Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3083/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, per la riforma della sentenza n.
300/2022, pronunziata dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data
08.02.2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. , ammessa al Parte_1 C.F._1
patrocinio a spese dello Stato con delibera del 25.02.2022, n. prot.
2919/2022, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Roberto Ciriello (CF. ); C.F._2
APPELLANTE
E
già (codice fiscale, partita IVA e
[...] Controparte_2
numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di RO
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe Matteo Masoni (C.F.
), come da procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Gioacchino Fabio
Bifulco (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni:
nelle note scritte depositate, in data 25.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante concludeva riportandosi all'atto di appello, con il quale aveva chiesto di “.. B- voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita riformare totalmente e/o annullare, per i suddetti motivi, l'ingiusta sentenza del Tribunale di Benevento n. sent. 300/2022; C- condannare le controparti alla rifusione delle spese e delle competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio”;
pag. 2/18 nelle note scritte depositate, in data 28.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l' Controparte_1
concludeva come segue: “Voglia l'Ecc.ma
[...]
Corte adita, per le causali esposte e per quelle altrimenti rilevate d'ufficio, previa qualsivoglia opportuna valutazione anche incidentale e/o declaratoria di legge e del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: in via pregiudiziale e/o preliminare e/o istruttoria, respingere siccome de iure inammissibile e/o per insussistenza dei presupposti di legge e del caso, ovvero dei gravi e fondi motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c., l'istanza di sospensione avanzata dalla
Signora in via principale, dichiarare inammissibile Parte_1
l'appello proposto dalla Signora con ordinanza ai Parte_1
sensi e per gli effetti degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; in via gradata, respingere con sentenza, in rito o nel merito, l'appello proposto dalla
Signora in quanto inammissibile e/o infondato in Parte_1
fatto e/o in diritto e/o non provato;
conseguentemente, così come da conclusioni rassegnate dinnanzi al Tribunale di Benevento e accolte dalla Sentenza appellata, comunque ‹‹rigettare tutte le domande proposte dalla Sig.ra perché inammissibili e infondate in Parte_1
fatto e/o in diritto e comunque confermare la cartella di pagamento opposta››; in ogni caso, condannare la Signora alla Parte_1
integrale refusione, in favore dell'appellata Agenzia, delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori e spese generali”;
pag. 3/18 nelle note scritte depositate, in data 27.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l' concludeva riportandosi CP_1 Controparte_3
alla comparsa di costituzione, con la quale aveva chiesto “.. in via definitiva e di merito: in via preliminare 1) dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di con Controparte_4
conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
in via subordinata:
2) accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto; 3) condannare parte controparte alla refusione delle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto del 10.04.2019, l' , provincia Controparte_5
di Avellino, notificava a la cartella di pagamento n. Parte_1
01220190002152281000, Ruolo n. 2019/000740, reso esecutivo in data 20.12.2018, per un importo complessivo di € 37.316,88, per la mancata restituzione delle rate di finanziamento agevolato di cui al
D.L. 185/00, i cui tributi in cartella erano stati emessi da
[...]
Controparte_6
nella qualità di Ente creditore.
[...]
Con citazione, notificata il 5.6.2019, conveniva, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Benevento, l
[...]
e l' Controparte_1 [...]
, eccependo l'omessa notifica dell'ingiunzione n. Controparte_5
78230095812 del 20.07.2015, con data di asserita notifica risalente pag. 4/18 all'11.08.2015, e la conseguente nullità dell'atto successivo, con conseguente prescrizione dell'assunto credito.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , sostenendo la CP_6
regolarità della notifica dell'ingiunzione e depositando copia dell'avviso di ricevimento.
Si costituiva, altresì, l' , eccependo il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 10 febbraio 2020, parte opponente:
“1. ha eccepito il difetto di rappresentanza del legale rappresentante p.t. dell , Controparte_7 Controparte_1
non avendo dato prova della provenienza del suo potere;
2. ha disconosciuto la conformità al suo originale della copia, nella sua versione telematica, dell'avviso di ricevimento, di cui all'allegato n.9 della comparsa di costituzione della già per i seguenti Controparte_2
motivi: non è intellegibile la data di ricezione, né si rinvengono i timbri postali a tergo della cartolina, nè vengono riportati gli estremi del destinatario;
né vi è prova della riconducibilità della stessa cartolina all'ingiunzione qui opposta;
né la sottoscrizione è riconducibile alla opponente la quale ne disconosce formalmente la firma;
3. ha disconosciuto la conformità al suo originale della copia dell'ingiunzione di pagamento di cui all'allegato n.8 per cui è causa, in quanto priva di vidimazione;
pag. 5/18 4. ha contestato la ricezione delle missive datate del 4.12.08, 16.6.09 e del
16.2.11, non essendo mai state ricevute dalla Parte_1
5. ha disconosciuto la conformità della procura speciale n. Rep. 44152 racc. 25238 depositata dall al suo originale, in quanto priva di CP_8
sottoscrizione e per l'effetto, si eccepisce la nullità della procura alle liti”.
Il Giudice, qualificata quella proposta dalla come Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., pronunciava, all'esito, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. condanna al Parte_1
pagamento di euro 7.254,00 in favore dell'
[...]
e di euro Controparte_9
3.104,00 in favore dell' oltre IVA, CPA Controparte_10
e rimborso forfettario al 15%”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini di cui all'art. 325
c.p.c., proponeva appello, mediante atto notificato Parte_1
l'8.7.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituiva l' Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello, ex
[...]
art. 342 c.p.c., e contestandone, nel merito, la fondatezza.
pag. 6/18 Dopo essere rimasta inizialmente contumace, l' Controparte_3
, costituitasi tardivamente, reiterava la già sollevata
[...]
eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti in data 30.12.2024, veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 20.3.2025.
Depositate dalle parti le comparse conclusionali e da anche la CP_6
memoria di replica, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, per quanto ancora rileva, osservava: “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi pag. 7/18 compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto” (Cass. n. 2421 del 4 febbraio 2014). Per cui, in assenza della proposizione di una formale querela di falso, l'intervenuto disconoscimento è inammissibile ..”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, premesso di avere in primo grado disconosciuto la conformità al suo originale della cartolina di ricevimento, prodotta da , relativa all'ingiunzione di CP_6
pagamento, deduceva che, secondo consolidata giurisprudenza, “nel caso in cui la parte contro cui la scrittura (n.d.r.: sia stata) prodotta ne contesti la conformità al suo originale, come nel caso che qui ci occupa, anche per averne disconosciuto la sottoscrizione, la parte producente, per poter ancora valersi della copia, dovrà produrre l'originale e chiederne il giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., essendo altrimenti preclusa l'utilizzabilità del documento quale mezzo di prova”.
Opinava, quindi, che il primo Giudice aveva errato nel non ritenere che, con le sollevate contestazioni, era stata posta in discussione la genuinità della copia e nel ritenere esperibile la sola querela di falso per contestare la regolarità della raccomandata. Sosteneva, infatti, che, quando come accaduto nell'ipotesi in esame, il destinatario espressamente disconosca l'autenticità della copia e della sottoscrizione, senza che l'Amministrazione produca l'originale dell'avviso di ricevimento, “la copia dello stesso non può avere efficacia pag. 8/18 di atto pubblico, sicché nei suoi confronti non deve essere esperita la querela di falso, il cui giudizio deve svolgersi necessariamente sull'originale”. Quindi, “avendo la espressamente Parte_1
disconosciuto la conformità della copia al suo originale nonché la propria firma apposta sull'avviso di ricevimento, quindi non avendo riconosciuto le copie e avendo, altresì, affermato l'inesistenza di alcun originale, la convenuta , che intendeva avvalersi della scrittura CP_6
disconosciuta ex art. 216 c.p.c., avrebbe dovuto produrre il documento in originale e chiedere la verificazione, al fine di consentire alla stesso ricorrente di proporre querela di falso, il cui giudizio deve svolgersi elusivamente sull'originale”.
Inoltre, secondo l'appellante doveva ritenersi irrilevante la circostanza che avesse proposto “istanza di deposito dell'originale al G.U. CP_6
nelle proprie memorie ex art.183 c.p.c., in quanto il deposito deve avvenire innanzitutto nel rispetto dei termini perentori di cui all'art. 183, sesto comma, n. 3 del c.pc., e senza che debba ottenere preventivamente l'autorizzazione del Giudice. Il PCT ha inteso obbligare il deposito telematico solo di ciò che può essere depositato telematicamente e non di ciò che non può. Pertanto, ogni volta che la parte debba depositare un documento che non può essere trasmesso, la parte potrà depositarlo in cancelleria senza necessità di richiedere autorizzazione”.
§ 5.
Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nell'enunciazione di principi e massime giurisprudenziali che non si rivelano conferenti rispetto alla ratio decidendi della pronuncia di primo grado.
pag. 9/18 Ed invero, per contestare la paternità della sottoscrizione, ad essa riferibile, apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale le aveva notificato l'ingiunzione di pagamento, la CP_6
avrebbe dovuto esperire il rimedio della querela di falso, Parte_1
come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado.
In tal senso, invero, milita quel consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale “la relazione di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario attestante il compimento delle prescritte formalità, così come l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, fa fede fino a querela di falso essendo tale notificazione un'attività compiuta, in proprio o per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale in forza dell'art. 1 della citata legge n.
890 del 1982 è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l'incarico. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall'agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n.
24852 del 2006 e più di recente, Cass. n. 2486 del 2018, non massimata)
..” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del 2019; conf. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4275 del 21/02/2018, secondo cui “costituisce jus receptum che la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposte o sanzioni, può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento pag. 10/18 sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con l'avviso di ricevimento (Cass. 456712015; conf 16949/
2014). In tale sistema è proprio l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. cit.; conf 6395 / 2014). Opera, dunque, il d.m. 9 aprile
2001, artt. 32 e 39, secondo cui è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto
è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 1170812011; conf. 14327 /
2009).
2.3 Inoltre, l'indicazione del numero della cartella sull'avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 del d.P.R.
29 maggio 1982, n. 655, ha valore sul piano presuntivo e ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova (Cass. 2078612014), laddove,
pag. 11/18 ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., incombe solo sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta — perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso — rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima (Cass. 22687/2017; coni 21852/2016)”).
Quindi, essendo nella specie la notifica dell'ingiunzione di pagamento avvenuta, da parte di , a mezzo del servizio postale, come si CP_6
desume chiaramente dall'esame dell'avviso di ricevimento della raccomandata allegato al n. 9 della produzione telematica di primo grado della medesima parte, l'odierna appellante, per contestare di avere ricevuto il piego, - la cui consegna risultava dall'avere l'agente postale barrato la casella del documento concernente l'ipotesi
“consegna del plico a domicilio 11.08.2015, destinatario persona fisica” e raccolto, nello spazio destinato alla firma del destinatario, la sottoscrizione della -, non poteva limitarsi ad operare il Parte_1
mero disconoscimento della firma, ma avrebbe dovuto esperire il rimedio della querela di falso.
Tra l'altro, per quanto la questione non sia stata nemmeno sollevata con il motivo in esame, la riferibilità dell'avviso di ricevimento all'ingiunzione di pagamento per cui è causa emerge, incontestabilmente, dall'essere, sul fronte del predetto avviso, riportato lo stesso numero identificativo, “78230095812-8”, contenuto nell'ingiunzione.
pag. 12/18 Al cospetto di quanto dinanzi osservato, non soccorre il rilievo afferente alla mancata produzione, da parte di , dell'originale CP_6
dell'avviso di ricevimento, posto che tale onere sarebbe sorto solo laddove la avesse effettivamente proposto la querela di Parte_1
falso (circostanza, quest'ultima, pacificamente non verificatasi).
§ 6.
Con il secondo motivo, la obiettava che la sentenza Parte_1
impugnata era errata, non avendo considerato che “la conseguenza derivante dal disconoscimento di conformità della copia non autenticata al suo originale è che quella non può essere utilizzata come prova né dei fatti in essa rappresentati, né dell'esistenza stessa della scrittura riprodotta, dovendo i medesimi essere autonomamente dimostrati dalla parte che ha prodotto in giudizio la copia disconosciuta, nei modi consentiti dalla legge e, in ipotesi di atto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", solo ed esclusivamente attraverso la produzione dell'originale del documento, non potendosi ammettere né equipollenti
(come l'accertamento di conformità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, nei limiti della loro ammissibilità), né la possibilità di fornire la prova del contenuto del documento”.
§ 7.
Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, in quanto si risolve in una contestazione generica, svincolata dal contenuto della decisione impugnata.
pag. 13/18 Il primo Giudice, invero, premesso che le ragioni sottese alle contestazioni dell'opponente attenevano alla non intellegibilità della data di ricezione, che non poteva essere identificata con sicurezza nell'11.08.2015 come asserito da , ed alla scarsa leggibilità dei CP_6
timbri postali posti a tergo della cartolina, riteneva che le stesse non riguardavano elementi diretti a confutare la genuinità della copia, ma solo l'esatta identificazione di parti che, in concreto, non assumevano rilevanza.
Peraltro, il Giudice osservava, comunque, che le medesime contestazioni erano anche destituite di fondamento perché dalla copia dell'avviso di ricevimento erano chiaramente evincibili: “a. la data di ricezione dell'ingiunzione di pagamento - 11 agosto 2015; b. il timbro e la firma dell'ufficio e dell'ufficiale che ha effettuato la consegna dell'atto
(circostanze, per come si è detto, in questa sede irrilevanti); c. il destinatario - – ed il luogo di consegna dell'atto Parte_1
(Venticano, AV, 83030, Via/Contrada Case Arse n. 7); d. i riferimenti del mittente;
e. il riferimento all'ingiunzione di pagamento desumibile dal numero 78230095812-8”.
Al cospetto di tale articolata ratio decidendi, l'appellante si limitava, come visto, a ribadire che il disconoscimento della conformità della copia all'originale privava, di per sé, di rilevanza probatoria la copia dell'avviso di ricevimento, senza nemmeno curarsi di contestare specificamente le argomentazioni che il Tribunale aveva speso per negare la reale sussistenza di elementi che potessero mettere in dubbio la genuinità del documento.
pag. 14/18 Ne segue che il motivo di appello non possa ritenersi redatto in conformità dell'art. 342 c.p.c., in quanto si limitava ad esprimere un generico e non motivato dissenso rispetto al decisum di primo grado, senza confutarne analiticamente le ragioni.
Peraltro, la censura risulta anche nel merito infondata, avuto riguardo al principio secondo cui “ In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso” (cfr. Cass. civ.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020).
Nella specie, come dinanzi ampiamente chiarito, il Tribunale ha dato conto dell'assenza di rilievi tesi specificamente a porre in dubbio la genuinità della copia, avendo l'opponente incentrato le sue doglianze su profili del documento che in concreto non assumevano rilevanza.
Ne segue che, come giustamente opinato dal Tribunale, avuto riguardo alle contestazioni sollevate dall'originaria opponente, il mero pag. 15/18 disconoscimento della conformità della copia all'originale era inidoneo a privare la stessa di efficacia probatoria.
§ 8.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti di entrambe le appellate, statuizione, questa, non preclusa dalla documentata ammissione, per il grado di appello, dell'odierna appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, nel quale rientra il disputatum, corrispondente all'importo del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento, e riconoscimento dei compensi tabellari minimi, da ritenersi adeguati al ridotto numero delle questioni controverse ed all'attività difensiva in concreto espletata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
Infatti “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il pag. 16/18 giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8982 del
04/04/2024).
Deve, infine, rilevarsi che, con separato decreto, si provvede sull'istanza di liquidazione del compenso professionale avanzata dal difensore della parte appellante, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di
[...]
Controparte_1
e di , delle
[...] Controparte_10
spese processuali del giudizio di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 4.996,00 per pag. 17/18 compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 25/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 18/18