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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1472/2024
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1472\2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
RI (C.F. ), presso la quale domicilia, in RI, alla Via Melo, n. 97; P.IVA_2
APPELLANTE contro nato a [...], il [...], e residente a [...] CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Musacchio Strigone presso il cui studio legale, in RI, in
Corso Alcide De Gasperi n. 292 , risulta elettivamente domiciliato;
Appellato motivi di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 912/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
con la quale è stato annullato il verbale di contestazione n. SCV0006951945 del 19\12\2022 CP_1
emesso dal accertamento infrazioni Controparte_3 Parte_2 per violazione dell'art. 142 comma 8 del c.d.s. e notificato in data 21.1.2023 in danno di , CP_2
chiedendone la riforma per fondatezza della pretesa sanzionatoria amministrativa.
Si è costituito , il quale, nell'impugnare e contestare l'atto di appello ha chiesto la CP_2
conferma della sentenza impugnata.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Il Giudice di Pace di ha accolto l'opposizione proposta da , poichè ha ritenuto CP_1 CP_2 fondato il motivo relativo all'eccezione di illegittima applicazione della riduzione del 5% di cui all'art. 345 del Reg. Cod. Strada, ritenendo assorbite le altre doglianze.
pagina 2 di 8 A garanzia degli automobilisti, sulle rilevazioni effettuate con i dispositivi elettronici (autovelox, tutor e telelaser), viene applicata una riduzione per tenere conto della reale condotta dell'utente che non può tenere costantemente sotto controllo il contachilometri del proprio veicolo, ovvero può anche superare leggermente il limite di velocità imposto sul tratto di strada per eseguire una manovra più rapidamente a favore della sicurezza.
Tale tolleranza è anche diretta a compensare eventuali imprecisioni degli strumenti di misura di velocità dei veicoli, i cosiddetti contachilometri o tachimetri.
Ai sensi dell'art. 142 del Codice della Strada, comma 1, alle rilevazioni effettuate con dispositivi di rilevazione della velocità deve essere applicata un riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h (questo significa che sotto i 100 km/h la tolleranza applicata è pari a 5 km/h).
Come confermato dalla Circolare del Ministero dell'interno del 21 luglio 2017 (n.
300/A/5620/17/144/5/20/3), conosciuta come la Direttiva Minniti, la tolleranza del 5% deve essere applicata a tutte le apparecchiature utilizzate per l'accertamento della velocità dei veicoli, senza fare distinzione tra apparecchiature destinate a misurare la velocità istantanea (postazioni fisse e mobili) e dispositivi per il calcolo della velocità media (cosiddetti Tutor).
Quindi il superamento del limite di velocità, una volta effettuata la riduzione pari al 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h, comporta l'applicazione della sanzione.
D'altra parte, si ritiene anche che la riduzione del 5% non sia applicabile ai sistemi di accertamento della velocità media, essendo prevista solo nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi che consentano di rilevare la velocità immediatamente (come autovelox e telelaser).
Mentre il SICVE (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità), più comunemente definito
Tutor, è un dispositivo che si distingue dai classici autovelox, poiché consente di determinare le violazioni di eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di velocità tra due postazioni di accertamento.
La particolarità del sistema di rilevazione ha indotto a ritenere la riduzione di 5 km/h o del 5% prevista per gli autovelox non idonea ad essere adattata ad una rilevazione basata sulla velocità media, come quella eseguita dal Tutor, al quale dovrà essere applicata una riduzione diversa come precisato dall'art. 345 disp. att. al C.d.S., difettando all'attualità ogni precisazione normativa in merito.
Quindi, secondo tale norma alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo, a favore del trasgressore, pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
pagina 3 di 8 Parte della giurisprudenza ha ritenuto che alla velocità rilevata mediante il sistema SICV, non può essere applicata la sola riduzione del 5% che, per legge, è solo prevista per gli strumenti di rilevamento istantaneo come a vari tipi di autovelox e telelaser (tra le tante sentenze: Giudice di Pace di Roma n.
1162/2009; Giudice di Pace di Genova del 29.11.2010; Giudice di Pace di Civita Castellana n.
583/2011; Giudice di Pace di Nola del 28.3.2014; Giudice di Pace di Poretta Terme n. 12/2017 e
Giudice di Pace di Nola n. 3767 del 25.07.2018).
Quindi, secondo tale orientamento giurisprudenziale:
-Se la velocità rilevata è inferiore a 70 km/h trova applicazione una riduzione del 5%
-Se la velocità rilevata è pari o superiore a 70 km/h ed inferiore a 130 km/h trova applicazione una riduzione del 10%
-Se la velocità rilevata è pari o superiore a 130 km/h trova applicazione una riduzione pari al 15%.
Pertanto, secondo la richiamata giurisprudenza in assenza di una norma indicante la tolleranza da applicare alle rilevazioni con il Tutor, poiché la Legge richiede l'applicazione di una riduzione, deve ritenersi applicabile per analogia la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% prevista dal citato articolo 345, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice della strada per i casi in cui il calcolo della velocità media è effettuato con mezzi diversi dal Tutor.
Secondo altra parte della giurisprudenza, ciò però non appare ragionevole, perché in tale maniera non
è assicurata la parità di trattamento nonostante un sistema di misurazione della velocità basata in entrambi i casi sul criterio spazio/tempo calcolandone la media tra due portali non vicini tra di loro.
Il fatto che nell'impianto normativo sia sfuggito d'indicare la riduzione da applicarsi in caso di eccesso accertato dal TUTOR in funzione non istantanea, non preclude, facendo ricorso all'interpretazione analogica/estensiva, di applicare anche in tal caso la riduzione stabilità nel 3 comma dell'art. 345/3 Reg. c.d.s., posto che in entrambi i casi l'eccesso di velocità viene determinato con l'applicazione del criterio spazio/tempo leggendo la velocità registrata al passaggio di due portali lontani tra di loro e facendone la media.
Nel caso di specie, dall'esame del verbale in questione, si evince che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento de quo è stata sottoposta a taratura qualche mese prima della data dell'accertamento e che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente la già in primo grado aveva Parte_1 depositato le risultanze fotografiche dell'apparecchiatura riproducenti chiaramente la targa del veicolo contravvenzionato.
Tali circostanze, in mancanza di prova contraria da parte di , lasciano presumere che la CP_2
velocità di marcia registrata, pari a km\h 165,24, sia corretta.
pagina 4 di 8 Quindi, anche applicando il coefficiente di riduzione del 15% , la velocità addebitabile all'appellato risulta pari a 140,45Km \h e, quindi, superiore di oltre 10 km\h e di non oltre 40 km\h il limite di velocità prescritto di 130,00 km\h.
Occorre scrutinare le altre questioni riproposte dall'appellata nella memoria difensiva depositata in questo grado.
Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale;
art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado”.
Premesso che è pacifico che l'apparecchio utilizzato per l'accertamento a carico del non era CP_2 omologato, sul piano giuridico non può considerarsi equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato
- altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 10505 del 18 aprile 2024 ha chiarito che :”Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 8 distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato
pagina 5 di 8 generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma
2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 8 comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo,
Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è
pagina 6 di 8 ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per
l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 8 dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).”
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il verbale non è stato legittimamente elevato in considerazione della mancata omologazione.
Le spese del presente giudizio stante la reciproca soccombenza devono essere compensate per intero tra le parti.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'ente ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 stante la fondatezza del motivo di appello relativo alla riduzione del 5% della velocità.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 1 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 8 di 8
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1472\2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
RI (C.F. ), presso la quale domicilia, in RI, alla Via Melo, n. 97; P.IVA_2
APPELLANTE contro nato a [...], il [...], e residente a [...] CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Musacchio Strigone presso il cui studio legale, in RI, in
Corso Alcide De Gasperi n. 292 , risulta elettivamente domiciliato;
Appellato motivi di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 912/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
con la quale è stato annullato il verbale di contestazione n. SCV0006951945 del 19\12\2022 CP_1
emesso dal accertamento infrazioni Controparte_3 Parte_2 per violazione dell'art. 142 comma 8 del c.d.s. e notificato in data 21.1.2023 in danno di , CP_2
chiedendone la riforma per fondatezza della pretesa sanzionatoria amministrativa.
Si è costituito , il quale, nell'impugnare e contestare l'atto di appello ha chiesto la CP_2
conferma della sentenza impugnata.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Il Giudice di Pace di ha accolto l'opposizione proposta da , poichè ha ritenuto CP_1 CP_2 fondato il motivo relativo all'eccezione di illegittima applicazione della riduzione del 5% di cui all'art. 345 del Reg. Cod. Strada, ritenendo assorbite le altre doglianze.
pagina 2 di 8 A garanzia degli automobilisti, sulle rilevazioni effettuate con i dispositivi elettronici (autovelox, tutor e telelaser), viene applicata una riduzione per tenere conto della reale condotta dell'utente che non può tenere costantemente sotto controllo il contachilometri del proprio veicolo, ovvero può anche superare leggermente il limite di velocità imposto sul tratto di strada per eseguire una manovra più rapidamente a favore della sicurezza.
Tale tolleranza è anche diretta a compensare eventuali imprecisioni degli strumenti di misura di velocità dei veicoli, i cosiddetti contachilometri o tachimetri.
Ai sensi dell'art. 142 del Codice della Strada, comma 1, alle rilevazioni effettuate con dispositivi di rilevazione della velocità deve essere applicata un riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h (questo significa che sotto i 100 km/h la tolleranza applicata è pari a 5 km/h).
Come confermato dalla Circolare del Ministero dell'interno del 21 luglio 2017 (n.
300/A/5620/17/144/5/20/3), conosciuta come la Direttiva Minniti, la tolleranza del 5% deve essere applicata a tutte le apparecchiature utilizzate per l'accertamento della velocità dei veicoli, senza fare distinzione tra apparecchiature destinate a misurare la velocità istantanea (postazioni fisse e mobili) e dispositivi per il calcolo della velocità media (cosiddetti Tutor).
Quindi il superamento del limite di velocità, una volta effettuata la riduzione pari al 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h, comporta l'applicazione della sanzione.
D'altra parte, si ritiene anche che la riduzione del 5% non sia applicabile ai sistemi di accertamento della velocità media, essendo prevista solo nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi che consentano di rilevare la velocità immediatamente (come autovelox e telelaser).
Mentre il SICVE (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità), più comunemente definito
Tutor, è un dispositivo che si distingue dai classici autovelox, poiché consente di determinare le violazioni di eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di velocità tra due postazioni di accertamento.
La particolarità del sistema di rilevazione ha indotto a ritenere la riduzione di 5 km/h o del 5% prevista per gli autovelox non idonea ad essere adattata ad una rilevazione basata sulla velocità media, come quella eseguita dal Tutor, al quale dovrà essere applicata una riduzione diversa come precisato dall'art. 345 disp. att. al C.d.S., difettando all'attualità ogni precisazione normativa in merito.
Quindi, secondo tale norma alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo, a favore del trasgressore, pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
pagina 3 di 8 Parte della giurisprudenza ha ritenuto che alla velocità rilevata mediante il sistema SICV, non può essere applicata la sola riduzione del 5% che, per legge, è solo prevista per gli strumenti di rilevamento istantaneo come a vari tipi di autovelox e telelaser (tra le tante sentenze: Giudice di Pace di Roma n.
1162/2009; Giudice di Pace di Genova del 29.11.2010; Giudice di Pace di Civita Castellana n.
583/2011; Giudice di Pace di Nola del 28.3.2014; Giudice di Pace di Poretta Terme n. 12/2017 e
Giudice di Pace di Nola n. 3767 del 25.07.2018).
Quindi, secondo tale orientamento giurisprudenziale:
-Se la velocità rilevata è inferiore a 70 km/h trova applicazione una riduzione del 5%
-Se la velocità rilevata è pari o superiore a 70 km/h ed inferiore a 130 km/h trova applicazione una riduzione del 10%
-Se la velocità rilevata è pari o superiore a 130 km/h trova applicazione una riduzione pari al 15%.
Pertanto, secondo la richiamata giurisprudenza in assenza di una norma indicante la tolleranza da applicare alle rilevazioni con il Tutor, poiché la Legge richiede l'applicazione di una riduzione, deve ritenersi applicabile per analogia la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% prevista dal citato articolo 345, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice della strada per i casi in cui il calcolo della velocità media è effettuato con mezzi diversi dal Tutor.
Secondo altra parte della giurisprudenza, ciò però non appare ragionevole, perché in tale maniera non
è assicurata la parità di trattamento nonostante un sistema di misurazione della velocità basata in entrambi i casi sul criterio spazio/tempo calcolandone la media tra due portali non vicini tra di loro.
Il fatto che nell'impianto normativo sia sfuggito d'indicare la riduzione da applicarsi in caso di eccesso accertato dal TUTOR in funzione non istantanea, non preclude, facendo ricorso all'interpretazione analogica/estensiva, di applicare anche in tal caso la riduzione stabilità nel 3 comma dell'art. 345/3 Reg. c.d.s., posto che in entrambi i casi l'eccesso di velocità viene determinato con l'applicazione del criterio spazio/tempo leggendo la velocità registrata al passaggio di due portali lontani tra di loro e facendone la media.
Nel caso di specie, dall'esame del verbale in questione, si evince che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento de quo è stata sottoposta a taratura qualche mese prima della data dell'accertamento e che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente la già in primo grado aveva Parte_1 depositato le risultanze fotografiche dell'apparecchiatura riproducenti chiaramente la targa del veicolo contravvenzionato.
Tali circostanze, in mancanza di prova contraria da parte di , lasciano presumere che la CP_2
velocità di marcia registrata, pari a km\h 165,24, sia corretta.
pagina 4 di 8 Quindi, anche applicando il coefficiente di riduzione del 15% , la velocità addebitabile all'appellato risulta pari a 140,45Km \h e, quindi, superiore di oltre 10 km\h e di non oltre 40 km\h il limite di velocità prescritto di 130,00 km\h.
Occorre scrutinare le altre questioni riproposte dall'appellata nella memoria difensiva depositata in questo grado.
Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale;
art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado”.
Premesso che è pacifico che l'apparecchio utilizzato per l'accertamento a carico del non era CP_2 omologato, sul piano giuridico non può considerarsi equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato
- altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 10505 del 18 aprile 2024 ha chiarito che :”Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 8 distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato
pagina 5 di 8 generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma
2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 8 comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo,
Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è
pagina 6 di 8 ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per
l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 8 dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).”
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il verbale non è stato legittimamente elevato in considerazione della mancata omologazione.
Le spese del presente giudizio stante la reciproca soccombenza devono essere compensate per intero tra le parti.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'ente ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 stante la fondatezza del motivo di appello relativo alla riduzione del 5% della velocità.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 1 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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