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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1706 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: assegno di inclusione,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Dario Parte_1
De Vincentis, presso il cui studio in Telese Terme, via Roma, 233/A, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Emilia Conrotto,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/04/2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto:
- che in data 26/01/2024 aveva presentato, tramite il patronato di Guardia Sanframondi, CP_2 domanda volta al riconoscimento dell'assegno di inclusione, alla quale era stato assegnato il numero di protocollo;
Parte_2
- che in data 12/02/2024 era comparsa sullo specchietto relativo all'esito della domanda la dicitura
“esito negativo” per mancanza del requisito della residenza;
- che in data 22/02/2024 aveva presentato, sempre tramite il patronato, richiesta di riesame, allegando certificato storico di residenza rilasciato il 16/02/2024 dal comune di San Lorenzello
(BN), da cui risultava che era ivi residente dal 16/10/2009;
- che con nota prot. .1190.22/02/2024.0003100 l' aveva comunicato il rigetto della CP_1 CP_1 richiesta, adducendo di nuovo la motivazione che da verifiche effettuate non risultava, ad oggi, residente in Italia;
- che il rigetto era illegittimo e totalmente infondato.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1°)- accogliere il presente CP_1 ricorso e di conseguenza riconoscere in capo alla sig.ra il diritto a vedersi Parte_3 riconoscere l'Assegno di Inclusione;
2°)- Condannare, in ogni caso la resistente , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze tutte di lite”. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, infondato CP_1
e sfornito di prova, con vittoria di spese.
1 La causa, di natura documentale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il 26 gennaio 2024 la ricorrente ha presentato tramite patronato domanda di assegno di inclusione, dichiarando, fra le altre cose, di aver risieduto in Italia per almeno 5 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo continuativo.
Il 12 febbraio 2024 la domanda è stata respinta per mancanza del requisito di residenza, ex art. 2, co.
2, lett. a), n. 3 del d.l. 48/2023, così come la successiva richiesta di riesame avanzata sempre tramite patronato.
Il d.l. 4 maggio 2023, n. 48, conv. dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio
2024, l'assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
L'assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Il beneficio, di importo variabile a seconda delle condizioni economiche del nucleo familiare e della sua composizione, è riconosciuto in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, nonché reddituali e patrimoniali, individuati dall'art. 2 del d.l. 48/2023.
Con specifico riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, l'art. 2, co. 2, lett.
a) del d.l. prescrive che “il richiedente deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4”.
Tali requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio (art. 2, co. 2), che viene versato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi (art. 3, co. 2).
La continuità della residenza si intende interrotta nell'ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nell'ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi, a meno che le assenze siano ricollegabili a gravi e documentati motivi di salute (art. 2, co. 10).
In merito alle modalità di richiesta del beneficio, l'art. 4 del d.l. prevede che l'assegno di inclusione
è richiesto con modalità telematiche all' , che lo riconosce, previa verifica del possesso dei CP_1 requisiti e delle condizioni previsti, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal attraverso l'Anagrafe nazionale della Controparte_3 popolazione residente (ANPR), dal , dal del Controparte_4 Controparte_5
2 merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7.
Nel caso di specie, ad essere in contestazione è esclusivamente il possesso del requisito di residenza, essendo viceversa documentato, e comunque pacifico, il possesso di tutti gli altri requisiti di carattere socio-economico e patrimoniale.
Risulta, infatti, che le verifiche effettuate dall' sulla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) posta CP_1
a base della domanda hanno dato esito positivo tranne che sul punto della residenza (cfr. doc. 2 ricorso).
La ricorrente deduce di essere residente in Italia, e specificamente nel Comune di San Lorenzello, dal
6/10/2009, come da certificato storico di residenza rilasciato da detto Comune il 16/02/2024.
L' afferma invece che ella è attualmente residente in Polonia, come appreso a seguito di una CP_1 domanda di pensione di anzianità in regime di convenzione internazionale presentata dalla sig.ra il 13/12/2023, nella quale è stato indicato come indirizzo Wolica-Kolonia 34G nella regione Pt_1 di Lubelskie in Polonia, e come confermato da successive indagini sull'archivio anagrafico unico. Occorre premettere che l'onere della prova del possesso di tutti i requisiti richiesti per beneficiare della prestazione oggetto di causa grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla ricorrente. La residenza insiste, ai sensi dell'art. 43, co. 2, c.c., nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Al riguardo, si richiama il principio di elaborazione giurisprudenziale della prevalenza della residenza effettiva sulla residenza anagrafica, espresso già da tempo dalla Corte di Cassazione con riferimento a fattispecie diverse, dal quale, tuttavia, non si ritiene sussistano motivi nel caso di specie per discostarsi. È stato, infatti, affermato che “La residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio (art. 4 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, sostituito dall'art. 8 della L. 6 marzo 1987, n. 74), è segnata dal luogo di abituale e volontaria dimora, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, tenendo conto che le risultanze anagrafiche offrono in proposito una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i quali evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora” (così Cass. n. 16525/2005) e da ultimo, in materia di notificazione di un atto di riscossione, che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta a controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (Cass. 12/09/2012, n. 15221)” (così Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3219 del
05/02/2024).
Ebbene, la ricorrente fonda la propria domanda esclusivamente sul certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di San Lorenzello, mentre l' ha prodotto copia del modello PL2000 CP_1 relativo alla domanda di pensione di vecchiaia in regime di convenzione internazionale presentata dalla ricorrente in Polonia, trasmessa il 13/12/2023, da cui risulta che l'istituzione polacca ha comunicato un indirizzo polacco, nonché visura tratta dalla propria banca dati, da cui risulta la modifica dell'indirizzo di residenza.
3 A fronte di tali contrastanti elementi, deve concludersi che la ricorrente non ha assolto all'onere di dimostrare di essere stata stabilmente presente sul territorio italiano al momento della presentazione della domanda e nei cinque anni precedenti, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Parte È documentale che appena un mese prima della richiesta di 'istituzione polacca di contatto per la domanda di pensione dell'istante ha attestato la residenza presso un indirizzo in Polonia. Dall'estratto contributivo prodotto dall' risulta che la , dopo il 2015, non ha più lavorato, CP_1 Pt_1
e dopo il 2017, al termine di un periodo di Naspi, non ha più nemmeno goduto di contribuzione figurativa.
La ricorrente non ha prodotto il titolo di possesso dell'immobile all'indirizzo ove risulta residente, prova del pagamento dei canoni di locazione o altro, né bollette comprovanti l'intestazione di utenze luce/gas, né qualsivoglia documentazione ulteriore che ne attesti la presenza continuativa nel Comune di San Lorenzello negli ultimi cinque anni.
La prova per testi articolata nelle note di trattazione scritta depositate il 7/10/2024 – oltre ad essere tardiva, in quanto volta a dimostrare circostanze già allegate nel ricorso introduttivo, rispetto alle quali le difese dell' non hanno apportato alcun elemento di novità, e quindi inammissibile – è, CP_1 in ragione della genericità dell'unico capitolo di prova (“Vero che la sig.ra Parte_5 risiede e vive abitualmente in San Lorenzello alla Via Muro Filippo n. 39 dall'anno 2009”), inidonea a fornire utili elementi probatori. Da qui la sua mancata ammissione.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto, mancando la prova del possesso di tutti i requisiti per beneficiare della prestazione richiesta.
Le spese si compensano integralmente, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Benevento, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1706 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: assegno di inclusione,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Dario Parte_1
De Vincentis, presso il cui studio in Telese Terme, via Roma, 233/A, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Emilia Conrotto,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/04/2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto:
- che in data 26/01/2024 aveva presentato, tramite il patronato di Guardia Sanframondi, CP_2 domanda volta al riconoscimento dell'assegno di inclusione, alla quale era stato assegnato il numero di protocollo;
Parte_2
- che in data 12/02/2024 era comparsa sullo specchietto relativo all'esito della domanda la dicitura
“esito negativo” per mancanza del requisito della residenza;
- che in data 22/02/2024 aveva presentato, sempre tramite il patronato, richiesta di riesame, allegando certificato storico di residenza rilasciato il 16/02/2024 dal comune di San Lorenzello
(BN), da cui risultava che era ivi residente dal 16/10/2009;
- che con nota prot. .1190.22/02/2024.0003100 l' aveva comunicato il rigetto della CP_1 CP_1 richiesta, adducendo di nuovo la motivazione che da verifiche effettuate non risultava, ad oggi, residente in Italia;
- che il rigetto era illegittimo e totalmente infondato.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1°)- accogliere il presente CP_1 ricorso e di conseguenza riconoscere in capo alla sig.ra il diritto a vedersi Parte_3 riconoscere l'Assegno di Inclusione;
2°)- Condannare, in ogni caso la resistente , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze tutte di lite”. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, infondato CP_1
e sfornito di prova, con vittoria di spese.
1 La causa, di natura documentale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il 26 gennaio 2024 la ricorrente ha presentato tramite patronato domanda di assegno di inclusione, dichiarando, fra le altre cose, di aver risieduto in Italia per almeno 5 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo continuativo.
Il 12 febbraio 2024 la domanda è stata respinta per mancanza del requisito di residenza, ex art. 2, co.
2, lett. a), n. 3 del d.l. 48/2023, così come la successiva richiesta di riesame avanzata sempre tramite patronato.
Il d.l. 4 maggio 2023, n. 48, conv. dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio
2024, l'assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
L'assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Il beneficio, di importo variabile a seconda delle condizioni economiche del nucleo familiare e della sua composizione, è riconosciuto in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, nonché reddituali e patrimoniali, individuati dall'art. 2 del d.l. 48/2023.
Con specifico riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, l'art. 2, co. 2, lett.
a) del d.l. prescrive che “il richiedente deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4”.
Tali requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio (art. 2, co. 2), che viene versato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi (art. 3, co. 2).
La continuità della residenza si intende interrotta nell'ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nell'ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi, a meno che le assenze siano ricollegabili a gravi e documentati motivi di salute (art. 2, co. 10).
In merito alle modalità di richiesta del beneficio, l'art. 4 del d.l. prevede che l'assegno di inclusione
è richiesto con modalità telematiche all' , che lo riconosce, previa verifica del possesso dei CP_1 requisiti e delle condizioni previsti, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal attraverso l'Anagrafe nazionale della Controparte_3 popolazione residente (ANPR), dal , dal del Controparte_4 Controparte_5
2 merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7.
Nel caso di specie, ad essere in contestazione è esclusivamente il possesso del requisito di residenza, essendo viceversa documentato, e comunque pacifico, il possesso di tutti gli altri requisiti di carattere socio-economico e patrimoniale.
Risulta, infatti, che le verifiche effettuate dall' sulla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) posta CP_1
a base della domanda hanno dato esito positivo tranne che sul punto della residenza (cfr. doc. 2 ricorso).
La ricorrente deduce di essere residente in Italia, e specificamente nel Comune di San Lorenzello, dal
6/10/2009, come da certificato storico di residenza rilasciato da detto Comune il 16/02/2024.
L' afferma invece che ella è attualmente residente in Polonia, come appreso a seguito di una CP_1 domanda di pensione di anzianità in regime di convenzione internazionale presentata dalla sig.ra il 13/12/2023, nella quale è stato indicato come indirizzo Wolica-Kolonia 34G nella regione Pt_1 di Lubelskie in Polonia, e come confermato da successive indagini sull'archivio anagrafico unico. Occorre premettere che l'onere della prova del possesso di tutti i requisiti richiesti per beneficiare della prestazione oggetto di causa grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla ricorrente. La residenza insiste, ai sensi dell'art. 43, co. 2, c.c., nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Al riguardo, si richiama il principio di elaborazione giurisprudenziale della prevalenza della residenza effettiva sulla residenza anagrafica, espresso già da tempo dalla Corte di Cassazione con riferimento a fattispecie diverse, dal quale, tuttavia, non si ritiene sussistano motivi nel caso di specie per discostarsi. È stato, infatti, affermato che “La residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio (art. 4 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, sostituito dall'art. 8 della L. 6 marzo 1987, n. 74), è segnata dal luogo di abituale e volontaria dimora, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, tenendo conto che le risultanze anagrafiche offrono in proposito una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i quali evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora” (così Cass. n. 16525/2005) e da ultimo, in materia di notificazione di un atto di riscossione, che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta a controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (Cass. 12/09/2012, n. 15221)” (così Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3219 del
05/02/2024).
Ebbene, la ricorrente fonda la propria domanda esclusivamente sul certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di San Lorenzello, mentre l' ha prodotto copia del modello PL2000 CP_1 relativo alla domanda di pensione di vecchiaia in regime di convenzione internazionale presentata dalla ricorrente in Polonia, trasmessa il 13/12/2023, da cui risulta che l'istituzione polacca ha comunicato un indirizzo polacco, nonché visura tratta dalla propria banca dati, da cui risulta la modifica dell'indirizzo di residenza.
3 A fronte di tali contrastanti elementi, deve concludersi che la ricorrente non ha assolto all'onere di dimostrare di essere stata stabilmente presente sul territorio italiano al momento della presentazione della domanda e nei cinque anni precedenti, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Parte È documentale che appena un mese prima della richiesta di 'istituzione polacca di contatto per la domanda di pensione dell'istante ha attestato la residenza presso un indirizzo in Polonia. Dall'estratto contributivo prodotto dall' risulta che la , dopo il 2015, non ha più lavorato, CP_1 Pt_1
e dopo il 2017, al termine di un periodo di Naspi, non ha più nemmeno goduto di contribuzione figurativa.
La ricorrente non ha prodotto il titolo di possesso dell'immobile all'indirizzo ove risulta residente, prova del pagamento dei canoni di locazione o altro, né bollette comprovanti l'intestazione di utenze luce/gas, né qualsivoglia documentazione ulteriore che ne attesti la presenza continuativa nel Comune di San Lorenzello negli ultimi cinque anni.
La prova per testi articolata nelle note di trattazione scritta depositate il 7/10/2024 – oltre ad essere tardiva, in quanto volta a dimostrare circostanze già allegate nel ricorso introduttivo, rispetto alle quali le difese dell' non hanno apportato alcun elemento di novità, e quindi inammissibile – è, CP_1 in ragione della genericità dell'unico capitolo di prova (“Vero che la sig.ra Parte_5 risiede e vive abitualmente in San Lorenzello alla Via Muro Filippo n. 39 dall'anno 2009”), inidonea a fornire utili elementi probatori. Da qui la sua mancata ammissione.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto, mancando la prova del possesso di tutti i requisiti per beneficiare della prestazione richiesta.
Le spese si compensano integralmente, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Benevento, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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