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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2326 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. NASTA LUIGI, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRERO ELISABETTA, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 29.09.2007, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
[...]
Varazze (SV), al numero 24, parte II, serie A, anno 2007.
Le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Savona per la consensualizzazione della separazione il 24.11.2021 e la separazione consensuale è stata omologata in pari data.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Dal matrimonio contratto dalle parti sono nati i figli (nata il [...]), maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente, (nato il [...]) e (nata il Per_2 Per_3
03.12.2011).
All'udienza del 06.03.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e l'iniziale procedura contenziosa, su espressa e concorde richiesta delle parti, è stata trasformata in congiunta.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 29.09.2007, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Varazze (SV), al numero 24, parte II, serie A, anno 2007, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varazze (SV), di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“- affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3
collocazione prevalente presso la madre;
- facoltà per il padre di vedere e tenere presso di sé i figli minori tutti i martedì dalle ore 20.00 sino alla mattina successiva, nonché a giovedì alternati dalle ore 20.00 sino alla mattina successiva ed a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 20.00 sino alla domenica sera;
nella settimana durante la quale i minori trascorreranno il fine settimana con la mamma, il padre avrà altresì facoltà di vedere e tenere presso di sé i minori la domenica sera dalle ore 20.00 sino al lunedì mattina;
durante le vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive i minori trascorreranno con ciascun genitore i periodi indicati in sede di separazione;
- pagamento da parte del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori dell'importo di Euro 1.874,85 (euro 624,95 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie mediche ed al 60% delle ulteriori spese straordinarie, come indicate nel verbale di separazione consensuale;
- abbandono del presente giudizio a spese compensate”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 06.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)