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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11817 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1740 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto:
opposizione a precetto, e vertente:
TRA
DI , (C.F.: , dallo stesso difeso e Parte_1 C.F._1
rappresentato, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli, alla Piazza Garibaldi n. 73;
opponente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale presso la Casa Comunale, sita in Napoli,
alla Piazza Municipio n. 1, difeso e rappresentato, giusta procura in atti, dall'Avv.
FA MA FE, (C.F. ); C.F._2
opposto
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 04.01.2022, il ha intimato a Controparte_1
il pagamento della somma di € 363.309,52, sulla base dei seguenti Parte_2
tre titoli esecutivi: Sent. n. 470/19 e n. 353/19 emesse dalla Corte dei Conti, Sez. II
Centrale di Appello;
Sent. 323/21 emessa dalla Corte dei Conti, Sez. I Centrale di
Appello.
L'intimato, opponendosi all'indicato precetto con citazione notificata il 13.01.2022,
ha instaurato il presente giudizio dolendosi dell'illegittimità del precetto, derivante dal difetto di procura ad agire allo stesso allegata. In particolare, ha dedotto che la procura rilasciata al difensore non conferirebbe il potere di agire in riferimento a due delle tre richiamate pronunce (Sent n. 353/19 e 323/21), pregiudicando la validità dell'atto opposto. Ha, altresì, evidenziato che le Sent. 470/19 e 323/21 della
Corte dei Conti siano suscettibili di sospensione ex art. 205 del D. lgs. 174/2016
(codice di giustizia contabile). La prima, in quanto oggetto di giudizio di revocazione non ancora definito. La seconda, per mancato decorso il termine per proporre il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 202 del richiamato codice.
Pertanto, previsa sospensione dell'esecutività, ha concluso per l'accertamento dell'inesistenza della procura e della conseguente dichiarazione di nullità del precetto. In subordine, in virtù della definitività dell'unico dei tre titoli esecutivi
(Sent. 353/19), domanda il riconoscimento di quanto da egli non dovuto,
corrispondente alla somma di € 129.165,24.
Mediante comparsa di risposta ritualmente depositata, il ha Controparte_1
contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Sostiene la superfluità dell'errore materiale contenuto nell'atto di precetto, non atto a pregiudicarne la validità, e che la sottoscrizione della procura sia riferita all'instaurando giudizio esecutivo, con implicito riferimento a tutti i titoli esecutivi su cui si fonda la pretesa creditoria. In merito al secondo motivo d'opposizione,
evidenzia che, in attuazione dell'art. 205 D. lgs. 174/2016, l'esperito rimedio della revocazione, o la sua esperibilità, non sospendano ope legis l'esecuzione della sentenza, essendo all'uopo necessaria una sospensione giudiziale, a seguito di istanza di parte.
Sulla scorta di tali premesse, ha dedotto la legittimità del precetto opposto, ed ha domandato il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Al termine dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta il 21.11.2025, la causa è stata riservata in decisione senza termini.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti motivazioni.
Come poc'anzi indicato, la prima doglianza prospettata dal debitore è riferita all'invalidità del precetto, derivante dal difetto di procura ad agire, in quanto non riferita a due dei tre titoli esecutivi su cui si fonda il credito.
Tale eccezione è infondata.
Com'è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 480, comma V, e 125 c.p.c.,
emerge che la procura del difensore può anche essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto, purché questa risulti al momento della costituzione in giudizio della parte rappresentata.
Questa disposizione va compresa alla luce della natura sostanziale, e non processuale, dell'atto di precetto. Al riguardo, il Giudice delle leggi ha chiarito che
“l'atto di precetto, non contenendo alcuna domanda giudiziale, può essere validamente
sottoscritto dalla parte, oppure da un suo procuratore “ad negotia”, ovvero da qualsiasi
legale. Il precetto, infatti – pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui
sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 codice di procedura civile – non costituisce atto introduttivo di un giudizio, bensì un atto preliminare stragiudiziale.” (Cass., Sez. III civ.,
Sent. n. 3998/2006).
Ne consegue che, non trattandosi di atto di natura processuale, la procura possa essere rilasciata in un momento successivo rispetto alla notifica dell'atto di precetto:
“L'atto di precetto deve essere sottoscritto, ma può esserlo dalla parte personalmente o per
lei da un rappresentante e non deve esserlo necessariamente da un difensore minuto di
procura alle liti, perché la rappresentanza tecnica non è richiesta per il precetto, che non è
atto del processo. Perciò, se lo è da un professionista legale (...) sebbene non sia munito di
procura, l'atto (…) si presta ad essere sanato, ad esempio attraverso il conferimento
successivo della procura, che la parte istante può dare al suo difensore fino a quando non si
costituisce in giudizio (…)” (Cass., Sez. III civ., Sent. n. 10497/2006).
Nel caso di specie, dall'analisi della procura prodotta agli atti, dubbi non sorgono circa la validità della stessa rilasciata al difensore di parte opposta, nella quale si dispone, tra l'altro, l'attribuzione al procuratore di ogni facoltà di legge, “ratificando,
nell'interesse dell'Ente la precedente attività procuratoria (…) anche in relazione alla
spedizione dell'atto di precetto odiernamente opposto”.
Con la seconda doglianza, l'opponente si duole dell'illegittimità della somma precettata, attesa la non definitività di due titoli esecutivi su cui la stessa si fonda.
Il primo, Sent. n. 470/2019 della Corte dei Conti di Appello, in quanto oggetto di giudizio di revocazione non ancora definito. Il secondo, Sent. n. 323/2021 della stessa autorità giudiziaria, per mancato decorso del termine per proporre il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 202 D. lgs. 174/2016.
Tale eccezione è priva di fondamento.
Invero, proprio la medesima norma richiamata dall'opponente a sostegno delle sue ragioni (art. 205 D. lgs. 174/2016), prevede espressamente che la proposizione del ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata e che la stessa possa disporsi solo qualora, a seguito di istanza di parte, possa derivare grave ed irreparabile danno. Ne consegue che risulta del tutto infondata la doglianza relativa all'illegittimità della somma creditoria in considerazione della non definitività delle sentenze richiamate e che, pertanto, il precetto opposto non presenti alcun vizio, in ordine al quantum, che possa pregiudicarne la validità.
In definitiva, dunque, l'opposizione va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di e vengono Parte_2
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_2
-a) rigetta l'opposizione;
-b) condanna al pagamento, in favore del Parte_2 Controparte_1
delle spese processuali, liquidate, ex D.M. 147/22 (scaglione da € 260.001,00 ad €
520.000,00), in complessivi € 6.023,00 (di cui € 1.772,00 per la fase di studio, €
1.169,00 per la fase introduttiva, € 3.082,00 per la fase decisoria), oltre IVA e CPA,
come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1740 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto:
opposizione a precetto, e vertente:
TRA
DI , (C.F.: , dallo stesso difeso e Parte_1 C.F._1
rappresentato, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli, alla Piazza Garibaldi n. 73;
opponente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale presso la Casa Comunale, sita in Napoli,
alla Piazza Municipio n. 1, difeso e rappresentato, giusta procura in atti, dall'Avv.
FA MA FE, (C.F. ); C.F._2
opposto
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 04.01.2022, il ha intimato a Controparte_1
il pagamento della somma di € 363.309,52, sulla base dei seguenti Parte_2
tre titoli esecutivi: Sent. n. 470/19 e n. 353/19 emesse dalla Corte dei Conti, Sez. II
Centrale di Appello;
Sent. 323/21 emessa dalla Corte dei Conti, Sez. I Centrale di
Appello.
L'intimato, opponendosi all'indicato precetto con citazione notificata il 13.01.2022,
ha instaurato il presente giudizio dolendosi dell'illegittimità del precetto, derivante dal difetto di procura ad agire allo stesso allegata. In particolare, ha dedotto che la procura rilasciata al difensore non conferirebbe il potere di agire in riferimento a due delle tre richiamate pronunce (Sent n. 353/19 e 323/21), pregiudicando la validità dell'atto opposto. Ha, altresì, evidenziato che le Sent. 470/19 e 323/21 della
Corte dei Conti siano suscettibili di sospensione ex art. 205 del D. lgs. 174/2016
(codice di giustizia contabile). La prima, in quanto oggetto di giudizio di revocazione non ancora definito. La seconda, per mancato decorso il termine per proporre il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 202 del richiamato codice.
Pertanto, previsa sospensione dell'esecutività, ha concluso per l'accertamento dell'inesistenza della procura e della conseguente dichiarazione di nullità del precetto. In subordine, in virtù della definitività dell'unico dei tre titoli esecutivi
(Sent. 353/19), domanda il riconoscimento di quanto da egli non dovuto,
corrispondente alla somma di € 129.165,24.
Mediante comparsa di risposta ritualmente depositata, il ha Controparte_1
contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Sostiene la superfluità dell'errore materiale contenuto nell'atto di precetto, non atto a pregiudicarne la validità, e che la sottoscrizione della procura sia riferita all'instaurando giudizio esecutivo, con implicito riferimento a tutti i titoli esecutivi su cui si fonda la pretesa creditoria. In merito al secondo motivo d'opposizione,
evidenzia che, in attuazione dell'art. 205 D. lgs. 174/2016, l'esperito rimedio della revocazione, o la sua esperibilità, non sospendano ope legis l'esecuzione della sentenza, essendo all'uopo necessaria una sospensione giudiziale, a seguito di istanza di parte.
Sulla scorta di tali premesse, ha dedotto la legittimità del precetto opposto, ed ha domandato il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Al termine dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta il 21.11.2025, la causa è stata riservata in decisione senza termini.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti motivazioni.
Come poc'anzi indicato, la prima doglianza prospettata dal debitore è riferita all'invalidità del precetto, derivante dal difetto di procura ad agire, in quanto non riferita a due dei tre titoli esecutivi su cui si fonda il credito.
Tale eccezione è infondata.
Com'è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 480, comma V, e 125 c.p.c.,
emerge che la procura del difensore può anche essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto, purché questa risulti al momento della costituzione in giudizio della parte rappresentata.
Questa disposizione va compresa alla luce della natura sostanziale, e non processuale, dell'atto di precetto. Al riguardo, il Giudice delle leggi ha chiarito che
“l'atto di precetto, non contenendo alcuna domanda giudiziale, può essere validamente
sottoscritto dalla parte, oppure da un suo procuratore “ad negotia”, ovvero da qualsiasi
legale. Il precetto, infatti – pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui
sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 codice di procedura civile – non costituisce atto introduttivo di un giudizio, bensì un atto preliminare stragiudiziale.” (Cass., Sez. III civ.,
Sent. n. 3998/2006).
Ne consegue che, non trattandosi di atto di natura processuale, la procura possa essere rilasciata in un momento successivo rispetto alla notifica dell'atto di precetto:
“L'atto di precetto deve essere sottoscritto, ma può esserlo dalla parte personalmente o per
lei da un rappresentante e non deve esserlo necessariamente da un difensore minuto di
procura alle liti, perché la rappresentanza tecnica non è richiesta per il precetto, che non è
atto del processo. Perciò, se lo è da un professionista legale (...) sebbene non sia munito di
procura, l'atto (…) si presta ad essere sanato, ad esempio attraverso il conferimento
successivo della procura, che la parte istante può dare al suo difensore fino a quando non si
costituisce in giudizio (…)” (Cass., Sez. III civ., Sent. n. 10497/2006).
Nel caso di specie, dall'analisi della procura prodotta agli atti, dubbi non sorgono circa la validità della stessa rilasciata al difensore di parte opposta, nella quale si dispone, tra l'altro, l'attribuzione al procuratore di ogni facoltà di legge, “ratificando,
nell'interesse dell'Ente la precedente attività procuratoria (…) anche in relazione alla
spedizione dell'atto di precetto odiernamente opposto”.
Con la seconda doglianza, l'opponente si duole dell'illegittimità della somma precettata, attesa la non definitività di due titoli esecutivi su cui la stessa si fonda.
Il primo, Sent. n. 470/2019 della Corte dei Conti di Appello, in quanto oggetto di giudizio di revocazione non ancora definito. Il secondo, Sent. n. 323/2021 della stessa autorità giudiziaria, per mancato decorso del termine per proporre il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 202 D. lgs. 174/2016.
Tale eccezione è priva di fondamento.
Invero, proprio la medesima norma richiamata dall'opponente a sostegno delle sue ragioni (art. 205 D. lgs. 174/2016), prevede espressamente che la proposizione del ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata e che la stessa possa disporsi solo qualora, a seguito di istanza di parte, possa derivare grave ed irreparabile danno. Ne consegue che risulta del tutto infondata la doglianza relativa all'illegittimità della somma creditoria in considerazione della non definitività delle sentenze richiamate e che, pertanto, il precetto opposto non presenti alcun vizio, in ordine al quantum, che possa pregiudicarne la validità.
In definitiva, dunque, l'opposizione va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di e vengono Parte_2
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_2
-a) rigetta l'opposizione;
-b) condanna al pagamento, in favore del Parte_2 Controparte_1
delle spese processuali, liquidate, ex D.M. 147/22 (scaglione da € 260.001,00 ad €
520.000,00), in complessivi € 6.023,00 (di cui € 1.772,00 per la fase di studio, €
1.169,00 per la fase introduttiva, € 3.082,00 per la fase decisoria), oltre IVA e CPA,
come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone