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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 900/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1093/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Rappr.legale Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5040/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 6 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017001DI0000060080001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente contenzioso scaturisce dall'avviso di liquidazione n. 2017/001/DI/00006008/0/001, notificato in data 28.01.2020, a titolo di imposta di registro ex art 8 D.P.R. 131/86, relativo all'omessa registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 6008/2017, emesso dal Tribunale di Catania nei confronti della società “Ricorrente_1 Srl” (C.F. P.IVA_1).
Nel ricorso la parte eccepiva:
• nullità ed illegittimità per difetto di motivazione ed omessa allegazione dell'atto (Decreto Ingiuntivo) ivi richiamato, in violazione dell'art.7 l. 212/2000;
• non debenza degli importi richiesti, stante l'erroneità e la palese sproporzione nella determinazione dell'imposta di registro pretesa, in violazione degli artt. 8, 22, 37 e 40 D.P.R. 131/1986.
L'Ufficio si costituiva con deposito delle proprie controdeduzioni in data 6.11.2020 contestando l'omessa richiesta di registrazione in termine fisso del Decreto riconducendo la fattispecie fiscale alla previsione normativa di cui al combinato disposto dagli artt. 8 lettera B della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R.
131/86, e 40 dello stesso D.P.R. (principio di alternatività IVA/Registro), e di cui all'art. 22, comma 3 del D.
P.R. 131/86 (enunciazione di atti non registrati). Inoltre precisava di averliquidato l'imposta di registro secondo le norme previste dall'art. 40 del DPR 131/86, cioè l'imposta di registro nella misura fissa di € 200,00 per gli atti relativi a cessioni di beni o a prestazioni di servizi soggetti a IVA.
In riferimento al difetto di motivazione della pretesa impositiva e all'omessa allegazione dell'atto richiamato,
l'Ufficio evidenziava di aver liquidato l'imposta dovuta nella misura di due tasse fisse, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 e dell'art. 40 del DPR 131/86, dell'art. 22 del DPR 131/86.
La Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n. 5040, pronunciata il 13/06/2022, depositata il
22/06/2022 ha rigettato il ricorso di parte con compensazione di spese.
In data 01.02.2023, la società “Ricorrente_1 S.r.l. presentava appello avverso la sentenza n.5040/06/2022 proponendo i seguenti motivi:
1. erroneità della sentenza appellata sotto il profilo del mancato accoglimento del vizio di motivazione dell'atto opposto, a fronte dell'omessa allegazione e/o riproduzione del provvedimento presupposto, in violazione dell'art.7, comma 1, L. 212/2000;
2. illegittimità delle statuizioni della sentenza appellata sotto il profilo del mancato accoglimento dell'eccezione di illegittimità dell'avviso di liquidazione opposto per errata determinazione degli importi richiesti.
Si costituisce l'appellata Agenzia delle Entrate.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
All'avviso di liquidazione, finalizzato al pagamento dell'imposta di registro per gli atti giudiziari, non deve essere necessariamente allegato il provvedimento giudiziale oggetto di tassazione. È sufficiente che l'avviso di liquidazione contenga gli estremi dell'atto giudiziario al quale si riferisce, in modo che il contribuente sia nelle condizioni di comprendere il motivo della richiesta.
Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 14582 del 30 maggio 2025.
Il consolidato orientamento della stessa Corte di cassazione (decisioni nn. 11283/2022, 26340/2021,
30084/2021, 9344/2021 e 239/2021), in base al quale “in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente”.
Questa Corte ha tenuto conto del fatto che il decreto ingiuntivo oggetto di tassazione, era stato emesso su espressa richiesta della società che poi ha impugnato l'avviso di liquidazione. La società, pertanto, doveva sapere a quale atto si riferisse la pretesa fiscale, a prescindere dal fatto che l'atto stesso sia allegato all'avviso di liquidazione.
E' da accogliere, invece, il secondo motivo.
Suprema Corte ha inequivocabilmente statuito che “il decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di somme assoggettate ad IVA è soggetto, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all'applicazione dell'imposta in misura fissa” (Cass. Civ., Sez. Trib., 11 dicembre 2015, n. 24997).
Deve pertanto annullarsi parzialmente l'avviso di liquidazione imposta per violazione del “divieto di doppia imposizione” di cui agli artt. 8, 22, 37 e 40 del DPR 131/1986, rideterminando il tributo corretto in misura fissa;
In conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto parzialmente.
Spese compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia accoglie l'appello parzialmente ed in riforma della sentenza appellata ridetermina il tributo corretto in misura fissa.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 4 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente SS IC ZO UI LO
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1093/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Rappr.legale Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5040/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 6 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017001DI0000060080001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente contenzioso scaturisce dall'avviso di liquidazione n. 2017/001/DI/00006008/0/001, notificato in data 28.01.2020, a titolo di imposta di registro ex art 8 D.P.R. 131/86, relativo all'omessa registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 6008/2017, emesso dal Tribunale di Catania nei confronti della società “Ricorrente_1 Srl” (C.F. P.IVA_1).
Nel ricorso la parte eccepiva:
• nullità ed illegittimità per difetto di motivazione ed omessa allegazione dell'atto (Decreto Ingiuntivo) ivi richiamato, in violazione dell'art.7 l. 212/2000;
• non debenza degli importi richiesti, stante l'erroneità e la palese sproporzione nella determinazione dell'imposta di registro pretesa, in violazione degli artt. 8, 22, 37 e 40 D.P.R. 131/1986.
L'Ufficio si costituiva con deposito delle proprie controdeduzioni in data 6.11.2020 contestando l'omessa richiesta di registrazione in termine fisso del Decreto riconducendo la fattispecie fiscale alla previsione normativa di cui al combinato disposto dagli artt. 8 lettera B della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R.
131/86, e 40 dello stesso D.P.R. (principio di alternatività IVA/Registro), e di cui all'art. 22, comma 3 del D.
P.R. 131/86 (enunciazione di atti non registrati). Inoltre precisava di averliquidato l'imposta di registro secondo le norme previste dall'art. 40 del DPR 131/86, cioè l'imposta di registro nella misura fissa di € 200,00 per gli atti relativi a cessioni di beni o a prestazioni di servizi soggetti a IVA.
In riferimento al difetto di motivazione della pretesa impositiva e all'omessa allegazione dell'atto richiamato,
l'Ufficio evidenziava di aver liquidato l'imposta dovuta nella misura di due tasse fisse, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 e dell'art. 40 del DPR 131/86, dell'art. 22 del DPR 131/86.
La Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n. 5040, pronunciata il 13/06/2022, depositata il
22/06/2022 ha rigettato il ricorso di parte con compensazione di spese.
In data 01.02.2023, la società “Ricorrente_1 S.r.l. presentava appello avverso la sentenza n.5040/06/2022 proponendo i seguenti motivi:
1. erroneità della sentenza appellata sotto il profilo del mancato accoglimento del vizio di motivazione dell'atto opposto, a fronte dell'omessa allegazione e/o riproduzione del provvedimento presupposto, in violazione dell'art.7, comma 1, L. 212/2000;
2. illegittimità delle statuizioni della sentenza appellata sotto il profilo del mancato accoglimento dell'eccezione di illegittimità dell'avviso di liquidazione opposto per errata determinazione degli importi richiesti.
Si costituisce l'appellata Agenzia delle Entrate.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
All'avviso di liquidazione, finalizzato al pagamento dell'imposta di registro per gli atti giudiziari, non deve essere necessariamente allegato il provvedimento giudiziale oggetto di tassazione. È sufficiente che l'avviso di liquidazione contenga gli estremi dell'atto giudiziario al quale si riferisce, in modo che il contribuente sia nelle condizioni di comprendere il motivo della richiesta.
Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 14582 del 30 maggio 2025.
Il consolidato orientamento della stessa Corte di cassazione (decisioni nn. 11283/2022, 26340/2021,
30084/2021, 9344/2021 e 239/2021), in base al quale “in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente”.
Questa Corte ha tenuto conto del fatto che il decreto ingiuntivo oggetto di tassazione, era stato emesso su espressa richiesta della società che poi ha impugnato l'avviso di liquidazione. La società, pertanto, doveva sapere a quale atto si riferisse la pretesa fiscale, a prescindere dal fatto che l'atto stesso sia allegato all'avviso di liquidazione.
E' da accogliere, invece, il secondo motivo.
Suprema Corte ha inequivocabilmente statuito che “il decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di somme assoggettate ad IVA è soggetto, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all'applicazione dell'imposta in misura fissa” (Cass. Civ., Sez. Trib., 11 dicembre 2015, n. 24997).
Deve pertanto annullarsi parzialmente l'avviso di liquidazione imposta per violazione del “divieto di doppia imposizione” di cui agli artt. 8, 22, 37 e 40 del DPR 131/1986, rideterminando il tributo corretto in misura fissa;
In conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto parzialmente.
Spese compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia accoglie l'appello parzialmente ed in riforma della sentenza appellata ridetermina il tributo corretto in misura fissa.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 4 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente SS IC ZO UI LO