Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG 3630/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.O.T., Dott. Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7.2.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3630/2023, assunta in decisione il 7.2.2025, vertente tra:
c.f.: , rapp.to e difeso dall'Avv.to Giovanni Luca Parte_1 C.F._1
Amodeo, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Marina Arenile - Gallico n. 1/K, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1
dagli Avvocati Dario Adornato, Valeria Grandizio ( ), Ettore Triolo, giusta C.F._2
procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 17.5.2022, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1
ottenere il riconoscimento dello stato di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% ex art. 12 L. 118/71, o, in subordine, dello stato di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67% dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa, dalla data della domanda amministrativa del 31.3.2023, o da data diversa ritenuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita alla dott.ssa Persona_1
la quale, depositata la relazione, riconosceva il sig. invalido nella misura Parte_1 dell'82%. Posta la predetta riconosciuta percentuale di invalidità, il Ctu accertava di fatto la sussistenza in capo al Ripepi del requisito sanitario (percentuale di invalidità pari o superiore al
amministrativa.
Nello specifico, la dott.ssa nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito Per_1 del procedimento di prime cure recante il NRG 2274/2022, concludeva che: “Dalla valutazione percentuale di ciascuna menomazione, dopo calcolo riduzionistico, applicando la Formula di
AL si raggiuge una percentuale pari a 82%, e pertanto è Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL.509/88.
Percentuale:> 67% decorrenza: 31.03.2021.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig.
[...]
il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale chiedeva di accertare la Pt_1
sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 12 l.118/71 (pensione di inabilità civile) dalla data di presentazione della domanda amministrativa (del 31.3.2023), o da data diversa ritenuta di giustizia
Parte ricorrente sosteneva che: “nelle more del giudizio, il ricorrente ha lamentato l'aggravamento delle patologie endocrinologiche, non valutabili in sede di operazioni peritali, le quali occorre vengano prese in considerazione in ragione della notevole incidenza sulla capacità lavorativa dello stesso” e che pertanto “le conclusioni del C.T.U. risultano penalizzanti e non condivisibili, in considerazione del fatto che non tengono conto della naturale evoluzione delle infermità sofferte e delle loro complicanze, le quali incidono certamente e diversamente sulla capacità lavorativa.”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale ed osservando che: “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate.
Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità come si è detto.”
Nel corso di tale giudizio, all'udienza dell'11.7.2024 veniva richiamata la dott.ssa Per_1
affinchè esaminasse il quadro patologico del sig. anche alla luce della nuova Pt_1
documentazione medica ulteriore versata in atti.
Il CTU, Dott.ssa in data 6.11.2024, depositava, pertanto, consulenza Persona_1 tecnica d'ufficio riconoscendo in capo al sig. la sussistenza dei requisiti sanitari Parte_1
per il riconoscimento del beneficio richiesto, rectius art. 12 L. 118/71 con decorrenza agosto 2023. Nello specifico, la Dott.ssa nella relazione di consulenza medico-legale, in risposta ai Per_1 quesiti sottoposti alla sua valutazione, così argomentava: “Dalla valutazione percentuale di ciascuna menomazione, dopo calcolo riduzionistico, applicando la Formula di AL si raggiuge una percentuale pari a 95% essendo il metodo di somma riduzionistico, per come matematicamente concepito, non consente mai di raggiungere il 100% mediante la somma di più patologie;
nel caso in esame si ritiene che l'invalidità calcolata pari al 95% possa essere sicuramente equiparata all'inabilità totale e pertanto è Invalido con Totale e permanente
INABILITA' lavorativa 100% art. 2 e 12 L.118/71. Data decorrenza AGOSTO 2023”
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato la dott.ssa a riconoscere il Per_1
diritto al beneficio richiesto, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo al Sig. Parte_1
della pensione di inabilità civile ex art. 12 l.118/71 a far data da AGOSTO 2023, con conferma del requisito sanitario (percentuale di invalidità pari o superiore al 67% già riconosciuta in fase di
ATPO) per usufruire dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie incluse nei L.E.A. art. 6 D.M. 01/02/91 e s.m.i., con decorrenza 31.3.2023, data della domanda amministrativa.
Stante l'andamento del giudizio, e la decorrenza del beneficio richiesto, in uno dalla data della domanda amministrativa e l'art. 12 l. 118/71 in data successiva anche al ricorso in opposizione, le spese per la fase del giudizio di ATPO NRG 2274/2022, vanno poste integralmente a carico
CP_ dell' e liquidate nella misura di € 1400,00, oltre accessori di legge, in favore del procuratore distrattario, Avv. Amodeo Giovanni Luca, mentre le spese processuali per la fase di opposizione vanno compensate integralmente fra le parti. Si pone, altresì, definitivamente a carico dell' il CP_1
costo dell'accertamento peritale
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la pensione Parte_1
di inabilità civile ex art.12 L.118/71 a far data da AGOSTO 2023, nonché del requisito sanitario
(percentuale di invalidità pari o superiore al 67%) per usufruire dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie incluse nei L.E.A. art. 6 D.M.
01/02/91 con decorrenza 31.3.2023 (data della domanda amministrativa), come da risultanze CP_3 probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, Dott.ssa Persona_1
[...]
- le spese per la fase del giudizio di ATPO NRG 2274/2022, vanno poste integralmente a carico
CP_ dell' e liquidate nella misura di € 1400,00, oltre accessori di legge, in favore del procuratore distrattario, Avv. Amodeo Giovanni Luca;
le spese processuali per la fase di opposizione NRG
3630/2023, vanno compensate integralmente fra le parti. Si pone, altresì, definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore della Dr.ssa CP_1 Persona_1
come da separato provvedimento.
[...]
Reggio Calabria, lì 7.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino