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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel.est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a: Velletri (RM) il 12.4.1984 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nata a: TA (MI) il 26.5.1987 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Vaiani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vittuone (MI) l'8.7.2017
(anno 2017 atto n. 10 parte I)
□ separati consensualmente con sentenza n. 1097/2024 pubbl. in data 24.7.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.5.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. le presenti condizioni avranno effetto dal momento del deposito del presente ricorso, ad eccezione di quanto diversamente espressamente specificato;
2. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. essendo intenzione delle Parti porre in vendita la casa familiare sita in Vittuone, Via G.
Marconi, 12, censita al NCEU del medesimo Comune al foglio 4 particella 739 sub 5, secondo le modalità di seguito meglio indicate, questa rimarrà assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla Sig.ra sino alla data di effettiva vendita dell'immobile. Il Sig. CP_1 Parte_1
non vive più nella casa familiare dal mese di dicembre 2023 ed ha trasferito la sua residenza altrove, autorizzando il cambio della serratura della porta di ingresso all'abitazione ed il lucchetto della cantina;
4. quanto alle spese condominiali ordinarie relative alla casa familiare, le parti convengono che quelle maturate fino alla data del 30.11.2023 saranno ripartite al 50% tra le Parti come per
Legge;
5. dall'1.12.2023 in avanti, e così per tutto il periodo in cui la Sig.ra abiterà l'immobile, CP_1
ogni spesa condominiale ordinaria ed altresì la TARI sarà interamente posta a carico della
Stessa; nel medesimo periodo, ogni spesa condominiale straordinaria sarà ripartita al 50% tra le Parti come per Legge;
6. il sig. si impegna, altresì, ad effettuare il cambio di intestazione della sim telefonica Parte_1
dallo stesso utilizzata e ad oggi intestata alla sig.ra Infante entro e non oltre il mese di marzo
2025;
7. le Parti sono concordi che in caso di vendita a terzi dell'immobile quest'ultimo verrà preso in carico dall'agenzia Mediocasa affiliato Vittuone – Corbetta – MI sita in Via G. Marconi,
8, Vittuone (MI), concordando fin d'ora che il prezzo della cessione non potrà in ogni caso essere inferiore al valore del mutuo in quel momento;
laddove, invece, verrà attuato un passaggio di quote tra coniugi, la medesima Agenzia si occuperà semplicemente della valutazione dell'immobile al fine di stabilire il prezzo della cessione;
8. le Parti si impegnano a conferire mandato all'Agenzia immobiliare già individuata al punto
7 che precede al fine di porre in vendita la casa familiare a decorrere dal mese di marzo 2025.
Le Parti concordano che il ricavato della vendita della casa familiare verrà suddiviso nella misura del 50% tra le parti detratto il mutuo residuo nonché oneri che si rendessero necessari per risanare eventuali abusi edilizi contestati;
9. il sig. non avendo avuto il possesso dell'autovettura KIA Sorento Rebel targata Parte_1
FB786RL dall'anno 2020, chiede che la Sig. accetti di manlevarlo, sino al momento CP_1 dell'effettivo (già avvenuto) passaggio di proprietà dell'autovettura, rispetto al pagamento di ogni eventuale multa e/o similare che dovessero essere ricondotte alla circolazione del veicolo citato ed, altresì, in relazione ad eventuali bolli di circolazione non ancora versati o rimasti eventualmente insoluti;
10. il conto corrente n. 6153/19116777, cointestato alle parti, rimarrà acceso esclusivamente per il prelievo della rata del mutuo cointestato, nessun'altra utenza o costo di servizi dovrà essere addebitata sul predetto conto e ciò sino all'alienazione dell'immobile a terzi;
dopo di che le parti sin da ora si impegnano a chiudere il conto corrente sopraccitato;
11. le parti si impegnano, sino alla data di effettiva vendita dell'immobile, a versare sul conto corrente cointestato, il proprio 50% della rata mensile del mutuo;
12. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo per il loro personale mantenimento;
13. i coniugi dichiarano, altresì, che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
14. le Parti riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa discendente dal matrimonio ad eccezione di quanto sopra indicato;
15. le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano, dandosi reciprocamente atto, con il presente accordo, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale discendente dal Matrimonio;
16. le Parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di apposite note scritte, ex art. 473-bis 51 c.p.c. comma 2, nelle quali manifestare la propria volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni sopra citate;
17. stante l'assenza di prole e di richieste di mantenimento reciproco, le Parti dichiarano, altresì, congiuntamente di voler rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473 – bis.12 c.p.c. comma 3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Vittuone (MI) in data 8.7.2017 tra i sigg.ri e;
Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittuone (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Presidente Rel. Est
Dott. Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel.est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a: Velletri (RM) il 12.4.1984 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nata a: TA (MI) il 26.5.1987 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Vaiani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vittuone (MI) l'8.7.2017
(anno 2017 atto n. 10 parte I)
□ separati consensualmente con sentenza n. 1097/2024 pubbl. in data 24.7.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.5.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. le presenti condizioni avranno effetto dal momento del deposito del presente ricorso, ad eccezione di quanto diversamente espressamente specificato;
2. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. essendo intenzione delle Parti porre in vendita la casa familiare sita in Vittuone, Via G.
Marconi, 12, censita al NCEU del medesimo Comune al foglio 4 particella 739 sub 5, secondo le modalità di seguito meglio indicate, questa rimarrà assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla Sig.ra sino alla data di effettiva vendita dell'immobile. Il Sig. CP_1 Parte_1
non vive più nella casa familiare dal mese di dicembre 2023 ed ha trasferito la sua residenza altrove, autorizzando il cambio della serratura della porta di ingresso all'abitazione ed il lucchetto della cantina;
4. quanto alle spese condominiali ordinarie relative alla casa familiare, le parti convengono che quelle maturate fino alla data del 30.11.2023 saranno ripartite al 50% tra le Parti come per
Legge;
5. dall'1.12.2023 in avanti, e così per tutto il periodo in cui la Sig.ra abiterà l'immobile, CP_1
ogni spesa condominiale ordinaria ed altresì la TARI sarà interamente posta a carico della
Stessa; nel medesimo periodo, ogni spesa condominiale straordinaria sarà ripartita al 50% tra le Parti come per Legge;
6. il sig. si impegna, altresì, ad effettuare il cambio di intestazione della sim telefonica Parte_1
dallo stesso utilizzata e ad oggi intestata alla sig.ra Infante entro e non oltre il mese di marzo
2025;
7. le Parti sono concordi che in caso di vendita a terzi dell'immobile quest'ultimo verrà preso in carico dall'agenzia Mediocasa affiliato Vittuone – Corbetta – MI sita in Via G. Marconi,
8, Vittuone (MI), concordando fin d'ora che il prezzo della cessione non potrà in ogni caso essere inferiore al valore del mutuo in quel momento;
laddove, invece, verrà attuato un passaggio di quote tra coniugi, la medesima Agenzia si occuperà semplicemente della valutazione dell'immobile al fine di stabilire il prezzo della cessione;
8. le Parti si impegnano a conferire mandato all'Agenzia immobiliare già individuata al punto
7 che precede al fine di porre in vendita la casa familiare a decorrere dal mese di marzo 2025.
Le Parti concordano che il ricavato della vendita della casa familiare verrà suddiviso nella misura del 50% tra le parti detratto il mutuo residuo nonché oneri che si rendessero necessari per risanare eventuali abusi edilizi contestati;
9. il sig. non avendo avuto il possesso dell'autovettura KIA Sorento Rebel targata Parte_1
FB786RL dall'anno 2020, chiede che la Sig. accetti di manlevarlo, sino al momento CP_1 dell'effettivo (già avvenuto) passaggio di proprietà dell'autovettura, rispetto al pagamento di ogni eventuale multa e/o similare che dovessero essere ricondotte alla circolazione del veicolo citato ed, altresì, in relazione ad eventuali bolli di circolazione non ancora versati o rimasti eventualmente insoluti;
10. il conto corrente n. 6153/19116777, cointestato alle parti, rimarrà acceso esclusivamente per il prelievo della rata del mutuo cointestato, nessun'altra utenza o costo di servizi dovrà essere addebitata sul predetto conto e ciò sino all'alienazione dell'immobile a terzi;
dopo di che le parti sin da ora si impegnano a chiudere il conto corrente sopraccitato;
11. le parti si impegnano, sino alla data di effettiva vendita dell'immobile, a versare sul conto corrente cointestato, il proprio 50% della rata mensile del mutuo;
12. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo per il loro personale mantenimento;
13. i coniugi dichiarano, altresì, che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
14. le Parti riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa discendente dal matrimonio ad eccezione di quanto sopra indicato;
15. le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano, dandosi reciprocamente atto, con il presente accordo, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale discendente dal Matrimonio;
16. le Parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di apposite note scritte, ex art. 473-bis 51 c.p.c. comma 2, nelle quali manifestare la propria volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni sopra citate;
17. stante l'assenza di prole e di richieste di mantenimento reciproco, le Parti dichiarano, altresì, congiuntamente di voler rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473 – bis.12 c.p.c. comma 3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Vittuone (MI) in data 8.7.2017 tra i sigg.ri e;
Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittuone (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Presidente Rel. Est
Dott. Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG