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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7347/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a Giugliano in [...] il Parte_1
14.07.1945, rappresentata e difesa dall'avv.to Guido Rusciano
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 7.06.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 28.07.2022 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 senza ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di aver quindi proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio non ha riconosciuto la prestazione richiesta;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia della dott.ssa per ottenere l'accertamento del requisito Per_1 sanitario a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 assistenziale oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Dopo aver convocato il CTU a chiarimenti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta invalida di grado grave ma senza accompagnamento.
La parte ricorrente, pertanto, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha dato adeguato rilievo alle patologie di cui è affetta, rilevando inoltre un aggravamento delle proprie condizioni di salute ed allegando in proposito ulteriore documentazione medica.
Invero il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie meglio descritte in perizia. In particolare il consulente, anche in sede di chiarimenti, al fine di esaminare la documentazione medica depositata in sede di opposizione, ha confermato le conclusioni già rassegnate ribadendo che la ricorrente debba essere ritenuta invalida al 100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. In particolare il ctu ha segnalato che “in base alla nuova documentazione, le condizioni generali della perizianda è vero che risultano aggravate ma è altrettanto vero che la perizianda non documenta nessuna certificazione che possa giustificare dal punto di vista clinico un peggioramento del quadro clinico tale da necessitare assistenza, infatti le minorazioni riscontrate ad atti non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, anche alla luce dei chiarimenti resi, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
In effetti i documenti medici allegati attestano un peggioramento delle condizioni cliniche della sig.ra ma non tale da Pt_1 giustificare il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Dichiara le spese irripetibili.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 28.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua