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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 4995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4995 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51439/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARGHERITA Parte_1 C.F._1
BALZANO, presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Pestalozzi 1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
SINISCALCHI, SIMONA VALENTINI e LARA PELLEGRINI, elettivamente domiciliata in Milano,
Via Podgora, 13 presso l'avv. Siniscalchi
VINCENZO D'ERRICO (C.F. , con il patrocinio degli avvocati PAOLO C.F._2
SINISCALCHI, SIMONA VALENTINI e LARA PELLEGRINI, elettivamente domiciliato in Milano,
Via Podgora, 13 presso l'avv. Siniscalchi
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati PAOLO Controparte_2 C.F._3
SINISCALCHI, SIMONA VALENTINI e LARA PELLEGRINI, elettivamente domiciliato in Milano,
Via Podgora, 13 presso l'avv. Siniscalchi
CONVENUTI
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
ATTORE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis: In principalità, nel merito, accertare incidenter tantum nelle dichiarazioni oggetto di causa l'esistenza del delitto di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa [ed ex art. 57 c.p. per il solo direttore] e l'attribuzione di fatti falsi determinati, aventi tra l'altro carattere penale, con natura di illecito extracontrattuale, dichiarare il sig.
, il sig. , in persona del Controparte_2 CP_3 Controparte_1
l.r.p.t., responsabili delle affermazioni non veridiche e diffamatorie sopra esposte e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in favore del sig. in Parte_1 solido tra di loro, della somma di euro 900.000 [novecentomila] per le causali di cui in narrativa, ovvero nella maggiore o minore somma che parrà di giustizia. Visto l'articolo 12 L. 47/48 condannare i signori , , Controparte_2 CP_3 nonché in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_1 dell'odierno attore della somma di euro 50.000 euro [cinquanta mila] a titolo di riparazione pecuniaria ovvero nella minore o maggiore somma che parrà di giustizia;
disporre l'immediata rimozione degli scritti diffamatori di cui è causa dal sito e da ogni altro sito di pertinenza della testata, ed inibire la Email_1 ulteriore diffusione degli scritti in atti in qualsiasi forma e mezzo, fissando ai sensi dell'art 614 bis c.p.c. la somma di euro 500, ovvero nella maggiore o minore somma che parrà di giustizia, per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria; In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, con liquidazione a favore del sottoscritto difensore per attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie”.
CONVENUTI:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, così giudicare: IN PRINCIPALITA':
rigettare tutte le domande formulate ex adverso, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
dichiarare la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e, di conseguenza, condannare parte attrice al risarcimento dei danni in favore dei convenuti quantificandoli in via equitativa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con ogni riserva sia di merito sia istruttoria consentita.”
pagina 2 di 24 Ragioni della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata il 16 marzo 2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio la casa DI (alla quale, come da atto Controparte_1
di fusione per incorporazione del 28 dicembre 2022, è subentrata la società RI , il direttore responsabile e il Controparte_4 CP_3
IS , al fine di sentir accertare e dichiarare la natura Controparte_2
diffamatoria dell'articolo pubblicato il 25 giugno 2016 sul Corriere del Mezzogiorno, intitolato “Per 15 anni in carcere da innocenti. Sentenza annullata, di nuovo liberi”, perché ritenuto gravemente lesivo del suo onore e della sua reputazione. Ciò in quanto, a parere dell'attore, tale articolo avrebbe attribuito falsamente allo stesso la responsabilità di fatti insussistenti, aventi rilevanza penale, nella parte in cui si è affermato che i signori – condannati in precedenza per l'omicidio del padre dell'attore – CP_5
“furono condannati a 25 anni di carcere schiacciati nell'immediatezza dei fatti dalle accuse di due testimoni falsi: il figlio della vittima, e la sua Parte_1
compagna marocchina, ora sotto processo per calunnia”.
In particolare, sostiene che il IS , con l'omesso Parte_1 CP_2
controllo del direttore responsabile ai sensi dell'art. 57 c.p., lo avrebbe falsamente accusato di aver testimoniato nel processo relativo all'omicidio del padre;
di aver commesso falsa testimonianza e di avere, a causa della stessa, cagionato l'ingiusta condanna a detenzione dei signori , successivamente assolti in sede di CP_5
revisione; nonché di essere finito sotto processo per l'ulteriore reato di calunnia.
Contestando la veridicità di tali fatti attribuiti, l'attore nega di aver testimoniato nel processo riguardante l'omicidio del padre (circostanza che sarebbe dimostrata dall'accertata irreperibilità dello stesso, chiamato dal Pubblico Ministero a deporre in pagina 3 di 24 tale sede processuale) e di essere stato imputato o condannato in un processo per i reati di falsa testimonianza e di calunnia.
A sostegno della falsità di tali dichiarazioni diffamatorie, con le Parte_1
memorie depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma c.p.c., ha prodotto il verbale delle sommarie informazioni rese dalla compagna AD ZH, nonché dell'incidente probatorio in cui ella stessa riconobbe, in qualità di testimone oculare, i signori
[...]
come gli esecutori materiali dell'omicidio di padre CP_5 Persona_1
dell'attore. Quest'ultimo, con tale documento, vorrebbe dimostrare la sua assenza ed estraneità a tale processo con la qualifica di testimone, falsamente attribuita dall'articolo in esame.
Inoltre l'attore, a ulteriore conferma dell'inesistenza di un processo per calunnia a suo carico, ha depositato la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Napoli del 19 febbraio 2018, nonché il decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Napoli del 12 aprile 2018, relativo al procedimento, fermatosi nella fase delle indagini preliminari, senza alcun rinvio a giudizio, che lo vedeva indagato, insieme alla sua compagna, per il reato di calunnia.
nel lamentare il carattere diffamatorio delle affermazioni succitate, insiste, Pt_1
negli atti difensivi conclusivi, sulla differenza di carattere giuridico tra il termine
“processo”, utilizzato dal IS, e il diverso e corretto termine “procedimento”, osservando che il primo non può essere impiegato in una fase embrionale investigativa – quale quella delle indagini preliminari in cui l'attore si trovava al momento della pubblicazione – in cui l'indagato non ha ancora la qualifica di imputato, non essendo stata esercitata l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio. Lo stesso insiste, pertanto, nell'attribuire carattere diffamatorio alla locuzione “sotto processo”, impiegata dal IS alludendo la stessa all'esistenza di un processo o di una condanna a suo carico non sussistenti.
pagina 4 di 24 Alla luce di tali considerazioni, l'attore richiede l'accertamento in via incidentale della configurabilità in astratto del delitto di diffamazione aggravato dall'essere commesso con il mezzo della stampa ex art. 595, comma 3 c.p., nonché la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, di carattere morale ed esistenziale, subito a causa della pubblicazione di tale articolo. In particolare, lo stesso lamenta di essere stato costretto ad abbandonare l'attività lavorativa precedentemente svolta e la regione Campania, trasferendosi a Bologna privo di mezzi, per paura di gravi ritorsioni e vendette da parte dei signori , dopo la pubblicazione delle suddette affermazioni diffamatorie. CP_5
Inoltre, l'attore dichiara anche di soffrire di uno stato di perdurante ansia e depressione, culminato il 26 novembre 2019, quando si recò in visita a Salerno, in un infarto miocardico acuto, con angina instabile a seguito del quale è stato allo stesso riconosciuto un totale stato di invalidità pari al 100%.
Pertanto, ha richiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tale Pt_1
danno non patrimoniale, insieme al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/1948, nonché la condanna alla rimozione degli scritti diffamatori dal sito corrieredelmezzogiorno.it e da ogni altro di pertinenza dei convenuti. Ha chiesto poi di inibire qualunque ulteriore diffusione degli stessi in qualsiasi forma e mezzo, con l'applicazione di un'astreinte, ai sensi dell'art 614-bis
c.p.c., per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria.
2. Tutti i convenuti si sono costituiti assistiti dal medesimo difensore, con un'unica comparsa di risposta, con la quale hanno, in via pregiudiziale, eccepito l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento da parte dell'attore del procedimento di mediazione obbligatoria, rientrando la fattispecie in esame nelle materie elencate dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010. Pertanto, gli stessi hanno chiesto, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda o la fissazione di una pagina 5 di 24 nuova udienza con assegnazione dei termini per la presentazione dell'istanza di mediazione.
Nel merito, i convenuti hanno contestato la fondatezza in fatto e in diritto della domanda chiedendone il rigetto, in quanto insussistente il carattere diffamatorio dell'articolo pubblicato, non essendo riportate dal IS, a danno dell'attore, notizie false e denigratorie. Invero, , secondo i convenuti, avrebbe legittimamente Controparte_2
esercitato il diritto di cronaca, riferendo l'esatto contenuto dei provvedimenti e dell'attività giudiziaria, oggetto dell'articolo, nel rispetto dei tre limiti, quali la verità della notizia, la sussistenza dell'interesse pubblico alla divulgazione della stessa e la continenza espressiva nell'esposizione e valutazione dei fatti.
Per quanto concerne la verità della notizia, i convenuti hanno affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, tutte le circostanze riportate troverebbero pieno riscontro documentale in svariati atti giudiziari. Anzitutto, l'articolo ha per oggetto la vicenda giudiziaria concernente la revoca da parte della Corte d'appello di
Roma, il 23 giugno 2016, della condanna definitiva dalla Corte di Assise di Napoli del
2003 dei signori per l'omicidio del padre dell'attore, in forza della quale essi CP_5
hanno scontato quindici anni di reclusione, prima di essere assolti in sede di revisione per non aver commesso il fatto. Le affermazioni del IS, circa il ruolo decisivo dell'attore nella condanna poi revocata dei signori per l'omicidio del padre, CP_5
risulterebbero comprovate dalle dichiarazioni dibattimentali di all'epoca Testimone_1
dei fatti Capo della Squadra Mobile di Napoli, che ha rivelato come Parte_1
sia stato la sua fonte confidenziale in merito al coinvolgimento dei , indicando CP_5
di sua iniziativa la sua compagna come testimone oculare.
A parere dei convenuti, la circostanza che l'attore non abbia deposto come testimone, in quanto resosi irreperibile, pur essendo invitato dal Pubblico Ministero a verbalizzare le sue dichiarazioni, dimostrerebbe il coinvolgimento dello stesso nel succitato processo.
pagina 6 di 24 Per quanto concerne altresì la veridicità dell'affermazione “sotto processo per calunnia” impiegata dal IS, i convenuti osservano che, all'epoca della pubblicazione dell'articolo, lo stesso risultava indagato nell'ambito del procedimento penale n.
3580/14 R.G.N.R., instaurato presso il Tribunale di Napoli, proprio per il reato di cui all'art. 368 c.p., aggravato dall'art. 7 della l. n. 203/91, per aver calunniato, in concorso con la sua compagna, i signori relativamente all'omicidio del padre. Ciò CP_5
risulta documentato dal capo e) dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del
Tribunale di Napoli in data 30 ottobre 2014.
Sempre a riprova della verità di quanto affermato nell'articolo succitato, i convenuti richiamano le sommarie informazioni rese il 15 giugno 2010 da sorella Persona_2
dell'attore, e le dichiarazioni rese il 29 febbraio 2008 in sede di interrogatorio da
(riportate nella succitata ordinanza di custodia cautelare), con le quali Testimone_2
entrambi hanno riferito come la falsa accusa in danno dei signori fosse stata CP_5
consapevolmente architettata da Infine, la circostanza che lo stesso, Parte_1
al momento della pubblicazione dell'articolo in oggetto, risultasse ancora indagato per calunnia per le false accuse mosse nei confronti dei signori si evincerebbe CP_5
anche dalle motivazioni della sentenza della Corte d'appello di Roma di revoca della condanna, del 23 giugno 2016.
Dunque, i convenuti, affermando come vere e comprovate le dichiarazioni riportate nell'articolo, contestano quanto sostenuto dall'attore circa la falsità della qualità di
“testimone” attribuita allo stesso e del termine “processo”, utilizzato al posto di
“procedimento”. A parere dei convenuti, invero, tali termini sono stati utilizzati dal IS con il significato generico che hanno nel linguaggio comune e, di conseguenza, il loro utilizzo sarebbe inidoneo a scalfire più gravemente la reputazione dell'attore.
pagina 7 di 24 Con riferimento ai restanti due limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, i convenuti ritengono pienamente sussistente il pubblico interesse alla divulgazione della notizia in esame, avente per oggetto una complessa vicenda giudiziaria, incisa peraltro da un errore giudiziario, nonché rispettato il criterio di continenza formale, essendosi limitato il IS a riportare fatti di cronaca giudiziaria, senza impiegare espressioni irrispettose o volgari che offendessero l'onore dell'attore.
I convenuti, altresì, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del direttore del giornale e della casa DI in relazione alla richiesta attorea di condanna, in solido con il IS, al pagamento della riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge n.
47/1948.
Inoltre, gli stessi hanno lamentato che, anche se venisse riconosciuta natura diffamatoria all'articolo pubblicato, risulterebbero comunque prive di riscontro probatorio le conseguenze dannose non patrimoniali asserite dall'attore, nonché il nesso di causalità tra le stesse e la pubblicazione della notizia in esame.
Infine, si richiede la condanna dell'attore al pagamento di una somma equitativamente determinata, a titolo di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., stante la mala fede dello stesso nell'istaurare questo processo, mala fede evidenziatasi nella consapevole omessa allegazione all'atto di citazione del documento n. 2
(successivamente depositato con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., nonostante fosse stato espressamente elencato nell'azione introduttiva), afferente alla sentenza della Corte di Assise di Napoli che, a parere dell'attore, avrebbe attestato la sua assenza come testimone nel processo relativo alla morte del padre.
3. Il 14 giugno 2022, all'udienza di prima comparizione, è stato assegnato termine per l'espletamento del procedimento di mediazione, successivamente instaurato con esito negativo.
pagina 8 di 24 All'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. La dedotta lesione del diritto all'onore e alla reputazione dell'attore presuppone l'esame delle condotte lamentate, ai fini della valutazione del corretto esercizio del diritto di cronaca da parte dei convenuti e, in particolare, della sussistenza dei presupposti della verità delle notizie diffuse, dell'interesse pubblico alla loro pubblicazione e della continenza espressiva.
Il requisito della verità, oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva.
Il requisito della verità, con particolare riferimento al diritto di cronaca, assume, poi, una fisionomia peculiare quando il suo contenuto sia rappresentato dalla narrazione di vicende giudiziarie da veicolare alla collettività. La particolare tipologia dell'informazione fa assumere all'attività consistente nella sua propalazione una vocazione culturale e sociale ancor più pregnante, condensando l'attenzione dei lettori su fatti di reato e sull'operato degli organi giudiziari. In questo ambito, il rilievo pubblicistico dell'attività acquisisce particolare spessore in ragione del rapporto che essa viene ad instaurare rispetto ad un altro valore-principio costituzionale, riconosciuto e garantito dall'art. 101, comma secondo, Cost. Tale norma esprime un principio pagina 9 di 24 funzionale a garantire un'amministrazione della giustizia trasparente, in base al quale l'esercizio dell'attività giurisdizionale trova nel “popolo”, in nome del quale la stessa viene esercitata, il proprio referente. L'attività giornalistica, in generale, e il circuito dell'informazione, in particolare, assicurano una virtuosa circolarità democratica che si sviluppa attraverso il racconto dei fatti e la sensibilizzazione della collettività su tematiche che i fatti oggetto di narrazione attingono. Sicché, si stimola la formazione dell'opinione pubblica non solo sulla legge come emanata, ma anche su come essa viene applicata, consentendosi alla collettività una partecipazione attiva, informata e consapevole al complessivo processo democratico.
Tuttavia, anche nell'ambito della cronaca giudiziaria il ruolo fondamentale dell'attività giornalistica non vale di per sé a fondare una legittimazione incondizionata della propalazione di notizie e, anzi, il giudizio di bilanciamento si viene a comporre di un ulteriore valore-principio di rilevanza costituzionale: la presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost. La partecipazione di tale principio al giudizio di bilanciamento porta con sé necessarie implicazioni che si riverberano sul requisito della verità, che viene conformato in relazione alle peculiarità della fonte primaria da cui la notizia promana, trattandosi di atti o provvedimenti giudiziari il cui contenuto mostra, di regola, una incisiva attitudine a ledere i diritti della personalità del soggetto che ne è attinto. La peculiarità del contesto non impone, comunque, il ricorso a fonti informative
“privilegiate”, giacché la notizia può essere estrapolata da una fonte “indiretta”, come, ad esempio, un altro articolo di giornale, che riproduca a sua volta il contenuto dell'atto o provvedimento giudiziario, in cui la notizia è incorporata.
Tuttavia, il referente ultimo per valutare l'aderenza al vero nella narrazione rimane la fonte primaria e ciò, dunque, preclude all'autore della pubblicazione giornalistica artificiose rielaborazioni e reinterpretazioni delle informazioni tratte da atti o provvedimenti giudiziari, alterandone o manipolandone il contenuto, imponendo, altresì,
pagina 10 di 24 un necessario aggiornamento temporale dell'informazione, alla luce degli sviluppi investigativi e istruttori intercorsi tra il momento dell'atto o provvedimento al quale si fa riferimento e quello della divulgazione della notizia.
Sotto il profilo formale, invece, in merito al secondo requisito della continenza espositiva, i fatti narrati devono essere continenti, devono cioè rispettare i requisiti minimi di forma, come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti.
L'art. 595 c.p. invocato dall'attore, presuppone un'offesa della reputazione, la quale può consistere in parole, gesti, o azioni che ledono la dignità e l'immagine di una persona. È necessario, inoltre, che essa sia comunicata a più di una persona. Ciò significa che non si tratta di un'offesa diretta e personale, ma di una comunicazione diffusa a un pubblico più ampio, a un numero significativo di persone. Come certamente accade utilizzando il mezzo della stampa, mediante pubblicazione di un articolo di giornale.
In ogni caso, la diffamazione è esclusa se ricorre la scriminante dell'esercizio di un diritto, come previsto dall'art. 51 c.p., che si fonda sulla libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 Cost., purché il diritto venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
5. Nel caso di specie, ritiene questo giudice che l'articolo oggetto di contestazione, pubblicato il 25 giugno 2016 sul Corriere del Mezzogiorno, risulti diffamatorio, nonché lesivo dell'onore e della reputazione dell'attore, per violazione del limite della verità della notizia riportata, nella parte in cui il IS ha qualificato lo Controparte_2
stesso e AD ZH come “testimoni falsi” e ha altresì scritto che entrambi erano, all'epoca della notizia, “sotto processo per calunnia”.
5.1. Con riferimento alla falsità della prima locuzione, è necessario ai fini esplicativi premettere dei brevi cenni sulla vicenda giudiziaria, oggetto dell'articolo in esame. Lo scritto riferisce l'avvenuta revoca, in data 23 giugno 2016, da parte della Corte d'appello di Roma della condanna definitiva della Corte di Assise di Napoli del 2003 dei signori pagina 11 di 24 per l'omicidio di in forza della quale questi hanno CP_5 Persona_1
scontato quindici anni di reclusione, prima di essere assolti in sede di revisione per non aver commesso il fatto. L'appellativo “testimone falso”, attribuito a Parte_1
dal IS, concerne proprio il processo in merito all'omicidio del padre, in cui sono stati condannati i signori . È necessario, pertanto, ricostruire il ruolo che CP_5
l'attore ha svolto in tale processo per accertare la veridicità di tale affermazione.
Nonostante lo stesso neghi inizialmente, nell'atto di citazione, di aver avuto alcun possibile coinvolgimento nel suddetto processo, questo risulta comprovato dalla documentazione allegata dai convenuti con la comparsa di risposta. In particolare, dal verbale dell'udienza dibattimentale del 16 marzo 2001, del p.p. 54/00 R.G.N., instaurato presso la Corte di Assise di Napoli per l'omicidio di (doc. 3 della Persona_1
comparsa di risposta), che documenta le dichiarazioni dibattimentali di Testimone_1
all'epoca dei fatti Capo della Squadra Mobile di Napoli. Quest'ultimo ha, invero, rivelato come sia stato la sua fonte confidenziale in merito al Parte_1
coinvolgimento dei , indicando di sua iniziativa la allora sua allora compagna CP_5
AD ZH, e affermando che la stessa era disponibile a deporre come testimone
(come poi effettivamente avvenne).
Dal verbale risulta che ha espressamente dichiarato che Testimone_1 Parte_1
quando andò nel suo ufficio, chiese di non comparire nella vicenda giudiziaria.
[...]
Alle pagg. 8 e 9 della trascrizione delle sue deposizioni (doc. 3 cit.) si legge, infatti, che lo stesso ha affermato in sede dibattimentale: “Il chiaramente quando Parte_2
venne in ufficio la prima volta lui da solo chiese di non comparire lui in questa vicenda.
A parte che è una richiesta anche da parto sua che poteva anche non farla perché era scontato che lui volesse rimanere per così dire anonimo in questa vicenda e c'è un motivo fondamentale: sostanzialmente lui è un pregiudicato appartenente ad una famiglia camorristica, quindi diciamo che il suo comportamento comunque di segnalare
pagina 12 di 24 ad un ufficio di Polizia un eventuale teste di un fatto criminoso viola le regole della camorra. Se dal fatto si fosse creato una certa pubblicità lui e la sua famiglia, che ancora opera sul territorio, ne avrebbero avuto delle conseguenze come emarginazione
e esclusione dalla criminalità organizzata. Diciamo che il motivo per il quale il
[...]
aveva l'interesse a rimanere anonimo in questa vicenda e, quindi, il motivo Pt_3
(che io ben comprendevo) per il quale mi ero avvalso della facoltà prevista dal Codice di Procedura Penale era questo motivo qui: non voleva comparire in Parte_3
questa vicenda perché secondo le regole della malavita – sono regole alla quale comunque la sua famiglia attualmente si ispira, perché è una famiglia che opera ancora sul territorio”.
Inoltre, dalla trascrizione di tale udienza dibattimentale, si legge che ha Testimone_1
espressamente dichiarato che “Questo è anche il motivo per cui quando Parte_2
viene cercato di rintracciare su disposizione del Pubblico Ministero, si rende irreperibile e non viene mai più rintracciato” (doc. 3 cit., pag. 10).
Dunque, dall'analisi di tale documento si evince chiaramente che l'attore ha svolto un ruolo nel processo per omicidio del padre come fonte confidenziale del Capo della
Squadra Mobile e non come testimone, in quanto lo stesso – almeno alla luce dalla documentazione prodotta dalle parti – non ha mai assunto tale ufficio, rendendosi irreperibile.
Nonostante i convenuti abbiano allegato tale documentazione e richiamato nelle loro difese le parole di in ordine alla suddetta irreperibilità dell'attore, per Testimone_1
desumere la veridicità del suo ruolo di testimone, proprio da detto verbale si esclude invece l'assunzione di tale qualifica, anche se lo stesso ha avuto un coinvolgimento iniziale nel processo.
Infine, i convenuti per difendersi affermano che il termine “testimone” è stato utilizzato dal IS nel significato che esso ha nel linguaggio comune, ossia quello di “una
pagina 13 di 24 persona che viene a conoscenza di un determinato fatto e lo afferma pubblicamente.
Sebbene l'odierno attore non abbia rivestito formalmente la qualifica di “testimone” nel processo, è di fatto un testimone che ha riferito agli inquirenti le dichiarazioni accusatorie. È quindi corretto identificare quale testimone dei fatti, Parte_1
da cui è derivata la condanna dei cugini ” (pagg. 13-14 della comparsa di CP_5
risposta).
Tali argomentazioni non appaiono corrette né convincenti. Invero, deve ritenersi che la difformità tra la qualifica veritiera di “fonte confidenziale” e quella insussistente di
“testimone”, per giunta qualificato dal IS come falso, non sia per nulla irrilevante né scusabile. Ciò in quanto pur non parlando Controparte_2
espressamente nel suo articolo del reato di falsa testimonianza, ha indebitamente accomunato le diverse posizioni processuali di rimasto fonte Parte_1
confidenziale, e di AD ZH, che ha invece assunto la qualifica di testimone. In particolare, il IS, appellandoli entrambi come “testimoni falsi”, ha ingenerato nel lettore medio la convinzione di un maggior disvalore circa il ruolo processuale svolto dall'attore.
Si osserva che tale difformità non è scusabile, in quanto era dal IS superabile con il minimo sforzo possibile di diligenza, mediante lettura della sentenza della Corte
d'appello di Roma del 23 giugno 2016 – che è stata peraltro lo specifico oggetto dell'articolo in esame – in cui si evince univocamente che solo AD ZH risultava indagata per il reato di falsa testimonianza.
In particolare, si legge che “Al riguardo come evidenziato nell'istanza di revisione presentata nell'interesse dei , la teste OU risulta attualmente CP_5
indagata, insieme al in qualità di istigatore, per il reato di cui Parte_1
all'art. 358 c.p., ipotesi aggravata di cui all'art. 7 1.
n. 203/91, mentre non si è preceduto nei confronti di costei per il reato di falsa
pagina 14 di 24 testimonianza a seguito dell'intervenuta prescrizione del reato” (pag. 4 del doc. 2 della comparsa di risposta).
Pertanto, il IS da tale sentenza – per giunta allegata dagli stessi convenuti a sostegno delle loro difese – ha letto o avrebbe dovuto leggere come il riferimento al reato di falsa testimonianza si riferisse solo ed esclusivamente a “costei”, ossia la compagna dell'attore.
Sempre a sostegno del carattere diffamatorio dell'articolo in esame, si osserva altresì come il IS non abbia neppure genericamente fatto cenno all'intervenuta prescrizione del reato di falsa testimonianza – indirettamente ascritto anche a Parte_1
e non solo a AD ZH – già accertata all'epoca della pubblicazione della
[...]
notizia, come si evince dalla sentenza menzionata.
Dunque, alla luce di quanto osservato, è evidente il carattere diffamatorio della prima locuzione “testimoni falsi”, sia in quanto falsamente attribuita anche all'attore, sia perché consapevolmente priva di alcun riferimento all'intervenuta prescrizione del rispettivo reato di falsa testimonianza.
5.2. Con riferimento alla seconda asserzione “sotto processo di calunnia”, occorre anzitutto premettere che risulta pacifico che l'attore, all'epoca della pubblicazione della notizia, era indagato e non imputato per il reato di calunnia, in qualità di determinatore o istigatore di AD ZH, la quale aveva compiuto l'azione materiale tipica.
Infatti, tale circostanza è ammessa dallo stesso attore negli atti difensivi conclusivi e risulta dall'ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Napoli del 30 ottobre 2014, in cui si legge il capo di incolpazione e) di (pag. 4 del Parte_1
doc. 4 della comparsa di risposta).
Il termine “processo”, utilizzato dal IS, afferisce giuridicamente alla fase successiva alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero, con cui si esercita l'azione penale, e solo allora l'indagato acquisisce la diversa veste di imputato. pagina 15 di 24 La fase delle indagini preliminari, in cui l'attore si trovava all'epoca della notizia, è estranea al processo, costituendo essa la prima parte del procedimento penale.
Quest'ultimo, invero, a differenza del processo, ricomprende sia la fase investigativa sia l'eventuale successiva fase del giudizio (costituente appunto il processo).
I convenuti si difendono sulla questione relativa alla difformità del termine “processo”, utilizzato scorrettamente nell'articolo, rispetto a quello veritiero di “procedimento”, asserendo che, in primo luogo, la locuzione processo “in tutta evidenza non possiede alcun significato tecnico giuridico idoneo a indicare ed individuare una fase determinata del procedimento penale”. In secondo luogo, essi affermano anche che
“l'asserita difformità fra quanto riportato nell'articolo (l'essere il “sotto Pt_1
processo”, nell'accezione che ne fa parte attrice) con il fatto storico (essere il Pt_1
destinatario di una richiesta di misura cautelare da parte della Procura di Napoli) è insuscettibile di modificare la struttura essenziale del racconto e, soprattutto, si rivela inoffensiva della reputazione del non solo in considerazione di quanto letto Pt_1
negli atti prodotti e sopra richiamati, ma anche avuto riguardo alla oggettiva difficoltà di cogliere la sottigliezza della differenza da parte dell'uomo medio” (pag. 7 della memoria n. 2 dell'art. 183, comma 6, c.p.c. dei convenuti).
L'assunto non è condivisibile né sostenibile, alla luce del recente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza del 18 maggio
2025, n. 13200.
La Suprema Corte, circa il carattere diffamatorio dell'impiego della definizione di imputato in luogo di quella, aderente alla verità, di indagato, ha affermato che “in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio,
pagina 16 di 24 in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p.) e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori”.
Ebbene, come espressamente indicato dalle Sezioni Unite, nel caso di specie il IS ha attribuito indirettamente all'attore la qualità erronea di imputato, mediante l'espresso riferimento al termine “processo”, che rimanda giuridicamente al suddetto status e non a quello corretto di indagato.
Sulla natura diffamatoria dell'attribuzione della qualità di imputato, in luogo di indagato, è insegnamento costante nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che la rappresentazione dello status giuridico di imputato attribuito a una persona sottoposta alle indagini sortisce degli effetti pregiudizievoli sulla reputazione del soggetto protagonista della notizia propalata (Cass., Sez. Un., del 18 maggio 2025, n. 13200).
Inoltre, si deve escludere che, nella fattispecie qui considerata, possa operare l'eccezione richiamata dal principio di diritto delle Sezioni Unite, sopra citato, relativo al caso in cui dal contesto dell'intero articolo pubblicato sia desumibile in maniera univoca e chiara il significato vero (nel caso di specie del termine procedimento) del termine sbagliato altrimenti diffamatorio (quale “sotto processo”). Ciò in quanto il restante articolo in esame, che ha come oggetto principale la revoca della condanna definitiva dei signori
[...]
, non fa alcun altro riferimento a al di fuori delle dichiarazioni CP_5 Parte_1
contestate in tale sede, ossia “Furono condannati a 25 anni di carcere schiacciati nell'immediatezza dei fatti dalle accuse di due testimoni falsi: il figlio della vittima,
e la sua compagna marocchina, ora sotto processo per calunnia”. Parte_1
pagina 17 di 24 Dunque, dal contesto complessivo della notizia, il lettore medio non poteva in alcun modo desumere la verità dei fatti narrati – ossia che l'attore era solo indagato del reato di calunnia e ancora nella fase procedimentale investigativa – nonostante la falsa asserzione “sotto processo” impiegata dal IS.
Infine, si osserva come, anche per tale seconda falsa locuzione, la difformità dal vero non sia per nulla scusabile da parte del IS, in quanto dalla stessa richiamata motivazione della sentenza della Corte d'appello di Roma del 23 giugno 2016, oggetto principale del suo articolo, si legge espressamente la qualifica di “indagato” per e non quella di “imputato” a cui il termine “sotto processo” fa Parte_1
indirettamente richiamo, seppur non indicandolo espressamente.
5.3. Per quanto concerne la sussistenza dei due restanti limiti, deve invece ritenersi che gli stessi siano pienamente rispettati. Invero, risulta sussistente l'interesse pubblico alla divulgazione del ruolo assunto da nel processo avente per oggetto Parte_1
l'omicidio del padre, in quanto nello stesso è stato commesso l'errore giudiziario che nel
2016 ha portato a una sentenza di assoluzione dei signori , in sede di CP_5
revisione. Per la stessa ragione, sussisteva l'utilità sociale nel comunicare che l'attore e
AD ZH risultavano, all'epoca della notizia, indagati per calunnia proprio per aver falsamente accusato i Di . Inoltre, non si dubita del rispetto della continenza CP_5
formale da parte del IS, che ha esposto i fatti senza l'utilizzo di alcuna espressione volgare o offensiva, mantenendo una posizione neutra e rispettosa.
Pertanto, come già indicato, il carattere diffamatorio dello scritto discende esclusivamente dalla sua difformità dalla verità, non scusabile in quanto superabile da parte del IS con la minima possibile diligenza.
6. Accertata la lesione dell'onore e della reputazione dell'attore, quale danno evento, risulta necessario verificare la sussistenza delle conseguenze dannose che lo stesso pagina 18 di 24 lamenta di aver subito. In particolare, egli chiede il risarcimento del danno non patrimoniale, morale ed esistenziale.
6.1. Per quanto concerne la componente esistenziale del danno non patrimoniale, l'attore afferma di essere stato costretto, dopo la pubblicazione dell'articolo diffamatorio, ad abbandonare l'attività lavorativa svolta e la regione Campania, trasferendosi a Bologna privo di mezzi, per paura di subire ritorsioni e vendette dai signori . CP_5
Alla luce della documentazione allegata da parte attrice, non può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio circa l'effettiva alterazione delle abitudini di vita subite a causa della pubblicazione della notizia in esame.
In primo luogo, infatti, l'attore non ha neppure indicato quale attività lavorativa svolgeva prima della diffusione dello scritto, né provato l'interruzione della stessa. Dalla documentazione allegata all'atto di citazione non risulta alcun documento comprovante l'effettivo trasferimento a Bologna, asserito dall'attore.
Inoltre si osserva, nonostante la già menzionata tardività di dette memorie, che il certificato storico di residenza emesso dal Comune di Milano in data 8 aprile 2022 (doc.
7 della memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c.) smentisce in fatto quanto asserito dall'attore. In esso si legge, infatti, che il trasferimento della residenza di Parte_1
presso il Comune di Bologna è avvenuto il 23 settembre 2014, perciò quasi due
[...]
anni prima della data della pubblicazione dell'articolo in esame, ossia il 25 giugno 2016.
Per tali ragioni, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in ordine alla componente esistenziale deve essere respinta.
6.2. Con riferimento invece alla componente morale del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., consistente nel patema d'animo sofferto dal danneggiato per una lesione al diritto della persona costituzionalmente protetto, va accolta la richiesta di condanna in solido al risarcimento dello stesso avanzata dall'attore nei confronti di CP_1
(a cui oggi subentra per atto di fusione
[...] Controparte_4
pagina 19 di 24 incorporazione), nella qualità di casa DI, di , direttore responsabile CP_3
del quotidiano, a titolo di colpa, per omesso controllo del contenuto dell'articolo in esame, e , autore dello stesso. Controparte_2
Come già rilevato da questo Tribunale, sulla base dei principi rielaborati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SS.UU. n. 2972/2009), va osservato che in tema di diffamazione se, da una lato, non può considerarsi il danno in re ipsa – nel senso che esso coincide con la lesione dell'interesse protetto – tuttavia è indubbio che la propalazione di notizie false e offensive incidenti negativamente sulla reputazione e l'onore di una persona o di un ente è causa – secondo ragionevoli canoni eziologici probabilistici – di un turbamento morale (ancorché transeunte), che coinvolge i profili attinenti alla stima e all'immagine di cui un soggetto gode tra i consociati. Va ricordato, poi, che in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, “il danno morale non può che essere liquidato con criteri equitativi, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico” (Cass. n.
17395/2007).
In particolare, l'attore, nella sua citazione, lamenta di aver subito uno stato di sofferenza, di ansia perenne e di paura di subire ripercussioni e vendette dai signori , al CP_5
suo rientro nella regione Campania, a causa della pubblicazione di tali scritti diffamatori.
Tuttavia, prima di procedere alla quantificazione del danno per la componente morale, è necessario osservare che la richiesta risarcitoria risulta priva di prova nella parte in cui l'attore lamenta un danno biologico, pur qualificandolo erroneamente anch'esso come conseguenza dannosa di natura morale per la lesione della reputazione. In particolare, egli sostiene di aver subito a Salerno il 26 novembre 2019, a causa dell'articolo in pagina 20 di 24 esame, un infarto miocardico acuto, con angina instabile, con successivo riconoscimento di uno stato di invalidità pari al 100%.
Per quanto concerne la documentazione allegata circa la richiesta di riconoscimento dell'invalidità proposta il 16 gennaio 2020 e la visita svolta in data 3 febbraio 2020 (doc.
3 dell'atto di citazione), si osserva, come correttamente evidenziato dai convenuti, che da tale certificato non si desume alcuna informazione utile circa la diagnosi svolta, il parere dell'esperto e gli esami compiuti, al fine di poter accertare il nesso di causalità tra l'invalidità riscontrata e la pubblicazione dell'articolo in esame, essendo tutte le singole voci segnate con “omissis”.
Con riferimento all'infarto subito dall'attore il 26 novembre 2019, a seguito del quale è stato sottoposto il giorno dopo ad operazione chirurgica, si osserva che dal certificato allegato all'atto di citazione (doc. 2) non si evince alcun dato o circostanza utile per presumere il rapporto di causalità con la pubblicazione della notizia, avvenuta tre anni prima.
Non risulta dunque in alcun modo provato, neanche in via presuntiva, il nesso di causalità tra la notizia pubblicata e la lesione alla salute dell'attore.
6.3. Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale nella sua componente morale, deve tenersi conto dei criteri orientativi indicati dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano. Fra i quali emergono alcuni indici sussistenti nel caso di specie che risultano determinanti nella liquidazione dell'ammontare del risarcimento, quale l'ampio decorso del tempo dalla pubblicazione delle dichiarazioni diffamanti e la proposizione dell'azione risarcitoria;
la già compromessa reputazione dell'attore, in quanto all'epoca coinvolto in un procedimento per calunnia, poi successivamente archiviato nel 2018;
l'assenza di carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato;
lo spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo; la notorietà del pagina 21 di 24 , ove è stata pubblicata la notizia;
la natura ed entità delle Parte_4
conseguenze dannose, stante la mancata prova della componente esistenziale.
L'insieme di tali diversi criteri, bilanciati tra di loro, consente di ritenere congruo il versamento, a titolo risarcitorio della componente morale del danno non patrimoniale, dell'importo di €15.000,00 in moneta attuale in favore dell'attore. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
7. Quanto alla domanda attorea di condanna in solido del IS , Controparte_2
della casa DI e del direttore , alla Controparte_1 CP_3
riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge n. 47/1948, la stessa va accolta nei soli confronti dell'autore dell'articolo, non essendovi prova del concorso doloso nel reato di diffamazione commesso dal IS.
Tale sanzione, infatti, presuppone la commissione del delitto doloso di diffamazione
(Cass. pen. n. 44117/2019; Cass. civ. n. 16054/2015).
Soltanto con riferimento al IS possono ritenersi sussistenti Controparte_2
tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione a mezzo stampa, per quanto già esposto.
Con riferimento all'elemento soggettivo richiesto dal reato, si ritiene infatti sussistere il dolo in capo al medesimo, in quanto le risultanze documentali dimostrano che
[...]
era a conoscenza del contenuto dei provvedimenti giudiziari relativi alla CP_2
vicenda e ha consapevolmente utilizzato termini giuridicamente scorretti e generici e omesso dati rilevanti che avrebbero descritto, in modo veritiero e corretto, la posizione procedimentale di rivestita all'epoca della notizia. Parte_1
Accertata la sussistenza del delitto di diffamazione, , quale autore delle Controparte_2
dichiarazioni diffamatorie, va condannato al pagamento della somma di euro 1.500,00, a titolo di sanzione pecuniaria.
pagina 22 di 24 8. La casa DI va poi condannata alla rimozione delle dichiarazioni diffamatorie presso il sito di pertinenza Parte_5
Va inoltre inibita la diffusione delle stesse con qualunque forma e mezzo, con l'applicazione di una penale, che si stima di quantificare nella misura di euro 500,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria.
9. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri medi previsti da D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e vanno pertanto rifuse dai convenuti in solido all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
oggi e , con citazione Controparte_4 CP_3 Controparte_2
notificata il 16 marzo 2021, così provvede:
a) accerta e dichiara che, mediante la diffusione dell'articolo del 25 giugno 2016, i convenuti hanno illegittimamente leso la reputazione di Parte_1
b) condanna i convenuti in solido a pagare, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 15.000,00 in moneta attuale, oltre agli interessi di legge dalla data della sentenza al saldo effettivo, in conseguenza della pubblicazione sul “Corriere del Mezzogiorno” del 25 giugno 2016 dell'articolo “Per 15 anni in carcere da innocenti.
Sentenza annullata, di nuovo liberi” da ritenersi, nei punti indicati in motivazione, a contenuto diffamatorio;
c) condanna , quale autore dell'articolo, al pagamento della somma di Controparte_2
€ 1.500,00 ex art.12 l. n. 47/1948; pagina 23 di 24 d) ordina alla la rimozione delle dichiarazioni diffamatorie Controparte_4
presso il sito di sua pertinenza;
Parte_5
e) inibisce ogni ulteriore diffusione delle dichiarazioni diffamatorie, con qualunque forma e mezzo;
f) impone, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle dichiarazioni false, a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente sentenza, e per ogni singola violazione dell'inibitoria;
g) respinge ogni altra domanda;
h) condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in €
1.686,00 per anticipazioni e in € 5.077,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori.
Milano, 18 giugno 2025
Il giudice
Anna Bellesi
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51439/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARGHERITA Parte_1 C.F._1
BALZANO, presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Pestalozzi 1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
SINISCALCHI, SIMONA VALENTINI e LARA PELLEGRINI, elettivamente domiciliata in Milano,
Via Podgora, 13 presso l'avv. Siniscalchi
VINCENZO D'ERRICO (C.F. , con il patrocinio degli avvocati PAOLO C.F._2
SINISCALCHI, SIMONA VALENTINI e LARA PELLEGRINI, elettivamente domiciliato in Milano,
Via Podgora, 13 presso l'avv. Siniscalchi
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati PAOLO Controparte_2 C.F._3
SINISCALCHI, SIMONA VALENTINI e LARA PELLEGRINI, elettivamente domiciliato in Milano,
Via Podgora, 13 presso l'avv. Siniscalchi
CONVENUTI
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
ATTORE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis: In principalità, nel merito, accertare incidenter tantum nelle dichiarazioni oggetto di causa l'esistenza del delitto di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa [ed ex art. 57 c.p. per il solo direttore] e l'attribuzione di fatti falsi determinati, aventi tra l'altro carattere penale, con natura di illecito extracontrattuale, dichiarare il sig.
, il sig. , in persona del Controparte_2 CP_3 Controparte_1
l.r.p.t., responsabili delle affermazioni non veridiche e diffamatorie sopra esposte e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in favore del sig. in Parte_1 solido tra di loro, della somma di euro 900.000 [novecentomila] per le causali di cui in narrativa, ovvero nella maggiore o minore somma che parrà di giustizia. Visto l'articolo 12 L. 47/48 condannare i signori , , Controparte_2 CP_3 nonché in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_1 dell'odierno attore della somma di euro 50.000 euro [cinquanta mila] a titolo di riparazione pecuniaria ovvero nella minore o maggiore somma che parrà di giustizia;
disporre l'immediata rimozione degli scritti diffamatori di cui è causa dal sito e da ogni altro sito di pertinenza della testata, ed inibire la Email_1 ulteriore diffusione degli scritti in atti in qualsiasi forma e mezzo, fissando ai sensi dell'art 614 bis c.p.c. la somma di euro 500, ovvero nella maggiore o minore somma che parrà di giustizia, per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria; In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, con liquidazione a favore del sottoscritto difensore per attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie”.
CONVENUTI:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, così giudicare: IN PRINCIPALITA':
rigettare tutte le domande formulate ex adverso, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
dichiarare la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e, di conseguenza, condannare parte attrice al risarcimento dei danni in favore dei convenuti quantificandoli in via equitativa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con ogni riserva sia di merito sia istruttoria consentita.”
pagina 2 di 24 Ragioni della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata il 16 marzo 2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio la casa DI (alla quale, come da atto Controparte_1
di fusione per incorporazione del 28 dicembre 2022, è subentrata la società RI , il direttore responsabile e il Controparte_4 CP_3
IS , al fine di sentir accertare e dichiarare la natura Controparte_2
diffamatoria dell'articolo pubblicato il 25 giugno 2016 sul Corriere del Mezzogiorno, intitolato “Per 15 anni in carcere da innocenti. Sentenza annullata, di nuovo liberi”, perché ritenuto gravemente lesivo del suo onore e della sua reputazione. Ciò in quanto, a parere dell'attore, tale articolo avrebbe attribuito falsamente allo stesso la responsabilità di fatti insussistenti, aventi rilevanza penale, nella parte in cui si è affermato che i signori – condannati in precedenza per l'omicidio del padre dell'attore – CP_5
“furono condannati a 25 anni di carcere schiacciati nell'immediatezza dei fatti dalle accuse di due testimoni falsi: il figlio della vittima, e la sua Parte_1
compagna marocchina, ora sotto processo per calunnia”.
In particolare, sostiene che il IS , con l'omesso Parte_1 CP_2
controllo del direttore responsabile ai sensi dell'art. 57 c.p., lo avrebbe falsamente accusato di aver testimoniato nel processo relativo all'omicidio del padre;
di aver commesso falsa testimonianza e di avere, a causa della stessa, cagionato l'ingiusta condanna a detenzione dei signori , successivamente assolti in sede di CP_5
revisione; nonché di essere finito sotto processo per l'ulteriore reato di calunnia.
Contestando la veridicità di tali fatti attribuiti, l'attore nega di aver testimoniato nel processo riguardante l'omicidio del padre (circostanza che sarebbe dimostrata dall'accertata irreperibilità dello stesso, chiamato dal Pubblico Ministero a deporre in pagina 3 di 24 tale sede processuale) e di essere stato imputato o condannato in un processo per i reati di falsa testimonianza e di calunnia.
A sostegno della falsità di tali dichiarazioni diffamatorie, con le Parte_1
memorie depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma c.p.c., ha prodotto il verbale delle sommarie informazioni rese dalla compagna AD ZH, nonché dell'incidente probatorio in cui ella stessa riconobbe, in qualità di testimone oculare, i signori
[...]
come gli esecutori materiali dell'omicidio di padre CP_5 Persona_1
dell'attore. Quest'ultimo, con tale documento, vorrebbe dimostrare la sua assenza ed estraneità a tale processo con la qualifica di testimone, falsamente attribuita dall'articolo in esame.
Inoltre l'attore, a ulteriore conferma dell'inesistenza di un processo per calunnia a suo carico, ha depositato la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Napoli del 19 febbraio 2018, nonché il decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Napoli del 12 aprile 2018, relativo al procedimento, fermatosi nella fase delle indagini preliminari, senza alcun rinvio a giudizio, che lo vedeva indagato, insieme alla sua compagna, per il reato di calunnia.
nel lamentare il carattere diffamatorio delle affermazioni succitate, insiste, Pt_1
negli atti difensivi conclusivi, sulla differenza di carattere giuridico tra il termine
“processo”, utilizzato dal IS, e il diverso e corretto termine “procedimento”, osservando che il primo non può essere impiegato in una fase embrionale investigativa – quale quella delle indagini preliminari in cui l'attore si trovava al momento della pubblicazione – in cui l'indagato non ha ancora la qualifica di imputato, non essendo stata esercitata l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio. Lo stesso insiste, pertanto, nell'attribuire carattere diffamatorio alla locuzione “sotto processo”, impiegata dal IS alludendo la stessa all'esistenza di un processo o di una condanna a suo carico non sussistenti.
pagina 4 di 24 Alla luce di tali considerazioni, l'attore richiede l'accertamento in via incidentale della configurabilità in astratto del delitto di diffamazione aggravato dall'essere commesso con il mezzo della stampa ex art. 595, comma 3 c.p., nonché la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, di carattere morale ed esistenziale, subito a causa della pubblicazione di tale articolo. In particolare, lo stesso lamenta di essere stato costretto ad abbandonare l'attività lavorativa precedentemente svolta e la regione Campania, trasferendosi a Bologna privo di mezzi, per paura di gravi ritorsioni e vendette da parte dei signori , dopo la pubblicazione delle suddette affermazioni diffamatorie. CP_5
Inoltre, l'attore dichiara anche di soffrire di uno stato di perdurante ansia e depressione, culminato il 26 novembre 2019, quando si recò in visita a Salerno, in un infarto miocardico acuto, con angina instabile a seguito del quale è stato allo stesso riconosciuto un totale stato di invalidità pari al 100%.
Pertanto, ha richiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tale Pt_1
danno non patrimoniale, insieme al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/1948, nonché la condanna alla rimozione degli scritti diffamatori dal sito corrieredelmezzogiorno.it e da ogni altro di pertinenza dei convenuti. Ha chiesto poi di inibire qualunque ulteriore diffusione degli stessi in qualsiasi forma e mezzo, con l'applicazione di un'astreinte, ai sensi dell'art 614-bis
c.p.c., per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria.
2. Tutti i convenuti si sono costituiti assistiti dal medesimo difensore, con un'unica comparsa di risposta, con la quale hanno, in via pregiudiziale, eccepito l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento da parte dell'attore del procedimento di mediazione obbligatoria, rientrando la fattispecie in esame nelle materie elencate dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010. Pertanto, gli stessi hanno chiesto, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda o la fissazione di una pagina 5 di 24 nuova udienza con assegnazione dei termini per la presentazione dell'istanza di mediazione.
Nel merito, i convenuti hanno contestato la fondatezza in fatto e in diritto della domanda chiedendone il rigetto, in quanto insussistente il carattere diffamatorio dell'articolo pubblicato, non essendo riportate dal IS, a danno dell'attore, notizie false e denigratorie. Invero, , secondo i convenuti, avrebbe legittimamente Controparte_2
esercitato il diritto di cronaca, riferendo l'esatto contenuto dei provvedimenti e dell'attività giudiziaria, oggetto dell'articolo, nel rispetto dei tre limiti, quali la verità della notizia, la sussistenza dell'interesse pubblico alla divulgazione della stessa e la continenza espressiva nell'esposizione e valutazione dei fatti.
Per quanto concerne la verità della notizia, i convenuti hanno affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, tutte le circostanze riportate troverebbero pieno riscontro documentale in svariati atti giudiziari. Anzitutto, l'articolo ha per oggetto la vicenda giudiziaria concernente la revoca da parte della Corte d'appello di
Roma, il 23 giugno 2016, della condanna definitiva dalla Corte di Assise di Napoli del
2003 dei signori per l'omicidio del padre dell'attore, in forza della quale essi CP_5
hanno scontato quindici anni di reclusione, prima di essere assolti in sede di revisione per non aver commesso il fatto. Le affermazioni del IS, circa il ruolo decisivo dell'attore nella condanna poi revocata dei signori per l'omicidio del padre, CP_5
risulterebbero comprovate dalle dichiarazioni dibattimentali di all'epoca Testimone_1
dei fatti Capo della Squadra Mobile di Napoli, che ha rivelato come Parte_1
sia stato la sua fonte confidenziale in merito al coinvolgimento dei , indicando CP_5
di sua iniziativa la sua compagna come testimone oculare.
A parere dei convenuti, la circostanza che l'attore non abbia deposto come testimone, in quanto resosi irreperibile, pur essendo invitato dal Pubblico Ministero a verbalizzare le sue dichiarazioni, dimostrerebbe il coinvolgimento dello stesso nel succitato processo.
pagina 6 di 24 Per quanto concerne altresì la veridicità dell'affermazione “sotto processo per calunnia” impiegata dal IS, i convenuti osservano che, all'epoca della pubblicazione dell'articolo, lo stesso risultava indagato nell'ambito del procedimento penale n.
3580/14 R.G.N.R., instaurato presso il Tribunale di Napoli, proprio per il reato di cui all'art. 368 c.p., aggravato dall'art. 7 della l. n. 203/91, per aver calunniato, in concorso con la sua compagna, i signori relativamente all'omicidio del padre. Ciò CP_5
risulta documentato dal capo e) dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del
Tribunale di Napoli in data 30 ottobre 2014.
Sempre a riprova della verità di quanto affermato nell'articolo succitato, i convenuti richiamano le sommarie informazioni rese il 15 giugno 2010 da sorella Persona_2
dell'attore, e le dichiarazioni rese il 29 febbraio 2008 in sede di interrogatorio da
(riportate nella succitata ordinanza di custodia cautelare), con le quali Testimone_2
entrambi hanno riferito come la falsa accusa in danno dei signori fosse stata CP_5
consapevolmente architettata da Infine, la circostanza che lo stesso, Parte_1
al momento della pubblicazione dell'articolo in oggetto, risultasse ancora indagato per calunnia per le false accuse mosse nei confronti dei signori si evincerebbe CP_5
anche dalle motivazioni della sentenza della Corte d'appello di Roma di revoca della condanna, del 23 giugno 2016.
Dunque, i convenuti, affermando come vere e comprovate le dichiarazioni riportate nell'articolo, contestano quanto sostenuto dall'attore circa la falsità della qualità di
“testimone” attribuita allo stesso e del termine “processo”, utilizzato al posto di
“procedimento”. A parere dei convenuti, invero, tali termini sono stati utilizzati dal IS con il significato generico che hanno nel linguaggio comune e, di conseguenza, il loro utilizzo sarebbe inidoneo a scalfire più gravemente la reputazione dell'attore.
pagina 7 di 24 Con riferimento ai restanti due limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, i convenuti ritengono pienamente sussistente il pubblico interesse alla divulgazione della notizia in esame, avente per oggetto una complessa vicenda giudiziaria, incisa peraltro da un errore giudiziario, nonché rispettato il criterio di continenza formale, essendosi limitato il IS a riportare fatti di cronaca giudiziaria, senza impiegare espressioni irrispettose o volgari che offendessero l'onore dell'attore.
I convenuti, altresì, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del direttore del giornale e della casa DI in relazione alla richiesta attorea di condanna, in solido con il IS, al pagamento della riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge n.
47/1948.
Inoltre, gli stessi hanno lamentato che, anche se venisse riconosciuta natura diffamatoria all'articolo pubblicato, risulterebbero comunque prive di riscontro probatorio le conseguenze dannose non patrimoniali asserite dall'attore, nonché il nesso di causalità tra le stesse e la pubblicazione della notizia in esame.
Infine, si richiede la condanna dell'attore al pagamento di una somma equitativamente determinata, a titolo di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., stante la mala fede dello stesso nell'istaurare questo processo, mala fede evidenziatasi nella consapevole omessa allegazione all'atto di citazione del documento n. 2
(successivamente depositato con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., nonostante fosse stato espressamente elencato nell'azione introduttiva), afferente alla sentenza della Corte di Assise di Napoli che, a parere dell'attore, avrebbe attestato la sua assenza come testimone nel processo relativo alla morte del padre.
3. Il 14 giugno 2022, all'udienza di prima comparizione, è stato assegnato termine per l'espletamento del procedimento di mediazione, successivamente instaurato con esito negativo.
pagina 8 di 24 All'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. La dedotta lesione del diritto all'onore e alla reputazione dell'attore presuppone l'esame delle condotte lamentate, ai fini della valutazione del corretto esercizio del diritto di cronaca da parte dei convenuti e, in particolare, della sussistenza dei presupposti della verità delle notizie diffuse, dell'interesse pubblico alla loro pubblicazione e della continenza espressiva.
Il requisito della verità, oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva.
Il requisito della verità, con particolare riferimento al diritto di cronaca, assume, poi, una fisionomia peculiare quando il suo contenuto sia rappresentato dalla narrazione di vicende giudiziarie da veicolare alla collettività. La particolare tipologia dell'informazione fa assumere all'attività consistente nella sua propalazione una vocazione culturale e sociale ancor più pregnante, condensando l'attenzione dei lettori su fatti di reato e sull'operato degli organi giudiziari. In questo ambito, il rilievo pubblicistico dell'attività acquisisce particolare spessore in ragione del rapporto che essa viene ad instaurare rispetto ad un altro valore-principio costituzionale, riconosciuto e garantito dall'art. 101, comma secondo, Cost. Tale norma esprime un principio pagina 9 di 24 funzionale a garantire un'amministrazione della giustizia trasparente, in base al quale l'esercizio dell'attività giurisdizionale trova nel “popolo”, in nome del quale la stessa viene esercitata, il proprio referente. L'attività giornalistica, in generale, e il circuito dell'informazione, in particolare, assicurano una virtuosa circolarità democratica che si sviluppa attraverso il racconto dei fatti e la sensibilizzazione della collettività su tematiche che i fatti oggetto di narrazione attingono. Sicché, si stimola la formazione dell'opinione pubblica non solo sulla legge come emanata, ma anche su come essa viene applicata, consentendosi alla collettività una partecipazione attiva, informata e consapevole al complessivo processo democratico.
Tuttavia, anche nell'ambito della cronaca giudiziaria il ruolo fondamentale dell'attività giornalistica non vale di per sé a fondare una legittimazione incondizionata della propalazione di notizie e, anzi, il giudizio di bilanciamento si viene a comporre di un ulteriore valore-principio di rilevanza costituzionale: la presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost. La partecipazione di tale principio al giudizio di bilanciamento porta con sé necessarie implicazioni che si riverberano sul requisito della verità, che viene conformato in relazione alle peculiarità della fonte primaria da cui la notizia promana, trattandosi di atti o provvedimenti giudiziari il cui contenuto mostra, di regola, una incisiva attitudine a ledere i diritti della personalità del soggetto che ne è attinto. La peculiarità del contesto non impone, comunque, il ricorso a fonti informative
“privilegiate”, giacché la notizia può essere estrapolata da una fonte “indiretta”, come, ad esempio, un altro articolo di giornale, che riproduca a sua volta il contenuto dell'atto o provvedimento giudiziario, in cui la notizia è incorporata.
Tuttavia, il referente ultimo per valutare l'aderenza al vero nella narrazione rimane la fonte primaria e ciò, dunque, preclude all'autore della pubblicazione giornalistica artificiose rielaborazioni e reinterpretazioni delle informazioni tratte da atti o provvedimenti giudiziari, alterandone o manipolandone il contenuto, imponendo, altresì,
pagina 10 di 24 un necessario aggiornamento temporale dell'informazione, alla luce degli sviluppi investigativi e istruttori intercorsi tra il momento dell'atto o provvedimento al quale si fa riferimento e quello della divulgazione della notizia.
Sotto il profilo formale, invece, in merito al secondo requisito della continenza espositiva, i fatti narrati devono essere continenti, devono cioè rispettare i requisiti minimi di forma, come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti.
L'art. 595 c.p. invocato dall'attore, presuppone un'offesa della reputazione, la quale può consistere in parole, gesti, o azioni che ledono la dignità e l'immagine di una persona. È necessario, inoltre, che essa sia comunicata a più di una persona. Ciò significa che non si tratta di un'offesa diretta e personale, ma di una comunicazione diffusa a un pubblico più ampio, a un numero significativo di persone. Come certamente accade utilizzando il mezzo della stampa, mediante pubblicazione di un articolo di giornale.
In ogni caso, la diffamazione è esclusa se ricorre la scriminante dell'esercizio di un diritto, come previsto dall'art. 51 c.p., che si fonda sulla libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 Cost., purché il diritto venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
5. Nel caso di specie, ritiene questo giudice che l'articolo oggetto di contestazione, pubblicato il 25 giugno 2016 sul Corriere del Mezzogiorno, risulti diffamatorio, nonché lesivo dell'onore e della reputazione dell'attore, per violazione del limite della verità della notizia riportata, nella parte in cui il IS ha qualificato lo Controparte_2
stesso e AD ZH come “testimoni falsi” e ha altresì scritto che entrambi erano, all'epoca della notizia, “sotto processo per calunnia”.
5.1. Con riferimento alla falsità della prima locuzione, è necessario ai fini esplicativi premettere dei brevi cenni sulla vicenda giudiziaria, oggetto dell'articolo in esame. Lo scritto riferisce l'avvenuta revoca, in data 23 giugno 2016, da parte della Corte d'appello di Roma della condanna definitiva della Corte di Assise di Napoli del 2003 dei signori pagina 11 di 24 per l'omicidio di in forza della quale questi hanno CP_5 Persona_1
scontato quindici anni di reclusione, prima di essere assolti in sede di revisione per non aver commesso il fatto. L'appellativo “testimone falso”, attribuito a Parte_1
dal IS, concerne proprio il processo in merito all'omicidio del padre, in cui sono stati condannati i signori . È necessario, pertanto, ricostruire il ruolo che CP_5
l'attore ha svolto in tale processo per accertare la veridicità di tale affermazione.
Nonostante lo stesso neghi inizialmente, nell'atto di citazione, di aver avuto alcun possibile coinvolgimento nel suddetto processo, questo risulta comprovato dalla documentazione allegata dai convenuti con la comparsa di risposta. In particolare, dal verbale dell'udienza dibattimentale del 16 marzo 2001, del p.p. 54/00 R.G.N., instaurato presso la Corte di Assise di Napoli per l'omicidio di (doc. 3 della Persona_1
comparsa di risposta), che documenta le dichiarazioni dibattimentali di Testimone_1
all'epoca dei fatti Capo della Squadra Mobile di Napoli. Quest'ultimo ha, invero, rivelato come sia stato la sua fonte confidenziale in merito al Parte_1
coinvolgimento dei , indicando di sua iniziativa la allora sua allora compagna CP_5
AD ZH, e affermando che la stessa era disponibile a deporre come testimone
(come poi effettivamente avvenne).
Dal verbale risulta che ha espressamente dichiarato che Testimone_1 Parte_1
quando andò nel suo ufficio, chiese di non comparire nella vicenda giudiziaria.
[...]
Alle pagg. 8 e 9 della trascrizione delle sue deposizioni (doc. 3 cit.) si legge, infatti, che lo stesso ha affermato in sede dibattimentale: “Il chiaramente quando Parte_2
venne in ufficio la prima volta lui da solo chiese di non comparire lui in questa vicenda.
A parte che è una richiesta anche da parto sua che poteva anche non farla perché era scontato che lui volesse rimanere per così dire anonimo in questa vicenda e c'è un motivo fondamentale: sostanzialmente lui è un pregiudicato appartenente ad una famiglia camorristica, quindi diciamo che il suo comportamento comunque di segnalare
pagina 12 di 24 ad un ufficio di Polizia un eventuale teste di un fatto criminoso viola le regole della camorra. Se dal fatto si fosse creato una certa pubblicità lui e la sua famiglia, che ancora opera sul territorio, ne avrebbero avuto delle conseguenze come emarginazione
e esclusione dalla criminalità organizzata. Diciamo che il motivo per il quale il
[...]
aveva l'interesse a rimanere anonimo in questa vicenda e, quindi, il motivo Pt_3
(che io ben comprendevo) per il quale mi ero avvalso della facoltà prevista dal Codice di Procedura Penale era questo motivo qui: non voleva comparire in Parte_3
questa vicenda perché secondo le regole della malavita – sono regole alla quale comunque la sua famiglia attualmente si ispira, perché è una famiglia che opera ancora sul territorio”.
Inoltre, dalla trascrizione di tale udienza dibattimentale, si legge che ha Testimone_1
espressamente dichiarato che “Questo è anche il motivo per cui quando Parte_2
viene cercato di rintracciare su disposizione del Pubblico Ministero, si rende irreperibile e non viene mai più rintracciato” (doc. 3 cit., pag. 10).
Dunque, dall'analisi di tale documento si evince chiaramente che l'attore ha svolto un ruolo nel processo per omicidio del padre come fonte confidenziale del Capo della
Squadra Mobile e non come testimone, in quanto lo stesso – almeno alla luce dalla documentazione prodotta dalle parti – non ha mai assunto tale ufficio, rendendosi irreperibile.
Nonostante i convenuti abbiano allegato tale documentazione e richiamato nelle loro difese le parole di in ordine alla suddetta irreperibilità dell'attore, per Testimone_1
desumere la veridicità del suo ruolo di testimone, proprio da detto verbale si esclude invece l'assunzione di tale qualifica, anche se lo stesso ha avuto un coinvolgimento iniziale nel processo.
Infine, i convenuti per difendersi affermano che il termine “testimone” è stato utilizzato dal IS nel significato che esso ha nel linguaggio comune, ossia quello di “una
pagina 13 di 24 persona che viene a conoscenza di un determinato fatto e lo afferma pubblicamente.
Sebbene l'odierno attore non abbia rivestito formalmente la qualifica di “testimone” nel processo, è di fatto un testimone che ha riferito agli inquirenti le dichiarazioni accusatorie. È quindi corretto identificare quale testimone dei fatti, Parte_1
da cui è derivata la condanna dei cugini ” (pagg. 13-14 della comparsa di CP_5
risposta).
Tali argomentazioni non appaiono corrette né convincenti. Invero, deve ritenersi che la difformità tra la qualifica veritiera di “fonte confidenziale” e quella insussistente di
“testimone”, per giunta qualificato dal IS come falso, non sia per nulla irrilevante né scusabile. Ciò in quanto pur non parlando Controparte_2
espressamente nel suo articolo del reato di falsa testimonianza, ha indebitamente accomunato le diverse posizioni processuali di rimasto fonte Parte_1
confidenziale, e di AD ZH, che ha invece assunto la qualifica di testimone. In particolare, il IS, appellandoli entrambi come “testimoni falsi”, ha ingenerato nel lettore medio la convinzione di un maggior disvalore circa il ruolo processuale svolto dall'attore.
Si osserva che tale difformità non è scusabile, in quanto era dal IS superabile con il minimo sforzo possibile di diligenza, mediante lettura della sentenza della Corte
d'appello di Roma del 23 giugno 2016 – che è stata peraltro lo specifico oggetto dell'articolo in esame – in cui si evince univocamente che solo AD ZH risultava indagata per il reato di falsa testimonianza.
In particolare, si legge che “Al riguardo come evidenziato nell'istanza di revisione presentata nell'interesse dei , la teste OU risulta attualmente CP_5
indagata, insieme al in qualità di istigatore, per il reato di cui Parte_1
all'art. 358 c.p., ipotesi aggravata di cui all'art. 7 1.
n. 203/91, mentre non si è preceduto nei confronti di costei per il reato di falsa
pagina 14 di 24 testimonianza a seguito dell'intervenuta prescrizione del reato” (pag. 4 del doc. 2 della comparsa di risposta).
Pertanto, il IS da tale sentenza – per giunta allegata dagli stessi convenuti a sostegno delle loro difese – ha letto o avrebbe dovuto leggere come il riferimento al reato di falsa testimonianza si riferisse solo ed esclusivamente a “costei”, ossia la compagna dell'attore.
Sempre a sostegno del carattere diffamatorio dell'articolo in esame, si osserva altresì come il IS non abbia neppure genericamente fatto cenno all'intervenuta prescrizione del reato di falsa testimonianza – indirettamente ascritto anche a Parte_1
e non solo a AD ZH – già accertata all'epoca della pubblicazione della
[...]
notizia, come si evince dalla sentenza menzionata.
Dunque, alla luce di quanto osservato, è evidente il carattere diffamatorio della prima locuzione “testimoni falsi”, sia in quanto falsamente attribuita anche all'attore, sia perché consapevolmente priva di alcun riferimento all'intervenuta prescrizione del rispettivo reato di falsa testimonianza.
5.2. Con riferimento alla seconda asserzione “sotto processo di calunnia”, occorre anzitutto premettere che risulta pacifico che l'attore, all'epoca della pubblicazione della notizia, era indagato e non imputato per il reato di calunnia, in qualità di determinatore o istigatore di AD ZH, la quale aveva compiuto l'azione materiale tipica.
Infatti, tale circostanza è ammessa dallo stesso attore negli atti difensivi conclusivi e risulta dall'ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Napoli del 30 ottobre 2014, in cui si legge il capo di incolpazione e) di (pag. 4 del Parte_1
doc. 4 della comparsa di risposta).
Il termine “processo”, utilizzato dal IS, afferisce giuridicamente alla fase successiva alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero, con cui si esercita l'azione penale, e solo allora l'indagato acquisisce la diversa veste di imputato. pagina 15 di 24 La fase delle indagini preliminari, in cui l'attore si trovava all'epoca della notizia, è estranea al processo, costituendo essa la prima parte del procedimento penale.
Quest'ultimo, invero, a differenza del processo, ricomprende sia la fase investigativa sia l'eventuale successiva fase del giudizio (costituente appunto il processo).
I convenuti si difendono sulla questione relativa alla difformità del termine “processo”, utilizzato scorrettamente nell'articolo, rispetto a quello veritiero di “procedimento”, asserendo che, in primo luogo, la locuzione processo “in tutta evidenza non possiede alcun significato tecnico giuridico idoneo a indicare ed individuare una fase determinata del procedimento penale”. In secondo luogo, essi affermano anche che
“l'asserita difformità fra quanto riportato nell'articolo (l'essere il “sotto Pt_1
processo”, nell'accezione che ne fa parte attrice) con il fatto storico (essere il Pt_1
destinatario di una richiesta di misura cautelare da parte della Procura di Napoli) è insuscettibile di modificare la struttura essenziale del racconto e, soprattutto, si rivela inoffensiva della reputazione del non solo in considerazione di quanto letto Pt_1
negli atti prodotti e sopra richiamati, ma anche avuto riguardo alla oggettiva difficoltà di cogliere la sottigliezza della differenza da parte dell'uomo medio” (pag. 7 della memoria n. 2 dell'art. 183, comma 6, c.p.c. dei convenuti).
L'assunto non è condivisibile né sostenibile, alla luce del recente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza del 18 maggio
2025, n. 13200.
La Suprema Corte, circa il carattere diffamatorio dell'impiego della definizione di imputato in luogo di quella, aderente alla verità, di indagato, ha affermato che “in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio,
pagina 16 di 24 in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p.) e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori”.
Ebbene, come espressamente indicato dalle Sezioni Unite, nel caso di specie il IS ha attribuito indirettamente all'attore la qualità erronea di imputato, mediante l'espresso riferimento al termine “processo”, che rimanda giuridicamente al suddetto status e non a quello corretto di indagato.
Sulla natura diffamatoria dell'attribuzione della qualità di imputato, in luogo di indagato, è insegnamento costante nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che la rappresentazione dello status giuridico di imputato attribuito a una persona sottoposta alle indagini sortisce degli effetti pregiudizievoli sulla reputazione del soggetto protagonista della notizia propalata (Cass., Sez. Un., del 18 maggio 2025, n. 13200).
Inoltre, si deve escludere che, nella fattispecie qui considerata, possa operare l'eccezione richiamata dal principio di diritto delle Sezioni Unite, sopra citato, relativo al caso in cui dal contesto dell'intero articolo pubblicato sia desumibile in maniera univoca e chiara il significato vero (nel caso di specie del termine procedimento) del termine sbagliato altrimenti diffamatorio (quale “sotto processo”). Ciò in quanto il restante articolo in esame, che ha come oggetto principale la revoca della condanna definitiva dei signori
[...]
, non fa alcun altro riferimento a al di fuori delle dichiarazioni CP_5 Parte_1
contestate in tale sede, ossia “Furono condannati a 25 anni di carcere schiacciati nell'immediatezza dei fatti dalle accuse di due testimoni falsi: il figlio della vittima,
e la sua compagna marocchina, ora sotto processo per calunnia”. Parte_1
pagina 17 di 24 Dunque, dal contesto complessivo della notizia, il lettore medio non poteva in alcun modo desumere la verità dei fatti narrati – ossia che l'attore era solo indagato del reato di calunnia e ancora nella fase procedimentale investigativa – nonostante la falsa asserzione “sotto processo” impiegata dal IS.
Infine, si osserva come, anche per tale seconda falsa locuzione, la difformità dal vero non sia per nulla scusabile da parte del IS, in quanto dalla stessa richiamata motivazione della sentenza della Corte d'appello di Roma del 23 giugno 2016, oggetto principale del suo articolo, si legge espressamente la qualifica di “indagato” per e non quella di “imputato” a cui il termine “sotto processo” fa Parte_1
indirettamente richiamo, seppur non indicandolo espressamente.
5.3. Per quanto concerne la sussistenza dei due restanti limiti, deve invece ritenersi che gli stessi siano pienamente rispettati. Invero, risulta sussistente l'interesse pubblico alla divulgazione del ruolo assunto da nel processo avente per oggetto Parte_1
l'omicidio del padre, in quanto nello stesso è stato commesso l'errore giudiziario che nel
2016 ha portato a una sentenza di assoluzione dei signori , in sede di CP_5
revisione. Per la stessa ragione, sussisteva l'utilità sociale nel comunicare che l'attore e
AD ZH risultavano, all'epoca della notizia, indagati per calunnia proprio per aver falsamente accusato i Di . Inoltre, non si dubita del rispetto della continenza CP_5
formale da parte del IS, che ha esposto i fatti senza l'utilizzo di alcuna espressione volgare o offensiva, mantenendo una posizione neutra e rispettosa.
Pertanto, come già indicato, il carattere diffamatorio dello scritto discende esclusivamente dalla sua difformità dalla verità, non scusabile in quanto superabile da parte del IS con la minima possibile diligenza.
6. Accertata la lesione dell'onore e della reputazione dell'attore, quale danno evento, risulta necessario verificare la sussistenza delle conseguenze dannose che lo stesso pagina 18 di 24 lamenta di aver subito. In particolare, egli chiede il risarcimento del danno non patrimoniale, morale ed esistenziale.
6.1. Per quanto concerne la componente esistenziale del danno non patrimoniale, l'attore afferma di essere stato costretto, dopo la pubblicazione dell'articolo diffamatorio, ad abbandonare l'attività lavorativa svolta e la regione Campania, trasferendosi a Bologna privo di mezzi, per paura di subire ritorsioni e vendette dai signori . CP_5
Alla luce della documentazione allegata da parte attrice, non può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio circa l'effettiva alterazione delle abitudini di vita subite a causa della pubblicazione della notizia in esame.
In primo luogo, infatti, l'attore non ha neppure indicato quale attività lavorativa svolgeva prima della diffusione dello scritto, né provato l'interruzione della stessa. Dalla documentazione allegata all'atto di citazione non risulta alcun documento comprovante l'effettivo trasferimento a Bologna, asserito dall'attore.
Inoltre si osserva, nonostante la già menzionata tardività di dette memorie, che il certificato storico di residenza emesso dal Comune di Milano in data 8 aprile 2022 (doc.
7 della memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c.) smentisce in fatto quanto asserito dall'attore. In esso si legge, infatti, che il trasferimento della residenza di Parte_1
presso il Comune di Bologna è avvenuto il 23 settembre 2014, perciò quasi due
[...]
anni prima della data della pubblicazione dell'articolo in esame, ossia il 25 giugno 2016.
Per tali ragioni, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in ordine alla componente esistenziale deve essere respinta.
6.2. Con riferimento invece alla componente morale del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., consistente nel patema d'animo sofferto dal danneggiato per una lesione al diritto della persona costituzionalmente protetto, va accolta la richiesta di condanna in solido al risarcimento dello stesso avanzata dall'attore nei confronti di CP_1
(a cui oggi subentra per atto di fusione
[...] Controparte_4
pagina 19 di 24 incorporazione), nella qualità di casa DI, di , direttore responsabile CP_3
del quotidiano, a titolo di colpa, per omesso controllo del contenuto dell'articolo in esame, e , autore dello stesso. Controparte_2
Come già rilevato da questo Tribunale, sulla base dei principi rielaborati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SS.UU. n. 2972/2009), va osservato che in tema di diffamazione se, da una lato, non può considerarsi il danno in re ipsa – nel senso che esso coincide con la lesione dell'interesse protetto – tuttavia è indubbio che la propalazione di notizie false e offensive incidenti negativamente sulla reputazione e l'onore di una persona o di un ente è causa – secondo ragionevoli canoni eziologici probabilistici – di un turbamento morale (ancorché transeunte), che coinvolge i profili attinenti alla stima e all'immagine di cui un soggetto gode tra i consociati. Va ricordato, poi, che in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, “il danno morale non può che essere liquidato con criteri equitativi, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico” (Cass. n.
17395/2007).
In particolare, l'attore, nella sua citazione, lamenta di aver subito uno stato di sofferenza, di ansia perenne e di paura di subire ripercussioni e vendette dai signori , al CP_5
suo rientro nella regione Campania, a causa della pubblicazione di tali scritti diffamatori.
Tuttavia, prima di procedere alla quantificazione del danno per la componente morale, è necessario osservare che la richiesta risarcitoria risulta priva di prova nella parte in cui l'attore lamenta un danno biologico, pur qualificandolo erroneamente anch'esso come conseguenza dannosa di natura morale per la lesione della reputazione. In particolare, egli sostiene di aver subito a Salerno il 26 novembre 2019, a causa dell'articolo in pagina 20 di 24 esame, un infarto miocardico acuto, con angina instabile, con successivo riconoscimento di uno stato di invalidità pari al 100%.
Per quanto concerne la documentazione allegata circa la richiesta di riconoscimento dell'invalidità proposta il 16 gennaio 2020 e la visita svolta in data 3 febbraio 2020 (doc.
3 dell'atto di citazione), si osserva, come correttamente evidenziato dai convenuti, che da tale certificato non si desume alcuna informazione utile circa la diagnosi svolta, il parere dell'esperto e gli esami compiuti, al fine di poter accertare il nesso di causalità tra l'invalidità riscontrata e la pubblicazione dell'articolo in esame, essendo tutte le singole voci segnate con “omissis”.
Con riferimento all'infarto subito dall'attore il 26 novembre 2019, a seguito del quale è stato sottoposto il giorno dopo ad operazione chirurgica, si osserva che dal certificato allegato all'atto di citazione (doc. 2) non si evince alcun dato o circostanza utile per presumere il rapporto di causalità con la pubblicazione della notizia, avvenuta tre anni prima.
Non risulta dunque in alcun modo provato, neanche in via presuntiva, il nesso di causalità tra la notizia pubblicata e la lesione alla salute dell'attore.
6.3. Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale nella sua componente morale, deve tenersi conto dei criteri orientativi indicati dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano. Fra i quali emergono alcuni indici sussistenti nel caso di specie che risultano determinanti nella liquidazione dell'ammontare del risarcimento, quale l'ampio decorso del tempo dalla pubblicazione delle dichiarazioni diffamanti e la proposizione dell'azione risarcitoria;
la già compromessa reputazione dell'attore, in quanto all'epoca coinvolto in un procedimento per calunnia, poi successivamente archiviato nel 2018;
l'assenza di carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato;
lo spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo; la notorietà del pagina 21 di 24 , ove è stata pubblicata la notizia;
la natura ed entità delle Parte_4
conseguenze dannose, stante la mancata prova della componente esistenziale.
L'insieme di tali diversi criteri, bilanciati tra di loro, consente di ritenere congruo il versamento, a titolo risarcitorio della componente morale del danno non patrimoniale, dell'importo di €15.000,00 in moneta attuale in favore dell'attore. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
7. Quanto alla domanda attorea di condanna in solido del IS , Controparte_2
della casa DI e del direttore , alla Controparte_1 CP_3
riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge n. 47/1948, la stessa va accolta nei soli confronti dell'autore dell'articolo, non essendovi prova del concorso doloso nel reato di diffamazione commesso dal IS.
Tale sanzione, infatti, presuppone la commissione del delitto doloso di diffamazione
(Cass. pen. n. 44117/2019; Cass. civ. n. 16054/2015).
Soltanto con riferimento al IS possono ritenersi sussistenti Controparte_2
tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione a mezzo stampa, per quanto già esposto.
Con riferimento all'elemento soggettivo richiesto dal reato, si ritiene infatti sussistere il dolo in capo al medesimo, in quanto le risultanze documentali dimostrano che
[...]
era a conoscenza del contenuto dei provvedimenti giudiziari relativi alla CP_2
vicenda e ha consapevolmente utilizzato termini giuridicamente scorretti e generici e omesso dati rilevanti che avrebbero descritto, in modo veritiero e corretto, la posizione procedimentale di rivestita all'epoca della notizia. Parte_1
Accertata la sussistenza del delitto di diffamazione, , quale autore delle Controparte_2
dichiarazioni diffamatorie, va condannato al pagamento della somma di euro 1.500,00, a titolo di sanzione pecuniaria.
pagina 22 di 24 8. La casa DI va poi condannata alla rimozione delle dichiarazioni diffamatorie presso il sito di pertinenza Parte_5
Va inoltre inibita la diffusione delle stesse con qualunque forma e mezzo, con l'applicazione di una penale, che si stima di quantificare nella misura di euro 500,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria.
9. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri medi previsti da D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e vanno pertanto rifuse dai convenuti in solido all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
oggi e , con citazione Controparte_4 CP_3 Controparte_2
notificata il 16 marzo 2021, così provvede:
a) accerta e dichiara che, mediante la diffusione dell'articolo del 25 giugno 2016, i convenuti hanno illegittimamente leso la reputazione di Parte_1
b) condanna i convenuti in solido a pagare, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 15.000,00 in moneta attuale, oltre agli interessi di legge dalla data della sentenza al saldo effettivo, in conseguenza della pubblicazione sul “Corriere del Mezzogiorno” del 25 giugno 2016 dell'articolo “Per 15 anni in carcere da innocenti.
Sentenza annullata, di nuovo liberi” da ritenersi, nei punti indicati in motivazione, a contenuto diffamatorio;
c) condanna , quale autore dell'articolo, al pagamento della somma di Controparte_2
€ 1.500,00 ex art.12 l. n. 47/1948; pagina 23 di 24 d) ordina alla la rimozione delle dichiarazioni diffamatorie Controparte_4
presso il sito di sua pertinenza;
Parte_5
e) inibisce ogni ulteriore diffusione delle dichiarazioni diffamatorie, con qualunque forma e mezzo;
f) impone, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle dichiarazioni false, a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente sentenza, e per ogni singola violazione dell'inibitoria;
g) respinge ogni altra domanda;
h) condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in €
1.686,00 per anticipazioni e in € 5.077,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori.
Milano, 18 giugno 2025
Il giudice
Anna Bellesi
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