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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10043 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 2868/2023 RG
PROMOSSA DA con sede in Milano alla via San Gregorio n.55 (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria P.IVA_1 dell'ATI con rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Parte_2
ST (C.F. ), Clizia Calamita di Tria (C.F. C.F._1
e ZI Di ZO (C.F. ), con studio C.F._2 C.F._3 in Roma alla via del Corso n. 509
- attrice -
NEI CONFRONTI DI
, con sede in alla via Controparte_1 CP_1 dell'Angelo n.1, in persona del legale rappresentante p.t. (CF. , rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Maria Concetta Tedesco (CF. ), con studio presso C.F._4
l'ufficio legale in alla via dell'Angelo n.1 CP_1
-convenuta-
Conclusioni
All'udienza del 30 maggio 2025 le parti concludevano come da verbale di udienza da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2023 la evocava in Parte_1 giudizio l' dinanzi all'intestata sezione Controparte_1 2 specializzata per sentire accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta con conseguente risoluzione giudiziale dell'atto di adesione del 17.6.2021 (a valere quale contratto di fornitura) dell' alla Convenzione Controparte_2
Soresa del 14.12.2020 e per l'effetto condannare la medesima azienda ospedaliera al risarcimento dei danni patiti.
Premetteva in fatto:
a) che la , con bando pubblicato in GURI n. 125 del 28.10.2016 aveva indetto Parte_3 una procedura di gara per la stipula di una convenzione per l'affidamento quinquennale del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, presso le
Regione Campania, il cui valore stimato complessivo era pari Controparte_3 ad € 293.382.010,05;
b) che tra i sei lotti figurava il lotto n. 5, riguardante l' Parte_4
l' , l' (oggi, Controparte_4 Controparte_5
) e l' , il cui valore Controparte_1 Controparte_6 stimato ammontava ad € 33.656.199,23;
c) che con determinazione del direttore generale n. 217 del 18.05.2020 il lotto n. 5 veniva aggiudicato alla costituenda ATI composta da in qualità Parte_1 di mandataria e dalla in qualità di mandante;
Parte_2
d) che in data 14.12.2020 la aveva sottoscritto apposita convenzione Rep. n. Parte_3
80/20 con la predetta ATI nella quale si precisava che: “d) la stipula della presente
Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la e/o per le Parte_3
Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipula di un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati le quantità e le tipologie di beni/servizi oggetto dello stesso;
e) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario, per singolo lotto, in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati”;
e) che nell'art. 9 del capitolato speciale d'appalto allegato alla convenzione, recante le stime dei fabbisogni delle diverse Amministrazioni beneficiarie, si precisava che: “per numero di pasti giornalieri si intende il numero di pasti erogati comprensivi di colazione, pranzo e cena (es. Nr. pasti giornalieri: 50 equivale a 50 colazioni, 50 pranzi e 50 cene)” e pertanto secondo parte attrice nel quinquennio il numero di pasti 3 stimati da erogare in favore dell'azienda ospedaliera convenuta era pari a 547.500 colazioni, 547.500 pranzi e 547.500 cene;
f) che in data 29.12.2020 l' aveva comunicato alla società aggiudicataria: CP_7
“… questa ha chiesto alla in data 22.12.2020, di considerare CP_7 Parte_3 compresi nei fabbisogni della stessa A.O., sia quelli del P.O. “ , pari a n. Per_1
300 pasti giornalieri, e sia quelli del predetto P.O. “S. Alfonso Maria dei Liguori”, pari, invece, a n. 54 pasti giornalieri, comunicati, quest'ultimi, all'atto di indizione della gara de qua da parte dell' , per un totale complessivo di n. 354 Parte_5 pasti giornalieri”;
g) che pertanto il Direttore Generale dell'azienda convenuta aveva aderito alla convenzione regionale “per un fabbisogno collettivo di 354 pasti giornalieri” a cui era seguito l'atto di adesione che costituiva “documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra questa Amministrazione e codesto Fornitore”.;
h) che con deliberazione n. 500 del 6.9.2021 il Direttore Generale aveva esteso
“l'adesione alla citata Convenzione di cui al Rep. 80/20 … nel senso di Parte_3 prevedere, a decorrere dall'01.09.2021 e fino alla scadenza contrattuale, prevista il
31.08.2026, in aggiunta al servizio di ristorazione in favore dei degenti, anche il servizio di ristorazione in favore dei dipendenti del P.O. “ , al prezzo di € Per_1
5,20 + IVA, oltreché degli esterni, ivi compresi i familiari dei degenti, al prezzo di €
7,50 + IVA, ed degli allievi dei corsi di laurea attivi presso la stessa al prezzo CP_7 di € 4,50 + IVA … riservandosi per i dipendenti del P.O. “S. Alfonso Maria de'
Liguori” l'estensione dell'analogo servizio …”;
i) che il servizio era stato avviato in data 01.09.2021 e sin dall'esordio della gestione era stata registrata una flessione del numero di pasti prenotati con erogazione di pasti in quantità nettamente inferiori ai fabbisogni giornalieri dichiarati nell'atto di adesione ed invero i pasti somministrati in una giornata corrispondevano a 243 colazioni, 243 pasti e 243 cene;
j) che con nota del 04.01.2022 l'aggiudicataria comunicava all'azienda ospedaliera il notevole calo dei pasti erogati rispetto all'impegno negoziale assunto, chiedendo di intervenire per ripristinare l'equilibrio sinallagmatico sotteso agli obblighi assunti;
4
k) che con diffida del 09.11.2022 volta ad ottenere il riequilibrio del rapporto sinallagmatico a fronte del drastico calo del numero di pasti somministrati veniva confermata la minore quantità dei pasti erogati attestatasi sul - 33%.
Ciò premesso in fatto, parte attrice chiedeva la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. ed in subordine ai sensi dell'art. 1467 c.c., chiedendo altresì il conseguente risarcimento del danno, che indicava nell'ammontare di euro 753.242,60 al 31.12.2022 a cui bisognava aggiungere sia il danno corrispondente alla percentuale di utile dichiarata in offerta, sia il danno curriculare dell'appaltatore.
Pertanto rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in linea principale, accertato il grave inadempimento imputabile alla , CP_7 dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione giudiziale dell'atto di adesione n. 373 del 17.6.2021 (a valere quale contratto di fornitura) dell' Controparte_2
, e sue successive estensioni, alla Convenzione Soresa del 14.12.2020, fatti salvi gli
[...] effetti di quest'ultima e degli ulteriori atti di adesione adottati dalle altre Amministrazioni beneficiarie;
2) in linea subordinata, accertata l'eccessiva onerosità sopravvenuta, dichiarare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione dell'atto di adesione n. 373 del 17.6.2021 (a valere quale contratto di fornitura) dell' , e sue successive Controparte_2 estensioni, alla Convenzione Soresa del 14.12.2020, fatti salvi gli effetti di quest'ultima e degli ulteriori atti di adesione adottati dalle altre Amministrazioni beneficiarie;
3) in ogni caso, condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_8
p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., a risarcire il conseguente danno arrecato alla in persona del legale rappresentante p.t., negli importi quantificati Parte_1 come di seguito o da determinarsi successivamente a consuntivo o – in ogni caso – nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, quanto:
- al mancato fatturato determinato dall'inadempimento di controparte dalla sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura (1.9.2021) all'effettiva risoluzione pari ad € 753.242,60, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo;
- al mancato fatturato per il periodo dall'effettiva risoluzione alla scadenza naturale del contratto (31.8.2026), corrispondente alla percentuale di utile dichiarata in offerta e di cui ci si riserva di quantificare esattamente l'importo nei termini di legge;
5
- al danno curriculare, quest'ultimo quantificato anche in via equitativa da codesto On.le
Giudice.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio l' , depositando comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta.
Parte convenuta contestava la fondatezza della domanda che non teneva conto delle condizioni e dei termini contrattuali assunti dall'aggiudicataria del servizio, alla luce della documentazione composta dagli atti di adesione e dal capitolato speciale che prevedevano un massimale di pasti da erogare che costituiva il “valore contrattuale massimo” a cui si poteva impegnare l'aggiudicatario con la stipula dei contratti di fornitura, che quindi non potevano essere vincolanti né per la né per le singole amministrazioni. Parte_3
Secondo l'azienda ospedaliera convenuta, come si evinceva dall'art. 9 del capitolato speciale, trattavasi di appalto a misura, in cui il corrispettivo veniva misurato sul numero dei pasti effettivamente erogati.
Peraltro, deduceva che nel corso dell'appalto alla società attrice era stata già riconosciuta la revisione in aumento dei prezzi in considerazione delle registrate dinamiche inflazionistiche pari al 4.40%.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti con vittoria di spese.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice istruttore rigettava le richieste istruttorie formulate da parte attrice ed all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è infondata e pertanto non merita accoglimento.
La tesi propugnata da parte attrice è articolata nel senso di sostenere che il contratto di fornitura sottoscritto nell'ambito della convenzione quadro stipulata tra la società attrice e la prevedeva le esatte quantità e tipologie dei beni/servizi prestati. Pertanto, secondo Parte_3 parte attrice, le quantità ivi indicate non potevano considerarsi mere stime ma rappresentavano “l'esatta pretesa dell' , contenuta in una clausola contrattuale”. CP_7
L'azienda ospedaliera si era vincolata per un fabbisogno espresso di 354 pasti (comprensivo di 354 unità per colazioni, pasti e cene) e quindi l'aggiudicataria aveva conformato la propria 6 organizzazione del servizio in conformità a quel fabbisogno per l'erogazione a regola d'arte delle prestazioni.
Nella ricostruzione di parte attrice, sin dall'inizio del rapporto contrattuale veniva registrato che il numero dei pasti somministrati all'utenza si attestava in quantità nettamente inferiori a quelle oggetto del predetto vincolo negoziale, pari ad oltre il – 30% che costituiva grave inadempimento tale da giustificare la richiesta di risoluzione giudiziale dell'atto di adesione ex art. 1453 c.c..
La domanda, invero, è priva di fondamento in quanto non sembra che chi agisce in giudizio si sia interrogato sulla reale natura del vincolo contrattuale assunto sulla base della convenzione quadro stipulata a monte con la . Parte_3
La società attrice non si misura in nessuna parte degli scritti difensivi sull'unico argomento che è dirimente nella fattispecie e cioè che siamo innanzi ad un contratto “a misura” e non “a corpo”, ove è previsto un corrispettivo fisso ed immutabile per le prestazioni fornite dall'appaltatore.
Ed invero, non sembra che la società attrice abbia interpretato correttamente il medesimo capitolato speciale, che fuga ogni dubbio sulla natura del vincolo assunto.
Non pare ultroneo però muovere dallo stesso disciplinare di gara ove è espressamente previsto che ”con i Contratti Attuativi il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle
Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato
Speciale e nello Schema di Convenzione” (cfr. pag. 3 disciplinare di gara in atti).
Il richiamo al capitolato speciale impone l'attenta disamina del contenuto dell'art. 9 del capitolato speciale di appalto, il cui tenore inequivoco sulla natura del contratto “a misura” esclude in radice qualsivoglia inadempimento dell'azienda ospedaliera che di certo non poteva vincolarsi ad un valore massimo di pasti non correlato alla presenza effettiva dei degenti ricoverati nella struttura ospedaliera.
L'art. 9 citato rubricato “Dimensione presunta dell'utenza per singolo lotto” così statuisce:
“L'utenza che usufruisce del servizio di ristorazione è rappresentata dai degenti ricoverati nei presidi ospedalieri e nelle strutture sanitarie territoriali, sia in regime normale sia in day-hospital. Nella tabella seguente viene riportato a titolo indicativo il numero di pasti giornalieri e totali suddiviso per Lotto, e singolo Presidio/Sede unitamente Controparte_4 al valore contrattuale massimo entro il quale l'OEA è tenuto stipulare contratti di fornitura con le Amministrazioni… Si specifica che per numero di pasti giornalieri si intende il numero 7 di pasti erogati comprensivi di colazione, pranzo e cena (es. Nr. pasti giornalieri: 50 equivale a 50 colazioni, 50 pranzi e 50 cene).”
Tale prima parte del cennato art. 9 nel fissare la dimensione presunta dell'utenza che dovrà essere la beneficiaria dei pasti da erogare stabilisce a chiare lettere che nelle tabelle riportate nel predetto capitolato il numero dei pasti viene annoverato “a titolo indicativo” e quindi viene indicato il “valore contrattuale massimo” a cui ancorare l'offerta dell'aggiudicatario.
La pretesa della società attrice sulla quale si vuole fondare la qualifica di grave inadempimento dell'azienda ospedaliera convenuta non tiene conto che in questo articolo in nessuna parte si sostiene che la prestazione assunta dall'aggiudicatario ha ad oggetto il numero massimo dei pasti da erogare ai degenti e ciò sul rilievo che nel capitolato speciale devono essere previsti i tetti massimi per conformare l'offerta dell'aggiudicatario rispetto al numero di letti presenti negli ospedali, non potendosi in alcun modo prevedere nemmeno in chiave prognostica la presenza effettiva giornaliera dei degenti (tra i quali figurano anche quelli in day-hospital).
La seconda parte del citato art. 9 del capitolato speciale sembra essere completamente ignorata da parte attrice: “…Tali massimali costituiscono il valore contrattuale massimo entro il quale l'OEA è tenuto a stipulare contratti di fornitura con le Amministrazioni e non sono pertanto in alcun modo vincolanti né per né per le singole Amministrazioni. Parte_3
Si precisa che il numero dei pasti indicato, desunto dal numero di pasti erogati comunicati dalle , è da considerare solo indicativo e valido ai soli fini della Controparte_3 formulazione dell'offerta in quanto, trattandosi di appalto a misura, il corrispettivo erogato Contr all' sarà determinato sulla base dei pasti effettivamente erogati.”
In buona sostanza, sembra che la domanda azionata in questo giudizio voglia disconoscere la natura del vincolo negoziale assunto (nell'atto introduttivo parte attrice sistematicamente omette di riferire che trattasi di appalto a misura), con la pretesa di impegnare l'amministrazione convenuta alla somministrazione di un numero di pasti massimo ai degenti che non sarebbe corrispondente al numero giornaliero dei degenti effettivamente ricoverati
(dato variabile sottratto a qualsivoglia ipotesi di stima), con una previsione di spesa quindi irrazionale prima che gravemente onerosa per l'azienda ospedaliera.
La chiara interpretazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale nei termini sopra riportati, che - si ribadisce - esclude in maniera tassativa il grave inadempimento di parte convenuta, non potendosi ravvisare nel numero dei pasti effettivamente erogati alcun riflesso 8 sul sinallagma contrattuale come prospettato sin dalla sottoscrizione dell'atto di adesione, è stata confermata nel corso del rapporto contrattuale dalla stessa centrale di committenza.
Infatti, come puntualmente dedotto da parte convenuta, la stessa con nota del Parte_3
14.02.2022 così rispondeva alle doglianze della società attrice: “…Con riguardo alle criticità sollevate dall'impresa che lamenta una forte riduzione dei pasti giornalieri, si rappresenta che la Convenzione non costituisce fonte di alcuna obbligazione per e/o per le Parte_3 amministrazioni nei confronti del fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipula di un Contratto attuativo di fornitura nel quale sono specificati le quantità e le tipologie di beni/servizi oggetto dello stesso. Infatti ai sensi dell'art. 9 del capitolato il numero dei pasti erogati comunicati dalle , è da considerare Controparte_3 solo indicativo e valido ai soli fini della formulazione dell'offerta, in quanto trattandosi di appalto a misura. E non vi è alcun dubbio sulla mera attitudine estimativa dei quantitativi indicati all'interno della documentazione di gara”.
Va disattesa altresì la subordinata domanda di risoluzione giudiziale per eccessiva onerosità sopravvenuta, che parte attrice rivendica in ragione della onerosità dei costi di gestione superiori ai ricavi che hanno causato l'impossibilità di sostenere economicamente la prosecuzione del rapporto contrattuale di appalto.
Mette conto evidenziare che il rimedio invocato è previsto dall'art. 1467 c.c., che recita: “Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 c.c. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto”.
Secondo una parte della dottrina, trattasi di rimedio contrattuale che si fonda su uno squilibrio della causa. Quindi, se il prezzo rappresenta un elemento fondamentale della causa del contratto, nel momento in cui una delle prestazioni subisce una modifica del proprio valore e la sua esecuzione diviene inopinatamente troppo svantaggiosa per il debitore, l'alterazione va ad incidere sull'equilibrio contrattuale, impattando sulla funzione economico-sociale del contratto.
Secondo altra parte della dottrina, invece, l'onerosità sopravvenuta non va ad incidere sulla causa del contratto, bensì sull'accordo contrattuale in quanto i presupposti originariamente previsti per l'esecuzione del contratto sono venuti meno. Pertanto, la norma contenuta 9 nell'art. 1467 c.c. sarebbe espressione particolare del principio generale della presupposizione.
A prescindere dalle definizioni di tale rimedio, non vi è dubbio che la previsione normativa sancisce che lo squilibrio delle prestazioni che giustifica la risoluzione del contratto è riconducibile ad un evento straordinario (da valutare in senso oggettivo, come evento statisticamente poco frequente, con carattere di eccezionalità) ed imprevedibile (da valutare in senso soggettivo, laddove i contraenti non ne abbiano tenuto conto, in base alle proprie conoscenze ed esperienze).
A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che: “L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale. Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza. L'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza dei caratteri evidenziati è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi” (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22396; nel medesimo senso anche Cass. 23 febbraio 2001, n. 2661).
Al secondo comma, l'art. 1467 c.c. statuisce che ogni contratto porta con sé un certo grado di alea, quindi rientra nella fisiologia contrattuale l'oscillazione nel tempo del prezzo delle merci o dei materiali. Nel caso in cui lo squilibrio delle prestazioni dipende da colpa di una delle parti, si esula evidentemente dalla disciplina di cui all'art. 1467 c.c. e si sconfina nella previsione di cui all'art. 1453 c.c., con la inevitabile conseguenza che la scelta tra risoluzione e prosecuzione del contratto potrà essere richiesta soltanto dalla parte non in colpa.
La ricostruzione del rimedio nei termini suindicati consente di enucleare la ratio dell'istituto nel recepimento della clausola “rebus sic stantibus”, secondo la quale un accordo è vincolante soltanto a condizione che non si modifichino i rapporti di valore tra le prestazioni oggetto di scambio. 10
“L'estremo della eccessiva onerosità sopravvenuta di una delle prestazioni nei contratti ad esecuzione differita è preso in considerazione dalla legge (1467 c.c.) in quanto produca al debitore della prestazione un sacrificio che altera l'economia del contratto e l'equilibrio originariamente esistente tra le corrispettive prestazioni” (cfr. Cass. 21.02.1994, n. 1649,
RFI, 1994, Contratto in genere, n.504).
La giurisprudenza di merito ha delineato in modo puntuale i limiti della esperibilità dell'invocato rimedio, subordinando la relativa azione di risoluzione alla indicazione precisa ed alla prova rigorosa dei fatti la cui sopravvenienza abbia determinato una sostanziale alterazione delle condizioni dello scambio negoziale, originariamente convenute tra le parti oltre che la riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili (cfr., da ultimo, Trib. Roma n. 685/2017).
Non è chi non veda alla luce della trama argomentativa che sorregge il rigetto della prima domanda che inteso il vincolo contrattuale circa il numero dei pasti soltanto come limite massimo, invero il denunciato “drastico calo” dei pasti da erogare era ampiamente prevedibile nell'ambito di un contratto a misura in cui l'adempimento della prestazione è correlata all'effettiva presenza giornaliera dei degenti.
Non è verosimile credere che la società attrice abbia assunto il presente vincolo negoziale nella consapevolezza che l'amministrazione interessata sarebbe riuscita a mantenere la massima efficienza di ospitalità delle strutture ospedaliere, condizione assolutamente indipendente dalle stesse previsioni di stima dell'azienda ospedaliera.
E' pertanto di palmare evidenza che nella fattispecie non si ravvisano quegli avvenimenti straordinari ed imprevedibili che avrebbero alterato l'equilibrio sinallagmatico, tali da giustificare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Se allora la cifra dello strumento di cui all'art. 1467 c.c. è l'eccezionalità come ripetutamente sancito dai giudici della nomofilachia, che la ricollega al sopraggiungere di un evento esterno alle parti contrattuali, straordinario sul piano oggettivo, impronosticabile e inevitabile su quello soggettivo, in quanto estraneo a qualsiasi ragionevolezza previsionale, non si può che addivenire al rigetto anche della domanda subordinata nei termini come dedotti da parte attrice, che continua a misconoscere la natura di contratto a misura che la vincola ad eseguire le proprie prestazioni senza che il costo sia noto a priori, quando come nell'appalto in esame la quantità di beni /servizi oggetto di prestazione non è prevedibile con esattezza in fase di stipula. 11
Il rigetto della domanda di risoluzione giudiziale del rapporto contrattuale esclude la sussistenza di profili di risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n.
55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore indeterminabile della domanda (di media complessità)
e liquidando valori prossimi ai medi tabellari.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni altra istanza, Controparte_1 difesa o eccezione così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano nella somma € 7.500,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 01 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 2868/2023 RG
PROMOSSA DA con sede in Milano alla via San Gregorio n.55 (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria P.IVA_1 dell'ATI con rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Parte_2
ST (C.F. ), Clizia Calamita di Tria (C.F. C.F._1
e ZI Di ZO (C.F. ), con studio C.F._2 C.F._3 in Roma alla via del Corso n. 509
- attrice -
NEI CONFRONTI DI
, con sede in alla via Controparte_1 CP_1 dell'Angelo n.1, in persona del legale rappresentante p.t. (CF. , rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Maria Concetta Tedesco (CF. ), con studio presso C.F._4
l'ufficio legale in alla via dell'Angelo n.1 CP_1
-convenuta-
Conclusioni
All'udienza del 30 maggio 2025 le parti concludevano come da verbale di udienza da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2023 la evocava in Parte_1 giudizio l' dinanzi all'intestata sezione Controparte_1 2 specializzata per sentire accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta con conseguente risoluzione giudiziale dell'atto di adesione del 17.6.2021 (a valere quale contratto di fornitura) dell' alla Convenzione Controparte_2
Soresa del 14.12.2020 e per l'effetto condannare la medesima azienda ospedaliera al risarcimento dei danni patiti.
Premetteva in fatto:
a) che la , con bando pubblicato in GURI n. 125 del 28.10.2016 aveva indetto Parte_3 una procedura di gara per la stipula di una convenzione per l'affidamento quinquennale del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, presso le
Regione Campania, il cui valore stimato complessivo era pari Controparte_3 ad € 293.382.010,05;
b) che tra i sei lotti figurava il lotto n. 5, riguardante l' Parte_4
l' , l' (oggi, Controparte_4 Controparte_5
) e l' , il cui valore Controparte_1 Controparte_6 stimato ammontava ad € 33.656.199,23;
c) che con determinazione del direttore generale n. 217 del 18.05.2020 il lotto n. 5 veniva aggiudicato alla costituenda ATI composta da in qualità Parte_1 di mandataria e dalla in qualità di mandante;
Parte_2
d) che in data 14.12.2020 la aveva sottoscritto apposita convenzione Rep. n. Parte_3
80/20 con la predetta ATI nella quale si precisava che: “d) la stipula della presente
Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la e/o per le Parte_3
Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipula di un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati le quantità e le tipologie di beni/servizi oggetto dello stesso;
e) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario, per singolo lotto, in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati”;
e) che nell'art. 9 del capitolato speciale d'appalto allegato alla convenzione, recante le stime dei fabbisogni delle diverse Amministrazioni beneficiarie, si precisava che: “per numero di pasti giornalieri si intende il numero di pasti erogati comprensivi di colazione, pranzo e cena (es. Nr. pasti giornalieri: 50 equivale a 50 colazioni, 50 pranzi e 50 cene)” e pertanto secondo parte attrice nel quinquennio il numero di pasti 3 stimati da erogare in favore dell'azienda ospedaliera convenuta era pari a 547.500 colazioni, 547.500 pranzi e 547.500 cene;
f) che in data 29.12.2020 l' aveva comunicato alla società aggiudicataria: CP_7
“… questa ha chiesto alla in data 22.12.2020, di considerare CP_7 Parte_3 compresi nei fabbisogni della stessa A.O., sia quelli del P.O. “ , pari a n. Per_1
300 pasti giornalieri, e sia quelli del predetto P.O. “S. Alfonso Maria dei Liguori”, pari, invece, a n. 54 pasti giornalieri, comunicati, quest'ultimi, all'atto di indizione della gara de qua da parte dell' , per un totale complessivo di n. 354 Parte_5 pasti giornalieri”;
g) che pertanto il Direttore Generale dell'azienda convenuta aveva aderito alla convenzione regionale “per un fabbisogno collettivo di 354 pasti giornalieri” a cui era seguito l'atto di adesione che costituiva “documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra questa Amministrazione e codesto Fornitore”.;
h) che con deliberazione n. 500 del 6.9.2021 il Direttore Generale aveva esteso
“l'adesione alla citata Convenzione di cui al Rep. 80/20 … nel senso di Parte_3 prevedere, a decorrere dall'01.09.2021 e fino alla scadenza contrattuale, prevista il
31.08.2026, in aggiunta al servizio di ristorazione in favore dei degenti, anche il servizio di ristorazione in favore dei dipendenti del P.O. “ , al prezzo di € Per_1
5,20 + IVA, oltreché degli esterni, ivi compresi i familiari dei degenti, al prezzo di €
7,50 + IVA, ed degli allievi dei corsi di laurea attivi presso la stessa al prezzo CP_7 di € 4,50 + IVA … riservandosi per i dipendenti del P.O. “S. Alfonso Maria de'
Liguori” l'estensione dell'analogo servizio …”;
i) che il servizio era stato avviato in data 01.09.2021 e sin dall'esordio della gestione era stata registrata una flessione del numero di pasti prenotati con erogazione di pasti in quantità nettamente inferiori ai fabbisogni giornalieri dichiarati nell'atto di adesione ed invero i pasti somministrati in una giornata corrispondevano a 243 colazioni, 243 pasti e 243 cene;
j) che con nota del 04.01.2022 l'aggiudicataria comunicava all'azienda ospedaliera il notevole calo dei pasti erogati rispetto all'impegno negoziale assunto, chiedendo di intervenire per ripristinare l'equilibrio sinallagmatico sotteso agli obblighi assunti;
4
k) che con diffida del 09.11.2022 volta ad ottenere il riequilibrio del rapporto sinallagmatico a fronte del drastico calo del numero di pasti somministrati veniva confermata la minore quantità dei pasti erogati attestatasi sul - 33%.
Ciò premesso in fatto, parte attrice chiedeva la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. ed in subordine ai sensi dell'art. 1467 c.c., chiedendo altresì il conseguente risarcimento del danno, che indicava nell'ammontare di euro 753.242,60 al 31.12.2022 a cui bisognava aggiungere sia il danno corrispondente alla percentuale di utile dichiarata in offerta, sia il danno curriculare dell'appaltatore.
Pertanto rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in linea principale, accertato il grave inadempimento imputabile alla , CP_7 dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione giudiziale dell'atto di adesione n. 373 del 17.6.2021 (a valere quale contratto di fornitura) dell' Controparte_2
, e sue successive estensioni, alla Convenzione Soresa del 14.12.2020, fatti salvi gli
[...] effetti di quest'ultima e degli ulteriori atti di adesione adottati dalle altre Amministrazioni beneficiarie;
2) in linea subordinata, accertata l'eccessiva onerosità sopravvenuta, dichiarare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione dell'atto di adesione n. 373 del 17.6.2021 (a valere quale contratto di fornitura) dell' , e sue successive Controparte_2 estensioni, alla Convenzione Soresa del 14.12.2020, fatti salvi gli effetti di quest'ultima e degli ulteriori atti di adesione adottati dalle altre Amministrazioni beneficiarie;
3) in ogni caso, condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_8
p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., a risarcire il conseguente danno arrecato alla in persona del legale rappresentante p.t., negli importi quantificati Parte_1 come di seguito o da determinarsi successivamente a consuntivo o – in ogni caso – nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, quanto:
- al mancato fatturato determinato dall'inadempimento di controparte dalla sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura (1.9.2021) all'effettiva risoluzione pari ad € 753.242,60, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo;
- al mancato fatturato per il periodo dall'effettiva risoluzione alla scadenza naturale del contratto (31.8.2026), corrispondente alla percentuale di utile dichiarata in offerta e di cui ci si riserva di quantificare esattamente l'importo nei termini di legge;
5
- al danno curriculare, quest'ultimo quantificato anche in via equitativa da codesto On.le
Giudice.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio l' , depositando comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta.
Parte convenuta contestava la fondatezza della domanda che non teneva conto delle condizioni e dei termini contrattuali assunti dall'aggiudicataria del servizio, alla luce della documentazione composta dagli atti di adesione e dal capitolato speciale che prevedevano un massimale di pasti da erogare che costituiva il “valore contrattuale massimo” a cui si poteva impegnare l'aggiudicatario con la stipula dei contratti di fornitura, che quindi non potevano essere vincolanti né per la né per le singole amministrazioni. Parte_3
Secondo l'azienda ospedaliera convenuta, come si evinceva dall'art. 9 del capitolato speciale, trattavasi di appalto a misura, in cui il corrispettivo veniva misurato sul numero dei pasti effettivamente erogati.
Peraltro, deduceva che nel corso dell'appalto alla società attrice era stata già riconosciuta la revisione in aumento dei prezzi in considerazione delle registrate dinamiche inflazionistiche pari al 4.40%.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti con vittoria di spese.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice istruttore rigettava le richieste istruttorie formulate da parte attrice ed all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è infondata e pertanto non merita accoglimento.
La tesi propugnata da parte attrice è articolata nel senso di sostenere che il contratto di fornitura sottoscritto nell'ambito della convenzione quadro stipulata tra la società attrice e la prevedeva le esatte quantità e tipologie dei beni/servizi prestati. Pertanto, secondo Parte_3 parte attrice, le quantità ivi indicate non potevano considerarsi mere stime ma rappresentavano “l'esatta pretesa dell' , contenuta in una clausola contrattuale”. CP_7
L'azienda ospedaliera si era vincolata per un fabbisogno espresso di 354 pasti (comprensivo di 354 unità per colazioni, pasti e cene) e quindi l'aggiudicataria aveva conformato la propria 6 organizzazione del servizio in conformità a quel fabbisogno per l'erogazione a regola d'arte delle prestazioni.
Nella ricostruzione di parte attrice, sin dall'inizio del rapporto contrattuale veniva registrato che il numero dei pasti somministrati all'utenza si attestava in quantità nettamente inferiori a quelle oggetto del predetto vincolo negoziale, pari ad oltre il – 30% che costituiva grave inadempimento tale da giustificare la richiesta di risoluzione giudiziale dell'atto di adesione ex art. 1453 c.c..
La domanda, invero, è priva di fondamento in quanto non sembra che chi agisce in giudizio si sia interrogato sulla reale natura del vincolo contrattuale assunto sulla base della convenzione quadro stipulata a monte con la . Parte_3
La società attrice non si misura in nessuna parte degli scritti difensivi sull'unico argomento che è dirimente nella fattispecie e cioè che siamo innanzi ad un contratto “a misura” e non “a corpo”, ove è previsto un corrispettivo fisso ed immutabile per le prestazioni fornite dall'appaltatore.
Ed invero, non sembra che la società attrice abbia interpretato correttamente il medesimo capitolato speciale, che fuga ogni dubbio sulla natura del vincolo assunto.
Non pare ultroneo però muovere dallo stesso disciplinare di gara ove è espressamente previsto che ”con i Contratti Attuativi il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle
Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato
Speciale e nello Schema di Convenzione” (cfr. pag. 3 disciplinare di gara in atti).
Il richiamo al capitolato speciale impone l'attenta disamina del contenuto dell'art. 9 del capitolato speciale di appalto, il cui tenore inequivoco sulla natura del contratto “a misura” esclude in radice qualsivoglia inadempimento dell'azienda ospedaliera che di certo non poteva vincolarsi ad un valore massimo di pasti non correlato alla presenza effettiva dei degenti ricoverati nella struttura ospedaliera.
L'art. 9 citato rubricato “Dimensione presunta dell'utenza per singolo lotto” così statuisce:
“L'utenza che usufruisce del servizio di ristorazione è rappresentata dai degenti ricoverati nei presidi ospedalieri e nelle strutture sanitarie territoriali, sia in regime normale sia in day-hospital. Nella tabella seguente viene riportato a titolo indicativo il numero di pasti giornalieri e totali suddiviso per Lotto, e singolo Presidio/Sede unitamente Controparte_4 al valore contrattuale massimo entro il quale l'OEA è tenuto stipulare contratti di fornitura con le Amministrazioni… Si specifica che per numero di pasti giornalieri si intende il numero 7 di pasti erogati comprensivi di colazione, pranzo e cena (es. Nr. pasti giornalieri: 50 equivale a 50 colazioni, 50 pranzi e 50 cene).”
Tale prima parte del cennato art. 9 nel fissare la dimensione presunta dell'utenza che dovrà essere la beneficiaria dei pasti da erogare stabilisce a chiare lettere che nelle tabelle riportate nel predetto capitolato il numero dei pasti viene annoverato “a titolo indicativo” e quindi viene indicato il “valore contrattuale massimo” a cui ancorare l'offerta dell'aggiudicatario.
La pretesa della società attrice sulla quale si vuole fondare la qualifica di grave inadempimento dell'azienda ospedaliera convenuta non tiene conto che in questo articolo in nessuna parte si sostiene che la prestazione assunta dall'aggiudicatario ha ad oggetto il numero massimo dei pasti da erogare ai degenti e ciò sul rilievo che nel capitolato speciale devono essere previsti i tetti massimi per conformare l'offerta dell'aggiudicatario rispetto al numero di letti presenti negli ospedali, non potendosi in alcun modo prevedere nemmeno in chiave prognostica la presenza effettiva giornaliera dei degenti (tra i quali figurano anche quelli in day-hospital).
La seconda parte del citato art. 9 del capitolato speciale sembra essere completamente ignorata da parte attrice: “…Tali massimali costituiscono il valore contrattuale massimo entro il quale l'OEA è tenuto a stipulare contratti di fornitura con le Amministrazioni e non sono pertanto in alcun modo vincolanti né per né per le singole Amministrazioni. Parte_3
Si precisa che il numero dei pasti indicato, desunto dal numero di pasti erogati comunicati dalle , è da considerare solo indicativo e valido ai soli fini della Controparte_3 formulazione dell'offerta in quanto, trattandosi di appalto a misura, il corrispettivo erogato Contr all' sarà determinato sulla base dei pasti effettivamente erogati.”
In buona sostanza, sembra che la domanda azionata in questo giudizio voglia disconoscere la natura del vincolo negoziale assunto (nell'atto introduttivo parte attrice sistematicamente omette di riferire che trattasi di appalto a misura), con la pretesa di impegnare l'amministrazione convenuta alla somministrazione di un numero di pasti massimo ai degenti che non sarebbe corrispondente al numero giornaliero dei degenti effettivamente ricoverati
(dato variabile sottratto a qualsivoglia ipotesi di stima), con una previsione di spesa quindi irrazionale prima che gravemente onerosa per l'azienda ospedaliera.
La chiara interpretazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale nei termini sopra riportati, che - si ribadisce - esclude in maniera tassativa il grave inadempimento di parte convenuta, non potendosi ravvisare nel numero dei pasti effettivamente erogati alcun riflesso 8 sul sinallagma contrattuale come prospettato sin dalla sottoscrizione dell'atto di adesione, è stata confermata nel corso del rapporto contrattuale dalla stessa centrale di committenza.
Infatti, come puntualmente dedotto da parte convenuta, la stessa con nota del Parte_3
14.02.2022 così rispondeva alle doglianze della società attrice: “…Con riguardo alle criticità sollevate dall'impresa che lamenta una forte riduzione dei pasti giornalieri, si rappresenta che la Convenzione non costituisce fonte di alcuna obbligazione per e/o per le Parte_3 amministrazioni nei confronti del fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipula di un Contratto attuativo di fornitura nel quale sono specificati le quantità e le tipologie di beni/servizi oggetto dello stesso. Infatti ai sensi dell'art. 9 del capitolato il numero dei pasti erogati comunicati dalle , è da considerare Controparte_3 solo indicativo e valido ai soli fini della formulazione dell'offerta, in quanto trattandosi di appalto a misura. E non vi è alcun dubbio sulla mera attitudine estimativa dei quantitativi indicati all'interno della documentazione di gara”.
Va disattesa altresì la subordinata domanda di risoluzione giudiziale per eccessiva onerosità sopravvenuta, che parte attrice rivendica in ragione della onerosità dei costi di gestione superiori ai ricavi che hanno causato l'impossibilità di sostenere economicamente la prosecuzione del rapporto contrattuale di appalto.
Mette conto evidenziare che il rimedio invocato è previsto dall'art. 1467 c.c., che recita: “Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 c.c. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto”.
Secondo una parte della dottrina, trattasi di rimedio contrattuale che si fonda su uno squilibrio della causa. Quindi, se il prezzo rappresenta un elemento fondamentale della causa del contratto, nel momento in cui una delle prestazioni subisce una modifica del proprio valore e la sua esecuzione diviene inopinatamente troppo svantaggiosa per il debitore, l'alterazione va ad incidere sull'equilibrio contrattuale, impattando sulla funzione economico-sociale del contratto.
Secondo altra parte della dottrina, invece, l'onerosità sopravvenuta non va ad incidere sulla causa del contratto, bensì sull'accordo contrattuale in quanto i presupposti originariamente previsti per l'esecuzione del contratto sono venuti meno. Pertanto, la norma contenuta 9 nell'art. 1467 c.c. sarebbe espressione particolare del principio generale della presupposizione.
A prescindere dalle definizioni di tale rimedio, non vi è dubbio che la previsione normativa sancisce che lo squilibrio delle prestazioni che giustifica la risoluzione del contratto è riconducibile ad un evento straordinario (da valutare in senso oggettivo, come evento statisticamente poco frequente, con carattere di eccezionalità) ed imprevedibile (da valutare in senso soggettivo, laddove i contraenti non ne abbiano tenuto conto, in base alle proprie conoscenze ed esperienze).
A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che: “L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale. Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza. L'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza dei caratteri evidenziati è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi” (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22396; nel medesimo senso anche Cass. 23 febbraio 2001, n. 2661).
Al secondo comma, l'art. 1467 c.c. statuisce che ogni contratto porta con sé un certo grado di alea, quindi rientra nella fisiologia contrattuale l'oscillazione nel tempo del prezzo delle merci o dei materiali. Nel caso in cui lo squilibrio delle prestazioni dipende da colpa di una delle parti, si esula evidentemente dalla disciplina di cui all'art. 1467 c.c. e si sconfina nella previsione di cui all'art. 1453 c.c., con la inevitabile conseguenza che la scelta tra risoluzione e prosecuzione del contratto potrà essere richiesta soltanto dalla parte non in colpa.
La ricostruzione del rimedio nei termini suindicati consente di enucleare la ratio dell'istituto nel recepimento della clausola “rebus sic stantibus”, secondo la quale un accordo è vincolante soltanto a condizione che non si modifichino i rapporti di valore tra le prestazioni oggetto di scambio. 10
“L'estremo della eccessiva onerosità sopravvenuta di una delle prestazioni nei contratti ad esecuzione differita è preso in considerazione dalla legge (1467 c.c.) in quanto produca al debitore della prestazione un sacrificio che altera l'economia del contratto e l'equilibrio originariamente esistente tra le corrispettive prestazioni” (cfr. Cass. 21.02.1994, n. 1649,
RFI, 1994, Contratto in genere, n.504).
La giurisprudenza di merito ha delineato in modo puntuale i limiti della esperibilità dell'invocato rimedio, subordinando la relativa azione di risoluzione alla indicazione precisa ed alla prova rigorosa dei fatti la cui sopravvenienza abbia determinato una sostanziale alterazione delle condizioni dello scambio negoziale, originariamente convenute tra le parti oltre che la riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili (cfr., da ultimo, Trib. Roma n. 685/2017).
Non è chi non veda alla luce della trama argomentativa che sorregge il rigetto della prima domanda che inteso il vincolo contrattuale circa il numero dei pasti soltanto come limite massimo, invero il denunciato “drastico calo” dei pasti da erogare era ampiamente prevedibile nell'ambito di un contratto a misura in cui l'adempimento della prestazione è correlata all'effettiva presenza giornaliera dei degenti.
Non è verosimile credere che la società attrice abbia assunto il presente vincolo negoziale nella consapevolezza che l'amministrazione interessata sarebbe riuscita a mantenere la massima efficienza di ospitalità delle strutture ospedaliere, condizione assolutamente indipendente dalle stesse previsioni di stima dell'azienda ospedaliera.
E' pertanto di palmare evidenza che nella fattispecie non si ravvisano quegli avvenimenti straordinari ed imprevedibili che avrebbero alterato l'equilibrio sinallagmatico, tali da giustificare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Se allora la cifra dello strumento di cui all'art. 1467 c.c. è l'eccezionalità come ripetutamente sancito dai giudici della nomofilachia, che la ricollega al sopraggiungere di un evento esterno alle parti contrattuali, straordinario sul piano oggettivo, impronosticabile e inevitabile su quello soggettivo, in quanto estraneo a qualsiasi ragionevolezza previsionale, non si può che addivenire al rigetto anche della domanda subordinata nei termini come dedotti da parte attrice, che continua a misconoscere la natura di contratto a misura che la vincola ad eseguire le proprie prestazioni senza che il costo sia noto a priori, quando come nell'appalto in esame la quantità di beni /servizi oggetto di prestazione non è prevedibile con esattezza in fase di stipula. 11
Il rigetto della domanda di risoluzione giudiziale del rapporto contrattuale esclude la sussistenza di profili di risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n.
55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore indeterminabile della domanda (di media complessità)
e liquidando valori prossimi ai medi tabellari.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni altra istanza, Controparte_1 difesa o eccezione così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano nella somma € 7.500,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 01 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA