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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/07/2024, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Marozzo Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 715/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
, nata in [...], Albania (EE), il 04.12.1978, C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], Località Zerbetta Inferiore n. 45, titolo di studio scuola media inferiore, professione O.S.S., reddito medio mensile € 1.200,00 circa, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giulia Marchioni del Foro di Milano (C.F. – C.F._2
presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Milano (MI), Email_1
Via della Guastalla n. 1-
ricorrente -
contro
, nato a [...] – Vlore (Albania), il 10.03.1975, C.F. , CP_1 C.F._3 residente in [...] interno 4bis
- resistente -
Conclusioni della ricorrente CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale di Alessandria adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, Voglia, previa emissione di tutti i provvedimenti, anche urgenti, ritenuti opportuni e/o necessari:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.07.2015 a LO (Albania) tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
- Dichiarare che le Parti, le quali sono autonome e indipendenti economicamente, non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra e che, quindi, ciascun coniuge, in quanto titolare di adeguati redditi propri, provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- Dare atto che la casa a suo tempo adibita ad abitazione familiare, ubicata in Gavi (AL), Località
Zerbetta Inferiore n. 45, resterà assegnata alla signora che l'ha acquistata prima del Parte_1 matrimonio e che ne è proprietaria esclusiva, con ogni arredo e corredo, avendo già le parti provveduto alla divisione dei beni mobili e degli arredi presenti nella stessa;
- Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato alla parte resistente la sig.ra esponeva di Parte_1 avere contratto matrimonio civile nel Comune di LO, in Albania, in data 10.07.2015, con il sig.
come da certificato dell'atto di matrimonio (atto n. 64 del 10 luglio 2015) CP_1 scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
evidenziava parte ricorrente che dall'unione matrimoniale non erano nati figli e non era stata adottata né legittimata prole.
Esponeva parte ricorrente che con il tempo erano sorti insanabili contrasti che avevano fatto venire meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed avevano reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, al punto che la ricorrente signora decideva di adire Pt_1
Tribunale di Alessandria al fine di ottenere la pronuncia della separazione giudiziale con addebito al sig. Quest'ultimo, infatti, nel settembre del 2020 abbandonava l'abitazione familiare e CP_1 riferiva alla ricorrente di aver intrapreso un'altra relazione sentimentale;
Con sentenza n. 447/2021, pubblicata il 01.06.2021, nel procedimento civile n. 3083/2020 il
Tribunale di Alessandria dichiarava la separazione personale dei coniugi e detto provvedimento diveniva irrevocabile in data 29.12.2021. Esponeva parte ricorrente che era ormai, certa l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio ed era trascorso il termine di legge per procedere alla richiesta di scioglimento dello stesso. Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ CHIEDE Che
l'Ill.mo Tribunale di Alessandria adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, Voglia, previa emissione di tutti i provvedimenti, anche urgenti, ritenuti opportuni e/o necessari: - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.07.2015 a LO
(Albania) tra la sig.ra ed il sig. Dichiarare che le Parti, le quali sono Parte_1 CP_1 autonome e indipendenti economicamente, non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra e che, quindi, ciascun coniuge, in quanto titolare di adeguati redditi propri, provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- Dare atto che la casa a suo tempo adibita ad abitazione familiare, ubicata in Gavi (AL), Località Zerbetta Inferiore n. 45, resterà assegnata alla signora che l'ha Parte_1 acquistata prima del matrimonio e che ne è proprietaria esclusiva, con ogni arredo e corredo, avendo già le parti provveduto alla divisione dei beni mobili e degli arredi presenti nella stessa;
-
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
Con decreto 26 marzo 2024 il sig. Presidente del Tribunale designava il giudice relatore al quale veniva delegata la trattazione ed istruzione del procedimento;
fissa l'udienza del 2.7.2024 ore 9.
In detta udienza veniva dichiarata la contumacia del resistente;
la parte ricorrente chiedeva di precisare le conclusioni come in epigrafe riportate.
Il Giudice preso atto della richiesta autorizzava la precisazione delle conclusioni e riservava la causa per la decisione collegiale senza assegnazione di termini per memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva come il matrimonio contratto in Albania, LO (doc. 2 parte ricorrente) pur non trascritto presso gli uffici dello Stato civile. è efficace in Italia. Tanto perché la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n.
218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa. Invero la Corte di Cassazione ha affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancanza di trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile;
il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civo, Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985). Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 a) reg. 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la loro residenza abituale in Gavi (AL), residenza in cui risiede ancora la moglie;
la legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art: 8 a/b) reg. 1259/2010.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile fra i coniugi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie il resistente è rimasto contumace nel giudizio, con ciò dimostrando – in fatto – la sua volontà di non opporsi alla richiesta di parte ricorrente.
Sono inoltre decorsi i termini di legge dall'irrevocabilità della sentenza di separazione pronunciata con sentenza n. 447/2021, pubblicata il 01.06.2021, nel procedimento civile n.
3083/2020 divenuta irrevocabile in data 29.12.2021.
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento
(in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano 20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Sotto tale aspetto, pertanto, la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente
(che peraltro ha dichairato di essersene la proprietaria) deve essere rigettata.
Nel caso concreto, in assenza di opposizione del ricorrente sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra i Sig. (C.F. Parte_1
e (C.F. ), nel Comune di C.F._1 CP_1 C.F._3
LO, in Albania, in data 10.07.2015, (atto n. 64 del 10 luglio 2015)
rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 2 luglio 2024.
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Antonio Marozzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Marozzo Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 715/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
, nata in [...], Albania (EE), il 04.12.1978, C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], Località Zerbetta Inferiore n. 45, titolo di studio scuola media inferiore, professione O.S.S., reddito medio mensile € 1.200,00 circa, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giulia Marchioni del Foro di Milano (C.F. – C.F._2
presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Milano (MI), Email_1
Via della Guastalla n. 1-
ricorrente -
contro
, nato a [...] – Vlore (Albania), il 10.03.1975, C.F. , CP_1 C.F._3 residente in [...] interno 4bis
- resistente -
Conclusioni della ricorrente CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale di Alessandria adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, Voglia, previa emissione di tutti i provvedimenti, anche urgenti, ritenuti opportuni e/o necessari:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.07.2015 a LO (Albania) tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
- Dichiarare che le Parti, le quali sono autonome e indipendenti economicamente, non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra e che, quindi, ciascun coniuge, in quanto titolare di adeguati redditi propri, provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- Dare atto che la casa a suo tempo adibita ad abitazione familiare, ubicata in Gavi (AL), Località
Zerbetta Inferiore n. 45, resterà assegnata alla signora che l'ha acquistata prima del Parte_1 matrimonio e che ne è proprietaria esclusiva, con ogni arredo e corredo, avendo già le parti provveduto alla divisione dei beni mobili e degli arredi presenti nella stessa;
- Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato alla parte resistente la sig.ra esponeva di Parte_1 avere contratto matrimonio civile nel Comune di LO, in Albania, in data 10.07.2015, con il sig.
come da certificato dell'atto di matrimonio (atto n. 64 del 10 luglio 2015) CP_1 scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
evidenziava parte ricorrente che dall'unione matrimoniale non erano nati figli e non era stata adottata né legittimata prole.
Esponeva parte ricorrente che con il tempo erano sorti insanabili contrasti che avevano fatto venire meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed avevano reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, al punto che la ricorrente signora decideva di adire Pt_1
Tribunale di Alessandria al fine di ottenere la pronuncia della separazione giudiziale con addebito al sig. Quest'ultimo, infatti, nel settembre del 2020 abbandonava l'abitazione familiare e CP_1 riferiva alla ricorrente di aver intrapreso un'altra relazione sentimentale;
Con sentenza n. 447/2021, pubblicata il 01.06.2021, nel procedimento civile n. 3083/2020 il
Tribunale di Alessandria dichiarava la separazione personale dei coniugi e detto provvedimento diveniva irrevocabile in data 29.12.2021. Esponeva parte ricorrente che era ormai, certa l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio ed era trascorso il termine di legge per procedere alla richiesta di scioglimento dello stesso. Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ CHIEDE Che
l'Ill.mo Tribunale di Alessandria adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, Voglia, previa emissione di tutti i provvedimenti, anche urgenti, ritenuti opportuni e/o necessari: - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.07.2015 a LO
(Albania) tra la sig.ra ed il sig. Dichiarare che le Parti, le quali sono Parte_1 CP_1 autonome e indipendenti economicamente, non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra e che, quindi, ciascun coniuge, in quanto titolare di adeguati redditi propri, provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- Dare atto che la casa a suo tempo adibita ad abitazione familiare, ubicata in Gavi (AL), Località Zerbetta Inferiore n. 45, resterà assegnata alla signora che l'ha Parte_1 acquistata prima del matrimonio e che ne è proprietaria esclusiva, con ogni arredo e corredo, avendo già le parti provveduto alla divisione dei beni mobili e degli arredi presenti nella stessa;
-
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
Con decreto 26 marzo 2024 il sig. Presidente del Tribunale designava il giudice relatore al quale veniva delegata la trattazione ed istruzione del procedimento;
fissa l'udienza del 2.7.2024 ore 9.
In detta udienza veniva dichiarata la contumacia del resistente;
la parte ricorrente chiedeva di precisare le conclusioni come in epigrafe riportate.
Il Giudice preso atto della richiesta autorizzava la precisazione delle conclusioni e riservava la causa per la decisione collegiale senza assegnazione di termini per memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva come il matrimonio contratto in Albania, LO (doc. 2 parte ricorrente) pur non trascritto presso gli uffici dello Stato civile. è efficace in Italia. Tanto perché la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n.
218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa. Invero la Corte di Cassazione ha affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancanza di trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile;
il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civo, Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985). Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 a) reg. 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la loro residenza abituale in Gavi (AL), residenza in cui risiede ancora la moglie;
la legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art: 8 a/b) reg. 1259/2010.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile fra i coniugi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie il resistente è rimasto contumace nel giudizio, con ciò dimostrando – in fatto – la sua volontà di non opporsi alla richiesta di parte ricorrente.
Sono inoltre decorsi i termini di legge dall'irrevocabilità della sentenza di separazione pronunciata con sentenza n. 447/2021, pubblicata il 01.06.2021, nel procedimento civile n.
3083/2020 divenuta irrevocabile in data 29.12.2021.
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento
(in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano 20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Sotto tale aspetto, pertanto, la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente
(che peraltro ha dichairato di essersene la proprietaria) deve essere rigettata.
Nel caso concreto, in assenza di opposizione del ricorrente sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra i Sig. (C.F. Parte_1
e (C.F. ), nel Comune di C.F._1 CP_1 C.F._3
LO, in Albania, in data 10.07.2015, (atto n. 64 del 10 luglio 2015)
rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 2 luglio 2024.
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Antonio Marozzo)