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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione del 24.03.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1447/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA AVV. anche quale procuratore ex art. 86 cpc ed elettivamente domiciliato in Parte_1 Piedi Carmine n. 5 –ricorrente– E
, – in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e Controparte_1 difeso dall'avvocato Pasquale Eboli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Portici (CE) al Corso Garibaldi n.85 – resistente- NONCHE'
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Gaetano Cinque ed elettivamente domiciliata in presente in Caserta alla via De Gasperi n. 40 – resistente – FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 07/03/2023, il ricorrente, in epigrafe indicato, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239000068465 notificata in data 14.0.2.2023 ed avverso le cartelle di pagamento richiamate aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali CP_2 annualità n. 2009 (cartella n. 02820120000430768000) ed annualità 2011 ( cartella n.
028201600305788000) per l'importo complessivo di € 2.640,96, deducendo la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata mediante posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri, l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta decadenza, nonché la prescrizione dei crediti azionati.
Concludeva pertanto chiedendo di annullare gli atti impugnati con vittoria di spese di lite con distrazione.
Si costituiva la , che resisteva all'avverso ricorso Controparte_2 Parte_2 deducendo la sua infondatezza.. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso chiedendo, in via riconvenzionale, nel caso in cui la contribuzione iscritta nei ruoli impugnati venisse annullata per decadenza ovvero per vizi inerenti la procedura, la condanna dell'opponente al versamento diretto delle somme di cui sarà accertata la debenza, in favore della CP_2
1 Si costituiva, altresì, l' che concludeva, come in atti, per il rigetto e/o Controparte_1 inammissibilità della domanda.
Istruita in via documentale all'esito dell'udienza di discussione la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestualmente letti
**********
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6
D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010 ).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa
2 contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt.
615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass.
n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c..
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente,
3 fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007;
Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Proprio in applicazione del principio di diritto appena illustrato, grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività dell'azione giudiziaria, in quanto è quest'ultimo che deve anche allegare la data in cui ha avuto effettiva conoscenza del debito contributivo di cui contesta la spettanza;
invero da tale data decorrerebbe il termine per proporre opposizione.
Tanto premesso, va verificato il tipo di doglianza proposta e qualificata la natura dell'opposizione.
Ebbene avverso le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato la parte opponente ha dedotto, nel ricorso introduttivo, l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. 46/99, nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Tale opposizione appare tardiva in quanto risulta proposta oltre il termine di 20 e 40 giorni dalla notifica della prima cartella di pagamento dedotta in ricorso: difatti l' ha Controparte_1 documentato di aver notificato la cartella di pagamento n. 02820120000430768000, in data 14-02-2012
(cfr. avviso di ricevimento in atti ) presso l'indirizzo di residenza alla data della notifica. Come si evince dal certificato storico di residenza dal 28.02.2009 al 25.03.2012 risulta residente in Piazza Carmine
Piedimonte Matese.
L'eccezione di mancato invio della raccomandata informativa appare infondata per le ragioni di seguito illustrate.
L'art. 26 DPR 602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali , prevede che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
4 In materia, la Cassazione, con sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ha affermato che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del
d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
Anche in materia di notifica degli avvisi ed atti al contribuente, la Suprema Corte (v. Sez. 5, Sentenza n.
17598 del 28/07/2010) ha affermato che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva ritenuto valida la notifica dell'invìto al contraddittorio endoprocedimentale ai fini dell'accertamento con adesione ex art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, effettuata con raccomandata, non ritirata presso l'ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l'invio della raccomandata informativa previsto dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998)”.
Infine la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di ICI, per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così escludendo l'applicabilità degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., con la conseguenza che le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, per cui, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, proponendo querela di falso, la
5 assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (cfr.
Cass. 270/2012).
Ciò posto nel caso di specie l'avviso di ricevimento prodotto dall' Controparte_1
(certamente riferibile alla cartella di cui è causa essendovi coincidenza su entrambi gli atti del numero di raccomandata) risulta consegnato all'indirizzo di residenza/domicilio dell'opponente ed altresì regolarmente sottoscritto dall'addetto alla casa;
in mancanza di querela di falso (che la parte ricorrente non ha proposto) deve ritenersi regolarmente perfezionata la notifica degi atti in questione in quanto ricevuto, fino a prova contraria –non fornita- da soggetto in relazione con il destinatario.
Pertanto tale cartella di pagamento è stata correttamente notificata alla parte istante e quest'ultima non ha proposto impugnazione entro il termine di 40 giorni di cui al D.lgs. 46/99.
L'opposizione proposta relativa a tale vizio di merito (insussistenza dell'obbligo di pagamento della detta contribuzione) difatti, deve considerarsi tardiva rispetto a tale titolo correttamente notificato.
Ne consegue l'intangibilità nel merito della pretesa creditoria azionata oltre ad essere tardiva l'eccezione di decadenza sollevata.
In relazione alla dedotta prescrizione successiva la stessa non risulta fondata.
Sul punto giova precisare che il termine di prescrizione dei contributi in favore della
[...]
in favore degli avvocati e procuratori decorre dalla data di trasmissione alla Parte_3
da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della medesima legge, trattandosi CP_2 di norma dettata con riferimento ad una particolare categoria di professionisti, non paragonabile, né assimilabile ad altre, per le quali non si ravvisa la presenza di un datore di lavoro obbligato a liquidare periodicamente i contributi, a denunciarli all' ed a pagarli, derivando l'adempimento contributivo da CP_3 un comportamento spontaneo dell'interessato, valendo il principio generale secondo il quale "contra non valentem agere non currit praescriptio", non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento, né irrazionalità tale da inficiare la scelta legislativa (cfr Cass Sez. L, Sentenza n. 24414 del 02/10/2008 la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 (riforma del sistema previdenziale forense) in riferimento all'art. 3
Cost., nella parte in cui dispone che il termine di prescrizione dei contributi in favore della Controparte_2 di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell' obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della medesima legge). CP_2
Con sentenza 6.9.2007 n. 18698 la Suprema Corte ha precisato che la L. n. 335 del 1995, ha unificato i termini di prescrizione dei contributi previdenziali afferenti ad enti di previdenza anche diversi dall' CP_3 ma non ha inciso sulla previgente disposizione di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, in virtù della quale la prescrizione in tema di previdenza forense inizia a decorrere dalla trasmissione della dichiarazione prevista dagli artt. 17 e 23 della stessa Legge. Non si tratta di sospensione della prescrizione,
6 ma di inizio della decorrenza della stessa dal momento in cui la è posta in grado di verificare la CP_2 debenza e l'ammontare dei contributi.
Ciò posto in ordine al dies a quo del termine prescrizionale, occorre ancora rilevare che il regime della prescrizione dei contributi, come è noto, è stato regolato dall'art. 3 della Legge 335/1995 (prescrizione quinquennale), fino alla innovazione introdotta dall'art. 66 Legge n. 247/2012, che, in vigore dal 2 febbraio 2013, ha previsto che “ la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”, in sostanza riportando il termine alla decennalità. Controparte_2
Il problema insorto dall'applicazione di questa norma è stato risolto dall'intervento della Cassazione, la quale (sez. lav., 18 marzo 2013, n. 6729 successivamente confermata da Cass. Cassazione civile, sez. lav.,
09/09/2014, n. 18953) ha statuito che “La nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente.”
Giudicando la fattispecie in esame alla stregua dei suesposti principi, va riferito che tenuto conto della data di entrata in vigore della legge 247/2012 (ossia il 02.02.2013), alcun termine di prescrizione risultava maturato, tenuto conto dell'annualità dei contributi omessi (2009) e della data di notifica della cartella di pagamento n. 02820120000430768000 (14.02.2012). Ne consegue che trova dunque applicazione la nuova disciplina normativa ovvero la prescrizione decennale.
Nella specie la stessa è stata tempestivamente interrotta in quanto la convenuta ha notificato in CP_2 data 10.12.2018 lettera di messa in mora (cfr. allegati nn. 11 e 12 produzione
[...]
) e , successivamente, l' ha notificato, Controparte_4 Controparte_1 all'istante, in data 14.02.2023, l'intimazione di pagamento impugnata con il presente ricorso.
In relazione alla cartella di pagamento n. 028201600305788000 (relativa a conguagli contributivi anno
2011), l' non ha dato prova della notifica della stessa nella data indicata. Controparte_1
Di contro, la mancata prova della notifica della predetta cartella di pagamento è idonea a consentire la contestazione nel merito della pretesa consentendo al debitore di “recuperare la tutela in sede di esecuzione esattoriale non esercitata per la mancata notifica della detta cartella” (cfr ex plurimis Cass. Sez.
5 n.18972/07).
Va, preliminarmente, affrontata la censura relativa alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo.
L'art. 25, comma 1, d.lgs. 46/1999 prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero,
7 per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
Effettivamente, i contributi oggetto della cartella sono stati iscritti a ruolo, dall'ente esattoriale, in violazione della innanzi richiamata normativa.
Tuttavia, occorre rilevare che nell'opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi, il giudice deve esaminare nel merito il contenuto della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, sicché i vizi formali della cartella comportano soltanto l'impossibilità di avvalersene quale titolo esecutivo, ma non incidono sull'esistenza e sull'ammontare del credito da essa portato ( Sez. L, Sentenza n. 774 del
19/01/2015 (Rv. 634271 - 01).
Ed invero, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l'ente impositore, pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 3486 del
23/02/2016), che, nella fattispecie è avvenuta.
Ciò posto, essendo incontestati i presupposti fondanti la debenza di detti contributi, occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione.
Con riferimento al contributo integrativo dovuto in autoliquidazione per l'anno 2011, come emerge dalla documentazione allegata, il professionista ha inviato la dichiarazione reddituale del predetto anno in data
29/09/2012, e le predette quote sono state contestate con nota ricevuta dall'istante, in data 12/01/2016
(cfr. allegati nn. 13, 14, 15, 16, produzione . CP_2
Applicando i suesposti principi di diritto in materia di prescrizione, va riferito che tenuto conto della data di entrata in vigore della legge 247/2012 (ossia il 02.02.2013), alcun termine di prescrizione risultava maturato, tenuto conto dell'annualità dei contributi omessi (2011). Ne consegue che trova dunque applicazione la nuova disciplina normativa ovvero la prescrizione decennale.
Come già anticipato, è stata interrotta la prescrizione, con la missiva notificata in data 12.01.2016 (Cfr. allegati produzione e successivamente, in data 14.02.2023, con l'intimazione di pagamento CP_2 impugnata con il presente ricorso.
Ne consegue che, alcun termine risulta maturato atteso che, gli enti convenuti hanno interrotto tempestivamente la prescrizione, con gli atti innanzi richiamati e, pertanto, i contributi/conguagli richiesti sono dovuti.
Ne consegue che, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, pertanto, il ricorrente va condannato al versamento in favore della della Controparte_4 somma di euro ed € 311,11, a titolo di contributi /conguagli anno 2011 oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo
8 Ritiene, inoltre il Tribunale che è irrilevante che la notifica dell'intimazione di pagamento sia avvenuta presso un indirizzo pec non istituzionale ovvero presso un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Come ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica la Suprema Corte di
Cassazione (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della
P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Il medesimo orientamento è stato recentemente confermato da Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023,
n.6015 proprio con riferimento ad un caso afferente la notifica di una cartella esattoriale. I principi espressi possono essere pertanto applicati al caso in esame per ritenere valide le notifiche degli atti interruttivi e delle cartelle notificate a mezzo PEC.
In conclusione anche tale eccezione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche esaminate, sono interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la decadenza dall'iscrizione a ruolo in relazione alla cartella di pagamento n.
028201600305788000;
2) rigetta nel resto il ricorso
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara dovuti i conguagli contributivi relativi all'anno 2011, e, per l'effetto, condanna la parte ricorrente al versamento in favore della
[...]
della somma di euro ed € 311,11 oltre interessi legali dalla data del Controparte_4 dovuto al saldo
4) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione del 24.03.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1447/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA AVV. anche quale procuratore ex art. 86 cpc ed elettivamente domiciliato in Parte_1 Piedi Carmine n. 5 –ricorrente– E
, – in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e Controparte_1 difeso dall'avvocato Pasquale Eboli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Portici (CE) al Corso Garibaldi n.85 – resistente- NONCHE'
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Gaetano Cinque ed elettivamente domiciliata in presente in Caserta alla via De Gasperi n. 40 – resistente – FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 07/03/2023, il ricorrente, in epigrafe indicato, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239000068465 notificata in data 14.0.2.2023 ed avverso le cartelle di pagamento richiamate aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali CP_2 annualità n. 2009 (cartella n. 02820120000430768000) ed annualità 2011 ( cartella n.
028201600305788000) per l'importo complessivo di € 2.640,96, deducendo la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata mediante posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri, l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta decadenza, nonché la prescrizione dei crediti azionati.
Concludeva pertanto chiedendo di annullare gli atti impugnati con vittoria di spese di lite con distrazione.
Si costituiva la , che resisteva all'avverso ricorso Controparte_2 Parte_2 deducendo la sua infondatezza.. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso chiedendo, in via riconvenzionale, nel caso in cui la contribuzione iscritta nei ruoli impugnati venisse annullata per decadenza ovvero per vizi inerenti la procedura, la condanna dell'opponente al versamento diretto delle somme di cui sarà accertata la debenza, in favore della CP_2
1 Si costituiva, altresì, l' che concludeva, come in atti, per il rigetto e/o Controparte_1 inammissibilità della domanda.
Istruita in via documentale all'esito dell'udienza di discussione la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestualmente letti
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Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6
D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010 ).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa
2 contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt.
615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass.
n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c..
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente,
3 fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007;
Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Proprio in applicazione del principio di diritto appena illustrato, grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività dell'azione giudiziaria, in quanto è quest'ultimo che deve anche allegare la data in cui ha avuto effettiva conoscenza del debito contributivo di cui contesta la spettanza;
invero da tale data decorrerebbe il termine per proporre opposizione.
Tanto premesso, va verificato il tipo di doglianza proposta e qualificata la natura dell'opposizione.
Ebbene avverso le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato la parte opponente ha dedotto, nel ricorso introduttivo, l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. 46/99, nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Tale opposizione appare tardiva in quanto risulta proposta oltre il termine di 20 e 40 giorni dalla notifica della prima cartella di pagamento dedotta in ricorso: difatti l' ha Controparte_1 documentato di aver notificato la cartella di pagamento n. 02820120000430768000, in data 14-02-2012
(cfr. avviso di ricevimento in atti ) presso l'indirizzo di residenza alla data della notifica. Come si evince dal certificato storico di residenza dal 28.02.2009 al 25.03.2012 risulta residente in Piazza Carmine
Piedimonte Matese.
L'eccezione di mancato invio della raccomandata informativa appare infondata per le ragioni di seguito illustrate.
L'art. 26 DPR 602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali , prevede che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
4 In materia, la Cassazione, con sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ha affermato che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del
d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
Anche in materia di notifica degli avvisi ed atti al contribuente, la Suprema Corte (v. Sez. 5, Sentenza n.
17598 del 28/07/2010) ha affermato che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva ritenuto valida la notifica dell'invìto al contraddittorio endoprocedimentale ai fini dell'accertamento con adesione ex art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, effettuata con raccomandata, non ritirata presso l'ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l'invio della raccomandata informativa previsto dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998)”.
Infine la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di ICI, per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così escludendo l'applicabilità degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., con la conseguenza che le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, per cui, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, proponendo querela di falso, la
5 assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (cfr.
Cass. 270/2012).
Ciò posto nel caso di specie l'avviso di ricevimento prodotto dall' Controparte_1
(certamente riferibile alla cartella di cui è causa essendovi coincidenza su entrambi gli atti del numero di raccomandata) risulta consegnato all'indirizzo di residenza/domicilio dell'opponente ed altresì regolarmente sottoscritto dall'addetto alla casa;
in mancanza di querela di falso (che la parte ricorrente non ha proposto) deve ritenersi regolarmente perfezionata la notifica degi atti in questione in quanto ricevuto, fino a prova contraria –non fornita- da soggetto in relazione con il destinatario.
Pertanto tale cartella di pagamento è stata correttamente notificata alla parte istante e quest'ultima non ha proposto impugnazione entro il termine di 40 giorni di cui al D.lgs. 46/99.
L'opposizione proposta relativa a tale vizio di merito (insussistenza dell'obbligo di pagamento della detta contribuzione) difatti, deve considerarsi tardiva rispetto a tale titolo correttamente notificato.
Ne consegue l'intangibilità nel merito della pretesa creditoria azionata oltre ad essere tardiva l'eccezione di decadenza sollevata.
In relazione alla dedotta prescrizione successiva la stessa non risulta fondata.
Sul punto giova precisare che il termine di prescrizione dei contributi in favore della
[...]
in favore degli avvocati e procuratori decorre dalla data di trasmissione alla Parte_3
da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della medesima legge, trattandosi CP_2 di norma dettata con riferimento ad una particolare categoria di professionisti, non paragonabile, né assimilabile ad altre, per le quali non si ravvisa la presenza di un datore di lavoro obbligato a liquidare periodicamente i contributi, a denunciarli all' ed a pagarli, derivando l'adempimento contributivo da CP_3 un comportamento spontaneo dell'interessato, valendo il principio generale secondo il quale "contra non valentem agere non currit praescriptio", non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento, né irrazionalità tale da inficiare la scelta legislativa (cfr Cass Sez. L, Sentenza n. 24414 del 02/10/2008 la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 (riforma del sistema previdenziale forense) in riferimento all'art. 3
Cost., nella parte in cui dispone che il termine di prescrizione dei contributi in favore della Controparte_2 di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell' obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della medesima legge). CP_2
Con sentenza 6.9.2007 n. 18698 la Suprema Corte ha precisato che la L. n. 335 del 1995, ha unificato i termini di prescrizione dei contributi previdenziali afferenti ad enti di previdenza anche diversi dall' CP_3 ma non ha inciso sulla previgente disposizione di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, in virtù della quale la prescrizione in tema di previdenza forense inizia a decorrere dalla trasmissione della dichiarazione prevista dagli artt. 17 e 23 della stessa Legge. Non si tratta di sospensione della prescrizione,
6 ma di inizio della decorrenza della stessa dal momento in cui la è posta in grado di verificare la CP_2 debenza e l'ammontare dei contributi.
Ciò posto in ordine al dies a quo del termine prescrizionale, occorre ancora rilevare che il regime della prescrizione dei contributi, come è noto, è stato regolato dall'art. 3 della Legge 335/1995 (prescrizione quinquennale), fino alla innovazione introdotta dall'art. 66 Legge n. 247/2012, che, in vigore dal 2 febbraio 2013, ha previsto che “ la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”, in sostanza riportando il termine alla decennalità. Controparte_2
Il problema insorto dall'applicazione di questa norma è stato risolto dall'intervento della Cassazione, la quale (sez. lav., 18 marzo 2013, n. 6729 successivamente confermata da Cass. Cassazione civile, sez. lav.,
09/09/2014, n. 18953) ha statuito che “La nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente.”
Giudicando la fattispecie in esame alla stregua dei suesposti principi, va riferito che tenuto conto della data di entrata in vigore della legge 247/2012 (ossia il 02.02.2013), alcun termine di prescrizione risultava maturato, tenuto conto dell'annualità dei contributi omessi (2009) e della data di notifica della cartella di pagamento n. 02820120000430768000 (14.02.2012). Ne consegue che trova dunque applicazione la nuova disciplina normativa ovvero la prescrizione decennale.
Nella specie la stessa è stata tempestivamente interrotta in quanto la convenuta ha notificato in CP_2 data 10.12.2018 lettera di messa in mora (cfr. allegati nn. 11 e 12 produzione
[...]
) e , successivamente, l' ha notificato, Controparte_4 Controparte_1 all'istante, in data 14.02.2023, l'intimazione di pagamento impugnata con il presente ricorso.
In relazione alla cartella di pagamento n. 028201600305788000 (relativa a conguagli contributivi anno
2011), l' non ha dato prova della notifica della stessa nella data indicata. Controparte_1
Di contro, la mancata prova della notifica della predetta cartella di pagamento è idonea a consentire la contestazione nel merito della pretesa consentendo al debitore di “recuperare la tutela in sede di esecuzione esattoriale non esercitata per la mancata notifica della detta cartella” (cfr ex plurimis Cass. Sez.
5 n.18972/07).
Va, preliminarmente, affrontata la censura relativa alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo.
L'art. 25, comma 1, d.lgs. 46/1999 prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero,
7 per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
Effettivamente, i contributi oggetto della cartella sono stati iscritti a ruolo, dall'ente esattoriale, in violazione della innanzi richiamata normativa.
Tuttavia, occorre rilevare che nell'opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi, il giudice deve esaminare nel merito il contenuto della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, sicché i vizi formali della cartella comportano soltanto l'impossibilità di avvalersene quale titolo esecutivo, ma non incidono sull'esistenza e sull'ammontare del credito da essa portato ( Sez. L, Sentenza n. 774 del
19/01/2015 (Rv. 634271 - 01).
Ed invero, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l'ente impositore, pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 3486 del
23/02/2016), che, nella fattispecie è avvenuta.
Ciò posto, essendo incontestati i presupposti fondanti la debenza di detti contributi, occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione.
Con riferimento al contributo integrativo dovuto in autoliquidazione per l'anno 2011, come emerge dalla documentazione allegata, il professionista ha inviato la dichiarazione reddituale del predetto anno in data
29/09/2012, e le predette quote sono state contestate con nota ricevuta dall'istante, in data 12/01/2016
(cfr. allegati nn. 13, 14, 15, 16, produzione . CP_2
Applicando i suesposti principi di diritto in materia di prescrizione, va riferito che tenuto conto della data di entrata in vigore della legge 247/2012 (ossia il 02.02.2013), alcun termine di prescrizione risultava maturato, tenuto conto dell'annualità dei contributi omessi (2011). Ne consegue che trova dunque applicazione la nuova disciplina normativa ovvero la prescrizione decennale.
Come già anticipato, è stata interrotta la prescrizione, con la missiva notificata in data 12.01.2016 (Cfr. allegati produzione e successivamente, in data 14.02.2023, con l'intimazione di pagamento CP_2 impugnata con il presente ricorso.
Ne consegue che, alcun termine risulta maturato atteso che, gli enti convenuti hanno interrotto tempestivamente la prescrizione, con gli atti innanzi richiamati e, pertanto, i contributi/conguagli richiesti sono dovuti.
Ne consegue che, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, pertanto, il ricorrente va condannato al versamento in favore della della Controparte_4 somma di euro ed € 311,11, a titolo di contributi /conguagli anno 2011 oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo
8 Ritiene, inoltre il Tribunale che è irrilevante che la notifica dell'intimazione di pagamento sia avvenuta presso un indirizzo pec non istituzionale ovvero presso un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Come ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica la Suprema Corte di
Cassazione (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della
P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Il medesimo orientamento è stato recentemente confermato da Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023,
n.6015 proprio con riferimento ad un caso afferente la notifica di una cartella esattoriale. I principi espressi possono essere pertanto applicati al caso in esame per ritenere valide le notifiche degli atti interruttivi e delle cartelle notificate a mezzo PEC.
In conclusione anche tale eccezione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche esaminate, sono interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la decadenza dall'iscrizione a ruolo in relazione alla cartella di pagamento n.
028201600305788000;
2) rigetta nel resto il ricorso
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara dovuti i conguagli contributivi relativi all'anno 2011, e, per l'effetto, condanna la parte ricorrente al versamento in favore della
[...]
della somma di euro ed € 311,11 oltre interessi legali dalla data del Controparte_4 dovuto al saldo
4) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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