TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/11/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di BR, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all' udienza del 28.11.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. S. Parte_1
Politi e M. Tramacere
Ricorrente
C O N T R O
- , rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. S. Nappi CP_1
Resistente
Oggetto: trasferimento - risarcimento del danno
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.12.2022, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di essere dipendente a tempo indeterminato della società convenuta, assunto con mansioni di coibentatore qualificato- esponeva che, a causa del lavoro usurante cui era stato adibito per circa un trentennio, aveva riportato considerevoli danni alla persona tanto che il medico competente, in data 6.11.2017, lo aveva ritenuto inidoneo alla mansione di ponteggiatore, pure svolta nel corso del rapporto.
Rappresentava che, in occasione della visita di idoneità dell'8.1.2018, il medico competente aveva stabilito la permanente inidoneità alla mansione di coibentatore e di ponteggiatore, prescrivendo di “adibirlo ove possibile ad attività che non comportano il sovraccarico funzionale della spalla sinistra” e che la società, in seguito a tale giudizio di inidoneità, gli aveva formalmente assegnato le mansioni di addetto al magazzino.
Allegava di non essere però mai stato impiegato in detta mansione, avendo invece svolto mansioni che avevano aggravato il già precario stato di salute.
1 Soggiungeva che, nel mese di febbraio 2019, la società gli aveva assegnato – in aggiunta alla mansione di addetto al magazzino (mai svolta e attribuita ad altro collega) – anche quella di carrellista.
Rilevava quindi di aver svolto principalmente mansioni di addetto all'area cantiere, occupandosi “della movimentazione e recupero del materiale da ponteggio, anche manuale, con grave nocumento per il suo stato di salute” e da ultimo, nel periodo “dall'11 giugno al 25 giugno u.s.”, della realizzazione di “ancoraggi per lana-vetro per fissare alluminio”: lavorazione quest'ultima che prevedeva “il taglio di sezioni varie di barre di ferro (con troncatrice circolare), la successiva saldatura e la finale verniciatura, il tutto da realizzarsi in una postazione esterna “di fortuna”, in assenza di adeguati DPI”.
Deduceva altresì che, all'esito della visita del medico competente del 30.6.2021, era stato dichiarato idoneo alla mansione di addetto al magazzino- carrellista, con la prescrizione di condurre carrelli su terreni non disconnessi e che, in seguito ad un periodo di ferie attribuito d'ufficio, in data 4.8.2021 aveva ricevuto un provvedimento con il quale la società gli aveva comunicato il trasferimento presso la sede di SC, ove era presente
“pavimentazione che consente di utilizzare la Sua prestazione proficuamente”.
Specificava di aver proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso tale provvedimento e che, all'esito del reclamo interposto dalla società, il Tribunale in sede collegiale aveva riformato l'ordinanza monocratica.
Ribadiva l'illegittimità del provvedimento di trasferimento in quanto:
1) adottato in violazione dell'art. 33 della l. 104/92 stante l'intervento riconoscimento, in capo alla di lui coniuge, della condizione di portatrice di handicap in situazione di gravità;
2) in assenza di comprovate ragioni tecnico – organizzative, posto che “tanto all'interno dello stabilimento Enel di Cerano, tanto nello stabilimento Versailis, ha la CP_1 disponibilità di officine – che presentano superficie piana (e non disconnessa) – ove ben potrebbe essere collocato il lavoratore”.
Eccepiva infine la responsabilità della società convenuta nella causazione di un danno alla salute, prudenzialmente quantificato nella misura di € 25.000,00.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di trasferimento geografico disposto da , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., in data 27.07.2021, comunicato il 04.08.2021; 2) per l'effetto, ordinare a
, in persona del legale rappresentante p.t., ad assegnare il Signor presso CP_1 Parte_1 la sede di BR;
3) accertare e dichiarare che il comportamento di nei confronti del CP_1 ricorrente è illegittimo e produttivo di danni all'integrità psico-fisica del ricorrente;
4) per
2 l'effetto, accertati e quantificati tali danni, condannare al risarcimento degli stessi in CP_1 favore del Signor , in una somma pari ad € 25.000,00 e/o in quella maggiore e/o Parte_1 minore che sarà accertata in corso di causa”.
Si costituiva la società convenuta che contestava in fatto ed in diritto gli avversi assunti.
In particolare, rilevava che tutti i dipendenti del cantiere di Cerano svolgevano mansioni di ponteggiatore e coibentatore;
che presso detto cantiere era stata allestita una piccola area di stoccaggio, necessaria solo alla custodia delle attrezzature e dei materiali di lavoro impiegati nel corso della giornata;
che detto cantiere era privo della figura del magazziniere, ovvero di un lavoratore impegnato, stabilmente e a tempo pieno, nella gestione del magazzino. Specificava che il dipendente era sempre stato Controparte_2 addetto alla conduzione del carrello per la movimentazione dei materiali necessari per la lavorazione, occupandosi -a fine giornata e per circa un'ora- della sistemazione degli stessi presso l'area di stoccaggio. Allegava che, in data 23.1.2018, al rientro da un periodo di malattia e di ferie, aveva sottoposto il ricorrente ad una ulteriore visita medica per verificare la sua idoneità quale addetto al magazzino (ovvero ad attività esecutive che esulassero dalla coibentazione e dalla ponteggiatura).
Rappresentava di averlo poi temporaneamente affiancato al dipendente stante il CP_2 giudizio di idoneità e di averlo poi assegnato alle mansioni di carrellista e conduttore di trattore, atteso che l'esiguità delle mansioni che l'istante poteva svolgere quale “addetto al magazzino” avevano da subito reso eccedentaria la sua posizione lavorativa nel cantiere di Cerano.
Precisava che, solo in seguito alla visita di idoneità del 30.6.2021, il ricorrente era stato giudicato idoneo con la prescrizione di condurre carrelli solo su terreni non disconnessi: il che aveva reso necessario individuare una sede lavorativa, con posti vacanti, che fosse compatibile con la suddetta prescrizione.
Rilevava dunque la legittimità del disposto trasferimento, evidenziando che al momento dell'adozione del relativo provvedimento la moglie del ricorrente non era stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità e richiamando, sul punto, le argomentazioni rese dal Tribunale Collegiale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Contestava infine la domanda risarcitoria ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Disattesa l'istanza cautelare proposta in corso di causa, espletata la prova richiesta dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni dalle medesime rassegnate in conformità ai propri scritti difensivi.
***
3 Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Reputa il Tribunale che, all'esito dell'espletata istruttoria, possa essere integramente richiamato il puntuale e completo iter motivazionale posto a fondamento dell'ordinanza collegiale emessa in data 22.7.2022: “Il reclamato, , è dipendente a tempo Parte_1
CP_ indeterminato della sin dal 23 novembre 1990. Lo stesso è stato assunto come operaio I livello ed è stato adibito nel corso degli anni alle attività di aiuto coibentatore, di aiuto ponteggiatore e di ponteggiatore, nonché di carrellista sul Cantiere di Cerano
BR.
Nel corso del rapporto di lavoro il reclamato è stato periodicamente sottoposto a visite mediche di idoneità.
In particolare, risulta dalla documentazione in atti che in data 6 novembre 2017 il medico competente aziendale, avesse giudicato il inidoneo alla mansione di ponteggiatore, Pt_1 prescrivendo le seguenti limitazioni: “evitare sollevamento pesi arto superiore sinistro, limitare l'utilizzo arto superiore sinistro ad attività sotto il livello della spalla”.
Successivamente, in data 8 gennaio 2018, l'Unità operativa di Medicina del lavoro dell' ospedaliera di BR ribadiva “di evitare il sovraccarico Pt_2 Parte_3 funzionale della spalla sinistra…”.
Sulla scorta di tali prescrizioni mediche, la società, non potendo impiegare il nelle Pt_1 attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi, né di coibentazione (attività queste prevalenti nel cantiere di BR), sottoponeva nuovamente il lavoratore ad una ulteriore visita medica per verificare la sua idoneità quale “addetto al magazzino”.
In data 23 gennaio 2018, quindi, il reclamato veniva giudicato idoneo (alle mansioni di addetto al magazzino) sempre con le medesime limitazioni funzionali degli arti.
Tuttavia, la società - in ragione dell'addotta impossibilità di adibire il ricorrente alle mansioni di addetto al magazzino, nonchè della presunta assenza di un vero e proprio magazzino sul cantiere di BR, considerato il ridotto impegno lavorativo del Pt_1 nei mesi da gennaio 2018 in poi (affiancamento al dipendente ) - faceva Per_1 conseguire al il patentino per la guida del carrello e del trattore (fatto non Pt_1 contestato). CP_ Pertanto, in data 18 giugno 2019, la lo adibiva stabilmente alla guida del carrello e/o del trattore (mansione per la quale era stato ritenuto idoneo – con le note limitazioni di carico - in esito alla visita medica per integrazione delle mansioni di carrellista e conduttore di trattore del marzo 2019).
4 In data 9.12.2020 il ricorrente veniva sottoposto a visita periodica per valutare l'idoneità alla mansione di “addetto magazzino-carrellista”, all''esito della quale veniva ritenuto idoneo con le limitazioni sui carichi già note.
A seguito di una successiva visita di idoneità alla mansione, richiesta dal lavoratore, prima della scadenza del certificato di idoneità del 9.12.2020 (avente validità fino a dicembre 2021), in data 30 giugno 2021, il veniva giudicato dal medico competente Pt_1 aziendale, sempre in relazione alle mansioni “addetto magazzino-carrellista”, idoneo alla mansione di carrellista, ma con la “prescrizione” di condurre i carrelli solo su terreni non disconnessi con le limitazioni di carico già in precedenza previste.
Tale prescrizione, secondo la tesi della reclamante, aveva del tutto inibito l'impiego del presso il cantiere di Cerano, in quanto tutta la pavimentazione del cantiere era Pt_1 caratterizzata da una superficie disconnessa. CP_ Di conseguenza, la disponeva il trasferimento presso la sede di SC (unico cantiere con terreno pianeggiante) con nota del 27 luglio 2021 .
Tanto premesso, occorre in questa sede valutare la legittimità del provvedimento di trasferimento adottato dall'azienda alla luce delle condizioni e dei presupposti sussistenti al momento dell'irrogazione del provvedimento.
In via del tutto preliminare, il Collegio osserva come il lavoratore abbia avviato l'azione cautelare allegando l'illegittimità del trasferimento per violazione dell'art. 33 l. 104 del
1992 e solo nelle more del giudizio e, in particolare, nella comparsa in sede di reclamo, ha integrato le proprie difese anche in ordine alle censure sulle ragioni tecniche e organizzative fondanti il provvedimento di trasferimento.
Sulla presunta violazione dell'art. 33, comma 5, della l. 104 del 1992 .
In tema di riconoscimento del diritto di precedenza, l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, stabilisce che «Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
Ai fini del riconoscimento di tale diritto, quindi, devono sussistere in capo al lavoratore le condizioni legali stabilite dall'art. 33, comma 3 (secondo cui “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
5 mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”), con la conseguenza che è necessario che il lavoratore coniuge, parente o affine entro il secondo grado, assista la persona con handicap in situazione di gravità non ricoverata a tempo pieno fruendo dei permessi mensili.
In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha ancorato l'insorgenza del diritto del dipendente a determinati benefici, tra cui quello di non essere trasferito senza il suo consenso ex art 33 comma 5 “quanto meno al momento della presentazione della domanda intesa ad ottenere i benefici di cui alla L. n. 104 del 1992 …” (Cass. lav. n.
29009 del 2020).
Ciò detto, rilevato che, nella specie risulta pacifico che la società datrice fosse venuta a conoscenza dello stato di inabilità del coniuge del lavoratore solo dopo l'emanazione del provvedimento di trasferimento;
osservato che, risulta, per tabulas, l'istanza del CP_ ricorrente all' per la fruizione dei permessi l. 104 del 1992 presentata nel mese di ottobre 2021, dopo l'emanazione del provvedimento di trasferimento (di luglio 2021); accertato che, il riconoscimento dello stato di disabilità grave coniuge del coniuge del reclamato è intervenuto con verbale della commissione medica di settembre 2021, appare evidente come al momento della comunicazione del trasferimento non sussisteva in capo al lavoratore alcun requisito legale ai fini del riconoscimento della tutela ex art 33 l. 104 del 1992 e non vi era alcuna consapevolezza in capo al datore di lavoro delle esigenze di tutela del disabile.
Né tantomeno, nella specie, il lavoratore ha offerto prova di aver prestato assistenza continua in favore del coniuge prima del trasferimento e che l'azienda fosse stata posta a conoscenza delle esigenze di tutela del disabile prima del luglio 2021.
Alla luce di tali argomentazioni le censure della reclamante devono esser accolte.
Sulle ragioni organizzative e produttive del trasferimento.
Venendo, quindi, ad esaminare le ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento del provvedimento di trasferimento, il Collegio rileva quanto segue.
Come innanzi precisato, la società reclamante nel luglio 2021 disponeva - a suo dire- il trasferimento del presso lo stabilimento di SC ove era presente l'unico Pt_1 magazzino con pavimentazione omogenea, al fine di utilizzare proficuamente ed in sicurezza la prestazione lavorativa del ricorrente nel rispetto delle prescrizioni del certificato di idoneità del giugno 2021.
6 Come noto, l'orientamento costante della Corte di Cassazione sostiene che nell'ipotesi di trasferimento del lavoratore il relativo provvedimento non è soggetto ad alcun onere di forma e non deve necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro è obbligato di rispondere al lavoratore che li richieda, ma qualora sia contestata la legittimità del trasferimento il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le ragioni che lo hanno determinato, fornendo la prova delle reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento (Cass. 1383/2019; ved. ex plurimis Cass. 807/2017), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo"
(Cass. 27226/2018, conf. 4265/2007; cfr. 11568/2017, 2143/2017).
In sintesi ciò che il datore di lavoro è tenuto a provare l'effettività del nesso causale tra il trasferimento e le comprovate ragioni di cui all'art.2013 c.c. (Cass. 27226/2018,
2143/2017)
Ciò detto, nella specie le ragioni del trasferimento possono ritenersi pienamente provate e giustificate.
Ed infatti, deve ritenersi pacifico che il fosse stato addetto dal marzo- giugno 2019 Pt_1 sino a giugno 2021 alla mansione di carrellista;
che sul cantiere di BR non vi fosse un terreno idoneo a consentire l'espletamento delle mansioni di carrellista nel rispetto delle prescrizioni contenute nel certificato di idoneità del 2021 (fatto non contestato) e che il magazzino del cantiere di SC presentasse una pavimentazione omogenea
(fatto non contestato).
Deve ritenersi, altresì, pacifico, poi, che il lavoratore, sebbene fosse stato astrattamente riconosciuto idoneo all'espletamento della mansione di “addetto al magazzino”, di fatto non avesse mai svolto tale mansione. Lo stesso nella propria comparsa di costituzione ammetteva di non aver mai espletato tale mansione e che le presunte attività di magazziniere erano state sempre svolte da V. AF.
Nella specie, risulta, poi, provato che il nel 2019 avesse accettato di acquisire il Pt_1 patentino di guida del Carrello e trattore e che il medesimo, negli ultimi due anni (da marzo019 a giugno 2021 circa) antecedenti al trasferimento, avesse sempre svolto solo le mansioni di carrellista, senza rivendicare alcunchè in ordine all'espletamento delle mansioni di addetto al magazzino.
7 Di conseguenza, alla luce di tali elementi, deve desumersi la consapevolezza del Pt_1 dell'indisponibilità del posto di magazziniere sul Cantiere di Cerano.
Tanto risulta confermato dalla produzione allegata in atti (lul, pat inail e descrizione dell'organico dei cantieri di BR come indicato a pag 4,5,6,7 delle note del 13.7.2022 della reclamante) da cui emerge che non vi erano vuoti di organico e da cui si evince che non vi era nessun posto vacante di addetto al magazzino sui cantieri di BR.
Né tantomeno il lavoratore (su cui gravava l'onere di dedurre e allegare l'esistenza di possibilità di reimpiego) ha indicato la sussistenza di ulteriori posti liberi e vacanti, anche per l'espletamento di mansioni inferiori, sul sito di BR .
In tale senso, del tutto ininfluenti appaiono le allegazioni contenute nelle note di udienza del 13.7.22 ove il reclamato ha genericamente dedotto che nello stabilimento di BR, CP_ Versailis, la avrebbe avuto la disponibilità di officine con “superficie piana”, non essendo stati indicati i presunti posti vacanti disponibili - su tale cantiere - compatibili con le condizioni di salute del ricorrente.
Né infine, concludendo, assume rilievo la circostanza, anche qualora dimostrata, secondo cui le mansioni di magazziniere venissero svolte, sin dal principio, da Per_1 sul cantiere di Cerano, dovendosi rammentare che l'obbligo di reimpiego del lavoratore divenuto inidoneo alle proprie originarie mansioni non si estende fino ad imporre il trasferimento di altri lavoratori per liberare il posto o ad imporre il cambiamento dell'organigramma aziendale, non essendo esigibili simili comportamenti dall'imprenditore (v. Cass.45757/2015). Né può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore (v. Cass. n.10018/2016)”.
Ebbene, come suesposto, tali argomentazioni possono essere integralmente richiamate in questa sede, atteso che quanto allegato dalla società, a riprova della legittimità del trasferimento, risulta comprovato non solo dalla documentazione prodotta ma anche dal contributo orale fornito dai testi escussi, i quali hanno confermato che a BR non esiste né un vero e proprio magazzino né la posizione professionale di magazziniere, che il ricorrente ha svolto in modo stabile e continuativo le mansioni di mulettista e che la pavimentazione dei cantieri brindisini è disconnessa e disomogenea.
In particolare, il teste con particolare riferimento alla circostanza n. 7 della Tes_1 memoria di costituzione, ha precisato che “non c'è necessità di alcun dipendente a tempo pieno perché a Cerano ci sta un container dove ci sono solo DPI, guanti, mascherine,
8 cassetta attrezzi che vengono prelevati dai dipendenti per le attività che devono svolgere;
È vero che l'attività di sistemazione delle attrezzature presso il container necessita di un'ora circa al giorno;
Non ricordo se il ricorrente venne adibito alla mansione di magazzino. Ogni tanto ha lavorato insieme al sig. per la sistemazione del CP_2 materiale di magazzino, attività che come già detto, richiedeva solo un'ora circa al giorno;
in tale occasione il ricorrente ha svolto anche l'attività indicata al n 22.
Confermo la circostanza n 28 della memoria. Non ricordo la data esatta ma si trattava dell'anno 2019; In riferimento alla circostanza n 29 il ricorrente si occupava di caricare con il muletto sui camioncini il materiale da punteggio, che raggiungevano l'unità produttiva dove venivano scaricati da altro lavoratore. Nessun dipendente è stato addetto in via esclusiva all'area di stoccaggio, al deposito di materiale di ponteggio. Abbiamo solo 2 depositi a BR, uno per materiale da punteggio e uno per materiale da coibentazione;
e per un'officina di lattoneria. Tutta l'area di cantiere ha una pavimentazione disconnessa;
ad eccezione dell'officina che ha una dimensione di 8 metri circa per 20 metri circa. In questa officina vengono custoditi i rotoli di alluminio e c'è la materia prima per i manufatti in lamiera e tutte l'attività che viene svolta nell'officina richiede delle professionalità altamente specializzate, chiamate tracciatori. Anche il cantiere di Sanofi e di Versalis hanno una pavimentazione disconnessa. Nella predetta officina che è quasi totalmente occupata da macchinari si fabbricano manufatti in alluminio seguendo disegni tecnici”.
Anche il teste – nel confermare le circostanze di fatto addotte dalla società a Tes_2 riprova della legittimità del provvedimento impugnato – ha riferito che “nel cantiere di
Cerano vi è un'area di stoccaggio dove vengono collocati gli elementi necessari per i ponteggi;
vi è inoltre un piccolo container metallico dove vengono custoditi i DPI e gli utensili necessari per svolgere le attività di montaggio, smontaggio e coibentazione;
confermo le circostanze n. 8 e 9 della memoria di costituzione;
è vera la circostanza n.
10 della memoria (cioè che l'attività di magazzino richiedeva un impiego per scarsa un'ora al giorno); qualche volta, quando mi sono recato in cantiere, ho visto il ricorrente alla guida del carrello;
ADR: i trattori venivano utilizzati dalla società negli anni 80/90; sono stati poi sostituiti dai camioncini doppia cabina dove vengono caricati gli elementi necessari per fare i ponteggi;
per carrello intendiamo il muletto sollevatore che utilizziamo per movimentare i pacchi contenenti gli elementi per i ponteggi e che viene CP_ utilizzato solo nelle aree di cantiere disconnesse;
non mi risulta che i dipendenti siano stati assegnati in via esclusiva all'area di stoccaggio;
in relazione alla circostanza n. 45,
9 la confermo: in tutti i cantieri ci sono piccole aree dove vengono allocati gli uffici di cantiere e piccole officine di prefabbricazione del rivestimento dell'isolamento termico: queste zone hanno superfici piane;
tutta la restante area di cantiere non è pavimentata, si tratta di terreni non asfaltati. Tanto vale anche per il cantiere di Cerano;
so che il ricorrente ha avuto vari giudizi di idoneità che hanno comportato un cambio di mansioni in base al contenuto del giudizio di idoneità del medico competente”.
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rese dal teste Tramacere.
In sostanza, può ritenersi adeguatamente provato che: - presso il cantiere di Cerano, insiste una piccola area di stoccaggio, necessaria solo alla custodia delle attrezzature e dei materiali di lavoro che vengono prelevati ad inizio turno per essere utilizzati dagli operai nel corso della giornata lavorativa e dove poi vengono riposti a fine turno;
- che l'attività di sistemazione dei materiali presso detta area necessità di un tempo assai limitato (circa un'ora al giorno); - che sin dal 2019 il ricorrente è stato addetto alla guida del muletto;
- che a BR le aree di cantiere sono caratterizzate da superfici disconnesse;
- che la piccola officina esistente presso il cantiere di Cerano è un'area chiusa ove vengono effettuate le lavorazioni di tracciatura e ove non circolano i muletti;
- che le figure professionali che vengono impiegate in cantiere sono solo quelle del ponteggiatore, coibentatore e tracciatore.
Trattasi di circostanze di fatto che- ferma la rilevanza assorbente delle ragioni in diritto evidenziate nell'ordinanza collegiale anche con riferimento all'insussistenza, al momento della comunicazione del trasferimento, dei presupposti per invocare la tutela di cui all'art. 33 comma 5 l.104/92 - inducono a ritenere legittimo il provvedimento impugnato e che non trovano smentita nel contributo orale fornito dai testi addotti dal ricorrente, dovendosi ribadire che la società ha allegato e documentato (tramite la produzione del lul dell'organico aziendale, le cui risultanze non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione) che non esistono altre mansioni alle quali adibire il ricorrente (tenuto conto del giudizio medico legale espresso in data 30.6.2021) e che le restanti posizioni esistenti sono stabilmente occupate dagli altri dipendenti.
A quanto sinora esposto consegue il rigetto della domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente determinato dal “comportamento adottato da ”: tale CP_1 domanda, oltre ad essere stata proposta in maniera assolutamente generica, senza neppure alcun riferimento al cd. danno differenziale, in ogni caso deve ritenersi infondata, in assenza di una condotta astrattamente causativa di un danno risarcibile.
10 Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento, ma la complessità della vicenda esaminata e la peculiarità della situazione lavorativa e familiare del ricorrente giustificano la compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle relative all'istanza cautelare depositata in data 30.7.2024.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1 rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
BR,28.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
11