Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 900
CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione per omessa allegazione atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che non sia necessario allegare l'atto giudiziario all'avviso di liquidazione, purché questo contenga gli estremi per identificarlo agevolmente, bilanciando le esigenze amministrative con il diritto di difesa del contribuente. Si richiama l'orientamento della Cassazione.

  • Accolto
    Errata determinazione dell'imposta di registro

    La Corte ha accolto il motivo, annullando parzialmente l'avviso di liquidazione per violazione del divieto di doppia imposizione, in quanto il decreto ingiuntivo per somme soggette ad IVA è soggetto all'imposta di registro in misura fissa. Il tributo viene rideterminato in misura fissa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 900
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 900
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo