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Rigetto
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, ordinanza collegiale 19/05/2021, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2021
N. 01270/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2018, integrato da triplici motivi aggiunti, proposto da CI NE di De LU UI & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dalmazia n. 161;
contro
Regione UG, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro n. 33;
Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
e con l'intervento di
NC De LU, AR DI, OM DI, RE SI, KI SI, ad adiuvandum , rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Curigliano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dalmazia 161;
per l'annullamento
previa concessione di idonea misura cautelare
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) l’atto AOO_090/prot. 0012003 del 13.9.2018, successivamente comunicato, con il quale la Regione UG ha negato alla ricorrente la proroga all’esercizio dell’attività estrattiva; 2) l’atto prot. 3845 del 5.9.2018, con il quale l’Ente Parco dell’Alta Murgia ha espresso parere negativo alla prosecuzione della coltivazione della cava ed al rinnovo dell’autorizzazione, trasmesso unitamente all’atto regionale sub 1); 3) tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 30.11.2018, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: a) la Nota dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia prot. n. 5190 del 9.11.2018; b) tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 10.10.2019, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: a) la Determinazione Regionale n. 188 del 04 settembre 2019, notificata in pari data, con la quale non è stata autorizzata la proroga alla coltivazione della cava di calcare per inerti della CI NE & C Snc; b) il parere del PNAM n. 3528 del 21 agosto 2019 (non trasmesso); c) ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, compreso, ove occorra, la nota prot. n. 3198 del 01.03.2019, la nota prot. 9323 del 9.7.2019, la nota prot. 20243 del 26.7.2019, la nota prot. n. 10512 del 31.7.2019 (non trasmesse);
quanto ai motivi aggiunti presentati in data 16.11.2020, per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti: a) l'atto prot. AOO_185/2633 del 16/09/2020, non notificato alla ricorrente; b) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, compresi, ove occorra, l'atto prot. AOO_090/prot del 28.01.2020 - 0001555, la nota prot. n. 9930 del 11.09.2020, il verbale di sopralluogo del 2.12.2019, la nota prot. 0013385 del 15.10.2019, la nota prot. n. 185/2604 del 3.10.2019 (non trasmesse);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione UG e di Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
Relatore il dott. Orazio Ciliberti, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021, tenutasi in modalità telematica;
Vista l’istanza del verificatore tecnico, ing. Montalto, qui depositata il 26 aprile 2021, con la quale il medesimo chiede di essere autorizzato ad incaricare, quale collaboratore per i rilievi plano-volumetrici, il geom. Nicola Chiola, con studio in Bari (con un preventivo di spesa pari a 8.500 euro);
Ritenuto di poter accogliere l’istanza, fermo restando che la determinazione e la liquidazione dei compensi del verificatore e del suo collaboratore avverranno soltanto a incarico eseguito e, comunque, non prima della sentenza di primo grado;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG (Sezione Terza) autorizza il verificatore a farsi affiancare da un collaboratore per i rilievo del caso.
Conferma l’udienza del 13 ottobre 2021 per il prosieguo.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente ordinanza alle parti e al verificatore tecnico, ing. Maurizio Montalto, dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Città Metropolitana di Bari.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021, tenutasi in modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO