Cass. civ., sez. II, sentenza 09/05/2013, n. 10986
CASS
Sentenza 9 maggio 2013

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La vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra il debitore ed il creditore, ove determini la definitiva acquisizione della proprietà del bene in mancanza di pagamento del debito garantito, è nulla per frode alla legge, in quanto diretta ad eludere il divieto del patto commissorio. Principale elemento sintomatico della frode è costituito dalla sproporzione tra l'entità del debito e il valore dato in garanzia, in quanto il legislatore, nel formulare un giudizio di disvalore nei riguardi del patto commissorio, ha presunto, alla stregua dell'"id quod plerumque accidit", che in siffatta convenzione il creditore pretenda una garanzia eccedente il credito, sicché, ove questa sproporzione manchi - come nel pegno irregolare, nel riporto finanziario e nel cosiddetto patto marciano (ove al termine del rapporto si procede alla stima del bene e il creditore, per acquisirlo, è tenuto al pagamento dell'importo eccedente l'entità del credito) - l'illiceità della causa è esclusa.

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  • 1D.L. 59/2016. Le banche possono appropriarsi degli immobili dati in garanzia senza l’espropriazione forzata
    Marco Capone · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    A seguito del D.L. 59/2016 (convertito con modifiche dalla L. 119/2016) che introduce l'art. 48 bis del T.U.B., le società operanti nella concessione del credito, oltre ad avvalersi degli ordinari strumenti di garanzia previsti dal codice civile, potranno tutelare le loro operazioni di finanziamento mediante un accordo definito “trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”. Si tratta di un contratto in virtù del quale un soggetto, a garanzia del finanziamento ottenuto, cede all'ente finanziatore la proprietà o altro diritto reale su di un bene immobile, sottoponendo l'effetto traslativo alla condizione sospensiva del totale adempimento del debito. Nel caso di avveramento …

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    Ciro Maria Ruocco · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Abstract Il presente contributo si propone di analizzare il contenuto e la portata dell'estensione ermeneutica del divieto di patto commissorio. Il vaglio dei limiti operativi dell'istituto risponde al tentativo di includere e legittimare nel nostro ordinamento le attuali istanze progressiste della realtà economico- sociale. Il progresso e le nuove sfide commerciali, infatti, impongono agli operatori del settore una continua sfida: armonizzare il formalismo delle nostre strutture civiliste con l'elasticità e la mutevolezza delle esigenze sociali. Questa esigenza è stata avvertita fortemente in quei settori del diritto dove si è assistito al proliferarsi di nuovi strumenti giuridici, nati …

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  • 4La vendita di garanzia tra patto commissorio e patto marciano
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    Nel diritto romano il concetto di obbligazione indicava un vincolo materiale (nexum) che legava due soggetti e che poteva essere sciolto soltanto dal soggetto obbligato (obligatus) mediante la solutio, la quale corrispondeva ad una rottura del vincolo materiale suddetto. Il nexum si configurava dunque come garanzia patrimoniale del credito, garanzia consistente nella persona stessa del debitore: difatti laddove l'obligatus non riuscisse ad estinguere il debito allora, di regola, tale inadempimento lo costringeva ad una schiavitù perpetua, legando sé stesso alla persona del creditore fin quando non fosse riuscito a pagare il riscatto[i]. Il termine “obbligazione” deriva dal verbo latino …

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  • 5Patto commissorio e patto marciano, due figure a confronto
    Iacopo Brotini · https://www.studiocataldi.it/ · 1 febbraio 2018

    di Iacopo Brotini - Come noto, l'ordinamento giuridico sancisce espressamente il divieto del c.d. patto commissorio ovvero l'accordo concluso tra creditore e debitore in forza del quale, in caso di inadempimento del debito garantito, il primo potrebbe veder soddisfatte le proprie ragioni attraverso il trasferimento in proprio favore della proprietà del bene dato in pegno dal secondo ovvero dal medesimo ipotecato. Il divieto del patto commissorio Il fondamento normativo di suddetto divieto si rinviene anzitutto nella previsione generale di cui all'art. 2744 c.c. (a mente della quale: "E' nullo il patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/05/2013, n. 10986
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10986
Data del deposito : 9 maggio 2013

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