Articolo 1963 del Codice civile
Articolo 1962Articolo 1964
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19 aprile 1942
Art. 1963.

(Divieto del patto commissorio).

E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprieta' dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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