Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Monaco dalla Commissione internazionale dello stato civile il 5 settembre 1980:
a) convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacita' matrimoniale;
b) convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e nomi.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Monaco dalla Commissione internazionale dello stato civile il 5 settembre 1980:
a) convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacita' matrimoniale;
b) convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e nomi.