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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/12/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de SA, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 131/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Alessia Giulia Selano Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico, dell'attività lavorativa e allegando nuova documentazione medica.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. visionata la documentazione Per_1 medica successiva ha così accertato: “Dall'esame della nuova documentazione clinica agli atti e sulla
pagina 1 di 2 scorta della visita medica eseguita al signor si formula la seguente diagnosi: Parte_1
“SPONDILODISCARTROSI CON DISCOPATIA L4-L5 RACHIDE LOMBARE RECIDIVANTE CON
MODESTA IMPRONTA SUL PROFILO ANTERIORE DEL SACCO DURALE. GONARTROSI
BILATERALE.”. Trattasi di infermità che, per quando motivate nella valutazione medico-peritale, determinano una diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative specifiche a meno di un terzo (art.1 L.222/1984). Per lo svolgimento di tale attività (operaio edile) il ricorrente non è in grado di utilizzare le capacità di lavoro in modo proficuo a far data dalla presentazione della nuova documentazione clinica del 04/12/2024”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a dicembre 2024 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per godere dell'assegno ordinario di invalidità dal 4 dicembre 2024.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per godere dell'assegno ordinario Parte_1 di invalidità dal 4 dicembre 2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
AZ de SA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de SA, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 131/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Alessia Giulia Selano Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico, dell'attività lavorativa e allegando nuova documentazione medica.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. visionata la documentazione Per_1 medica successiva ha così accertato: “Dall'esame della nuova documentazione clinica agli atti e sulla
pagina 1 di 2 scorta della visita medica eseguita al signor si formula la seguente diagnosi: Parte_1
“SPONDILODISCARTROSI CON DISCOPATIA L4-L5 RACHIDE LOMBARE RECIDIVANTE CON
MODESTA IMPRONTA SUL PROFILO ANTERIORE DEL SACCO DURALE. GONARTROSI
BILATERALE.”. Trattasi di infermità che, per quando motivate nella valutazione medico-peritale, determinano una diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative specifiche a meno di un terzo (art.1 L.222/1984). Per lo svolgimento di tale attività (operaio edile) il ricorrente non è in grado di utilizzare le capacità di lavoro in modo proficuo a far data dalla presentazione della nuova documentazione clinica del 04/12/2024”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a dicembre 2024 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per godere dell'assegno ordinario di invalidità dal 4 dicembre 2024.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per godere dell'assegno ordinario Parte_1 di invalidità dal 4 dicembre 2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
AZ de SA
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