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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/04/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 85 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Scafati alla Via Enrico Fermi n.
4. presso lo C.F._2 studio dell'avv. Francesco Romano, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in atti;
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 26/2/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/02/2025 i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 12/01/1985 in Centola ( atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Centola nell'anno 1985 Parte II Serie A n.1) che dal matrimonio erano nati il 28/08/1986 e 07/11/2002 ed al contempo domandavano la separazione Per_1 Per_2 alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 1/4/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse appaiono conformi alla legge, riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, rispondendo lo stesso alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio ( “I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente, liberi di fissare ove ritengono la loro residenza
e/o domicilio con l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo all'altro coniuge;
2. I coniugi si prestano reciprocamente sin d'ora il consenso all'espatrio;
3. La casa coniugale, il mobilio ed i suppellettili resteranno in uso esclusivo assegnati alla SI.ra mentre il SI. ha già fissato la sua residenza e già ritirati Parte_2 Parte_1 tutti i suoi effetti personali;
4. La SI.ra , essendo autonoma dal punto di vista economico, rinuncia Parte_2 al diritto al mantenimento;
5. Le spese legali restano a carico dei ricorrenti in parti uguali”).
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 3/4/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 85 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Scafati alla Via Enrico Fermi n.
4. presso lo C.F._2 studio dell'avv. Francesco Romano, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in atti;
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 26/2/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/02/2025 i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 12/01/1985 in Centola ( atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Centola nell'anno 1985 Parte II Serie A n.1) che dal matrimonio erano nati il 28/08/1986 e 07/11/2002 ed al contempo domandavano la separazione Per_1 Per_2 alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 1/4/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse appaiono conformi alla legge, riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, rispondendo lo stesso alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio ( “I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente, liberi di fissare ove ritengono la loro residenza
e/o domicilio con l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo all'altro coniuge;
2. I coniugi si prestano reciprocamente sin d'ora il consenso all'espatrio;
3. La casa coniugale, il mobilio ed i suppellettili resteranno in uso esclusivo assegnati alla SI.ra mentre il SI. ha già fissato la sua residenza e già ritirati Parte_2 Parte_1 tutti i suoi effetti personali;
4. La SI.ra , essendo autonoma dal punto di vista economico, rinuncia Parte_2 al diritto al mantenimento;
5. Le spese legali restano a carico dei ricorrenti in parti uguali”).
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 3/4/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni