TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 483/2025 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 483/2025 R.G.
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 9,10 innanzi al giudice Cariolo, è comparso:
- l'avv. Michele SANGIORGIO per parte locatrice
L'avv. SANGIORGIO esibisce copia degli screenshot dei messaggi scambiati dal proprietario con il legale rappresentante della conduttrice ( da cui risulta che l'immobile locato, di fatto, è Pt_1
stato abbandonato e che, pertanto, esso non costituisce più domicilio effettivo;
inoltre, risulta anche foto inviata da parte conduttrice che documenta lo sgombero dei locali;
l'avv. SANGIORGIO fa prontezza di esibizione del telefono cellulare del signor per le Parte_2 verifiche dirette sull'apparato mobile.
Il giudice, ritenuta la sufficienza della documentazione esibita, acquisisce le copie esibite e dispone che le stesse siano depositate per via telematica entro la giornata odierna all'interno del fascicolo telematico.
L'avv. SANGIORGIO procede a discussione, richiama le difese svolte e conclude come da verbale del
20.03.2025.
Il giudice, dato atto che fino alle ore 9,20 nessuno è comparso per parte conduttrice, si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 483/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Michele SANGIORGIO
ATTORE contro
con sede in Aci Castello, via Controparte_1
Tripoli n.250 (C.F. ) P.IVA_1
CONVENUTA - contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha intimato sfratto per morosità nei confronti della Parte_2 [...]
rappresentando che: Controparte_1
- con contratto del 12.05.2021, registrato il successivo Parte_2
21.05.2021, aveva concesso in locazione alla predetta proprio immobile sito in CP_1
Catania, via Canfora n.137;
- il canone era stato contrattualmente fissato in euro 400,00 mensili;
pagina 2 di 4 - parte conduttrice risultava morosa nel pagamento dei canoni a partire dalla mensilità di agosto 2024;
- la morosità, al momento della intimazione (novembre 2024), ammontava ad euro 1.600,00.
§§§§§
All'udienza fissata per la convalida doveva prendersi atto che la notifica nei confronti di si CP_1
era perfezionata ex art.143 c.p.c. e, pertanto, doveva mutarsi il rito, come da provvedimento reso alla stessa udienza del 16.01.2025;
Alla odierna udienza, preso atto della regolarità delle notifiche nei confronti della conduttrice (risultata assente presso l'indirizzo corrispondente alla sede mentre il legale rappresentante è risultato sconosciuto all'indirizzo di propria residenza;
quanto all'indirizzo corrispondente all'immobile locato, parte locatrice ha documentato in data odierna la insussistenza di collegamento attuale del sito con la associazione conduttrice e, quindi, la insussistenza di domicilio 'attuale' in tale sito), la difesa del locatore ha rassegnato le conclusioni come da atto introduttivo.
§§§§§
Dall'esame della documentazione offerta da parte attrice risulta che Parte_2 aveva effettivamente locato a l'immobile sito in Catania, via Canfora n.137, piano terra, in CP_1
catasto Comune di Catania la foglio 14, particella 553 sub 72 cat. C/2
Il contratto di locazione, stipulato in data 12.05.2021, risulta registrato in data 21.05.2021 al n.7572-3T.
Il contratto di locazione ad uso deposito o attività compatibili (cfr. art.1 del contratto) aveva durata biennale dal giorno 01.05.2021 al 09.05.2023 con protrazione automatica di ulteriori due anni, salvo disdetta (art. 2); il corrispettivo pattuito risulta pari ad euro 4.800,00 annui, da corrispondersi in rate mensili di euro 400,00, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese (art.3) (cfr. contratto allegato alla citazione).
§§§§§
Parte attrice ha allegato la morosità della conduttrice a far data da agosto 2024, morosità protrattasi fino alla data odierna, senza che sia avvenuto formale rilascio.
In quanto circostanza negativa, è sufficiente rilevare come non risulti in alcun modo una situazione di fatto diversa.
Pertanto, la morosità deve considerarsi accertata e pari, da agosto 2024 e fino alla mensilità di marzo
2025, ad euro 3.200,00 (otto mesi). pagina 3 di 4 §§§§§
A fronte di tale ingiustificata e protratta situazione di inadempimento, la morosità deve considerarsi grave.
Deve, quindi, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della
[...]
ordinandosi l'immediato rilascio dell'immobile. Controparte_1
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota spese secondo i valori minimi (in ragione della non complessità delle questioni) per fasi studio, introduttiva e decisionale sia per la fase sommaria che per la fase a cognizione piena.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice Giovanni Cariolo, dichiara risolto per inadempimento di il contratto di Controparte_1
locazione concluso con e la condanna a rilasciare immediatamente Parte_2
l'immobile locato libero da persone e cose nella disponibilità di Parte_2
condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.899,80 (di cui euro 322,80 per spese vive) oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Letto in udienza.
Catania, 25 marzo 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 483/2025 R.G.
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 9,10 innanzi al giudice Cariolo, è comparso:
- l'avv. Michele SANGIORGIO per parte locatrice
L'avv. SANGIORGIO esibisce copia degli screenshot dei messaggi scambiati dal proprietario con il legale rappresentante della conduttrice ( da cui risulta che l'immobile locato, di fatto, è Pt_1
stato abbandonato e che, pertanto, esso non costituisce più domicilio effettivo;
inoltre, risulta anche foto inviata da parte conduttrice che documenta lo sgombero dei locali;
l'avv. SANGIORGIO fa prontezza di esibizione del telefono cellulare del signor per le Parte_2 verifiche dirette sull'apparato mobile.
Il giudice, ritenuta la sufficienza della documentazione esibita, acquisisce le copie esibite e dispone che le stesse siano depositate per via telematica entro la giornata odierna all'interno del fascicolo telematico.
L'avv. SANGIORGIO procede a discussione, richiama le difese svolte e conclude come da verbale del
20.03.2025.
Il giudice, dato atto che fino alle ore 9,20 nessuno è comparso per parte conduttrice, si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 483/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Michele SANGIORGIO
ATTORE contro
con sede in Aci Castello, via Controparte_1
Tripoli n.250 (C.F. ) P.IVA_1
CONVENUTA - contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha intimato sfratto per morosità nei confronti della Parte_2 [...]
rappresentando che: Controparte_1
- con contratto del 12.05.2021, registrato il successivo Parte_2
21.05.2021, aveva concesso in locazione alla predetta proprio immobile sito in CP_1
Catania, via Canfora n.137;
- il canone era stato contrattualmente fissato in euro 400,00 mensili;
pagina 2 di 4 - parte conduttrice risultava morosa nel pagamento dei canoni a partire dalla mensilità di agosto 2024;
- la morosità, al momento della intimazione (novembre 2024), ammontava ad euro 1.600,00.
§§§§§
All'udienza fissata per la convalida doveva prendersi atto che la notifica nei confronti di si CP_1
era perfezionata ex art.143 c.p.c. e, pertanto, doveva mutarsi il rito, come da provvedimento reso alla stessa udienza del 16.01.2025;
Alla odierna udienza, preso atto della regolarità delle notifiche nei confronti della conduttrice (risultata assente presso l'indirizzo corrispondente alla sede mentre il legale rappresentante è risultato sconosciuto all'indirizzo di propria residenza;
quanto all'indirizzo corrispondente all'immobile locato, parte locatrice ha documentato in data odierna la insussistenza di collegamento attuale del sito con la associazione conduttrice e, quindi, la insussistenza di domicilio 'attuale' in tale sito), la difesa del locatore ha rassegnato le conclusioni come da atto introduttivo.
§§§§§
Dall'esame della documentazione offerta da parte attrice risulta che Parte_2 aveva effettivamente locato a l'immobile sito in Catania, via Canfora n.137, piano terra, in CP_1
catasto Comune di Catania la foglio 14, particella 553 sub 72 cat. C/2
Il contratto di locazione, stipulato in data 12.05.2021, risulta registrato in data 21.05.2021 al n.7572-3T.
Il contratto di locazione ad uso deposito o attività compatibili (cfr. art.1 del contratto) aveva durata biennale dal giorno 01.05.2021 al 09.05.2023 con protrazione automatica di ulteriori due anni, salvo disdetta (art. 2); il corrispettivo pattuito risulta pari ad euro 4.800,00 annui, da corrispondersi in rate mensili di euro 400,00, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese (art.3) (cfr. contratto allegato alla citazione).
§§§§§
Parte attrice ha allegato la morosità della conduttrice a far data da agosto 2024, morosità protrattasi fino alla data odierna, senza che sia avvenuto formale rilascio.
In quanto circostanza negativa, è sufficiente rilevare come non risulti in alcun modo una situazione di fatto diversa.
Pertanto, la morosità deve considerarsi accertata e pari, da agosto 2024 e fino alla mensilità di marzo
2025, ad euro 3.200,00 (otto mesi). pagina 3 di 4 §§§§§
A fronte di tale ingiustificata e protratta situazione di inadempimento, la morosità deve considerarsi grave.
Deve, quindi, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della
[...]
ordinandosi l'immediato rilascio dell'immobile. Controparte_1
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota spese secondo i valori minimi (in ragione della non complessità delle questioni) per fasi studio, introduttiva e decisionale sia per la fase sommaria che per la fase a cognizione piena.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice Giovanni Cariolo, dichiara risolto per inadempimento di il contratto di Controparte_1
locazione concluso con e la condanna a rilasciare immediatamente Parte_2
l'immobile locato libero da persone e cose nella disponibilità di Parte_2
condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.899,80 (di cui euro 322,80 per spese vive) oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Letto in udienza.
Catania, 25 marzo 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4