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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/07/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.632/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Arduini e dall'avv. Parte_1
Bambina Daniela Mammarella;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Orciani;
CP_1
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 9.7.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: “chiedono quindi congiuntamente che il Tribunale dichiari la separazione personale dei coniugi senza nessuna ulteriore condizione, con spese di causa compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con ricorso depositato il 9.4.2025 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti del coniuge , con il quale ha CP_1
contratto matrimonio a Termoli il 3.10.1999.
Si è tempestivamente costituito . CP_1
Non sono state avanzate istanze istruttorie.
All'udienza del 9.7.2025 le parti hanno precisato conclusioni congiunte, chiedendo la pronuncia della separazione senza nessun'altra statuizione, con spese di causa compensate.
Procedendo alla decisione, il Collegio osserva quanto segue.
E' documentato che (nata nel 1969) e (nato Parte_1 CP_1
nel 1970) hanno contratto matrimonio il 3.10.1999 a Termoli (doc.1 della ricorrente).
La coppia ha avuto due figli, nato nel 2000 e nata nel Per_2 Persona_3
2003, entrambi sono studenti, frequentano l'università a Milano.
L'ultima residenza familiare comune è stata fissata a Tavullia, in un immobile in comproprietà tra i coniugi (doc.2 della ricorrente).
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale tra loro sia definitivamente cessata e che non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi, i quali già vivono separati di fatto (nel 2024 la ricorrente ha lasciato la casa familiare e ha preso un appartamento in locazione).
Non ci sono altre domande su cui provvedere.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.632/2025
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; CP_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
Pagina 2 INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 3.10.1999 a Termoli;
[...]
2) le spese di causa sono compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 9 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.632/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Arduini e dall'avv. Parte_1
Bambina Daniela Mammarella;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Orciani;
CP_1
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 9.7.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: “chiedono quindi congiuntamente che il Tribunale dichiari la separazione personale dei coniugi senza nessuna ulteriore condizione, con spese di causa compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con ricorso depositato il 9.4.2025 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti del coniuge , con il quale ha CP_1
contratto matrimonio a Termoli il 3.10.1999.
Si è tempestivamente costituito . CP_1
Non sono state avanzate istanze istruttorie.
All'udienza del 9.7.2025 le parti hanno precisato conclusioni congiunte, chiedendo la pronuncia della separazione senza nessun'altra statuizione, con spese di causa compensate.
Procedendo alla decisione, il Collegio osserva quanto segue.
E' documentato che (nata nel 1969) e (nato Parte_1 CP_1
nel 1970) hanno contratto matrimonio il 3.10.1999 a Termoli (doc.1 della ricorrente).
La coppia ha avuto due figli, nato nel 2000 e nata nel Per_2 Persona_3
2003, entrambi sono studenti, frequentano l'università a Milano.
L'ultima residenza familiare comune è stata fissata a Tavullia, in un immobile in comproprietà tra i coniugi (doc.2 della ricorrente).
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale tra loro sia definitivamente cessata e che non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi, i quali già vivono separati di fatto (nel 2024 la ricorrente ha lasciato la casa familiare e ha preso un appartamento in locazione).
Non ci sono altre domande su cui provvedere.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.632/2025
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; CP_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
Pagina 2 INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 3.10.1999 a Termoli;
[...]
2) le spese di causa sono compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 9 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3