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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2512/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2512 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Cardito alla via Gramsci n. 5, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Salvatore D'Ettore che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- DEBITORE OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., in persona della procuratrice in Controparte_1 CP_2 persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Aversa alla via Carlo Casalegno n. 1, presso lo studio dell'avv. Giulio Amandola, insieme con gli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- CREDITORE OPPOSTO -
NONCHE'
CP_3
- TERZO PIGNORATO CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.03.2024, , premesso Parte_1 di aver già proposto ricorso in opposizione nella procedura esecutiva presso terzi R. Es.
508/2018, azionata da parte opposta e relativa a quanto dovuto in base al decreto ingiuntivo n. 540/17 del 24.01.2017 del Tribunale di Napoli Nord, la cui fase camerale 2
dinanzi al g.e. si era conclusa con il rigetto dell'istanza di sospensione, reiterava i motivi di opposizione contestando l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo, la carenza di legittimazione attiva del creditore, l'inesistenza e la mancanza di prova del credito per il quale si procedeva esecutivamente e l'impignorabilità del trattamento pensionistico.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 9.05.2024, si costituiva CP_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
[...]
L' seppur ritualmente citato, non si costituiva. CP_3
All'udienza del 12.12.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente rigettata.
Preliminarmente si dà atto della circostanza per la quale il presente giudizio è stato instaurato in riassunzione, per intervenuta pronuncia della Corte di Appello di Napoli che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, per mancata integrazione del contraddittorio con il terzo pignorato, litisconsorte necessario.
Passando al merito, è opportuno partire dal primo motivo di opposizione che dal è Pt_1 qualificato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., mentre dal g.e. ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Più in particolare, l'opponente eccepisce l'inesistenza della notifica del d.i. eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. “in quanto non è chiara la sottoscrizione dell'agente postale che ha eseguito la notifica
e che, in ogni caso, non è possibile sapere il nome ed il cognome di chi ha eseguito la notifica, a pena di inesistenza della stessa”.
Al riguardo e secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, risolvendosi nell'assoluta nullità della notificazione stessa, abbia impedito alla parte intimata di avere tempestiva conoscenza del decreto e di proporre opposizione nel termine ordinario, il solo rimedio idoneo a far valere detto vizio e la conseguente inefficacia del provvedimento, quale titolo per l'esecuzione forzata, è l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c., e non quella regolata dagli artt.
615 e 617 c.p.c., mentre il ricorso all'opposizione all'esecuzione è possibile in ipotesi di notifica inesistente e non semplicemente invalida (ex plurimis, Cass., ord., n. 9050 del 2020;
Cass., n. 15892 del 2009; Cass., n. 10495 del 2004; Cass., n. 10222 del 2001; Cass., n. 5884 del 1999).
Ancora più in particolare, se la notifica del d.i. è qualificabile come giuridicamente inesistente, trova applicazione la disciplina dettata per il caso in cui la notificazione sia del tutto mancata: il decreto ingiuntivo è considerato inefficace e l'intimato può chiedere che tale inefficacia sia dichiarata dal giudice che ha pronunziato il decreto, ma, se il d.i. viene 3
fatto valere come titolo esecutivo, la dichiarazione di inefficacia può rappresentare motivo di opposizione, specificamente integrante un'opposizione alla esecuzione, perché con essa si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata (art. 615 c.p.c.).
Quando invece la notificazione del d.i. è nulla, a mente dell'art. 160 c.p.c., tale invalidità concreta una delle condizioni di ammissibilità della opposizione tardiva al provvedimento monitorio (art. 650 c.p.c.): in questa ipotesi, la tutela delle ragioni dell'intimato è affidata soltanto ed unicamente alla opposizione ex art. 650 c.p.c., mentre rimane preclusa la esperibilità delle opposizioni esecutive (sia opposizione all'esecuzione che opposizione agli atti esecutivi).
Così argomentando e passando al caso di specie, occorre dunque procedere ad accertare le modalità della notificazione del d.i. (in forza del quale è iniziata la procedura esecutiva), onde verificare se essa sia inficiata da vizi di inesistenza oppure dal “meno grave” vizio di nullità.
E “l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto” e, quindi, “la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto” (Cass., S.U., n. 14916 del 2016; più di recente Cass., ord., n.
26511 del 2022), o ancora quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei.
Dalla documentazione in atti si evince che il decreto ingiuntivo de quo è stato notificato a ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a mezzo raccomandata: per temporanea Parte_1 assenza del destinatario, è stata immesso avviso in cassetta;
la notifica si è poi perfezionata per compiuta giacenza (il plico non è tornato indietro al mittente come sostenuto dall'opponente).
Che poi non risulti l'identità dell'agente postale che ha sottoscritto la cartolina non è certo motivo di inesistenza della notifica, ma a parere di questo giudice neanche di nullità: in definitiva, la notificazione del decreto ingiuntivo de quo deve ritenersi regolarmente perfezionata, con conseguente inammissibilità della opposizione sollevata dal sia Pt_1 se qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sia se riguardata come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Di nessun pregio, poi, la circostanza per la quale, essendo il titolo esecutivo un d.i. non opposto, si sarebbe dovuto concedere il termine per l'eventuale instaurazione del giudizio di opposizione tardiva: quantomeno dalla pronuncia delle S.U. della Cassazione del 2023, il 4
ha avuto tutto il tempo di procedere autonomamente e soprattutto prima ancora Pt_1 della riassunzione del presente giudizio e in pendenza di quello di appello.
L'opposizione va, pertanto, dichiarata inammissibile per tale motivo.
Passando al merito, gli altri motivi vanno qualificati ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
L'opponente eccepisce che la cessione del credito da a sia “generica e non CP_4 CP_1 contiene specificamente gli estremi dei singoli crediti che sarebbero stati ceduti. L'estratto elenco crediti ceduti ex adverso depositato è privo di ogni conformità e certificazione di provenienza dello stesso;
trattandosi di cessione in blocco dei crediti la stessa doveva essere pubblicata anche nel registro delle imprese, oltre che sulla
Gazzetta Ufficiale. Non è stato comunque depositato il contratto di cessione tra e . CP_4 CP_2
Va sottolineato, a tal proposito, che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del
2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie, il titolo esecutivo è stato emesso direttamente nei confronti del cessionario e non del cedente. Orbene trattasi di circostanza precedente all'emissione del decreto ingiuntivo, e – per quanto sopra argomentato – la stessa si sarebbe dovuta far 5
valere nell'opportuna sede di merito (e cioè nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e poi in quello di appello) e non può essere sollevata in sede di opposizione all'esecuzione.
Ad abuntantiam, la documentazione prodotta dal creditore opposto, comprensiva del contratto di cessione, fuga ogni dubbio.
Lo stesso dicasi per le eccezioni relative alle certificazioni ex art. 50 TUB, poiché trattasi della documentazione sulla base della quale è stato successivamente emesso il d.i.
Pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile anche
per questi motivi
.
Con l'ultima doglianza, l'opponente deduce la necessità di tener conto, ai fini dell'individuazione della base di computo della quota della pensione pignorabile, dell'assegno di mantenimento che è tenuto a versare al coniuge ed al figlio. Ma la stessa è infondata, in quanto l'obbligo di mantenimento a carico del coniuge non determina alcun vincolo sulla pensione (tranne che nel caso – diverso da quello de quo – di ordine di pagamento diretto ex art. 156, comma 6, c.c.) per cui, nel caso di specie, lo stesso non è opponibile al creditore pignorante.
L'opposizione va, quindi, rigettata per questo motivo.
Le spese seguono la soccombenza, tra le parti costituite, e si liquidano sommando i valori medi delle varie fasi, eccetto quella istruttoria, dello scaglione di riferimento in base al valore del pignoramento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione e parzialmente la rigetta poiché infondata;
- condanna a pagare nei confronti di in persona del Parte_2 Controparte_1
l.r.p.t., le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 10 gennaio 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2512 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Cardito alla via Gramsci n. 5, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Salvatore D'Ettore che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- DEBITORE OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., in persona della procuratrice in Controparte_1 CP_2 persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Aversa alla via Carlo Casalegno n. 1, presso lo studio dell'avv. Giulio Amandola, insieme con gli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- CREDITORE OPPOSTO -
NONCHE'
CP_3
- TERZO PIGNORATO CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.03.2024, , premesso Parte_1 di aver già proposto ricorso in opposizione nella procedura esecutiva presso terzi R. Es.
508/2018, azionata da parte opposta e relativa a quanto dovuto in base al decreto ingiuntivo n. 540/17 del 24.01.2017 del Tribunale di Napoli Nord, la cui fase camerale 2
dinanzi al g.e. si era conclusa con il rigetto dell'istanza di sospensione, reiterava i motivi di opposizione contestando l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo, la carenza di legittimazione attiva del creditore, l'inesistenza e la mancanza di prova del credito per il quale si procedeva esecutivamente e l'impignorabilità del trattamento pensionistico.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 9.05.2024, si costituiva CP_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
[...]
L' seppur ritualmente citato, non si costituiva. CP_3
All'udienza del 12.12.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente rigettata.
Preliminarmente si dà atto della circostanza per la quale il presente giudizio è stato instaurato in riassunzione, per intervenuta pronuncia della Corte di Appello di Napoli che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, per mancata integrazione del contraddittorio con il terzo pignorato, litisconsorte necessario.
Passando al merito, è opportuno partire dal primo motivo di opposizione che dal è Pt_1 qualificato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., mentre dal g.e. ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Più in particolare, l'opponente eccepisce l'inesistenza della notifica del d.i. eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. “in quanto non è chiara la sottoscrizione dell'agente postale che ha eseguito la notifica
e che, in ogni caso, non è possibile sapere il nome ed il cognome di chi ha eseguito la notifica, a pena di inesistenza della stessa”.
Al riguardo e secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, risolvendosi nell'assoluta nullità della notificazione stessa, abbia impedito alla parte intimata di avere tempestiva conoscenza del decreto e di proporre opposizione nel termine ordinario, il solo rimedio idoneo a far valere detto vizio e la conseguente inefficacia del provvedimento, quale titolo per l'esecuzione forzata, è l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c., e non quella regolata dagli artt.
615 e 617 c.p.c., mentre il ricorso all'opposizione all'esecuzione è possibile in ipotesi di notifica inesistente e non semplicemente invalida (ex plurimis, Cass., ord., n. 9050 del 2020;
Cass., n. 15892 del 2009; Cass., n. 10495 del 2004; Cass., n. 10222 del 2001; Cass., n. 5884 del 1999).
Ancora più in particolare, se la notifica del d.i. è qualificabile come giuridicamente inesistente, trova applicazione la disciplina dettata per il caso in cui la notificazione sia del tutto mancata: il decreto ingiuntivo è considerato inefficace e l'intimato può chiedere che tale inefficacia sia dichiarata dal giudice che ha pronunziato il decreto, ma, se il d.i. viene 3
fatto valere come titolo esecutivo, la dichiarazione di inefficacia può rappresentare motivo di opposizione, specificamente integrante un'opposizione alla esecuzione, perché con essa si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata (art. 615 c.p.c.).
Quando invece la notificazione del d.i. è nulla, a mente dell'art. 160 c.p.c., tale invalidità concreta una delle condizioni di ammissibilità della opposizione tardiva al provvedimento monitorio (art. 650 c.p.c.): in questa ipotesi, la tutela delle ragioni dell'intimato è affidata soltanto ed unicamente alla opposizione ex art. 650 c.p.c., mentre rimane preclusa la esperibilità delle opposizioni esecutive (sia opposizione all'esecuzione che opposizione agli atti esecutivi).
Così argomentando e passando al caso di specie, occorre dunque procedere ad accertare le modalità della notificazione del d.i. (in forza del quale è iniziata la procedura esecutiva), onde verificare se essa sia inficiata da vizi di inesistenza oppure dal “meno grave” vizio di nullità.
E “l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto” e, quindi, “la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto” (Cass., S.U., n. 14916 del 2016; più di recente Cass., ord., n.
26511 del 2022), o ancora quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei.
Dalla documentazione in atti si evince che il decreto ingiuntivo de quo è stato notificato a ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a mezzo raccomandata: per temporanea Parte_1 assenza del destinatario, è stata immesso avviso in cassetta;
la notifica si è poi perfezionata per compiuta giacenza (il plico non è tornato indietro al mittente come sostenuto dall'opponente).
Che poi non risulti l'identità dell'agente postale che ha sottoscritto la cartolina non è certo motivo di inesistenza della notifica, ma a parere di questo giudice neanche di nullità: in definitiva, la notificazione del decreto ingiuntivo de quo deve ritenersi regolarmente perfezionata, con conseguente inammissibilità della opposizione sollevata dal sia Pt_1 se qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sia se riguardata come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Di nessun pregio, poi, la circostanza per la quale, essendo il titolo esecutivo un d.i. non opposto, si sarebbe dovuto concedere il termine per l'eventuale instaurazione del giudizio di opposizione tardiva: quantomeno dalla pronuncia delle S.U. della Cassazione del 2023, il 4
ha avuto tutto il tempo di procedere autonomamente e soprattutto prima ancora Pt_1 della riassunzione del presente giudizio e in pendenza di quello di appello.
L'opposizione va, pertanto, dichiarata inammissibile per tale motivo.
Passando al merito, gli altri motivi vanno qualificati ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
L'opponente eccepisce che la cessione del credito da a sia “generica e non CP_4 CP_1 contiene specificamente gli estremi dei singoli crediti che sarebbero stati ceduti. L'estratto elenco crediti ceduti ex adverso depositato è privo di ogni conformità e certificazione di provenienza dello stesso;
trattandosi di cessione in blocco dei crediti la stessa doveva essere pubblicata anche nel registro delle imprese, oltre che sulla
Gazzetta Ufficiale. Non è stato comunque depositato il contratto di cessione tra e . CP_4 CP_2
Va sottolineato, a tal proposito, che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del
2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie, il titolo esecutivo è stato emesso direttamente nei confronti del cessionario e non del cedente. Orbene trattasi di circostanza precedente all'emissione del decreto ingiuntivo, e – per quanto sopra argomentato – la stessa si sarebbe dovuta far 5
valere nell'opportuna sede di merito (e cioè nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e poi in quello di appello) e non può essere sollevata in sede di opposizione all'esecuzione.
Ad abuntantiam, la documentazione prodotta dal creditore opposto, comprensiva del contratto di cessione, fuga ogni dubbio.
Lo stesso dicasi per le eccezioni relative alle certificazioni ex art. 50 TUB, poiché trattasi della documentazione sulla base della quale è stato successivamente emesso il d.i.
Pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile anche
per questi motivi
.
Con l'ultima doglianza, l'opponente deduce la necessità di tener conto, ai fini dell'individuazione della base di computo della quota della pensione pignorabile, dell'assegno di mantenimento che è tenuto a versare al coniuge ed al figlio. Ma la stessa è infondata, in quanto l'obbligo di mantenimento a carico del coniuge non determina alcun vincolo sulla pensione (tranne che nel caso – diverso da quello de quo – di ordine di pagamento diretto ex art. 156, comma 6, c.c.) per cui, nel caso di specie, lo stesso non è opponibile al creditore pignorante.
L'opposizione va, quindi, rigettata per questo motivo.
Le spese seguono la soccombenza, tra le parti costituite, e si liquidano sommando i valori medi delle varie fasi, eccetto quella istruttoria, dello scaglione di riferimento in base al valore del pignoramento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione e parzialmente la rigetta poiché infondata;
- condanna a pagare nei confronti di in persona del Parte_2 Controparte_1
l.r.p.t., le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 10 gennaio 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione