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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3511/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BELLU CARLITRIA C.F._1
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PODDA CORRADO C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“− che con ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio depositato il 30/11/2017 definito con sentenza Tribunale di Cagliari n.1860/2018 pubblicata il 29/06/2018, avevano concordato l'affidamento della minore figlia ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente della Per_1
stessa presso il domicilio materno, disponendo dettagliate condizioni per la condivisione del tempo di permanenza, e concordando con riferimento agli aspetti di carattere economico: 1) che il sig.
per il mantenimento della figlia minore sia obbligato: a) a versare, Parte_1 Per_1
mensilmente ed anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario al domicilio della madre, l'importo di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dal 01.01
purché l'indice sia positivo;
b) a pagare direttamente le spese di istruzione che devono intendersi inclusive di quelle per corredo scolastico, tasse di iscrizione e rette mensili, acquisto libri di testo,
viaggi di studio e di istruzione limitatamente alle attività proposte dalla scuola frequentata, spese di viaggio e alloggio relative ai viaggi programmati dalla scuola. Le spese relative alla formazione post diploma, se finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale e/o specializzazione post universitaria, dovranno essere preventivamente concordate in sintonia con il risultato scolastico della figlia minore;
c) a farsi carico di tutte le spese di vestiario della minore, ancorché effettuate direttamente dalla sig.ra rimborsandole alla medesima entro 10 giorni dalla richiesta, CP_1
subordinatamente all'esibizione delle relative ricevute. Qualora dette spese dovessero superare l'importo di € 50,00 mensili per un complessivo importo di € 600,00, le parti concorderanno previamente l'importo massimo dell'ulteriore spesa da sostenersi;
2) che le spese mediche, sportive,
ricreative - fatta eccezione per le spese mediche indifferibili ed urgenti che potranno essere sostenute in assenza di comune accordo - vengano sostenute nella misura del 60% dal sig. e nella Pt_1 misura del 40% dalla sig.ra e che, qualora singolarmente considerate superino l'importo di CP_1
€ 200,00, siano previamente concordate dalle parti;
− che la predetta figlia, nata il [...], ha raggiunto la maggiore età e pur conservando la coabitazione con la madre, divide liberamente il tempo di permanenza secondo sue scelte personali fra entrambi i genitori;
− che la rilevante modifica della situazione di fatto ha determinato le parti ad una modifica delle condizioni economiche concordate.
Tutto ciò premesso, gli esponenti formulano istanza per la fissazione dell'udienza per la personale comparizione, nel contempo dando atto che le parti rinunciano espressamente a comparire personalmente all'udienza e, all'uopo, chiedendo sin d'ora che l'udienza stessa venga sostituita da note di trattazione scritta da depositarsi nei termini assegnati dal Tribunale e, quindi,
CONGIUNTAMENTE RICORRONO
affinché il Tribunale Ill.mo adito, a modifica delle condizioni del divorzio, voglia:
1) disporre che l'assegno di mantenimento determinato in ragione di € 150,00 mensili sia confermato per quanto è relativo all'importo e venga corrisposto dal sig. direttamente alla figlia Pt_1 Per_1
a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a (iban n.IT71 C036 6901 6000 5898 CP_2
1102 164 - Codice BIC/SWIFT REVOITM2 - Revolut Bank UAB - Via Dante 7, 20123, Milano (MI),
Italia) e venga rivalutato annualmente come per legge;
2) disporre che le spese di istruzione dovranno essere ripartite fra le parti in ragione del 50% e versate pro quota, senza alcun obbligo di anticipazione della quota spettante all'altro genitore;
a tal fine le parti precisano che le spese di istruzione devono intendersi riferite al percorso universitario della figlia e, pertanto, relative alle tasse d'iscrizione, all'acquisto di testi ed eventuali costi per gli spostamenti e/o alloggio, detti ultimi solo se previamente concordati e documentati tra le parti ed in base ai risultati scolastici della figlia, nonché quelle relative a corsi o master ed a viaggi di istruzione universitari comprensivi delle spese per il sostentamento o alloggio, dette ultime solo se previamente concordate e documentate tra le parti;
3) disporre che l'assegno unico e universale per la figlia a carico e/o ulteriori sostegni economici per la figlia a carico eventualmente sostitutivi (se da percepirsi secondo legge), verrà ripartito al
50% tra i genitori;
4) dare atto che parti concordano che la domanda all per l'assegno unico ed eventuali mm.ii CP_3
(in quota al 50%) verrà presentata dalla sig.ra (il sig. accederà e completerà come CP_1 Pt_1
da procedura;
e che ulteriori istanze alla Pubblica amministrazione da presentarsi CP_3
nell'interesse della figlia, se necessarie per la frequenza dell'Università o per altri obblighi imposti per legge (dalla normativa fiscale ad esempio), quando richiedano la presentazione obbligatoria da
CP_ parte di uno dei due genitori per poter essere avviate (a titolo indicativo: università, ersu,
ministero cultura etc), dovranno essere presentate dalla sig.ra n accordo diretto con la figlia CP_1
salvo che la figlia maggiorenne decida di provvedere autonomamente o tramite l'altro genitore se consentito, ovvero che la legge disponga in senso diverso, individuando l'obbligo a carico dell'altro genitore, ovvero ancora che le parti si accordino per la gestione diversa nell'interesse economico della figlia (es. ragioni reddituali);
5) disporre che tutte le spese di vestiario ed abbigliamento in genere per saranno interamente Per_1
e ad esclusivo carico del padre, così come già stabilito in sede divorzile, come da sentenza del
Tribunale di Cagliari n.1860/2018, pubblicata il 29/06/2018;
6) disporre che le spese mediche, sportive, ricreative per la figlia maggiorenne saranno ripartite nella misura del 60% a carico del sig. e nella misura del 40% a carico della sig.ra Pt_1 CP_1
e che, qualora singolarmente considerate superino l'importo di euro 200,00, siano previamente concordate tra le parti, così come già previsto in sede divorzile, come da sentenza del Tribunale di
Cagliari n.1860/2018, pubblicata il 29/06/2018; 7) dare atto che le parti dichiarano che laddove uno dei genitori, di propria sponte e senza accordo con l'altro genitore, dovesse acquistare o donare un bene alla figlia, salvo diverso accordo, sarà
tenuto anche a farsi esclusivo carico delle spese derivanti e conseguenti alla donazione o acquisto
(ad es: in caso acquisto non concordato di un autoveicolo alla figlia, le relative spese quali assicurazione, bollo, tasse etc, saranno ad esclusivo carico del genitore acquirente/donante);
8) dichiarare le spese e competenze legali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 1860/2018 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 29.06.2018
nel procedimento RG 533/2018, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13.06.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti