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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/11/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6309/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]24, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Massimo Valieri, che la rappresenta e la difende come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Gianfranco Braghero, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da ricorso introduttivo del 24/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso presentato in data 25/09/2025 le parti hanno chiesto congiuntamente che, a modifica delle condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 3339/2015 emessa dal
Tribunale di Genova in data 29/10/2015 (R.G. 5145/2013), venissero recepite le nuove condizioni concordate in punto revoca dell'assegno divorzile previsto in favore della ex moglie e del contributo al mantenimento del figlio ormai divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Pertanto, il Tribunale, visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data
18/11/2025, conferisce vigore alle nuove condizioni concordate di cui al dispositivo, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite della presente procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.29 e 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 3339/2015 emessa dal Tribunale di
Genova in data 29/10/2015 (R.G. 5145/2013)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
1. La sig.ra rinuncia in via integrale e definitiva ad ogni assegno divorzile Parte_1 in suo favore corrisposto dal sig. . Detta rinuncia avrà effetto dal mese di Parte_2
ottobre 2025 e pertanto l'ultimo assegno divorzile per l'importo di euro 300,00 sarà corrisposto dal sig. all'ex coniuge nel mese di settembre 2025. Parte_2
2. La sig.ra rinuncia in via integrale e definitiva alla percentuale che a lei Parte_1
spetterebbe ex art. 12 bis legge 1 dicembre 1970 n. 892, dell'indennità di fine rapporto percepita dal sig. al momento della cessazione della sua attività lavorativa. Parte_2
3. Giusta quanto precisato nella superiore narrativa circa l'acquisita autonomia economica del figlio maggiorenne , le parti concordemente riconoscono cessata e Persona_1
divenuta priva d'effetto ogni disposizione di cui al punto e) della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Il sig. si obbliga a costituire, a titolo gratuito e senza corrispettivo alcuno, Parte_2
in favore della sig.ra usufrutto vitalizio sull'immobile di sua proprietà, già Parte_1 casa coniugale, sito a Genova in via Barbareschi n. 233 interno 24, di cui lo stesso Pt_2
resterà nudo proprietario.
[...]
5. Detta costituzione di usufrutto avverrà entro e non oltre il 30 novembre 2025, a mezzo rogito che sarà redatto da Notaio eligendo dalla sig.ra nell'ambito del Parte_1
Collegio Notarile di Genova e Chiavari. Le spese notarili ed ogni altra spesa accessoria inerente il redigendo rogito sarà integralmente sostenuta dalla sig.ra . Parte_1
6. A titolo di contributo alle spese condominiali di manutenzione straordinaria (rifacimento facciate) a carico ed in corso di pagamento da parte del sig. , quale esclusivo Parte_2
proprietario dell'unità immobiliare distinta dall'interno n. 24, e dunque condomino dell'edificio sito a Genova in via Barbareschi n. 233, la sig.ra si obbliga a Parte_1
corrispondere a favore del sig. la somma totale ed onnicomprensiva di euro Parte_2
5.000,00 (cinquemila/00 euro). Detta somma sarà pagata secondo la seguente scansione temporale:
da ottobre 2025 a dicembre 2025 = euro 100,00 (cento/00 euro) mensili da gennaio 2026 a giugno 2028 = euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili a saldo nel mese di luglio 2028 = euro 200,00 (duecento/00 euro).
7. Salvo quanto sopra concordato, le parti dichiarano di nulla altro avere a pretendere ad alcun titolo o ragione.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]24, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Massimo Valieri, che la rappresenta e la difende come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Gianfranco Braghero, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da ricorso introduttivo del 24/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso presentato in data 25/09/2025 le parti hanno chiesto congiuntamente che, a modifica delle condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 3339/2015 emessa dal
Tribunale di Genova in data 29/10/2015 (R.G. 5145/2013), venissero recepite le nuove condizioni concordate in punto revoca dell'assegno divorzile previsto in favore della ex moglie e del contributo al mantenimento del figlio ormai divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Pertanto, il Tribunale, visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data
18/11/2025, conferisce vigore alle nuove condizioni concordate di cui al dispositivo, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite della presente procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.29 e 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 3339/2015 emessa dal Tribunale di
Genova in data 29/10/2015 (R.G. 5145/2013)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
1. La sig.ra rinuncia in via integrale e definitiva ad ogni assegno divorzile Parte_1 in suo favore corrisposto dal sig. . Detta rinuncia avrà effetto dal mese di Parte_2
ottobre 2025 e pertanto l'ultimo assegno divorzile per l'importo di euro 300,00 sarà corrisposto dal sig. all'ex coniuge nel mese di settembre 2025. Parte_2
2. La sig.ra rinuncia in via integrale e definitiva alla percentuale che a lei Parte_1
spetterebbe ex art. 12 bis legge 1 dicembre 1970 n. 892, dell'indennità di fine rapporto percepita dal sig. al momento della cessazione della sua attività lavorativa. Parte_2
3. Giusta quanto precisato nella superiore narrativa circa l'acquisita autonomia economica del figlio maggiorenne , le parti concordemente riconoscono cessata e Persona_1
divenuta priva d'effetto ogni disposizione di cui al punto e) della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Il sig. si obbliga a costituire, a titolo gratuito e senza corrispettivo alcuno, Parte_2
in favore della sig.ra usufrutto vitalizio sull'immobile di sua proprietà, già Parte_1 casa coniugale, sito a Genova in via Barbareschi n. 233 interno 24, di cui lo stesso Pt_2
resterà nudo proprietario.
[...]
5. Detta costituzione di usufrutto avverrà entro e non oltre il 30 novembre 2025, a mezzo rogito che sarà redatto da Notaio eligendo dalla sig.ra nell'ambito del Parte_1
Collegio Notarile di Genova e Chiavari. Le spese notarili ed ogni altra spesa accessoria inerente il redigendo rogito sarà integralmente sostenuta dalla sig.ra . Parte_1
6. A titolo di contributo alle spese condominiali di manutenzione straordinaria (rifacimento facciate) a carico ed in corso di pagamento da parte del sig. , quale esclusivo Parte_2
proprietario dell'unità immobiliare distinta dall'interno n. 24, e dunque condomino dell'edificio sito a Genova in via Barbareschi n. 233, la sig.ra si obbliga a Parte_1
corrispondere a favore del sig. la somma totale ed onnicomprensiva di euro Parte_2
5.000,00 (cinquemila/00 euro). Detta somma sarà pagata secondo la seguente scansione temporale:
da ottobre 2025 a dicembre 2025 = euro 100,00 (cento/00 euro) mensili da gennaio 2026 a giugno 2028 = euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili a saldo nel mese di luglio 2028 = euro 200,00 (duecento/00 euro).
7. Salvo quanto sopra concordato, le parti dichiarano di nulla altro avere a pretendere ad alcun titolo o ragione.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca