TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/09/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Camassa Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 153/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GASBARRO GRAZIELLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
rappresentava che, con decreto n. cron. 9045/2022, il Tribunale di Trapani aveva omologato l'accordo di separazione personale presentato dai coniugi.
pagina 1 di 6 Deduceva che, in detta sede, era stato sancito il suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 1.000,00 Per_1
mensili, unitamente all'obbligo di sostenere “l'80% delle spese straordinarie (ovvero il 50%, nel caso in cui la madre avesse, frattanto, trovato una occupazione lavorativa)”.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nel decreto di omologa della separazione.
In particolare, deduceva il peggioramento delle proprie condizioni economiche, riconducibile all'intervenuto licenziamento, seguito dal vano tentativo di ottenere incarichi professionali alle dipendenze di diverse società di navigazione.
Segnalava la difficoltà di adempiere alle prescrizioni di cui all'accordo di separazione, anche a fronte delle spese fisse, concernenti mutui, finanziamenti ed il mantenimento del figlio nato da precedente relazione, rimaste invariate.
Chiedeva, pertanto, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio ad € 400,00 mensili, nonché la Per_1 riconduzione al 50% della quota delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore.
*****
Si costituiva la resistente , contestando integralmente CP_1
quanto ex adverso dedotto relativamente al sopravvenuto peggioramento della posizione reddituale del Pt_1
Negava che il ricorrente fosse disoccupato (allegando a sostegno nota della G.N.V. S.p.A.) e sosteneva l'imputabilità del dedotto licenziamento, non tanto alla crisi del settore turistico, quanto alla violazione delle disposizioni del contratto di lavoro, avendo costui effettuato imbarchi anche con altre società di navigazione.
pagina 2 di 6 Negava, altresì, il carattere sopravvenuto delle spese fisse elencate dal ricorrente, sottolineando che alcuni tra i debiti citati o erano in scadenza o non erano stati contratti per far fronte all'esigenze familiari;
ne evidenziava, pertanto, l'inconducenza ai fini della chiesta revisione dell'assegno di mantenimento.
Deduceva di essere disoccupata, data la difficoltà di reperire un'occupazione e contemporaneamente dedicarsi alla cura del figlioletto di appena due anni;
tuttavia, aggiungeva di aver frequentato alcuni corsi professionali proprio al fine di incrementare le possibilità di ottenere un lavoro.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate in ricorso e la conferma dell'importo di € 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento, oltre all'80% delle spese straordinarie.
*****
In corso di causa, le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “Alle parti la riduzione temporanea dell'assegno di mantenimento sino ad € 600,00 oltre spese straordinarie e con impegno della parte a comunicare periodicamente almeno ogni 2 mesi il suo estratto di navigazione con riespansione della misura già prevista”.
Detta proposta veniva seguita da controproposta, avente tuttavia carattere meramente temporaneo, formulata dalla difesa di parte resistente
(cfr. verbale del 5.06.2024: “l'avv. Buscaino contropropone la somma di €
650,00 già comprensiva di asilo per 10 mensilità a decorrere da giugno”), accettata dal solo ove stabilizzata. Pt_1
Ad un vaglio preliminare, in via provvisoria ed urgente, considerata anche l'insufficienza della produzione documentale, il Tribunale confermava le statuizioni vigenti ed istruiva la causa disponendo “verifiche attraverso la polizia Tributaria circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo
pagina 3 di 6 tenore di vita delle parti a decorrere dai 6 mesi antecedenti l'inizio della causa”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che le determinazioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenza di separazione e decreto di omologa conservano i loro effetti preclusivi quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, fino a quando, per eventi successivi, non si verifichi un mutamento obiettivo della situazione accertata (v. Cass. sent. n. 17320/2005).
Mutua, del resto, tale ratio anche il neo-introdotto art. 473-bis.29
c.p.c., che consente alle parti di chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla condizione esplicita che siano sopravvenuti “giustificati motivi”, da intendersi come nuove circostanze, così avallando la tendenza giurisprudenziale dominante
(tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cass. sent. n.28436/2017).
Orbene, l'onere di dimostrare la sopravvenienza dei giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione/divorzio dei coniugi è a carico dell'interessato, che deve provare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assetto sia personale che economico.
Tanto premesso, dal suesposto quadro, se emerge un elemento di novità, rinvenibile, nel licenziamento del e dunque in effetti la Pt_1
formale diminuzione del regolare e notevole introito prima garantito, detto cambiamento non appare decisivo, nel complesso delle vigenti condizioni, a giustificare l'integrale accoglimento della domanda nella misura richiesta.
Innanzitutto, esso appare mitigato dalla alta professionalizzazione del ricorrente e dalla sua dimostrata capacità lavorativa, nonché esperienza, che pagina 4 di 6 lo rendono ben impiegabile nel mercato del lavoro, nello specifico settore di competenza. Inoltre, gli esiti degli accertamenti tributari demandati hanno consentito di appurare una apprezzabile disponibilità patrimoniale in capo al ricorrente, costituita da buoni fruttiferi e da risparmi, sebbene in lieve flessione.
In secondo luogo, in ordine alle spese fisse dedotte, il mutuo di cui all'allegato n. 12 e la polizza vita, accesi in epoca anteriore alla separazione
(rispettivamente nel 2007 e nel 2013) non appaiono fatti nuovi;
inoltre, gli esborsi per investimenti accessori (quali appunto la polizza vita) sono recessivi rispetto alla necessità di assicurare adeguato tenore di vita ed aspettative rispetto al minore in relazione alle potenzialità dell'obbligato.
Parzialmente rilevante, invero, può risultare l'incedere della età del figlio nato da precedente relazione e dunque le sue crescenti esigenze.
Pertanto, all'evidenza disponibile, considerato altresì che la CP_1
non è più gravata del canone di locazione (avendo ricevuto in donazione dai genitori l'immobile ove coabita col figlio minore – cfr. verbale ud. del
5.06.2024), ritiene il Tribunale di dover parzialmente ridurre l'importo dovuto nel regime vigente, quale contributo al mantenimento di , ad Per_1
€ 800,00 mensili e la contribuzione alle spese straordinarie al 70%.
*****
Infine, le spese del giudizio, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, nonché della disponibilità conciliativa sebbene parziale, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− REGOLA le condizioni di separazione tra le parti, modificando quelle statuite nel decreto di omologa della separazione personale n. cron. 9045/2022, riducendo sino ad €
pagina 5 di 6 800,00 rivalutabili l'importo dell'assegno posto a carico di quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1
e riducendo sino al 70% l'obbligo di sostenere le Per_1
spese straordinarie;
− COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 2 settembre
2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Camassa Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 153/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GASBARRO GRAZIELLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
rappresentava che, con decreto n. cron. 9045/2022, il Tribunale di Trapani aveva omologato l'accordo di separazione personale presentato dai coniugi.
pagina 1 di 6 Deduceva che, in detta sede, era stato sancito il suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 1.000,00 Per_1
mensili, unitamente all'obbligo di sostenere “l'80% delle spese straordinarie (ovvero il 50%, nel caso in cui la madre avesse, frattanto, trovato una occupazione lavorativa)”.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nel decreto di omologa della separazione.
In particolare, deduceva il peggioramento delle proprie condizioni economiche, riconducibile all'intervenuto licenziamento, seguito dal vano tentativo di ottenere incarichi professionali alle dipendenze di diverse società di navigazione.
Segnalava la difficoltà di adempiere alle prescrizioni di cui all'accordo di separazione, anche a fronte delle spese fisse, concernenti mutui, finanziamenti ed il mantenimento del figlio nato da precedente relazione, rimaste invariate.
Chiedeva, pertanto, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio ad € 400,00 mensili, nonché la Per_1 riconduzione al 50% della quota delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore.
*****
Si costituiva la resistente , contestando integralmente CP_1
quanto ex adverso dedotto relativamente al sopravvenuto peggioramento della posizione reddituale del Pt_1
Negava che il ricorrente fosse disoccupato (allegando a sostegno nota della G.N.V. S.p.A.) e sosteneva l'imputabilità del dedotto licenziamento, non tanto alla crisi del settore turistico, quanto alla violazione delle disposizioni del contratto di lavoro, avendo costui effettuato imbarchi anche con altre società di navigazione.
pagina 2 di 6 Negava, altresì, il carattere sopravvenuto delle spese fisse elencate dal ricorrente, sottolineando che alcuni tra i debiti citati o erano in scadenza o non erano stati contratti per far fronte all'esigenze familiari;
ne evidenziava, pertanto, l'inconducenza ai fini della chiesta revisione dell'assegno di mantenimento.
Deduceva di essere disoccupata, data la difficoltà di reperire un'occupazione e contemporaneamente dedicarsi alla cura del figlioletto di appena due anni;
tuttavia, aggiungeva di aver frequentato alcuni corsi professionali proprio al fine di incrementare le possibilità di ottenere un lavoro.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate in ricorso e la conferma dell'importo di € 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento, oltre all'80% delle spese straordinarie.
*****
In corso di causa, le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “Alle parti la riduzione temporanea dell'assegno di mantenimento sino ad € 600,00 oltre spese straordinarie e con impegno della parte a comunicare periodicamente almeno ogni 2 mesi il suo estratto di navigazione con riespansione della misura già prevista”.
Detta proposta veniva seguita da controproposta, avente tuttavia carattere meramente temporaneo, formulata dalla difesa di parte resistente
(cfr. verbale del 5.06.2024: “l'avv. Buscaino contropropone la somma di €
650,00 già comprensiva di asilo per 10 mensilità a decorrere da giugno”), accettata dal solo ove stabilizzata. Pt_1
Ad un vaglio preliminare, in via provvisoria ed urgente, considerata anche l'insufficienza della produzione documentale, il Tribunale confermava le statuizioni vigenti ed istruiva la causa disponendo “verifiche attraverso la polizia Tributaria circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo
pagina 3 di 6 tenore di vita delle parti a decorrere dai 6 mesi antecedenti l'inizio della causa”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che le determinazioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenza di separazione e decreto di omologa conservano i loro effetti preclusivi quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, fino a quando, per eventi successivi, non si verifichi un mutamento obiettivo della situazione accertata (v. Cass. sent. n. 17320/2005).
Mutua, del resto, tale ratio anche il neo-introdotto art. 473-bis.29
c.p.c., che consente alle parti di chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla condizione esplicita che siano sopravvenuti “giustificati motivi”, da intendersi come nuove circostanze, così avallando la tendenza giurisprudenziale dominante
(tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cass. sent. n.28436/2017).
Orbene, l'onere di dimostrare la sopravvenienza dei giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione/divorzio dei coniugi è a carico dell'interessato, che deve provare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assetto sia personale che economico.
Tanto premesso, dal suesposto quadro, se emerge un elemento di novità, rinvenibile, nel licenziamento del e dunque in effetti la Pt_1
formale diminuzione del regolare e notevole introito prima garantito, detto cambiamento non appare decisivo, nel complesso delle vigenti condizioni, a giustificare l'integrale accoglimento della domanda nella misura richiesta.
Innanzitutto, esso appare mitigato dalla alta professionalizzazione del ricorrente e dalla sua dimostrata capacità lavorativa, nonché esperienza, che pagina 4 di 6 lo rendono ben impiegabile nel mercato del lavoro, nello specifico settore di competenza. Inoltre, gli esiti degli accertamenti tributari demandati hanno consentito di appurare una apprezzabile disponibilità patrimoniale in capo al ricorrente, costituita da buoni fruttiferi e da risparmi, sebbene in lieve flessione.
In secondo luogo, in ordine alle spese fisse dedotte, il mutuo di cui all'allegato n. 12 e la polizza vita, accesi in epoca anteriore alla separazione
(rispettivamente nel 2007 e nel 2013) non appaiono fatti nuovi;
inoltre, gli esborsi per investimenti accessori (quali appunto la polizza vita) sono recessivi rispetto alla necessità di assicurare adeguato tenore di vita ed aspettative rispetto al minore in relazione alle potenzialità dell'obbligato.
Parzialmente rilevante, invero, può risultare l'incedere della età del figlio nato da precedente relazione e dunque le sue crescenti esigenze.
Pertanto, all'evidenza disponibile, considerato altresì che la CP_1
non è più gravata del canone di locazione (avendo ricevuto in donazione dai genitori l'immobile ove coabita col figlio minore – cfr. verbale ud. del
5.06.2024), ritiene il Tribunale di dover parzialmente ridurre l'importo dovuto nel regime vigente, quale contributo al mantenimento di , ad Per_1
€ 800,00 mensili e la contribuzione alle spese straordinarie al 70%.
*****
Infine, le spese del giudizio, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, nonché della disponibilità conciliativa sebbene parziale, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− REGOLA le condizioni di separazione tra le parti, modificando quelle statuite nel decreto di omologa della separazione personale n. cron. 9045/2022, riducendo sino ad €
pagina 5 di 6 800,00 rivalutabili l'importo dell'assegno posto a carico di quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1
e riducendo sino al 70% l'obbligo di sostenere le Per_1
spese straordinarie;
− COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 2 settembre
2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 6 di 6