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Articolo 3 della Legge 20 dicembre 1954, n. 1220
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Legge 20 dicembre 1954, n. 1220
Articolo 3 della Legge 20 dicembre 1954, n. 1220
Versione
11 gennaio 1955
Art. 3.
La presente legge andra' in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1955
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