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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - Presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - Giudice rel -
Dott. Marco Pesoli - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 229/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Cestonaro, elettivamente domiciliato come in atti
e da
, c.f. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenza Parte_2 C.F._2
Siviero e Tania Bergamini elettivamente domiciliata come in atti
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “a parziale riforma delle condizioni contenute nell'accordo di negoziazione assistita in materia di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, sottoscritto il 4.05.2023, autorizzato dal P.M., Dr.ssa Manuela Fasolato, il 15.05.2023, ferme le disposizioni di carattere economico ivi indicate, accogliere le seguenti: C O N C L U S I O N I -revocare, nei confronti di , l'assegnazione della casa, sita in Frassinelle Polesine (RO), via C. Parte_2
Battisti, 830, int. 1, di proprietà di catastalmente identificata nel Comune di Parte_1
Frassinelle Polesine, Foglio n. 2, Mappale n.178, sub 4-5; -Disciplina affidamento condiviso: fermi restando il collocamento prevalente presso la casa della madre, l'affidamento condiviso ad entrambi
i genitori e la disciplina delle visite come precisata nell'accordo di negoziazione assistita 4.05.23, il padre potrà stare con -tre pomeriggi di cui uno con pernotto (vale a dire i pomeriggi di Per_1
1 lunedì, mercoledì con pernotto e giovedì) allorquando il successivo weekend starà con la Per_1 madre;
due pomeriggi (martedì e mercoledì) quando starà con il padre durante il fine Per_1 settimana (che inizierà il venerdì alle 21.00, con prelievo del figlio presso la casa materna e con rientro alla domenica alle 19.00). Nella settimana in cui il week end il minore lo passa con il padre,
se lo richiederà espressamente, potrà pernottare presso il padre, in occasione di un Per_1 pomeriggio trascorso col medesimo. Ogniqualvolta il minore dorma da papà, sarà cura di quest'ultimo portare il figlio a scuola l'indomani. -Confermarsi a carico di le Parte_1 statuizioni di carattere economico concordate il 4.5.2023 ed autorizzate dal P.M. il 15.5.2023 e che qui si ritrascrivono: assegno di mantenimento a favore del figlio di euro 400,00 mensili Per_1 più il 50% delle spese straordinarie ed assegno unico interamente a favore della madre;
Parte_1
verserà in un'unica soluzione, entro e non oltre 5 giorni dall'accoglimento/omologa del
[...] presente accordo, a totale estinzione del finanziamento contratto da con Parte_2 CP_1
, l'importo (comprensivo di capitale, interessi ed eventuale mora/penale (dovuta alla
[...] sospensione del pagamento in periodo covid) come verrà quantificato al momento dell'effettivo pagamento. Tale pagamento sarà effettuato a fondo perduto e, quindi, senza che conseguentemente sorga, in capo a , alcuna obbligazione nei confronti di o di Parte_2 Parte_1 chicchessia. Il versamento verrà eseguito a mezzo bonifico bancario in favore della CP_1
presso la quale la ha sottoscritto il finanziamento. Si stabilisce che, qualora il
[...] Parte_2 presente accordo non venisse omologato dal Tribunale, si considererà risolto. Le spese legali si intendono compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 20.1.2025, i sopra indicati ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale affinché disponga la modifica alle condizioni che disciplinano i rapporti tra gli stessi e il figlio nato il [...], assunte dai genitori con accordo di Per_1
negoziazione assistita autorizzato dal PM in data 15.5.2023, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito e a sostegno della richiesta modifica, i ricorrenti hanno allegato che la non Parte_2 vive più nella casa familiare assegnatale in forza degli accordi di negoziazione assistita di cui sopra, in quanto si è trasferita presso l'immobile condotto in locazione sito in Frassinelle Polesine (RO),
Piazza Guglielmo Marconi, 354.
Stante la nuova soluzione abitativa, i ricorrenti hanno inteso chiedere la modifica parziale della disciplina dell'affidamento e mantenimento del figlio contenuta nell'accordo di Per_1 negoziazione assistita del 4.05.23, assumendo il l'obbligo di estinguere in via anticipata un Parte_1 finanziamento richiesto dalla (sulla stessa gravante per un rateo mensile di euro 300,00), Parte_2
2 sicché l'importo versato dalla per la locazione della nuova abitazione (euro 450,00 mensili) Parte_2 non porti ad uno squilibrio delle capacità economiche dei singoli genitori.
Il ha, dunque, manifestato la disponibilità a versare, in un'unica soluzione, la somma Parte_1 residua di circa € 10.000,00 per l'estinzione del finanziamento intestato alla come sopra Parte_2 richiamato, a fondo perduto, ovverosia senza che sorga, in capo alla ricorrente, alcuna conseguente obbligazione nei confronti del . Parte_1
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto l'accordo sopra riportato, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 21.1.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, perché riferisca al collegio o fissi, ove ritenuto necessario, l'udienza di comparizione delle parti. Ha disposto, altresì, la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno chiesto la modifica parziale delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale concordemente convenute nell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 DL 132/2014 convertito in L. 162/2014 vigente tra le parti, così come autorizzato dal PM in sede.
Si ritiene che l'esame del Tribunale, tenuto conto delle dedotte sopravvenienze, debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere conformi all'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2,
c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Con riferimento alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, i ricorrenti hanno dato atto che la stessa non corrisponde più all'abitazione del genitore collocatario e del figlio minore.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 229/2025 promossa da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, a parziale modifica delle condizioni Parte_2 contenute nell'accordo di negoziazione assistita in materia di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, sottoscritto il 4.5.2023, autorizzato dal P.M. il 15.05.2023, fermo restando quanto non espressamente modificato, così provvede: revoca l'assegnazione a della casa coniugale, sita in Frassinelle Polesine (RO), Parte_2
via C. Battisti, 830, int. 1, di proprietà di , catastalmente identificata nel Comune di Parte_1
Frassinelle Polesine, Foglio n. 2, Mappale n.178, sub 4-5; recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice est.
Dott. Nicola Del Vecchio
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