite della questione - viene ritenuta ammissibile e rilevante ai fini del giudizio. Ne consegue, del pari, che viene ritenuta ammissibile la quantificazione del danno emergente effettuata dalla ricorrente (di cui si dirà infra) ad esito di tali evidenze documentali che costituisce un mero ampliamento della domanda originaria, nell'ambito della medesima vicenda sostanziale.
Si rileva infatti che la ricorrente ha documentato che l'importo complessivo di € 879.802,60 oggi richiesto è maggiore rispetto all'importo indicato nel ricorso introduttivo (che era pari ad €
414.504,84 o alla diversa somma accertata). Ciò in quanto, nelle more dell'introduzione del presente giudizio di merito, sarebbero emerse ulteriori indebite operazioni poste in essere dalla resistente per complessivi € 465.297,76 (doc. n. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 di parte ricorrente). L'importo è stato confermato dall'esito delle indagini penali (cfr. docc. 24 e 25 ricorrente) la cui chiusura è intervenuta in corso di causa (precisamente in data 16.01.2025, doc. 24, e in data 13.02.2025, doc. 25) e nelle Relazioni della Guardia di Finanza e relativi allegati del 23.12.2024 e del 10.02.2025 (doc. 26 e 27 ricorrente) rendendo ammissibile la produzione in data 30.04.2025 di parte ricorrente.
III. La prova documentale
La documentazione prodotta dalla ricorrente fornisce elementi probatori utili ai fini del decidere. I fatti allegati dalla parte ricorrente sono infatti documentalmente provati e sono tali da far sorgere in capo alla SI.ra la responsabilità, nei confronti della , per CP Parte_1 tutti i danni che le sue condotte hanno generato.
Risultano evidenti, in primo luogo, sul piano della responsabilità contrattuale, la violazione degli obblighi di fedeltà, diligenza, correttezza e buona fede, quali imposti dalle previsioni civilistiche applicabili al rapporto di lavoro e segnatamente dagli artt. 2104, 2105, 1175, 1176
e 1375 c.c.
pagina 5 di 8 Risulta, infatti, provato che la SI.ra , abusando delle attribuzioni che derivavano dal CP ruolo ricoperto e della fiducia riposta dalla società ricorrente, è riuscita ad attuare un piano di sottrazione e appropriazione continuata di risorse finanziarie della stessa mediante: 1)
l'appropriazione del denaro della attraverso la sottrazione delle somme in Parte_1 contanti presso la cassa della e attraverso l'uso della carta bancomat intestata Parte_1 alla;
2) l'effettuazione di giroconti dai conti correnti bancari della ai Parte_1 Parte_1 conti correnti bancari intestati alla SI . Tali condotte sono state poste in essere nel CP periodo che va dall'anno 2016 all'anno 2024 e trovano conferma documentale nelle risultanze delle indagini disposte dall'Autorità Penale, nelle verifiche e controlli effettuati dalla Guardia di
Finanza, nella perizia eseguita dal consulente della , negli estratti conto dei conti Parte_1 correnti messi a disposizione degli Istituti di credito.
Nello specifico, per quanto attiene all'appropriazione di denaro contante, relativamente agli anni 2017-2024, i prelievi indebiti dalla cassa biglietteria e dai conti correnti bancari della per oltre € 419.581,98 relativamente al periodo 2017-2024 sono stati individuati e Parte_1 accertati: a) dalle verifiche compiute dalla tramite i riscontri documentali (doc. 14, Parte_1 doc. 17, doc. 18), le dichiarazioni della dipendente (doc. 13, doc. 16), la perizia CP_4 della rag. (doc. 21); b) dalle relazioni della Guardia di Finanza del 23.12.2024 e Persona_1 del 10.02.2025 (doc. 26 e doc. 27); c) dai provvedimenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio del 26.01.2025 e del 13.02.2025 (doc. 24- 25).
Per quanto attiene all'anno 2016, sono emerse ulteriori appropriazioni indebite per €
10.206,70, documentate ma non registrate nei conti ufficiali (doc. 28), nonché spese legali e accessori pagati all per € 1.512,00 (come richiamato a pag. 10 del Controparte_5 ricorso introduttivo e nel doc. n. 22 richiamato).
Per quanto attiene ai giroconti dai conti bancari della ai conti personali della Parte_1 SI , relativamente agli anni 2016-2024, sono emersi per complessivi € 600.840,92, CP di cui solo € 152.339,00 giustificabili come emolumenti, con un surplus indebito di €
448.501,92 (docc. 29-32). La documentazione fornita a inizio anno dagli istituti bancari di riferimento della – Banca Intesa e Banca Popolare di Milano - ha fatto emergere Parte_1 che la SI , approfittando del suo ruolo di responsabile amministrativo della CP
, aveva disposto pagamenti indebiti in suo favore attingendo ai conti correnti della Parte_1
per la somma complessiva di € 448.501,92 (cfr. memoria di parte ricorrente del Parte_1
30.04.2025, pag. 3 e ss., ove viene illustrata la documentazione a supporto).
pagina 6 di 8 Dette condotte pacificamente integrano un inadempimento contrattuale a cui consegue, ex art. 1218 c.c., l'obbligo del risarcimento del danno in capo alla responsabile.
IV. Conclusioni
In conclusione, le circostanze di fatto allegate dalla ricorrente (che ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente) consentono di affermare la responsabilità della SI.ra per i fatti dedotti nel ricorso, e, conseguentemente, la stessa deve essere CP condannata a corrispondere alla resistente, a titolo di risarcimento danni l'importo Parte_1 di € 879.802,60 – detratta l'eventuale somma spettante alla SI in virtù del rapporto CP di lavoro e della sua cessazione. Se è vero che il danno come sopra quantificato trova origine in illecite compiute anche in violazione dei doveri contrattuali, nel caso di specie si discute di obbligazioni ab origine pecuniarie, restando nel genus del debito di valuta. Ne consegue che sulle somme sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (tenuto conto dell'accertamento progressivo degli ammanchi).
Non si ritiene invece di poter accogliere la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del danno all'immagine e reputazionale, che la ricorrente chiede di liquidarsi in via equitativa (e che propone in misura pari ad € 35.247,00, secondo i parametri individuati dalle cc.dd. Tabelle dell'Osservatorio di Milano) in quanto le circostanze su di cui la stessa si fonda sono rimaste prive di prova.
Per tali motivi, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta nei limiti sopra esposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte ricorrente in complessivi euro 6.000,00 oltre spese generali, contributo unificato per euro 607,00 ed accessori di legge (applicati i minimi stante la mancata costituzione della resistente nello scaglione fino a 520.000, omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità della SI.ra per i fatti dedotti nel ricorso, condanna CP la resistente a corrispondere alla , a titolo di risarcimento Parte_1 danni, l'importo di € 879.802,60, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- rigetta le restanti domande della ricorrente;
pagina 7 di 8 - condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali, contributo unificato e accessori di legge.
Busto Arsizio, 31 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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