Articolo 1 della Legge 19 novembre 1984, n. 950
Articolo 2
Versione
6 febbraio 1985
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Monaco dalla Commissione internazionale dello stato civile il 5 settembre 1980:
a) convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacita' matrimoniale;
b) convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e nomi.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1985