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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8331 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il decreto del 27.12.24, con il quale il G.I. disponeva trattarsi la causa mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
rilevato che la causa è matura per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22269 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
in persona Parte_1
del liquidatore p.t. , con sede in Napoli alla Via Parte_2
Pessina n. 90, P.I. rapp.ta e difesa dagli avv. Francesco P.IVA_1
sentenza proc. n. 22269/24 r.g. pag. 1 Montemurro, del Foro di Napoli (C.F.: ) ed C.F._1
del Foro di Napoli, (C.F.: ), Parte_3 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, giusto mandato su atto separato allegato all'atto di citazione, ed unitamente agli stessi elegge domicilio in Napoli alla Via Medina n. 63, presso lo Studio Legale Montemurro.
ATTORE
E
società con unico socio e soggetta a Controparte_1
direzione e coordinamento di con sede legale in Roma CP_2
alla Via Domenico Cimarosa n. 4, capitale sociale € 2.600.000,00=
i.v., codice fiscale n. Partita Iva unica n. P.IVA_2 P.IVA_3
in persona dell'Avv. Luigi Carbone - giusta procura per notar Per_1
di Roma del 17/07/2019 repertorio n. 59569, raccolta n. 30469
[...]
- elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n.237 presso lo studio dell'Avv. Renato Notari (C.F. ) dal C.F._3
quale è rappresentata e difesa, congiuntamente in virtù di procura alle liti rilasciata, ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c. su supporto informatico digitalmente sottoscritto e da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, premesso che:
sentenza proc. n. 22269/24 r.g. pag. 2 il in data 21.09.2016 richiedeva Parte_4
alla società E- Distribuzione spa preventivo per l'allacciamento collettivo di n. 23 contatori per la fornitura di bassa tensione da eseguirsi presso il Condominio sito in Napoli alla;
Parte_4
a fronte di tale richiesta, la società E- Distribuzione S.p.A. formulava un preventivo di spesa, per la realizzazione di un n. 1 fornitura ad uso diverso da abitazione e n. 22 forniture per uso domestico per l'importo di € 12.283,66 iva inclusa, con codice di rintracciabilità n. ID
132001609;
il richiedeva alla società Parte_4 [...]
quale impresa esecutrice dei lavori di ricostruzione del Parte_1
fabbricato condominiale, di provvedere nel suo interesse al pagamento della somma suddetta;
in data 19.02.2017, quindi, la società Parte_1
effettuava per conto del bonifico Parte_4
dell'importo di € 12.283,66 in favore della E- Distribuzione spa con la seguente causale “Cod. Rintracciabilità 132001609P – ALL. COLL 23
FORN BT CONDOMINIO IN VIA BISIGNANO 55”;
la E- Distribuzione spa non ha mai provveduto all'installazione dei contatori per la fornitura in bassa tensione presso il Condominio di
; Parte_4
con comunicazione pec del 25.01.2024, la Parte_1
contestava alla società E- Distribuzione spa la mancata fornitura dei sentenza proc. n. 22269/24 r.g. pag. 3 23 contatori presso il Condominio e pertanto Parte_4
richiedeva la restituzione degli importi versati a tale titolo;
deduceva che con comunicazione del 18.04.2024, la società E-
Distribuzione rappresentava che il preventivo n. ID 132001609 era stato annullato per decorrenza dei termini di accettazione e che l'importo di € 12.283,66 era stato utilizzato compensazione di un nuovo preventivo – si ripete sempre relativo ad una fornitura mai realizzata - con codice di rintracciabilità n. ID 201352419 del
19.11.2018 di € 11.735,66, con il rimborso della differenza di €
548,09 - rispetto al maggior importo versato- direttamente in favore del;
Parte_4
chiedeva quindi condannare la società alla Controparte_3
restituzione della somma di € 11.767,97 in favore della
[...]
oltre interessi di mora, con vittoria di Parte_1
spese ed attribuzione.
Il convenuto deduceva che:
in data 19/04/2017 la società attrice provvedeva al pagamento della somma di € 12.283,66 specificando, nella causale, Cod
Rintracciabilità 13200161609P – All Coll 23 Forn BT Condominio in
; Parte_4
l'ulteriore importo richiesto di € 32,31 sarà, invece, corrisposto solo il
22/02/2018;
sentenza proc. n. 22269/24 r.g. pag. 4 e- in data 01/09/2017 la pratica veniva, però, annullata dal sistema informatico per decorrenza dei termini;
il istante, avendo però interesse a dare seguito al chiesto Parte_4
allacciamento di fornitura, inoltrava nuova richiesta, identificata con codice ID 201352419;
il non ha mai ottemperato alle Parte_4
prescrizioni riportate nella specifica tecnica del 28/11/2018 ed accettate il successivo 28/12/2018, in tal modo impedendo al
Distributore di procedere alla richiesta di allacciamento;
il Condominio committente nemmeno ha ritenuto di annullare la pratica onde consentire la restituzione delle somme versate;
chiedeva pertanto in via istruttoria ammettersi prova testimoniale sulle circostanze indicate;
nel merito il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Non è contestato che l'attore abbia versato la somma indicata e che la convenuta non abbia mai provveduto all'installazione dei contatori.
La circostanza dell'inadempimento del condominio dell'obbligo di realizzare i prescritti accorgimenti tecnici va correlata con la mancanza di interesse della controparte all'esecuzione del contratto, che non è mai stata richiesta.
sentenza proc. n. 22269/24 r.g. pag. 5 Ne consegue che il contratto può, incidentalmente, considerarsi risolto per mutuo dissenso.
Alla fattispecie, pertanto, potrà applicarsi l'art. 2033 cc secondo cui
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Nella specie l'accipiens era in buona fede e, pertanto, gli interessi saranno dovuti dalla domanda giudiziale.
Da tanto discende l'irrilevanza della prova testimoniale dedotta.
In definitiva il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 11.767,97 oltre interessi al tasso legale dalla domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con atto di citazione notificato il 14.10.24, così Controparte_1
provvede:
sentenza proc. n. 22269/24 r.g. pag. 6 1. condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 11.767,97 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario ed euro 545 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione agli avv. Francesco Montemurro ed . Parte_3
Così deciso in Napoli il 25.9.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 22269/24 r.g. pag. 7