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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/08/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 364 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Alessandro
Melis che, unitamente all'avv. Luca Balzano, lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), residente a [...]CP_1 C.F._2
Sant'Elena ed elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv.
Carla Nieddu, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, da dichiararsi nulla:
1) accertare e dichiarare che l'evento dannoso descritto nell'espositiva dell'atto di citazione si è verificato per esclusivi fatto e colpa del signor che ne è, pertanto, responsabile;
CP_1
2) per l'effetto, condannare il signor al risarcimento CP_1
di tutti i danni subiti e subendi dal signor in conseguenza Parte_1
del verificarsi dell'incendio per cui è causa, liquidandoli nella somma di
€ 9.799,04 (o di quell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in corso di causa), oltre al maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, e oltre ancora alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali di mora, e comunque ex art. 1284 c.c., a far data dalla lettera di messa in mora del 26.9.2011 di cui al doc. 1
dell'atto di citazione in primo grado, sino al saldo, ovvero, in subordine e salvo gravame, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo;
3) dichiarare tenuto e condannare il signor al CP_1
pagamento delle spese e compensi del giudizio (oltre le spese di assistenza legale stragiudiziale), oltre rimborso forfettario spese al 15%,
CPA e IVA, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, da distarsi in favore dei procuratori antistatari;
in estremo subordine, dichiarare la totale compensazione delle spese e delle competenze del processo.
pagina 2 di 12 Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello adita, contrariis
rejectis,
- respingere l'atto d'appello proposto dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n.575/2022 resa dal Tribunale Civile di
Cagliari in data 14 febbraio 2022 e pubblicata in data 8 marzo 2022;
- con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori previsti dalla legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne, davanti al Tribunale di Cagliari, Parte_1 CP_1
sostenendo che quest'ultimo, nel bruciare delle sterpaglie nel proprio
[...]
terreno, avesse perso il controllo del fuoco e causato un incendio che aveva danneggiato –tra gli altri- anche il suo fondo, con distruzione di recinzioni e alberi da frutto, per un valore stimato, attraverso una perizia di parte in euro
9.031,11.
Nel resistere, il ammise di aver acceso il fuoco, ma eccepì di averlo CP_1
spento correttamente e attribuì l'origine dell'incendio a un fondo vicino (di proprietà , indicando possibili fattori di innesco, quali l'uso di un forno Per_1
a legna e di un barbecue da parte di altro vicino ( ); infine, il convenuto Per_2
bollò come eccessivi i danni lamentati dall'attore.
Istruita la causa con interrogatorio formale del convenuto e prova per testi,
con la sentenza n. 575, pubblicata l'8 marzo 2022, il Tribunale rigettò la domanda, sul presupposto che non fosse risultato provato che l'incendio fosse partito dal fondo del convenuto.
pagina 3 di 12 Il primo giudice ritenne che le testimonianze raccolte non avessero fornito elementi certi sull'origine dell'incendio, in quanto:
- sentito come teste, il vigile del fuoco intervenuto sul posto non aveva potuto indicare il punto di origine del fuoco;
- alcuni testimoni avevano riferito solo effetti dell'incendio, senza poter confermare la sua genesi;
- il perito incaricato dall'attore aveva prodotto una planimetria con frecce indicative del percorso delle fiamme, ma aveva dichiarato di non sapere nulla sulla dinamica dell'incendio;
- l'unico testimone che aveva indicato come responsabile diretto CP_1
dell'incendio era incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto proprietario di un fondo danneggiato e, dunque, parte potenzialmente interessata.
*
2. Il ha proposto impugnazione, affidata a due motivi. Pt_1
2.1 Con un primo motivo, il ha censurato l'erronea valutazione Pt_1
delle risultanze istruttorie, lamentando come il Tribunale avesse omesso di considerare elementi probatori decisivi, tra cui:
- le mancate risposte all'interrogatorio formale del convenuto, CP_1
che avrebbero dovuto essere valutate come confessione
[...]
giudiziale ex art. 232 c.p.c., con conseguente ammissione dei fatti oggetto dell'interpello;
pagina 4 di 12 - la documentazione fotografica, la planimetria catastale e la perizia agronomica, che descrivevano con precisione il percorso del fuoco e i danni subiti dal fondo e che non erano stati contestati dalla controparte;
- le dichiarazioni testimoniali, in particolare quella di , il Tes_1
quale aveva riferito di aver visto appiccare il fuoco nel proprio CP_1
terreno, da cui l'incendio si era propagato, e tentare inutilmente di spegnerlo.
A proposito di quest'ultima testimonianza, l'appellante ha denunciato che il
Tribunale avesse erroneamente ritenuto il teste incapace ex art. 246 c.p.c.,
nonostante l'assenza di un suo interesse attuale e concreto alla lite;
2.2 Con un secondo motivo, il ha censurato l'errata applicazione delle Pt_1
norme sostanziali, per avere il primo giudice escluso l'applicabilità degli artt. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia) e 2043 c.c. (responsabilità
aquiliana), ritenendo non provata la genesi dell'incendio nel fondo del convenuto, malgrado:
- la custodia del fondo da parte di fosse pacifica;
CP_1
- l'accensione del fuoco fosse stata ammessa dallo stesso convenuto;
- il vento avesse favorito la propagazione delle fiamme, circostanza confermata da più testimoni;
- il convenuto non avesse fornito prova del caso fortuito né dimostrato che il danno fosse stato causato da terzi o da colpa del danneggiato.
*
pagina 5 di 12 3. Il ha resistito e opposto la correttezza della sentenza, fondata su CP_1
rilievo che la prova testimoniale non avesse fatto emergere alcunché sulla genesi dell'incendio.
Confermato come il teste fosse stato dichiarato incapace a Tes_1
deporre per interesse diretto nella causa, l'appellato ha spiegato come la mancata risposta all'interrogatorio formale fosse da ricondurre a dimenticanza del proprio difensore.
Affermata la corretta applicazione da parte del Tribunale degli artt. 115,
116, 232 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il giudice valutato correttamente le prove,
il ha concluso nel senso che la mancata prova della genesi CP_1
dell'incendio escludesse ogni applicazione della responsabilità
extracontrattuale.
* * *
4. I motivi di impugnazione, in quanto strettamente connessi essendo volti a ottenere un differente apprezzamento dell'attività istruttoria, possono essere esaminati congiuntamente.
Ritiene questa Corte che gli stessi siano meritevoli di accoglimento alla luce delle risultanze istruttorie e dei principi giurisprudenziali applicabili.
4.1 Riconoscimento dell'attività di combustione da parte del convenuto.
Prima di tutto occorre osservare come abbia esplicitamente CP_1
ammesso di aver effettuato operazioni di bruciatura di stoppie nel proprio fondo in un contesto temporale coincidente con l'insorgenza dell'incendio oggetto di causa. Tale circostanza, di per sé significativa, costituisce un elemento indiziario rilevante ai fini della ricostruzione eziologica dell'evento pagina 6 di 12 dannoso, in quanto dimostra la presenza di un'attività potenzialmente pericolosa nel fondo del convenuto in coincidenza temporale con l'incendio.
4.2 Attendibilità della testimonianza di . Tes_1
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la Corte ritiene che il teste non possa essere considerato incapace a testimoniare, Tes_1
avendo egli espressamente escluso di aver subito alcun danno in conseguenza dell'incendio.
Sollecitato sul punto, il ha spiegato di non avere subito danno alcuno Tes_1
al proprio fondo, in quanto l'incendio [aveva] danneggiato solo le foglie degli
alberi di [sua] proprietà, danni dei quali non intend[eva] chiedere il
risarcimento [perché] le foglie danneggiate [era]no rigermogliate (cfr. udienza
23 aprile 12015).
A questo proposito occorre considerare come l'interesse del teste debba essere apprezzato in concreto e non in astratto,
La valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne ex ante la capacità a testimoniare (Cass., ord. 17
luglio 2019 n. 19121 e Cass., ord. 15 novembre 2022, n. 33536).
Declinato nella fattispecie, il principio giurisprudenziale porta a escludere che la mera titolarità di un fondo coinvolto nell'incendio sia sufficiente a determinare l'incapacità a deporre, in assenza di un pregiudizio patrimoniale diretto.
pagina 7 di 12 La deposizione del pertanto, deve essere ritenuta utilizzabile e Tes_1
rilevante, avendo egli riferito circostanze precise e coerenti circa l'origine del fuoco nel fondo del CP_1
4.3 Conferma del risarcimento da parte del teste Tes_2
Il teste ha dichiarato di essere stato risarcito dal per i Tes_3 CP_1
danni subiti in occasione dello stesso incendio, circostanza che costituisce un comportamento concludente da parte del convenuto, idoneo a integrare una forma di riconoscimento implicito di responsabilità.
Tale condotta, valutata unitamente agli altri elementi istruttori, conferma la fondatezza della pretesa risarcitoria dell'attore.
4.4 Mancata risposta all'interrogatorio formale.
Infine, occorre considerare che il convenuto non ha reso le risposte all'interrogatorio formale regolarmente dedotto dall'attore, senza fornire una giustificazione idonea.
La dimenticanza dell'incombente istruttorio da parte del suo difensore non integra valida giustificazione della mancata comparizione a rendere le risposte.
Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., tale omissione consente al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti, ove supportati da ulteriori elementi probatori. Nel caso di specie, la mancata risposta si inserisce in un quadro probatorio già orientato verso la responsabilità del convenuto, rafforzando la presunzione di veridicità
delle circostanze dedotte dall'attore.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata sia viziata sia sotto il profilo della valutazione delle prove pagina 8 di 12 (error in iudicando) e sotto quello della corretta applicazione delle norme processuali (error in procedendo).
Pertanto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e accoglimento della domanda risarcitoria proposta da
Parte_1
4.5 A questo riguardo, deve ritenersi che la pretesa creditoria del sia Pt_1
fondata, in quanto supportata da elementi istruttori chiari, coerenti e non contestati in modo efficace dalla parte convenuta.
In particolare, la valutazione dei danni è stata effettuata mediante perizia tecnica redatta da un dottore agronomo, il cui contenuto (rilievi fotografici effettuati dallo stesso professionista, descrizione dei luoghi, numero e varietà
vegetali danneggiate, elementi strutturali danneggiati, stima dei danni) è
stato confermato in sede testimoniale dallo stesso esperto, escusso nel corso dell'istruttoria (udienza 23 giugno 2016).
Il perito ha ribadito la correttezza dei criteri di stima adottati, la congruità
dei valori indicati e la riconducibilità diretta dei danni riscontrati all'evento incendiario oggetto di causa.
Tale conferma in sede testimoniale conferisce alla perizia un valore probatorio rafforzato, in quanto non si tratta di una mera allegazione documentale, ma di una valutazione tecnica sottoposta al contraddittorio e validata in udienza.
È altresì rilevante evidenziare che il convenuto non ha contestato in modo puntuale e circostanziato il contenuto della perizia, limitandosi ad una generica pagina 9 di 12 censura di esosità della pretesa risarcitoria, priva di supporto tecnico alternativo o di controperizia.
In assenza di elementi idonei a confutare la stima dei danni, la Corte non può che ritenere attendibile e condivisibile la quantificazione operata dal consulente dell'attore.
La mancata contestazione specifica di una perizia tecnica, soprattutto se confermata in sede testimoniale, comporta l'accoglimento della relativa valutazione, ove la stessa risulti logicamente motivata e coerente con le circostanze del caso concreto.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere accolta nella misura indicata nella perizia, pari a euro 9.131,11.
*
L'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore,
sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, fermo restando che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di questi ultimi, essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale)
sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo
(Cass., ord. 19 gennaio 2022 n. 1627).
In particolare, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito,
gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché
tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere pagina 10 di 12 allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda (Cass., 15 febbraio 2023, n. 4938).
Nella fattispecie, il si limitò a chiedere il risarcimento del danno Pt_1
subito, nella misura indicata, oltre rivalutazione e interessi, ma non allegò
alcunché circa il danno causato dal ritardato pagamento.
Trattandosi di un credito di valore, l'importo indicato, liquidato alla data del
30 giugno 2011, deve essere, dunque, oggetto di rivalutazione alla data odierna in euro 11.532,59 (Indice Istat utilizzato: FOI generale, coefficiente di
Rivalutazione: 1,263), mentre non spetta alcunché a titolo di interessi.
*
5. L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
In considerazione del criterio della soccombenza, il deve essere CP_1
condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'odierno appellante delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Sullo scaglione determinato dal decisum, i compensi sono liquidati in dispositivo ai valori medi per tutte le fasi del giudizio di primo grado e per le fasi studio, introduttiva e di decisione del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie l'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
pagina 11 di 12 n. 575/2022 del Tribunale di Cagliari e, per l'effetto,
2. condanna al pagamento di euro 11.532,59 a CP_1
favore del oltre interessi al tasso legale dalla presente Pt_1
pronuncia;
3. condanna il alla rifusione in favore dell'appellante delle CP_1
spese processuali, che liquida in:
euro 5.077,00 per compensi, euro 233,00 per spese esenti, oltre spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. per il primo grado;
euro 3.966,00 per compensi, euro 382,50 per spese esenti, oltre spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. per il presente grado;
Cagliari, 8 agosto 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 364 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Alessandro
Melis che, unitamente all'avv. Luca Balzano, lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), residente a [...]CP_1 C.F._2
Sant'Elena ed elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv.
Carla Nieddu, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, da dichiararsi nulla:
1) accertare e dichiarare che l'evento dannoso descritto nell'espositiva dell'atto di citazione si è verificato per esclusivi fatto e colpa del signor che ne è, pertanto, responsabile;
CP_1
2) per l'effetto, condannare il signor al risarcimento CP_1
di tutti i danni subiti e subendi dal signor in conseguenza Parte_1
del verificarsi dell'incendio per cui è causa, liquidandoli nella somma di
€ 9.799,04 (o di quell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in corso di causa), oltre al maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, e oltre ancora alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali di mora, e comunque ex art. 1284 c.c., a far data dalla lettera di messa in mora del 26.9.2011 di cui al doc. 1
dell'atto di citazione in primo grado, sino al saldo, ovvero, in subordine e salvo gravame, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo;
3) dichiarare tenuto e condannare il signor al CP_1
pagamento delle spese e compensi del giudizio (oltre le spese di assistenza legale stragiudiziale), oltre rimborso forfettario spese al 15%,
CPA e IVA, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, da distarsi in favore dei procuratori antistatari;
in estremo subordine, dichiarare la totale compensazione delle spese e delle competenze del processo.
pagina 2 di 12 Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello adita, contrariis
rejectis,
- respingere l'atto d'appello proposto dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n.575/2022 resa dal Tribunale Civile di
Cagliari in data 14 febbraio 2022 e pubblicata in data 8 marzo 2022;
- con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori previsti dalla legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne, davanti al Tribunale di Cagliari, Parte_1 CP_1
sostenendo che quest'ultimo, nel bruciare delle sterpaglie nel proprio
[...]
terreno, avesse perso il controllo del fuoco e causato un incendio che aveva danneggiato –tra gli altri- anche il suo fondo, con distruzione di recinzioni e alberi da frutto, per un valore stimato, attraverso una perizia di parte in euro
9.031,11.
Nel resistere, il ammise di aver acceso il fuoco, ma eccepì di averlo CP_1
spento correttamente e attribuì l'origine dell'incendio a un fondo vicino (di proprietà , indicando possibili fattori di innesco, quali l'uso di un forno Per_1
a legna e di un barbecue da parte di altro vicino ( ); infine, il convenuto Per_2
bollò come eccessivi i danni lamentati dall'attore.
Istruita la causa con interrogatorio formale del convenuto e prova per testi,
con la sentenza n. 575, pubblicata l'8 marzo 2022, il Tribunale rigettò la domanda, sul presupposto che non fosse risultato provato che l'incendio fosse partito dal fondo del convenuto.
pagina 3 di 12 Il primo giudice ritenne che le testimonianze raccolte non avessero fornito elementi certi sull'origine dell'incendio, in quanto:
- sentito come teste, il vigile del fuoco intervenuto sul posto non aveva potuto indicare il punto di origine del fuoco;
- alcuni testimoni avevano riferito solo effetti dell'incendio, senza poter confermare la sua genesi;
- il perito incaricato dall'attore aveva prodotto una planimetria con frecce indicative del percorso delle fiamme, ma aveva dichiarato di non sapere nulla sulla dinamica dell'incendio;
- l'unico testimone che aveva indicato come responsabile diretto CP_1
dell'incendio era incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto proprietario di un fondo danneggiato e, dunque, parte potenzialmente interessata.
*
2. Il ha proposto impugnazione, affidata a due motivi. Pt_1
2.1 Con un primo motivo, il ha censurato l'erronea valutazione Pt_1
delle risultanze istruttorie, lamentando come il Tribunale avesse omesso di considerare elementi probatori decisivi, tra cui:
- le mancate risposte all'interrogatorio formale del convenuto, CP_1
che avrebbero dovuto essere valutate come confessione
[...]
giudiziale ex art. 232 c.p.c., con conseguente ammissione dei fatti oggetto dell'interpello;
pagina 4 di 12 - la documentazione fotografica, la planimetria catastale e la perizia agronomica, che descrivevano con precisione il percorso del fuoco e i danni subiti dal fondo e che non erano stati contestati dalla controparte;
- le dichiarazioni testimoniali, in particolare quella di , il Tes_1
quale aveva riferito di aver visto appiccare il fuoco nel proprio CP_1
terreno, da cui l'incendio si era propagato, e tentare inutilmente di spegnerlo.
A proposito di quest'ultima testimonianza, l'appellante ha denunciato che il
Tribunale avesse erroneamente ritenuto il teste incapace ex art. 246 c.p.c.,
nonostante l'assenza di un suo interesse attuale e concreto alla lite;
2.2 Con un secondo motivo, il ha censurato l'errata applicazione delle Pt_1
norme sostanziali, per avere il primo giudice escluso l'applicabilità degli artt. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia) e 2043 c.c. (responsabilità
aquiliana), ritenendo non provata la genesi dell'incendio nel fondo del convenuto, malgrado:
- la custodia del fondo da parte di fosse pacifica;
CP_1
- l'accensione del fuoco fosse stata ammessa dallo stesso convenuto;
- il vento avesse favorito la propagazione delle fiamme, circostanza confermata da più testimoni;
- il convenuto non avesse fornito prova del caso fortuito né dimostrato che il danno fosse stato causato da terzi o da colpa del danneggiato.
*
pagina 5 di 12 3. Il ha resistito e opposto la correttezza della sentenza, fondata su CP_1
rilievo che la prova testimoniale non avesse fatto emergere alcunché sulla genesi dell'incendio.
Confermato come il teste fosse stato dichiarato incapace a Tes_1
deporre per interesse diretto nella causa, l'appellato ha spiegato come la mancata risposta all'interrogatorio formale fosse da ricondurre a dimenticanza del proprio difensore.
Affermata la corretta applicazione da parte del Tribunale degli artt. 115,
116, 232 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il giudice valutato correttamente le prove,
il ha concluso nel senso che la mancata prova della genesi CP_1
dell'incendio escludesse ogni applicazione della responsabilità
extracontrattuale.
* * *
4. I motivi di impugnazione, in quanto strettamente connessi essendo volti a ottenere un differente apprezzamento dell'attività istruttoria, possono essere esaminati congiuntamente.
Ritiene questa Corte che gli stessi siano meritevoli di accoglimento alla luce delle risultanze istruttorie e dei principi giurisprudenziali applicabili.
4.1 Riconoscimento dell'attività di combustione da parte del convenuto.
Prima di tutto occorre osservare come abbia esplicitamente CP_1
ammesso di aver effettuato operazioni di bruciatura di stoppie nel proprio fondo in un contesto temporale coincidente con l'insorgenza dell'incendio oggetto di causa. Tale circostanza, di per sé significativa, costituisce un elemento indiziario rilevante ai fini della ricostruzione eziologica dell'evento pagina 6 di 12 dannoso, in quanto dimostra la presenza di un'attività potenzialmente pericolosa nel fondo del convenuto in coincidenza temporale con l'incendio.
4.2 Attendibilità della testimonianza di . Tes_1
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la Corte ritiene che il teste non possa essere considerato incapace a testimoniare, Tes_1
avendo egli espressamente escluso di aver subito alcun danno in conseguenza dell'incendio.
Sollecitato sul punto, il ha spiegato di non avere subito danno alcuno Tes_1
al proprio fondo, in quanto l'incendio [aveva] danneggiato solo le foglie degli
alberi di [sua] proprietà, danni dei quali non intend[eva] chiedere il
risarcimento [perché] le foglie danneggiate [era]no rigermogliate (cfr. udienza
23 aprile 12015).
A questo proposito occorre considerare come l'interesse del teste debba essere apprezzato in concreto e non in astratto,
La valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne ex ante la capacità a testimoniare (Cass., ord. 17
luglio 2019 n. 19121 e Cass., ord. 15 novembre 2022, n. 33536).
Declinato nella fattispecie, il principio giurisprudenziale porta a escludere che la mera titolarità di un fondo coinvolto nell'incendio sia sufficiente a determinare l'incapacità a deporre, in assenza di un pregiudizio patrimoniale diretto.
pagina 7 di 12 La deposizione del pertanto, deve essere ritenuta utilizzabile e Tes_1
rilevante, avendo egli riferito circostanze precise e coerenti circa l'origine del fuoco nel fondo del CP_1
4.3 Conferma del risarcimento da parte del teste Tes_2
Il teste ha dichiarato di essere stato risarcito dal per i Tes_3 CP_1
danni subiti in occasione dello stesso incendio, circostanza che costituisce un comportamento concludente da parte del convenuto, idoneo a integrare una forma di riconoscimento implicito di responsabilità.
Tale condotta, valutata unitamente agli altri elementi istruttori, conferma la fondatezza della pretesa risarcitoria dell'attore.
4.4 Mancata risposta all'interrogatorio formale.
Infine, occorre considerare che il convenuto non ha reso le risposte all'interrogatorio formale regolarmente dedotto dall'attore, senza fornire una giustificazione idonea.
La dimenticanza dell'incombente istruttorio da parte del suo difensore non integra valida giustificazione della mancata comparizione a rendere le risposte.
Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., tale omissione consente al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti, ove supportati da ulteriori elementi probatori. Nel caso di specie, la mancata risposta si inserisce in un quadro probatorio già orientato verso la responsabilità del convenuto, rafforzando la presunzione di veridicità
delle circostanze dedotte dall'attore.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata sia viziata sia sotto il profilo della valutazione delle prove pagina 8 di 12 (error in iudicando) e sotto quello della corretta applicazione delle norme processuali (error in procedendo).
Pertanto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e accoglimento della domanda risarcitoria proposta da
Parte_1
4.5 A questo riguardo, deve ritenersi che la pretesa creditoria del sia Pt_1
fondata, in quanto supportata da elementi istruttori chiari, coerenti e non contestati in modo efficace dalla parte convenuta.
In particolare, la valutazione dei danni è stata effettuata mediante perizia tecnica redatta da un dottore agronomo, il cui contenuto (rilievi fotografici effettuati dallo stesso professionista, descrizione dei luoghi, numero e varietà
vegetali danneggiate, elementi strutturali danneggiati, stima dei danni) è
stato confermato in sede testimoniale dallo stesso esperto, escusso nel corso dell'istruttoria (udienza 23 giugno 2016).
Il perito ha ribadito la correttezza dei criteri di stima adottati, la congruità
dei valori indicati e la riconducibilità diretta dei danni riscontrati all'evento incendiario oggetto di causa.
Tale conferma in sede testimoniale conferisce alla perizia un valore probatorio rafforzato, in quanto non si tratta di una mera allegazione documentale, ma di una valutazione tecnica sottoposta al contraddittorio e validata in udienza.
È altresì rilevante evidenziare che il convenuto non ha contestato in modo puntuale e circostanziato il contenuto della perizia, limitandosi ad una generica pagina 9 di 12 censura di esosità della pretesa risarcitoria, priva di supporto tecnico alternativo o di controperizia.
In assenza di elementi idonei a confutare la stima dei danni, la Corte non può che ritenere attendibile e condivisibile la quantificazione operata dal consulente dell'attore.
La mancata contestazione specifica di una perizia tecnica, soprattutto se confermata in sede testimoniale, comporta l'accoglimento della relativa valutazione, ove la stessa risulti logicamente motivata e coerente con le circostanze del caso concreto.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere accolta nella misura indicata nella perizia, pari a euro 9.131,11.
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L'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore,
sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, fermo restando che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di questi ultimi, essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale)
sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo
(Cass., ord. 19 gennaio 2022 n. 1627).
In particolare, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito,
gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché
tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere pagina 10 di 12 allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda (Cass., 15 febbraio 2023, n. 4938).
Nella fattispecie, il si limitò a chiedere il risarcimento del danno Pt_1
subito, nella misura indicata, oltre rivalutazione e interessi, ma non allegò
alcunché circa il danno causato dal ritardato pagamento.
Trattandosi di un credito di valore, l'importo indicato, liquidato alla data del
30 giugno 2011, deve essere, dunque, oggetto di rivalutazione alla data odierna in euro 11.532,59 (Indice Istat utilizzato: FOI generale, coefficiente di
Rivalutazione: 1,263), mentre non spetta alcunché a titolo di interessi.
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5. L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
In considerazione del criterio della soccombenza, il deve essere CP_1
condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'odierno appellante delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Sullo scaglione determinato dal decisum, i compensi sono liquidati in dispositivo ai valori medi per tutte le fasi del giudizio di primo grado e per le fasi studio, introduttiva e di decisione del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie l'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
pagina 11 di 12 n. 575/2022 del Tribunale di Cagliari e, per l'effetto,
2. condanna al pagamento di euro 11.532,59 a CP_1
favore del oltre interessi al tasso legale dalla presente Pt_1
pronuncia;
3. condanna il alla rifusione in favore dell'appellante delle CP_1
spese processuali, che liquida in:
euro 5.077,00 per compensi, euro 233,00 per spese esenti, oltre spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. per il primo grado;
euro 3.966,00 per compensi, euro 382,50 per spese esenti, oltre spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. per il presente grado;
Cagliari, 8 agosto 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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