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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2304/24
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti e sciolta la riserva che precede;
PREMESSO CHE con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c. depositato in data 17.6.24, il IG. Parte_1 preliminarmente esposto:
- che esso istante è proprietario – in forza di atto di donazione rogato per notar in data 18.12.19 – dell'immobile sito in Fisciano, frazione Penta, alla Piazza Per_1
Vittorio Emanuele, n. 18, “composto da appartamento su due livelli e vano garage al piano terra”;
- che al testé citato immobile “si accede da una corte esterna con entrata ad arco”;
- che sulla predetta area cortilizia affaccia, di là da quello di proprietà di esso ricorrente,
l'immobile della IG.ra nonché quello di cui sono titolari i IG.ri Parte_2 Per_2
e
[...] Persona_3
- che “alcuni anni or sono” i IG.ri e avevano Persona_2 Persona_3
concesso in locazione l'immobile di cui sono proprietari al IG. Parte_3
- che il vano deposito di proprietà di esso esponente è stato “da sempre […] utilizzato come garage”;
- che al summenzionato terraneo è possibile giungere “solo ed esclusivamente dal cortile” de quo;
- che, a far data dal mese di luglio dell'anno 2023, ad esso istante è stato precluso di utilizzare detto terraneo dall'“occupante/inquilino” dell'immobile di proprietà dei IG.ri
; Per_2
Pagina 1 - che, in particolare, siffatto conduttore, lasciando, “evidentemente con l'assenso dei locatori”, alcune delle vetture di cui è proprietario ferme in sosta dinanzi al mentovato garage, ha impedito ad esso ricorrente di entrarvi e uscirvi con l'automobile;
- che, ancor più segnatamente, il IG. aveva “lasciato esplicitamente intendere, Parte_3
all'improvviso ed immotivatamente, di non voler assolutamente lasciare più libero lo spazio antistante al vano garage”;
- che, ad onta delle plurime diffide inoltrate al IG. ed i IG.ri , Parte_3 Per_2
mai era cessata la turbativa;
ha chiesto di accertare che, “a far data dal mese di luglio 2023, i proprietari dell'immobile sito in Fisciano alla Via Piazza Vittorio Emanuele n.18, IGg.ri e , o chi per essi, Persona_2 Persona_3 molestano ed arrecano turbativa nell'esercizio del possesso ed utilizzo del vano garage impedendo il transito dinamico in entrata ed in uscita con l'auto” e, per l'effetto, di condannare i IG.ri “ad Per_2 astenersi da ulteriori comportamenti lesivi dei diritti del ricorrente di utilizzo pieno del vano garage compreso il transito in entrate ed uscita con l'auto”. A suffragio della spiegata domanda, la difesa del ricorrente ha dedotto, da un lato, che il vano deposito di proprietà del IG. sarebbe da sempre stato Pt_1
“utilizzato come garage”; dall'altro, che, dal mese di luglio dell'anno 2023, il IG. Parte_3 conduttore dell'immobile dei resistenti, avrebbe, “evidentemente con l'assenso di quest'ultimi, […] fatto della corte comune un parcheggio esclusivo per le sue auto”, lasciandole in sosta “proprio davanti al vano garage del ricorrente”, in tal guisa precludendo al IG. ed ai componenti del di lui nucleo Pt_1 familiare di farvi accesso con l'automobile e, conseguentemente, arrecando “turbativa costante e continuativa” al possesso esercitato su detto terraneo.
Inoltre, l'odierno istante ha sostenuto che il diritto di parcheggiare nel cortile condominiale dovrebbe essere escluso allorquando la presenza di veicoli in sosta – oltre a rendere scomodo il raggiungimento a piedi delle singole unità immobiliari – impedisca a un condomino di utilizzare il cortile per l'introduzione di automezzi nei vani di sua proprietà.
Con memoria difensiva depositata in data 22.10.24, si sono costituiti in giudizio i IG.ri e invocando il rigetto dell'azione promossa dal Persona_2 Persona_3 ricorrente. A fondamento della pretesa reiezione, la difesa della parte resistente ha in limine eccepito il difetto di legittimazione passiva dei IG.ri , assumendo, per un verso, che Per_2 le condotte con le quali sarebbe stata perpetrata la lamentata turbativa “sarebbero in ogni caso ascrivibili unicamente ai conduttori, precisamente al IG. e ai suoi familiari, unici soggetti indicati quale Pt_3
Pagina 2 autori delle presunte molestie”; per l'altro, che i resistenti nemmeno potrebbero esser reputati autori morali della molestia possessoria, giacché i IG.ri mai avrebbero “autorizzato e/o Per_2 incoraggiato alcuna delle condotte illecite (ingiustamente) addebitate agli inquilini, IG.ri . Pt_3
Sempre in via preliminare, i resistenti hanno sollevato eccezione d'inammissibilità dell'azione ex adverso esperita per esser spirato il termine annuale di cui all'art. 1170 c.c., esponendo a suffragio della stessa che – ad onta di quanto “maldestramente” prospettato dal ricorrente – il IG. Pt_1 starebbe lamentandosi “da almeno quattro anni […] delle presunte illegittime turbative ad opera del IG.
e della moglie”, come si evincerebbe irrefutabilmente tanto dalla corrispondenza CP_1 intercorsa tra le parti anteriormente all'instaurazione del presente procedimento quanto da una denuncia-querela, recante in calce la data del 26.12.23, presentata dall'odierno istante, nel corpo della quale questi avrebbe espressamente dato atto che, “sin dall'inizio del godimento dell'immobile” – risalente all'anno 2019, secondo quanto prospettato dal IG. nell'atto introduttivo –, il IG. Pt_1 ha sempre accampato la pretesa di posteggiare la sua vettura dinanzi alla porta d'ingresso del CP_2
[…] box auto”.
Quanto al merito, la difesa dei resistenti, preliminarmente evidenziato che l'area cortilizia per cui è disputa sarebbe “per la metà di proprietà dei IG.ri , ha sostenuto che la corte Per_2 comune de qua, ad onta di quanto prospettato dal ricorrente, sarebbe sempre stata “utilizzata pacificamente dai condomini (compreso lo stesso ing. e, prima di lui, i suoi danti causa), quale Parte_1 parcheggio indiviso per le autovetture, senza che vi sia mai stata una regolamentazione specifica né una ripartizione delle aree in stalli assegnati ai comunisti, ma semplicemente sulla base di rapporti di buon vicinato, tolleranza reciproca e cordialità di fondo”, deducendo che siffatti rapporti si sarebbero incrinati nel momento in cui il IG. avrebbe, senza autorizzazione da parte dei ulteriori comproprietari Pt_1 della corte comune, “trasformato un locale, originariamente adibito a deposito di merce, in garage per il ricovero di auto, allargando la porta di ingresso del deposito e modificandone, di fatto, la destinazione d'uso”, come potrebbe inferirsi anche dalla circostanza per la quale la formale variazione della destinazione d'uso del locale de quo sarebbe stata posta in essere, “con finalità evidentemente strumentale al presente giudizio e alla controversia oramai apertasi”, soltanto in data 26.3.24.
Di là dall'aver approntato le illustrate argomentazioni a sostegno del preteso rigetto dell'esperita azione possessoria, parte resistente ha chiesto la condanna del IG. ex art. 96 c.p.c., Pt_1 assumendo che l'iniziativa giudiziaria da quest'ultimo intrapresa sarebbe connotata dal carattere della temerarietà.
Pagina 3 Ritenuto superfluo disporre l'audizione degli informatori, il Giudice, all'esito dell'udienza celebrata in data 21.11.24, si è riservato per la decisione.
OSSERVA
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di qualificare l'azione possessoria con la quale parte ricorrente ha chiesto la condanna dei IG.ri “ad astenersi da ulteriori Per_2 comportamenti lesivi dei diritti di utilizzo pieno del vano garage compreso il transito in entrate ed uscita con
l'auto”. A tal fine, non può prescindersi dall'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla giurisprudenza, secondo il quale, in tema di azioni a difesa del possesso, la distinzione tra spoglio e molestia riposa sulla diversa natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l'attività di godimento del possessore, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo: apertis verbis, costituisce atto di turbativa qualsiasi comportamento che ponga in essere un'innovazione della cosa comportante una modificazione delle concrete modalità di utilizzazione del bene, tale da limitare, in misura apprezzabile, le facoltà del suo godimento
(Cass. n. 22227/06). Sicché, al fine di stabilire se sussistano gli estremi dello spoglio o della molestia, non può prescindersi dall'individuare le modalità, anche temporali, del comportamento dell'aggressore, le quali assumono rilievo per stabilire se si tratti di un impedimento duraturo, anche se non permanente, integrante lo spoglio, o di un impedimento soltanto transitorio parificabile alla mera turbativa (cfr. Cass. n. 6415/84).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non può dubitarsi che quella proposta dall'odierno istante debba essere qualificata come azione di manutenzione, avendo la condotta ascritta al IG. asseritamente reso meno agevole il transito carrabile Parte_3 attraverso l'area cortilizia di cui si discorre, in tal guisa ostacolando e, talvolta, precludendo all'odierno istante di poter accedere a bordo della propria auto al locale terraneo meglio descritto nel libello introduttivo.
Individuata la veste giuridica che meglio si attaglia all'esperita azione, deve indugiarsi sulla sollevata eccezione d'inammissibilità dell'avanzato ricorso possessorio, a sostegno della quale i resistenti hanno affermato che tra la lamentata molestia e l'instaurazione del presente giudizio sarebbe trascorso più di un anno. In ordine alla formulata eccezione, non può tacersi che il termine di cui al I comma dell'art. 1170 c.c. ha natura sostanziale, atteso che il suo inutile decorso estingue il relativo diritto, e, pertanto, non è soggetto né a sospensione né ad
Pagina 4 interruzione né, infine, alla sospensione nel periodo feriale, la quale è disposta dalla L. n.
742/69 solo con riguardo ai termini processuali (Cass. n. 2530/81). Inoltre, a differenza di quanto previsto per l'azione di reintegrazione nel caso di spoglio clandestino, qualora venga esperita l'azione di manutenzione il termine annuale decorre dalla turbativa possessoria, e non già dalla conoscenza o apprendimento che il possessore ne abbia avuto (cfr., in tal senso, Cass.
n. 1146/03).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine in esame in ipotesi di pluralità di atti di turbativa, par d'uopo osservare che, laddove tali atti risultino intimamente connessi tra loro, detto termine decorre dal compimento del primo di tali atti, in quanto ciascuno di essi è espressione di un'unica condotta lesiva dell'altrui possesso e non è idoneo a concretare una molestia a sé stante (Cass. n. 16077/07). Detto altrimenti, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi allorquando quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività (Cass. n. 8148/12).
È, poi, opportuno evidenziare, con riguardo all'atteggiarsi dell'onere probatorio, che, a fronte dell'eccezione con la quale il resistente si sia doluto dell'inammissibilità della domanda per avvenuto decorso del termine in esame, spetta al ricorrente dimostrare che la sua domanda è tempestiva, costituendo l'osservanza del termine de quo presupposto per la proponibilità dell'azione stessa (Cass. n. 1146/03; Cass. n. 3053/92; Cass. n. 850/70).
Alla luce dell'illustrata impostazione interpretativa, l'esperita azione – pur prescindendosi dal compiuto esame della sollevata eccezione di difetto di titolarità del lato passivo del rapporto, prima facie meritevole di accoglimento, avendo il ricorrente ascritto le condotte materiali con le quali sarebbero state arrecate le molestie possessorie esclusivamente al IG. non evocato CP_2 nel presente procedimento, e meramente ipotizzato che siffatto agere sia stato suggerito o, comunque, avallato dai resistenti – non può che esser dichiarata inammissibile, essendo irrefutabilmente emerso all'esito dell'istruttoria che la condotta che integrerebbe, secondo il ricorrente, gli estremi della molestia (sosta dei veicoli entro il perimetro della corte comune), lungi dall'esser infrannuale, si protragga da diversi anni.
A tale approdo si è pervenuti, in primo luogo, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza celebrata in data 23.10.24, nel corso della quale il IG. ha riferito che, “a cavallo Pt_1 tra l'anno 2019 e l'anno 2020, i conduttori dell'immobile di proprietà dei resistenti hanno iniziato a parcheggiare una seconda automobile” entro il perimetro della corte comune, aggiungendo che tale
Pagina 5 condotta avesse reso “più complesso il transito carrabile verso il locale garage” nel quale era “solito ricoverare l'automobile”; inoltre, ha dichiarato che, “nell'anno 2021 o, più probabilmente, nell'anno 2022, dopo un periodo di distensione dei rapporti di vicinato, favorito anche dalla mediazione del IG. Per_2
il conduttore degli immobili dei resistenti ha ripreso a parcheggiare l'auto nel cortile in modo da
[...] precludere l'accesso e l'uscita dal […] garage”, precisando che in tali frangenti, essendosi il conduttore sovente rifiutato “di spostare la propria vettura”, fosse stato costretto “a contattare il IG. Per_2 affinché questi lo sollecitasse” a consentire l'uscita della vettura dal terraneo;
infine, ha affermato che in alcune occasioni il IG. avesse suggeritogli “di contattare i Carabinieri per risolvere la Per_2 problematica prospettatagli”.
Ad ulteriore suffragio del tardivo esperimento dell'azione possessoria può essere addotta anche la denuncia-querela, recante in calce la data del 26.12.23, presentata dall'odierno istante dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (cfr. all. n. 6 alla produzione del ricorrente), nel corpo della quale il IG. – dato preliminarmente atto che Pt_1 nell'anno 2019 fosse divenuto, in virtù di atto di donazione rogato per notar Per_1 proprietario dell'immobile sito in Fisciano, frazione Penta, alla Piazza Vittorio Emanuele, n. 18,
“composto da appartamento su due livelli […] e locale deposito sito al piano terra” – ha litteris Pt_4 denunciato che “sin dall'inizio del godimento dell'immobile” il IG. “ ha sempre accampato la CP_2 pretesa di posteggiare la sua vettura dinanzi alla porta d'ingresso del […] box auto”.
, poi, a fondamento della conclusione cui si è approdati la p.e.c. inoltrata in data 18.6.20 CP_3 all'avv. – in riscontro alla missiva dal medesimo inviata in data 8.6.20 per conto Parte_5 degli odierni resistenti – dall'avv. Marianna Cerrato “in nome per conto e per espresso incarico conferito dai IG.ri e , nel corpo della quale il testé citato procuratore, dato atto Parte_6 Parte_1 che già all'epoca fosse “consueta abitudine” dei conduttori degli immobili dei IG.ri Per_2
“parcheggiare due auto” entro il perimetro della corte comune, aveva diffidato “gli occupanti dell'immobile di proprietà dei IG.ri o chi per essi” dal reiterare siffatta condotta, giacché la Per_2 stessa non soltanto non avrebbe consentito “agli occupanti degli altri immobili di usufruire in eguale misura del cortile condominiale, ma addirittura” avrebbe reso meno agevole per “gli altri comproprietari
[…] prendere l'auto”.
All'esito del tracciato iter argomentativo, l'esperita azione possessoria non può che essere dichiarata inammissibile.
Pagina 6 Né il prefato approdo potrebbe essere infirmato sostenendo che l'azione de qua sarebbe stata tempestivamente promossa in quanto nel mese di luglio dell'anno 2023 il conduttore dell'immobile dei resistenti avrebbe disatteso degli accordi “poco prima” intercorsi con i quali i – non meglio precisati – contraenti avrebbero regolamentato le modalità di utilizzo della corte comune, come emerso dalle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza celebrata in data
23.10.24. A tale argomentazione risulterebbe agevole replicare che dalla predetta circostanza – mai dedotta, peraltro, nell'atto introduttivo del procedimento – non è possibile arguire che gli atti posti in essere a partire del mese di luglio dell'anno 2023 abbiano integrato una diversa molestia possessoria rispetto a quella risalente all'anno 2019, tenuto conto, per un verso, che gli atti di turbativa successivi al mese di luglio dell'anno 2023 appaiano ictu oculi strettamente connessi a quelli che sarebbero stati perpetrati anteriormente, essendosi i primi sostanziati in condotte sovrapponibili a quelle poste in essere sin dall'anno 2019; per l'altro, che, in ogni caso, la breve – come si evince con nitore dal tenore lessicale delle deposizioni del IG. , il quale Pt_1 ha riferito che i presunti accordi sarebbero stati disattesi “poco dopo” esser intercorsi – durata dello iato temporale nel quale il IG. avrebbe cessato di lasciare le proprie auto in sosta CP_2 nell'area cortilizia non consente di ritenere che gli (asseriti) atti di turbativa successivi al mese di luglio dell'anno 2023 configurino una diversa ed ulteriore molestia possessoria rispetto a quella integrata dalle condotte anteriormente tenute dal IG. CP_2
Deve, infine, indugiarsi sulla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dai resistenti, a fondamento della quale la difesa dei IG.ri ha sostenuto che l'iniziativa Per_2 giudiziaria intrapresa dal IG. sarebbe connotata da temerarietà. A tal fine, non può Pt_1 prescindersi dall'osservare che, secondo l'indirizzo nettamente prevalente, il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e
7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa
o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché
– quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del
Pagina 7 danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite
(Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa.
Con specifico riguardo, poi, alla fattispecie di cui al I comma dell'art. 96 c.p.c., non può tacersi che, «in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (in tal senso, ex pluribus, Cass. n.
9080/13).
Aderendo al rammentato orientamento interpretativo, l'avanzata domanda risarcitoria – pur essendo l'esperita azione possessoria risultata manifestamente inammissibile – non può che rigettarsi, tenuto conto che i resistenti nemmeno hanno dedotto di aver patito pregiudizi in conseguenza dell'instaurazione del presente procedimento.
Non resta che disciplinare le spese di lite: in ordine al rapporto processuale intercorso tra l'odierno istante ed i resistenti, le stesse – in ossequio al principio della soccombenza – devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, in merito al ricorso depositato da , ogni Parte_1 diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il proposto ricorso;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dai resistenti;
3) condanna al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese di lite, all'uopo Parte_1
liquidate in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore 18.4.25
Pagina 8 Pagina 9
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti e sciolta la riserva che precede;
PREMESSO CHE con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c. depositato in data 17.6.24, il IG. Parte_1 preliminarmente esposto:
- che esso istante è proprietario – in forza di atto di donazione rogato per notar in data 18.12.19 – dell'immobile sito in Fisciano, frazione Penta, alla Piazza Per_1
Vittorio Emanuele, n. 18, “composto da appartamento su due livelli e vano garage al piano terra”;
- che al testé citato immobile “si accede da una corte esterna con entrata ad arco”;
- che sulla predetta area cortilizia affaccia, di là da quello di proprietà di esso ricorrente,
l'immobile della IG.ra nonché quello di cui sono titolari i IG.ri Parte_2 Per_2
e
[...] Persona_3
- che “alcuni anni or sono” i IG.ri e avevano Persona_2 Persona_3
concesso in locazione l'immobile di cui sono proprietari al IG. Parte_3
- che il vano deposito di proprietà di esso esponente è stato “da sempre […] utilizzato come garage”;
- che al summenzionato terraneo è possibile giungere “solo ed esclusivamente dal cortile” de quo;
- che, a far data dal mese di luglio dell'anno 2023, ad esso istante è stato precluso di utilizzare detto terraneo dall'“occupante/inquilino” dell'immobile di proprietà dei IG.ri
; Per_2
Pagina 1 - che, in particolare, siffatto conduttore, lasciando, “evidentemente con l'assenso dei locatori”, alcune delle vetture di cui è proprietario ferme in sosta dinanzi al mentovato garage, ha impedito ad esso ricorrente di entrarvi e uscirvi con l'automobile;
- che, ancor più segnatamente, il IG. aveva “lasciato esplicitamente intendere, Parte_3
all'improvviso ed immotivatamente, di non voler assolutamente lasciare più libero lo spazio antistante al vano garage”;
- che, ad onta delle plurime diffide inoltrate al IG. ed i IG.ri , Parte_3 Per_2
mai era cessata la turbativa;
ha chiesto di accertare che, “a far data dal mese di luglio 2023, i proprietari dell'immobile sito in Fisciano alla Via Piazza Vittorio Emanuele n.18, IGg.ri e , o chi per essi, Persona_2 Persona_3 molestano ed arrecano turbativa nell'esercizio del possesso ed utilizzo del vano garage impedendo il transito dinamico in entrata ed in uscita con l'auto” e, per l'effetto, di condannare i IG.ri “ad Per_2 astenersi da ulteriori comportamenti lesivi dei diritti del ricorrente di utilizzo pieno del vano garage compreso il transito in entrate ed uscita con l'auto”. A suffragio della spiegata domanda, la difesa del ricorrente ha dedotto, da un lato, che il vano deposito di proprietà del IG. sarebbe da sempre stato Pt_1
“utilizzato come garage”; dall'altro, che, dal mese di luglio dell'anno 2023, il IG. Parte_3 conduttore dell'immobile dei resistenti, avrebbe, “evidentemente con l'assenso di quest'ultimi, […] fatto della corte comune un parcheggio esclusivo per le sue auto”, lasciandole in sosta “proprio davanti al vano garage del ricorrente”, in tal guisa precludendo al IG. ed ai componenti del di lui nucleo Pt_1 familiare di farvi accesso con l'automobile e, conseguentemente, arrecando “turbativa costante e continuativa” al possesso esercitato su detto terraneo.
Inoltre, l'odierno istante ha sostenuto che il diritto di parcheggiare nel cortile condominiale dovrebbe essere escluso allorquando la presenza di veicoli in sosta – oltre a rendere scomodo il raggiungimento a piedi delle singole unità immobiliari – impedisca a un condomino di utilizzare il cortile per l'introduzione di automezzi nei vani di sua proprietà.
Con memoria difensiva depositata in data 22.10.24, si sono costituiti in giudizio i IG.ri e invocando il rigetto dell'azione promossa dal Persona_2 Persona_3 ricorrente. A fondamento della pretesa reiezione, la difesa della parte resistente ha in limine eccepito il difetto di legittimazione passiva dei IG.ri , assumendo, per un verso, che Per_2 le condotte con le quali sarebbe stata perpetrata la lamentata turbativa “sarebbero in ogni caso ascrivibili unicamente ai conduttori, precisamente al IG. e ai suoi familiari, unici soggetti indicati quale Pt_3
Pagina 2 autori delle presunte molestie”; per l'altro, che i resistenti nemmeno potrebbero esser reputati autori morali della molestia possessoria, giacché i IG.ri mai avrebbero “autorizzato e/o Per_2 incoraggiato alcuna delle condotte illecite (ingiustamente) addebitate agli inquilini, IG.ri . Pt_3
Sempre in via preliminare, i resistenti hanno sollevato eccezione d'inammissibilità dell'azione ex adverso esperita per esser spirato il termine annuale di cui all'art. 1170 c.c., esponendo a suffragio della stessa che – ad onta di quanto “maldestramente” prospettato dal ricorrente – il IG. Pt_1 starebbe lamentandosi “da almeno quattro anni […] delle presunte illegittime turbative ad opera del IG.
e della moglie”, come si evincerebbe irrefutabilmente tanto dalla corrispondenza CP_1 intercorsa tra le parti anteriormente all'instaurazione del presente procedimento quanto da una denuncia-querela, recante in calce la data del 26.12.23, presentata dall'odierno istante, nel corpo della quale questi avrebbe espressamente dato atto che, “sin dall'inizio del godimento dell'immobile” – risalente all'anno 2019, secondo quanto prospettato dal IG. nell'atto introduttivo –, il IG. Pt_1 ha sempre accampato la pretesa di posteggiare la sua vettura dinanzi alla porta d'ingresso del CP_2
[…] box auto”.
Quanto al merito, la difesa dei resistenti, preliminarmente evidenziato che l'area cortilizia per cui è disputa sarebbe “per la metà di proprietà dei IG.ri , ha sostenuto che la corte Per_2 comune de qua, ad onta di quanto prospettato dal ricorrente, sarebbe sempre stata “utilizzata pacificamente dai condomini (compreso lo stesso ing. e, prima di lui, i suoi danti causa), quale Parte_1 parcheggio indiviso per le autovetture, senza che vi sia mai stata una regolamentazione specifica né una ripartizione delle aree in stalli assegnati ai comunisti, ma semplicemente sulla base di rapporti di buon vicinato, tolleranza reciproca e cordialità di fondo”, deducendo che siffatti rapporti si sarebbero incrinati nel momento in cui il IG. avrebbe, senza autorizzazione da parte dei ulteriori comproprietari Pt_1 della corte comune, “trasformato un locale, originariamente adibito a deposito di merce, in garage per il ricovero di auto, allargando la porta di ingresso del deposito e modificandone, di fatto, la destinazione d'uso”, come potrebbe inferirsi anche dalla circostanza per la quale la formale variazione della destinazione d'uso del locale de quo sarebbe stata posta in essere, “con finalità evidentemente strumentale al presente giudizio e alla controversia oramai apertasi”, soltanto in data 26.3.24.
Di là dall'aver approntato le illustrate argomentazioni a sostegno del preteso rigetto dell'esperita azione possessoria, parte resistente ha chiesto la condanna del IG. ex art. 96 c.p.c., Pt_1 assumendo che l'iniziativa giudiziaria da quest'ultimo intrapresa sarebbe connotata dal carattere della temerarietà.
Pagina 3 Ritenuto superfluo disporre l'audizione degli informatori, il Giudice, all'esito dell'udienza celebrata in data 21.11.24, si è riservato per la decisione.
OSSERVA
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di qualificare l'azione possessoria con la quale parte ricorrente ha chiesto la condanna dei IG.ri “ad astenersi da ulteriori Per_2 comportamenti lesivi dei diritti di utilizzo pieno del vano garage compreso il transito in entrate ed uscita con
l'auto”. A tal fine, non può prescindersi dall'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla giurisprudenza, secondo il quale, in tema di azioni a difesa del possesso, la distinzione tra spoglio e molestia riposa sulla diversa natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l'attività di godimento del possessore, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo: apertis verbis, costituisce atto di turbativa qualsiasi comportamento che ponga in essere un'innovazione della cosa comportante una modificazione delle concrete modalità di utilizzazione del bene, tale da limitare, in misura apprezzabile, le facoltà del suo godimento
(Cass. n. 22227/06). Sicché, al fine di stabilire se sussistano gli estremi dello spoglio o della molestia, non può prescindersi dall'individuare le modalità, anche temporali, del comportamento dell'aggressore, le quali assumono rilievo per stabilire se si tratti di un impedimento duraturo, anche se non permanente, integrante lo spoglio, o di un impedimento soltanto transitorio parificabile alla mera turbativa (cfr. Cass. n. 6415/84).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non può dubitarsi che quella proposta dall'odierno istante debba essere qualificata come azione di manutenzione, avendo la condotta ascritta al IG. asseritamente reso meno agevole il transito carrabile Parte_3 attraverso l'area cortilizia di cui si discorre, in tal guisa ostacolando e, talvolta, precludendo all'odierno istante di poter accedere a bordo della propria auto al locale terraneo meglio descritto nel libello introduttivo.
Individuata la veste giuridica che meglio si attaglia all'esperita azione, deve indugiarsi sulla sollevata eccezione d'inammissibilità dell'avanzato ricorso possessorio, a sostegno della quale i resistenti hanno affermato che tra la lamentata molestia e l'instaurazione del presente giudizio sarebbe trascorso più di un anno. In ordine alla formulata eccezione, non può tacersi che il termine di cui al I comma dell'art. 1170 c.c. ha natura sostanziale, atteso che il suo inutile decorso estingue il relativo diritto, e, pertanto, non è soggetto né a sospensione né ad
Pagina 4 interruzione né, infine, alla sospensione nel periodo feriale, la quale è disposta dalla L. n.
742/69 solo con riguardo ai termini processuali (Cass. n. 2530/81). Inoltre, a differenza di quanto previsto per l'azione di reintegrazione nel caso di spoglio clandestino, qualora venga esperita l'azione di manutenzione il termine annuale decorre dalla turbativa possessoria, e non già dalla conoscenza o apprendimento che il possessore ne abbia avuto (cfr., in tal senso, Cass.
n. 1146/03).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine in esame in ipotesi di pluralità di atti di turbativa, par d'uopo osservare che, laddove tali atti risultino intimamente connessi tra loro, detto termine decorre dal compimento del primo di tali atti, in quanto ciascuno di essi è espressione di un'unica condotta lesiva dell'altrui possesso e non è idoneo a concretare una molestia a sé stante (Cass. n. 16077/07). Detto altrimenti, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi allorquando quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività (Cass. n. 8148/12).
È, poi, opportuno evidenziare, con riguardo all'atteggiarsi dell'onere probatorio, che, a fronte dell'eccezione con la quale il resistente si sia doluto dell'inammissibilità della domanda per avvenuto decorso del termine in esame, spetta al ricorrente dimostrare che la sua domanda è tempestiva, costituendo l'osservanza del termine de quo presupposto per la proponibilità dell'azione stessa (Cass. n. 1146/03; Cass. n. 3053/92; Cass. n. 850/70).
Alla luce dell'illustrata impostazione interpretativa, l'esperita azione – pur prescindendosi dal compiuto esame della sollevata eccezione di difetto di titolarità del lato passivo del rapporto, prima facie meritevole di accoglimento, avendo il ricorrente ascritto le condotte materiali con le quali sarebbero state arrecate le molestie possessorie esclusivamente al IG. non evocato CP_2 nel presente procedimento, e meramente ipotizzato che siffatto agere sia stato suggerito o, comunque, avallato dai resistenti – non può che esser dichiarata inammissibile, essendo irrefutabilmente emerso all'esito dell'istruttoria che la condotta che integrerebbe, secondo il ricorrente, gli estremi della molestia (sosta dei veicoli entro il perimetro della corte comune), lungi dall'esser infrannuale, si protragga da diversi anni.
A tale approdo si è pervenuti, in primo luogo, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza celebrata in data 23.10.24, nel corso della quale il IG. ha riferito che, “a cavallo Pt_1 tra l'anno 2019 e l'anno 2020, i conduttori dell'immobile di proprietà dei resistenti hanno iniziato a parcheggiare una seconda automobile” entro il perimetro della corte comune, aggiungendo che tale
Pagina 5 condotta avesse reso “più complesso il transito carrabile verso il locale garage” nel quale era “solito ricoverare l'automobile”; inoltre, ha dichiarato che, “nell'anno 2021 o, più probabilmente, nell'anno 2022, dopo un periodo di distensione dei rapporti di vicinato, favorito anche dalla mediazione del IG. Per_2
il conduttore degli immobili dei resistenti ha ripreso a parcheggiare l'auto nel cortile in modo da
[...] precludere l'accesso e l'uscita dal […] garage”, precisando che in tali frangenti, essendosi il conduttore sovente rifiutato “di spostare la propria vettura”, fosse stato costretto “a contattare il IG. Per_2 affinché questi lo sollecitasse” a consentire l'uscita della vettura dal terraneo;
infine, ha affermato che in alcune occasioni il IG. avesse suggeritogli “di contattare i Carabinieri per risolvere la Per_2 problematica prospettatagli”.
Ad ulteriore suffragio del tardivo esperimento dell'azione possessoria può essere addotta anche la denuncia-querela, recante in calce la data del 26.12.23, presentata dall'odierno istante dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (cfr. all. n. 6 alla produzione del ricorrente), nel corpo della quale il IG. – dato preliminarmente atto che Pt_1 nell'anno 2019 fosse divenuto, in virtù di atto di donazione rogato per notar Per_1 proprietario dell'immobile sito in Fisciano, frazione Penta, alla Piazza Vittorio Emanuele, n. 18,
“composto da appartamento su due livelli […] e locale deposito sito al piano terra” – ha litteris Pt_4 denunciato che “sin dall'inizio del godimento dell'immobile” il IG. “ ha sempre accampato la CP_2 pretesa di posteggiare la sua vettura dinanzi alla porta d'ingresso del […] box auto”.
, poi, a fondamento della conclusione cui si è approdati la p.e.c. inoltrata in data 18.6.20 CP_3 all'avv. – in riscontro alla missiva dal medesimo inviata in data 8.6.20 per conto Parte_5 degli odierni resistenti – dall'avv. Marianna Cerrato “in nome per conto e per espresso incarico conferito dai IG.ri e , nel corpo della quale il testé citato procuratore, dato atto Parte_6 Parte_1 che già all'epoca fosse “consueta abitudine” dei conduttori degli immobili dei IG.ri Per_2
“parcheggiare due auto” entro il perimetro della corte comune, aveva diffidato “gli occupanti dell'immobile di proprietà dei IG.ri o chi per essi” dal reiterare siffatta condotta, giacché la Per_2 stessa non soltanto non avrebbe consentito “agli occupanti degli altri immobili di usufruire in eguale misura del cortile condominiale, ma addirittura” avrebbe reso meno agevole per “gli altri comproprietari
[…] prendere l'auto”.
All'esito del tracciato iter argomentativo, l'esperita azione possessoria non può che essere dichiarata inammissibile.
Pagina 6 Né il prefato approdo potrebbe essere infirmato sostenendo che l'azione de qua sarebbe stata tempestivamente promossa in quanto nel mese di luglio dell'anno 2023 il conduttore dell'immobile dei resistenti avrebbe disatteso degli accordi “poco prima” intercorsi con i quali i – non meglio precisati – contraenti avrebbero regolamentato le modalità di utilizzo della corte comune, come emerso dalle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza celebrata in data
23.10.24. A tale argomentazione risulterebbe agevole replicare che dalla predetta circostanza – mai dedotta, peraltro, nell'atto introduttivo del procedimento – non è possibile arguire che gli atti posti in essere a partire del mese di luglio dell'anno 2023 abbiano integrato una diversa molestia possessoria rispetto a quella risalente all'anno 2019, tenuto conto, per un verso, che gli atti di turbativa successivi al mese di luglio dell'anno 2023 appaiano ictu oculi strettamente connessi a quelli che sarebbero stati perpetrati anteriormente, essendosi i primi sostanziati in condotte sovrapponibili a quelle poste in essere sin dall'anno 2019; per l'altro, che, in ogni caso, la breve – come si evince con nitore dal tenore lessicale delle deposizioni del IG. , il quale Pt_1 ha riferito che i presunti accordi sarebbero stati disattesi “poco dopo” esser intercorsi – durata dello iato temporale nel quale il IG. avrebbe cessato di lasciare le proprie auto in sosta CP_2 nell'area cortilizia non consente di ritenere che gli (asseriti) atti di turbativa successivi al mese di luglio dell'anno 2023 configurino una diversa ed ulteriore molestia possessoria rispetto a quella integrata dalle condotte anteriormente tenute dal IG. CP_2
Deve, infine, indugiarsi sulla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dai resistenti, a fondamento della quale la difesa dei IG.ri ha sostenuto che l'iniziativa Per_2 giudiziaria intrapresa dal IG. sarebbe connotata da temerarietà. A tal fine, non può Pt_1 prescindersi dall'osservare che, secondo l'indirizzo nettamente prevalente, il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e
7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa
o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché
– quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del
Pagina 7 danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite
(Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa.
Con specifico riguardo, poi, alla fattispecie di cui al I comma dell'art. 96 c.p.c., non può tacersi che, «in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (in tal senso, ex pluribus, Cass. n.
9080/13).
Aderendo al rammentato orientamento interpretativo, l'avanzata domanda risarcitoria – pur essendo l'esperita azione possessoria risultata manifestamente inammissibile – non può che rigettarsi, tenuto conto che i resistenti nemmeno hanno dedotto di aver patito pregiudizi in conseguenza dell'instaurazione del presente procedimento.
Non resta che disciplinare le spese di lite: in ordine al rapporto processuale intercorso tra l'odierno istante ed i resistenti, le stesse – in ossequio al principio della soccombenza – devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, in merito al ricorso depositato da , ogni Parte_1 diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il proposto ricorso;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dai resistenti;
3) condanna al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese di lite, all'uopo Parte_1
liquidate in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore 18.4.25
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Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo